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Document 12016M049
Consolidated version of the Treaty on European Union#TITLE VI - FINAL PROVISIONS#Article 49 (ex Article 49 TEU)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49 (ex articolo 49 del TUE)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49 (ex articolo 49 del TUE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/43 |
Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.