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Document 12012P003
Charter of Fundamental Rights of the European Union#TITLE I - DIGNITY#Article 3 - Right to the integrity of the person
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO I - DIGNITÀ
Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO I - DIGNITÀ
Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona
GU C 326 del 26.10.2012, p. 396–396
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/391 |
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) |
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; |
b) |
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; |
c) |
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; |
d) |
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. |