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Document 02022D0266-20240221
Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the illegal recognition, occupation or annexation by the Russian Federation of certain non-government controlled areas of Ukraine
Consolidated text: Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo
Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo
02022D0266 — IT — 21.02.2024 — 004.001
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DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 (GU L 042I del 23.2.2022, pag. 109) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 116 |
8 |
13.4.2022 |
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L 259I |
118 |
6.10.2022 |
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DECISIONE (PESC) 2023/388 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2023 |
L 53 |
37 |
21.2.2023 |
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DECISIONE (PESC) 2024/633 DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 2024 |
L |
1 |
20.2.2024 |
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2022
concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo
Articolo 1
Articolo 2
I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Articolo 3
I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 24 maggio 2022 di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 24 maggio 2022.
Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.
Articolo 5
Sono vietati:
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1o per il fine documentato di finanziare tali entità;
la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;
la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.
I divieti di cui al paragrafo 1:
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022.
Articolo 6
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o
per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1,
nei settori seguenti:
trasporti;
telecomunicazioni;
energia; e
prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
La fornitura di:
assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,
è vietata.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:
organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.
Articolo 7
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:
organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.
Articolo 8
Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché:
sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o
sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o
apparecchi o attrezzature per uso medico.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.
Articolo 9
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 24 febbraio 2025.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.