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Document 02019R1842-20220619
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1842 of 31 October 2019 laying down rules for the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards further arrangements for the adjustments to free allocation of emission allowances due to activity level changes
Consolidated text: Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
02019R1842 — IT — 19.06.2022 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2019 (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/827 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022 |
L 147 |
25 |
30.5.2022 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2019
recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica all’assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
«impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
«sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
«sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
«periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
«gruppo»: il gruppo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 3
Obblighi di comunicazione
I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell’anno successivo al primo giorno di funzionamento.
L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.
Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività.
L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.
Se del caso, l’autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ( 2 ).
L’autorità competente può imporre a gestori e verificatori l’utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.
L’autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:
il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso;
il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;
la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
L’autorità competente non aumenta l’assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a).
Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L’autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.
Articolo 4
Livelli medi di attività
Articolo 5
Adeguamenti dell’assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività
Articolo 6
Altre variazioni del funzionamento dell’impianto
Conformemente al primo comma, i quantitativi di calore e combustibile impiegati nella produzione di ciascun prodotto sono determinati in linea con le metodologie definite nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
( 3 ) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).