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Document 11985I/AFI/PCD/ADP
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, FINAL ACT, INFORMATION AND CONSULTATION PROCEDURE FOR THE ADOPTION OF CERTAIN DECISIONS AND OTHER MEASURES TO BE TAKEN DURING THE PERIOD PRECEDING ACCESSION
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L' ADESIONE
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L' ADESIONE
GU L 302 del 15.11.1985, p. 497–497
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L' ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0497
++++ Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione I 1 . Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese , denominati in appresso stati aderenti , ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota agli stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio . 2 . Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno stato aderente , che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni . 3 . Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni . 4 . Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale , composto da rappresentanti delle Comunità e degli stati aderenti . 5 . Da parte delle Comunità , membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine . La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori . 6 . Il comitato interinale è assistito da un segretariato , che è quello della conferenza , all'uopo mantenuto in funzione . 7 . Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni . 8 . Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà , la questione può essere discussa a livello ministeriale , su domanda di uno stato aderente . 9 . Le disposizioni di cui sopra si applicano , mutatis mutandis , alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti . 10 . La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri delle Comunità . II Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 e all'articolo 4 , paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo , per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto , contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione . Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli stati membri , di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , seconda frase e paragrafo 2 , esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione , gli stati aderenti saranno invitati a partecipare , dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate , all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione . III Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto relativo alle condizioni di adesione , i rappresentanti degli stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli stati membri attuali . Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1 * gennaio 1986 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità . Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente . IV Le consultazioni tra gli stati aderenti e la Commissione , di cui all'articolo 61 , paragrafo 2 e all'articolo 223 , paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati , iniziano ancor prima dell'adesione . V Gli stati aderenti si impegnano a che la concessione delle licenze di cui agli articoli 2 dei protocolli n . 13 e 22 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli . VI Le istituzioni delle Comunità elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 397 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati .