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Document 62017CN0074

Causa C-74/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 febbraio 2017 — Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

GU C 151 del 15.5.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 febbraio 2017 — Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

(Causa C-74/17)

(2017/C 151/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Jonathan Heintges

Resistente: Germanwings GmbH

Questioni pregiudiziali

I.

Se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che i «diritti a un risarcimento supplementare» ivi menzionati comprendano solo quei diritti il cui fondamento esuli dal regolamento stesso.

II.

a.

Qualora si debba rispondere in senso negativo alla questione sub I., se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una compagnia aerea non eroghi le prestazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo, da tale disposizione derivi per il passeggero un diritto a un risarcimento distinto per mancata erogazione delle prestazioni indicate e se detto diritto comprenda in caso di risposta affermativa anche il rimborso delle spese di viaggio con mezzi alternativi organizzato direttamente dal passeggero verso la sua destinazione finale.

aa.

Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla questione sub a), se il diritto al risarcimento danni concernente il viaggio sostitutivo organizzato direttamente dal passeggero rientri tra gli importi che possono dar luogo alla detrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004.

b.

Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla questione sub I. e il diritto nazionale contenga una norma in base alla quale, a seguito della violazione dell’obbligo di cui all’articolo 8 del regolamento, al passeggero spetta nei confronti della compagnia aerea un diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto in quanto ha provveduto direttamente a organizzare il viaggio con mezzi alternativi, se tale diritto a risarcimento derivante dal diritto nazionale rientri tra gli importi che possono dar luogo alla detrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento in esame.

c.

Qualora si debba rispondere in senso affermativo indifferentemente a una delle due questioni sub II. a) o II. b) per quanto concerne la detrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004, se l’articolo 12 debba essere interpretato nel senso che la detrazione avvenga automaticamente, senza che la parte tenuta al risarcimento debba invocarne l’applicazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.


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