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Document 02019R0631-20201119
Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R0631 — IT — 19.11.2020 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/22 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2019 |
L 8 |
2 |
14.1.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1590 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2020 |
L 360 |
8 |
30.10.2020 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e finalità
A decorrere dal 1o gennaio 2025 si applicano i seguenti obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE:
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte A;
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte B;
A decorrere dal 1o gennaio 2030 si applicano i seguenti obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE:
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 37,5 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato I, parte A;
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 31 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B;
A decorrere dal 1o gennaio 2030 si applicano, rispettivamente a norma del punto 6.3 dell'allegato I, parte A, e del punto 6.3 dell'allegato I, parte B, le seguenti soglie di riferimento dei veicoli a zero e a basse emissioni:
una soglia di riferimento pari a una quota del 35 % della flotta di autovetture nuove; e
una soglia di riferimento pari auna quota del 30 % della flotta dei veicoli commerciali leggeri nuovi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti veicoli a motore:
categoria M1 come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE («autovetture») che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («autovetture nuove»);
categoria N1 come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa di riferimento massima di 2 610 kg e ai veicoli di categoria N1 ai quali è estesa l'omologazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 («veicoli commerciali leggeri»), che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («veicoli commerciali leggeri nuovi»). A decorrere dal 1o gennaio 2025, ai fini del presente regolamento e fatti salvi la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 715/2007, i veicoli a zero emissioni di categoria N, aventi una massa di riferimento superiore a 2 610 kg o 2 840 kg, a seconda del caso, sono considerati veicoli commerciali leggeri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento se la massa di riferimento in eccesso è dovuta unicamente alla massa del sistema di stoccaggio dell'energia.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
«emissioni specifiche medie di CO2»: per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove o di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi che produce;
«certificato di conformità»: il certificato di conformità di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE;
«veicolo completato»: veicolo commerciale leggero al quale è concessa l'omologazione al termine del procedimento di omologazione in più fasi ai sensi della direttiva 2007/46/CE;
«veicolo completo»: veicolo commerciale leggero che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE;
«veicolo di base»: qualsiasi veicolo commerciale leggero usato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;
«costruttore» la persona o l'ente responsabile nei confronti dell'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché della conformità della produzione;
«massa in ordine di marcia» o «M»: la massa dell'autovettura o del veicolo commerciale leggero carrozzato in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE;
«emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 di un'autovettura o di un veicolo commerciale leggero misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e dei relativi regolamenti di esecuzione e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità del veicolo. Per le autovetture o veicoli commerciali leggeri che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 misurate, a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare secondo la stessa procedura di misurazione, come specificato nel regolamento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2020, e dal 1o gennaio 2021, nel regolamento (UE) 2017/1151, o secondo le procedure adottate dalla Commissione per stabilire le emissioni di CO2 per tali veicoli;
«impronta»: la carreggiata media moltiplicata per il passo del veicolo quali indicati nel certificato di conformità e definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell'allegato I alla direttiva 2007/46/CE;
«obiettivo specifico per le emissioni»: per il costruttore, l'obiettivo annuo, determinato ai sensi dell'allegato I o, qualora il costruttore benefici di una deroga ai sensi dell'articolo 10, l'obiettivo specifico per le emissioni stabilito in forza della deroga;
«obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE»: le emissioni medie di CO2 di tutte le autovetture nuove o di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi da conseguire in un determinato periodo;
«massa di prova» o «TM» (test mass): la massa di prova di un'autovettura o veicolo commerciale leggero, come indicato nel certificato di conformità e definito al punto 3.2.25 dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151;
«veicolo a zero e a basse emissioni»: un'autovettura o un veicolo commerciale leggero nuovo con emissioni di gas di scarico da zero fino a 50 g di CO2/km, come stabilito ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151;
«carico utile»: la differenza tra la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile a norma dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e la massa del veicolo.
Ai fini del presente regolamento, per «gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo ai costruttori, «per imprese collegate» si intendono:
le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente:
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alla lettera a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore o da una o più imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
Articolo 4
Obiettivi specifici per le emissioni
Il costruttore provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 non superino i seguenti obiettivi specifici per le emissioni:
per l'anno civile 2020, l'obiettivo specifico per le emissioni determinato a norma dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, nel caso delle autovetture, o dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, nel caso dei veicoli commerciali leggeri, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, in conformità di tale deroga;
per ogni anno civile successivo dal 2021 fino al 2024, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati a norma dell'allegato I, parte A o B, punti 3 e 4 a seconda dei casi, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, a norma di detta deroga e dell'allegato I, parte A o B, punto 5;
per ciascun anno civile, a decorrere dal 2025, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati in conformità dell'allegato I, parte A o B, punto 6.3, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, a norma di detta deroga.
Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno in questione:
Articolo 5
Supercrediti
Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come:
per l'anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, fatto salvo un limite massimo di 7,5 g CO2/km su quel periodo per ciascun costruttore, calcolato a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
Articolo 6
Raggruppamento
L'accordo per la costituzione di un raggruppamento può riguardare uno o più anni civili, a condizione che la durata complessiva di ciascun accordo non sia superiore a cinque anni civili, e deve essere concluso entro il 31 dicembre del primo anno civile per il quale è previsto il raggruppamento delle emissioni. I costruttori che costituiscono un raggruppamento trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
i costruttori che faranno parte del raggruppamento;
il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento, che fungerà da referente per il raggruppamento e avrà il compito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell'articolo 8, per le emissioni in eccesso;
la documentazione attestante che il responsabile del raggruppamento sarà in grado di assolvere gli obblighi di cui alla lettera b);
la categoria di veicoli immatricolati come M1 o N1, per i quali non si applica il raggruppamento.
I costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti purché tali accordi rispettino gli articoli 101 e 102 TFUE e consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l'applicabilità generale a tali raggruppamenti delle regole dell'Unione in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell'ambito dell'accordo non vi sia condivisione di dati né scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni:
emissioni medie specifiche di CO2;
obiettivo specifico per le emissioni;
numero totale di veicoli immatricolati.
Articolo 7
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie
La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri in base al presente articolo ed entro il 30 giugno di ogni anno calcola in via provvisoria per ogni costruttore quanto segue:
le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;
l'obiettivo specifico per le emissioni dell'anno civile precedente;
la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo specifico per le emissioni per quello stesso anno.
La Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati e le relative emissioni specifiche di CO2.
Il registro è pubblico.
La Commissione esamina le notifiche dei costruttori ed entro il 31 ottobre conferma oppure modifica i calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.
Le autorità competenti designate garantiscono la correttezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione e forniscono un punto di contatto incaricato di rispondere rapidamente alle richieste formulate dalla Commissione al fine di correggere errori e omissioni nelle serie dei dati trasmessi.
La Commissione tiene conto di tali scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle procedure per segnalare tali scostamenti e per tenerne conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 8
Indennità per le emissioni in eccesso
L'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo la seguente formula:
Ai fini del presente articolo si intende per:
— |
«emissioni in eccesso» : il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile o parte di esso cui si applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate a norma dell'articolo 11, e |
— |
«numero di veicoli di nuova immatricolazione» : il numero di nuove autovetture o di veicoli commerciali leggeri nuovi conteggiati separatamente che il costruttore produce e che sono stati immatricolati in quel periodo in base ai criteri di introduzione progressiva di cui all'articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 9
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica mediante atti di esecuzione un elenco nel quale sono indicati:
per ogni costruttore, l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile precedente;
per ogni costruttore, le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;
per ogni costruttore, la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo specifico per le emissioni per quello stesso anno;
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;
la massa media in ordine di marcia per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente fino al 31 dicembre 2020;
la massa media di prova per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente.
L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per la pubblicazione entro il 31 ottobre 2022, indica altresì quanto segue:
gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e 6.1.2;
i valori per a2021, a2025 e a2030 calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Articolo 10
Deroghe per determinati costruttori
Un costruttore di un numero di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore, rispettivamente, a 10 000 e a 22 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all'obiettivo specifico per le emissioni calcolato in base all'allegato I se:
non è parte di un gruppo di costruttori collegati; o
fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore, rispettivamente, a 10 000 e a 22 000 unità per anno civile; o
è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e il centro di progettazione.
La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per una durata massima di cinque anni civili, rinnovabile. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
il nome del costruttore e l'indicazione della persona che lo rappresenta;
la documentazione attestante che il costruttore risponde ai requisiti necessari per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1;
informazioni sulle autovetture o sui veicoli commerciali leggeri nuovi costruiti, comprese la loro massa di prova e le loro emissioni specifiche di CO2; e
un obiettivo specifico per le emissioni coerente con il potenziale di riduzione del costruttore, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovettura o di veicolo commerciale leggero prodotti.
La domanda è presentata entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione della deroga.
Tale domanda può essere presentata da un costruttore in relazione a sé stesso o in relazione a se stesso insieme a qualsiasi sua impresa collegata. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se del caso, informazioni su eventuali imprese collegate;
per le domande di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 4, un obiettivo costituito da una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda è presentata con riguardo a un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 2007;
per le domande di cui all'allegato I, parte A, punto 6.3, del presente regolamento, un obiettivo applicabile negli anni civili dal 2025 al 2028, che corrisponde alla riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, rispetto all'obiettivo calcolato a norma della lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto delle emissioni di CO2 misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151.
Qualora, per l'anno 2007, non esistano le informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili impiegate nelle autovetture di massa comparabile e tenendo conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di auto prodotte. Tale obiettivo deve essere utilizzato dal richiedente ai fini del secondo comma, lettera b).
La Commissione concede una deroga al costruttore nel caso in cui risulti dimostrato che sono stati rispettati i criteri per la deroga di cui al presente paragrafo.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato I, parte A, al fine di stabilire le formule per calcolare gli obiettivi in deroga di cui al paragrafo 4, lettera c), secondo comma, del presente articolo.
Articolo 11
Ecoinnovazioni
Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili.
Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare il presente regolamento adeguando il massimale di cui al terzo comma del presente paragrafo con effetto a partire dal 2025 per tener conto degli sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo una quota equilibrata del livello di tale massimale in relazione alle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate per una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:
il fornitore o il costruttore deve essere responsabile per i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative;
le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di CO2;
le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del CO2;
le tecnologie innovative non devono:
essere interessate dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto di 10 g CO2/km di cui all'articolo 1, paragrafo 3; o
essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Con effetto dal 1o gennaio 2025, il criterio di cui al primo comma, lettera d), punto i), non si applica nei confronti dei miglioramenti di efficienza dei sistemi di condizionamento d'aria.
Articolo 12
Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia
Inoltre, la Commissione raccoglie periodicamente dati sul consumo di carburante o di energia e le emissioni di CO2 reali delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri utilizzando dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, a partire dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021.
La Commissione provvede affinché il pubblico sia informato dell'evoluzione di tale rappresentatività reale nel tempo.
Ai fini di quanto indicato al paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2021 la Commissione provvede affinché i seguenti parametri relativi al consumo di carburante o di energia e alle emissioni di CO2 reali delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri siano messi a disposizione della Commissione a intervalli regolari, da parte dei costruttori, delle autorità nazionali o tramite il trasferimento diretto dai veicoli, a seconda del caso, dei seguenti dati:
numero di identificazione del veicolo;
carburante e/o energia elettrica consumati;
distanza totale percorsa;
per i veicoli ibridi elettrici a carica esterna, il carburante e l'energia elettrica consumati e la distanza percorsa distribuita per le differenti modalità di guida;
altri parametri necessari a garantire il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1.
La Commissione tratta i dati pervenuti ai sensi del primo comma per creare una serie di dati aggregati e resi anonimi, anche a livello di costruttore, ai fini del paragrafo 1. I numeri di identificazione dei veicoli sono utilizzati unicamente per le finalità del trattamento dei dati e non sono conservati più a lungo di quanto necessario per dette finalità.
La Commissione monitora e riferisce annualmente in che modo il divario di cui al primo comma si evolve nel periodo 2021-2026 e, al fine di prevenirne un aumento, valuta nel 2027 la fattibilità di un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore a partire dal 2030 e, se del caso, presenta una proposta legislativa per porre in essere un siffatto meccanismo.
Articolo 13
Verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio
Le autorità di omologazione verificano inoltre la presenza di eventuali strategie a bordo o relative ai veicoli inclusi nel campione atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione, utilizzando, tra l'altro, i dati provenienti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
Alla Commissione è conferito il potere, prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo, di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 14
Adeguamento dei valori M0 e TM0
I valori M0 e TM0 di cui all'allegato I, parti A e B, sono adattati come segue:
entro il 31 ottobre 2020 il valore M0 di cui all'allegato I, parte A, punto 4, è adattato alla massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019. Tale nuovo valore M0 è applicato dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;
entro il 31 ottobre 2022, il valore M0 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, è adattato alla massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2019, 2020 e 2021. Tale nuovo valore M0 si applica nel 2024;
entro il 31 ottobre 2022 il valore indicativo TM0 per il 2025 è determinato come la rispettiva massa media di prova di tutte le nuove autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021;
entro il 31 ottobre 2024, e successivamente ogni due anni, il valore TM0 nell'allegato I, parti A e B, punto 6.2, è adattato alla rispettiva massa media di prova di tutte le autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel corso dei due precedenti anni civili, a partire dal 2022 e 2023. Il nuovo valore TM0 si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di calendario successivo alla data dell'adattamento.
Articolo 15
Riesame e presentazione di relazioni
In tale relazione, la Commissione individua inoltre un percorso chiaro per ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri dopo il 2030 al fine di contribuire in misura significativa al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi.
Articolo 16
Procedura di comitato
Articolo 17
Esercizio della delega
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 443/2009 e il regolamento (UE) n. 510/2011 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2020.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE A.
OBIETTIVI SPECIFICI PER LE EMISSIONI DELLE AUTOVETTURE
1. |
Per l'anno civile 2020 le emissioni specifiche di CO2 per ciascuna autovettura nuova, sono determinate, ai fini dei calcoli di cui al presente punto e al punto 2, con la seguente formula: emissioni specifiche di CO2 = 95 + a · (M - M0) dove:
|
2. |
L'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore nel 2020 è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 1, di ciascuna autovettura nuova immatricolata nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore. |
3. |
L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:
dove:
|
4. |
Per gli anni civili dal 2021 al 2024, l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore è calcolato come segue: Obiettivo specifico per le emissioni = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] dove:
|
5. |
Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo specifico per le emissioni del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla WLTP è calcolato come segue:
dove:
|
6. |
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore sono calcolati come segue: 6.0. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 L'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 è la media, ponderata per il numero delle autovetture nuove immatricolate nel 2021, dei valori di riferimento2021 determinati per ciascun costruttore al quale si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4. Il valore di riferimento2021 è determinato, per ciascun costruttore, come segue:
dove:
6.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030 6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2025) dove:
6.1.2. Obiettivo a livello di parco veicoli dell'UE a partire dal 2030 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2030) dove:
6.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2025 6.2.1. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni dal 2025 al 2029 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM – TM0) dove:
dove:
6.2.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2030 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 + a2030 · (TM – TM0) dove:
dove:
6.3. Obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025 Obiettivo specifico per le emissioni = obiettivo specifico di riferimento per le emissioni · fattore ZLEV dove:
dove:
|
PARTE B.
OBIETTIVI SPECIFICI PER LE EMISSIONI PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
1. |
Per l'anno civile 2020, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo sono determinate, ai fini dei calcoli di cui al presente punto e al punto 2, con la seguente formula: emissioni specifiche di CO2 = 147 + a · (M – M0) dove:
|
2. |
L'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore nel 2020 è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 1, di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore. |
3. |
L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:
dove:
|
4. |
Per gli anni civili dal 2021 al 2024, l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore è calcolato come segue: Obiettivo specifico per le emissioni = WLTPreference target + a · [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)] dove:
|
5. |
Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo specifico per le emissioni del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla WLTP è calcolato come segue:
dove:
|
6. |
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e gli obiettivi specifici per le emissioni di un costruttore sono calcolati come segue: 6.0. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 L'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021, dei valori di riferimento2021 determinati per ciascun costruttore al quale si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4. Il valore di riferimento2021 è determinato, per ciascun costruttore, come segue:
dove:
6.1. Gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030 6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2025) dove:
6.1.2. Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE a partire dal 2030 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2030) dove:
6.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2025 6.2.1. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni dal 2025 al 2029 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 + α · (TM – TM0) dove:
dove:
6.2.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2030 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 + α · (TM-TM0) dove:
dove:
6.3. Obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025 6.3.1. Obiettivi specifici per le emissioni dal 2025 al 2029 L'obiettivo specifico per le emissioni = (obiettivo specifico di riferimento per le emissioni — (øobiettivi — obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025)] fattore ZLEV dove:
dove:
6.3.2. Obiettivi specifici per le emissioni dal 2030 L'obiettivo specifico per le emissioni = (obiettivo specifico di riferimento per le emissioni— (øobiettivi — obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030)] fattore ZLEV dove:
dove:
|
ALLEGATO II
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DELLE AUTOVETTURE NUOVE
PARTE A
Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio delle emissioni di CO2
1. |
Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M1 nel loro territorio:
a)
costruttore;
b)
numero di omologazione e relativa estensione;
c)
tipo, variante e versione (se applicabile);
d)
marca e nome commerciale;
e)
categoria di veicolo omologato;
f)
nuove immatricolazioni totali;
g)
massa in ordine di marcia;
h)
emissioni specifiche di CO22 (NEDC e WLTP);
i)
impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
j)
tipo di carburante e modalità carburante;
k)
cilindrata;
l)
consumo elettrico;
m)
codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinata (NEDC e WLTP);
n)
potenza netta massima;
o)
numero di identificazione del veicolo;
p)
massa di prova WLTP;
q)
fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153;
r)
categoria di veicolo immatricolato;
s)
numero di identificazione della famiglia di veicoli;
t)
autonomia elettrica, se applicabile. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 7 tutti i dati elencati nel presente punto, nel formato specificato nella parte B, sezione 2. |
2. |
I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell'autovettura cui si riferiscono. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano i valori delle emissioni specifiche di CO2 sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas. |
3. |
Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:
a)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di scheda di omologazione CE;
b)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente;
c)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove soggette a omologazione nazionale in piccole serie. |
PARTE B
Formato per la comunicazione dei dati
Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo i formati indicati di seguito:
SEZIONE 1
DATI AGGREGATI RISULTANTI DAL MONITORAGGIO
Stato membro (1) |
|
Anno |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove soggette a omologazione nazionale in piccole serie |
|
(1)
Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK». |
SEZIONE 2
DATI DETTAGLIATI RISULTANTI DAL MONITORAGGIO — PER CIASCUN VEICOLO
Riferimento alla parte A, punto 1 |
Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato |
a) |
Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE |
Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM |
|
Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (1) |
|
b) |
Numero di omologazione e relativa estensione |
c) |
Tipo |
Variante |
|
Versione |
|
d) |
Marca e nome commerciale |
e) |
Categoria di veicolo omologato |
f) |
Numero totale di nuove immatricolazioni |
g) |
Massa in ordine di marcia |
h) |
Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto) Valore NEDC fino al 31 dicembre 2020 ad eccezione per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, per i quali il valore NEDC è determinato fino al 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 |
Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto) Valore WLTP |
|
i) |
Interasse |
Carreggiata dell'asse sterzante (asse 1) |
|
Carreggiata dell'altro asse (asse 2) |
|
j) |
Tipo di carburante |
Modalità carburante |
|
k) |
Cilindrata (cm3) |
l) |
Consumo di energia elettrica (Wh/km) |
m) |
Codice della o delle ecoinnovazioni |
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle ecoinnovazioni con procedura NEDC fino al 31 dicembre 2020 |
|
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle ecoinnovazioni con WLTP |
|
n) |
Potenza massima netta |
o) |
Numero di identificazione del veicolo |
p) |
Massa di prova WLTP |
q) |
Fattore di deviazione De (se disponibile) |
Fattore di verifica (se disponibile) |
|
r) |
Categoria di veicolo immatricolato |
s) |
Numero di identificazione della famiglia di veicoli |
t) |
Autonomia elettrica, se disponibile |
(1)
Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series — NSS) o di omologazione individuale (individual approval — IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome costruttore secondo la denominazione standard UE» è indicata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi. |
ALLEGATO III
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI NUOVI
A. Rilevamento dei dati sui veicoli commerciali leggeri nuovi e determinazione delle informazioni sul monitoraggio delle emissioni di CO2
1. Dati dettagliati
1.1. Veicoli completi immatricolati come N1
Nel caso di veicoli completi con omologazione CE nella categoria N1, gli Stati membri registrano, per ciascun anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo in occasione della prima immatricolazione nel loro territorio:
costruttore;
numero di omologazione e relativa estensione;
tipo, variante e versione;
marca;
categoria di veicolo omologato;
categoria di veicolo immatricolato;
emissioni specifiche di CO2 (NEDC e WLTP);
massa in ordine di marcia;
massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
tipo di carburante e modalità carburante;
cilindrata;
consumo elettrico;
codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinata (NEDC e WLTP);
numero di identificazione del veicolo;
massa di prova WLTP;
fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152;
numero di identificazione della famiglia di veicoli, determinato in conformità dell'allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151;
autonomia elettrica, se applicabile.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 7, tutti i dati elencati nel presente punto, nel formato specificato nella parte C, sezione 2, del presente allegato.
1.2. Veicoli completati immatricolati come veicoli di categoria N1
1.2.1. Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli di categoria N1 completati è utilizzato il formato di cui alla parte C, sezione 2.
Il numero di identificazione del veicolo di cui al punto 1.1, lettera o), non è reso pubblico.
1.2.1.1. Veicoli completati omologati a norma del regolamento (CE) n. 692/2008
Per l’anno civile 2020, gli Stati membri registrano i seguenti dati dettagliati per quanto riguarda:
il veicolo di base incompleto: i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o), del punto 1.1, o, in alternativa ai dati specificati alle lettere h) e i), la massa aggiunta standard fornita nel quadro delle informazioni relative all’omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2;
il veicolo di base completo: i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o) del punto 1.1;
il veicolo completato: i dati di cui alle lettere a), f), g), h), j), k), l), m) e o) del punto 1.1.
Qualora uno dei dati di cui alle lettere a) e b) del primo comma non possa essere fornito per il veicolo di base, gli Stati membri forniscono i dati relativi al veicolo completato.
1.2.1.2. |
Veicoli completati di categoria N1, omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151. Per ogni veicolo nuovo completato immatricolato nel 2020 e negli anni civili successivi, gli Stati membri comunicano come minimo i dati dettagliati di cui alle lettere a), f), g), h), o), p) e r) del punto 1.1. |
1.2.2. Comunicazione dei dati da parte dei costruttori
Per ogni veicolo nuovo completato di categoria N1, omologato a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e immatricolato nel 2020 e negli anni civili successivi, a partire dal 2021 il costruttore del veicolo di base considerato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati relativi al veicolo di base:
se il veicolo completato è basato su un veicolo di base incompleto:
numero di identificazione del veicolo;
numero di identificazione della famiglia di veicoli di cui all’allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151;
emissioni di CO2 di monitoraggio determinate conformemente al punto 1.2.4;
zona anteriore, specificando l’opzione applicabile di cui al punto 1.2.4, lettera c);
resistenza al rotolamento di cui al punto 1.2.4, lettera b);
massa di monitoraggio, determinata conformemente all’allegato I, parte B, punto 4.1;
massa in ordine di marcia;
massa rappresentativa del carico del veicolo quale definita al punto 1.2.4, lettera a).
se il veicolo completato è basato su un veicolo di base completo:
numero di identificazione del veicolo;
numero di identificazione della famiglia di veicoli di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;
emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base;
massa in ordine di marcia.
1.2.3. Calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e dell’obiettivo per le emissioni specifiche
La Commissione utilizza i valori comunicati dal costruttore del veicolo di base in conformità del punto 1.2.2 per calcolare le sue emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile in cui il veicolo completo considerato è immatricolato, tranne quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1.2.5 perché in tal caso devono essere utilizzati i dati relativi ai veicoli completati.
Se i dati di cui al punto 1.2.2 non sono comunicati dal costruttore del veicolo di base, per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e dell’obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore in questione sono utilizzate le emissioni specifiche di CO2 comunicate dagli Stati membri a norma del punto 1.2.1 per il veicolo completato considerato.
1.2.4. Calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio nel caso di veicoli di base incompleti
A partire dall’anno civile 2020, i costruttori calcolano le emissioni CO2 di monitoraggio per ciascuno dei loro veicoli di base incompleti secondo il metodo dell’interpolazione di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4, del regolamento (UE) 2017/1151, utilizzando la stessa metodologia applicata per l’omologazione CE del veicolo di base per quanto riguarda le sue emissioni, secondo i termini definiti in tali punti con le seguenti eccezioni:
Massa del singolo veicolo
Il termine «TMind» di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.1. o 3.2.4.1.1.1 del regolamento (UE) 2017/1151 è sostituito dalla massa standard del veicolo di base, DMbase. Quando la DMbase è inferiore alla massa di prova del veicolo Low TML della famiglia di interpolazione, il termine TMind è sostituito da TML. Quando la DMbase è superiore alla massa di prova del veicolo High TMH della famiglia di interpolazione, il termine TMind è sostituito da TMH.
DMbase è calcolata in base alla seguente formula:
DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL
in cui
MRObase |
è la massa in ordine di marcia del veicolo di base come definita nell’allegato XXI, punto 3.2.5, del regolamento (UE) 2017/1151; |
B0 |
è il valore della massa della carrozzeria corrispondente a 1,375; |
MVL |
è la massa rappresentativa del carico del veicolo, vale a dire il 28 % del carico massimo del veicolo, dove il carico massimo del veicolo è definito come la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico meno la massa in ordine di marcia del veicolo di base moltiplicato per B0, meno 25 kg. |
Il valore di B0 viene corretto entro il 31 ottobre 2021 sulla base della massa in ordine di marcia dei veicoli di base incompleti per tutti i veicoli completati immatricolati negli anni civili 2018, 2019 e 2020, calcolato secondo le formule riportate qui di seguito. Il nuovo valore B0 si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Formula 1:
in cui
Ai |
è il valore Ay calcolato con la formula 2 per l’anno civile considerato |
ni |
è il numero di veicoli di base incompleti rispetto ai veicoli completati immatricolati nel corso dell’anno civile |
Formula 2:
in cui
Ay |
è la media del rapporto tra Mfi e Mbi per ogni anno civile dal 2018 al 2020; |
Mfi |
è la massa in ordine di marcia del veicolo di base incompleto aumentata della massa aggiunta standard di cui all’allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008; |
Mbi |
è la massa in ordine di marcia del veicolo di base incompleto; |
n |
è il numero di veicoli di base incompleti rispetto ai veicoli completati immatricolati nel corso dell’anno civile. |
Resistenza al rotolamento del singolo veicolo
La resistenza al rotolamento del veicolo di base è utilizzata ai fini dell’allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2 o 3.2.4.1.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151.
Zona anteriore
Nel caso di un veicolo di base incompleto appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, i costruttori determinano il termine «Af» di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151, conformemente a una delle opzioni seguenti:
la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, in m2;
il valore medio della zona anteriore del veicolo High e del veicolo Low della famiglia di interpolazione, in m2;
la zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione, se non viene utilizzato il metodo dell’interpolazione, in m2.
Nel caso di un veicolo di base incompleto che non appartiene a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, viene utilizzato il valore della zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione.
1.2.5. Rappresentatività del valore delle emissioni di CO2 di monitoraggio
Ogni anno la Commissione valuta la rappresentatività della media delle emissioni di CO2 di monitoraggio comunicate dai costruttori di veicoli di base rispetto alla media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati immatricolati nell’anno civile considerato. La Commissione informa i costruttori di veicoli di base dello scostamento rilevato tra tali valori.
Se nel corso di due anni civili consecutivi si riscontra uno scostamento pari o superiore al 4 %, la Commissione utilizza la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati nell’anno civile successivo al fine di calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore del veicolo di base o del raggruppamento in tale anno.
2. |
I dati dettagliati di cui al punto 1 sono ricavati dal certificato di conformità rilasciato dal costruttore del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono o sono comunque coerenti con tali dati. I dati dettagliati che non sono riportati nel certificato di conformità sono ricavati dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore del veicolo di base ai sensi del punto 1.2.3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa. Se per un veicolo commerciale leggero il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas. |
3. |
Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:
a)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE;
b)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi, se disponibile;
c)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione individuale;
d)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi soggetti a omologazione nazionale di piccole serie. |
B. Metodologia per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi
I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi della parte A, punti 1 e 3, sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.
1. Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati
Gli Stati membri determinano il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a omologazione CE, omologazioni individuali e omologazioni nazionali di piccole serie nonché, se disponibile, soggetti a omologazione in più fasi.
2. Veicoli completati
Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.
Onde garantire la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2, dell'efficienza energetica del combustibile e della massa dei veicoli completati, senza imporre un onere eccessivo al costruttore del veicolo di base, la Commissione definisce una procedura di monitoraggio specifica e ove opportuno apporta le necessarie modifiche alla pertinente normativa in materia di omologazione.
Sebbene per il calcolo dell'obiettivo per il 2020 conformemente all'allegato I, parte B, punto 2, la massa aggiunta standard vada ripresa dalla parte C del presente allegato, laddove tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo specifico per le emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.
Se il veicolo di base è un veicolo completo, ai fini del calcolo dell'obiettivo specifico per le emissioni è utilizzata la massa in ordine di marcia di tale veicolo. Tuttavia, qualora tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo specifico per le emissioni è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.
C. Formati per la comunicazione di dati
Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo il formato indicato di seguito:
Sezione 1
Dati aggregati risultanti dal monitoraggio
Stato membro (1) |
|
Anno |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi soggetti a omologazione nazionale di piccole serie |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi (se disponibile) |
|
(1)
Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK». |
Sezione 2
Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo
Riferimento alla parte A, punto 1.1 |
Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato (1) |
a) |
Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE (2) |
Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETO/VEICOLO DI BASE (3) |
|
Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETATO (3) |
|
Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (2) |
|
b) |
Numero di omologazione e relativa estensione |
c) |
Tipo |
Variante |
|
Versione |
|
d) |
Marca |
e) |
Categoria di veicolo omologato |
f) |
Categoria di veicolo immatricolato |
g) |
Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto) Valore NEDC fino al 31 dicembre 2020 |
Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto) Valore WLTP |
|
h) |
Massa in ordine di marcia VEICOLO DI BASE |
Massa in ordine di marcia VEICOLO COMPLETATO/VEICOLO COMPLETO |
|
i) (4) |
Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile |
j) |
Interasse |
Larghezza dell'asse sterzante (asse 1) |
|
Larghezza dell'altro asse (asse 2) |
|
k) |
Tipo di carburante |
Modalità carburante |
|
l) |
Cilindrata (cm3) |
m) |
Consumo di energia elettrica (Wh/km) |
n) |
Codice della o delle ecoinnovazioni |
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle ecoinnovazioni con procedura NEDC fino al 31 dicembre 2020 |
|
Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle ecoinnovazioni con WLTP |
|
o) |
Numero di identificazione del veicolo |
p) |
Massa di prova WLTP |
q) |
Fattore di deviazione De (se disponibile) |
Fattore di verifica (se disponibile) |
|
r) |
Numero di identificazione della famiglia di veicoli |
s) |
Autonomia elettrica, se disponibile |
Direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2 (5) |
Massa aggiunta standard (se applicabile in caso di veicoli omologati in più fasi) |
(1)
Qualora, per i veicoli omologati in più fasi, non possano essere forniti dati relativi al veicolo di base, lo Stato membro fornisce come minimo i dati del veicolo completato in questo formato.
(2)
Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series — NSS) o di omologazione individuale (individual approval — IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome costruttore secondo la denominazione standard UE» è indicata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi.
(3)
Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicato il costruttore del veicolo di base (incompleto/completo). Se il costruttore del veicolo base non è disponibile, è indicato solo il costruttore del veicolo completato.
(4)
Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicata la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base.
(5)
Nel caso di veicoli omologati in più fasi, la massa in ordine di marcia e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base possono essere sostituite dalla massa aggiunta standard specificata nelle informazioni relative all'omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2. |
ALLEGATO IV
REGOLAMENTI ABROGATI ED ELENCO DELLE RISPETTIVE MODIFICHE
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1). |
Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione |
(GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4). |
Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15). |
Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione |
(GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione |
(GU L 221 del 26.8.2017, pag. 4). |
Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione |
(GU L 108 del 27.4.2018, pag. 14). |
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione |
(GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2). |
Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38). |
Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione |
(GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) 2017/748 della Commissione |
(GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9). |
Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione |
(GU L 219 del 25.8.2017, pag. 1). |
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 443/2009 |
Regolamento (UE) n. 510/2011 |
Presente regolamento |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, terzo comma |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 7 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) |
— |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l) e m) |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b) |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 5 bis |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
— |
— |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 6, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
— |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 8 |
Articolo 7, paragrafo 6, primo comma |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 9 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 10 |
— |
Articolo 8, paragrafo 10 |
Articolo 7, paragrafo 11 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, prima parte |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
— |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, seconda parte |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
— |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3, primo comma |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 4, primo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 4, terzo e quarto comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, terzo e quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 9 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2, parte introduttiva, lettere a), b) e c), e lettera d), prima parte |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 2, parte introduttiva, lettera d), ultima parte |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 13 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 14, titolo |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 4, prima parte |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, seconda parte |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 6, quarto comma |
Articolo 15, paragrafo 8 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 2 bis |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 14 bis, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 14 bis, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 14 bis, paragrafo 3 |
Articolo 16 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 14 bis, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 14 bis, paragrafo 5 |
Articolo 17 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 15 |
— |
— |
— |
— |
Articolo 18 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Allegato I |
— |
Allegato I, parte A, punti da 1 a 5 |
— |
— |
Allegato I, parte A, punto 6 |
— |
Allegato I |
Allegato I, parte B, punti da 1 a 5 |
— |
— |
Allegato I, parte B, punto 6 |
Allegato II, parte A |
— |
Allegato II, parte A |
Allegato II, parte B |
— |
— |
Allegato II, parte C |
— |
Allegato II, parte B |
— |
Allegato II |
Allegato III |
— |
— |
Allegato IV |
— |
— |
Allegato V |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 2 ) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
( 4 ) La quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di autovetture nuove di uno Stato membro è calcolato dividendo il numero totale di veicoli a basse e a zero emissioni nuovi immatricolati nel 2017 per il numero totale di autovetture nuove immatricolate nel medesimo anno.