Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0103(56)

Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato VI - Sicurezza sociale

GU L 1 del 3.1.1994, p. 327–370 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1997; sostituito da 21998D0507(09)

Related Council decision

21994A0103(56)

Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato VI - Sicurezza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0327 - 0370


ALLEGATO VI

SICUREZZA SOCIALE

Elenco di cui all'articolo 29

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,

- destinatari degli atti comunitari,

- territori o lingue della Comunità,

- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e

- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del Protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

II. Nell'applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nell'allegato ai fini dell'accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, facente capo alla Commissione delle Comunità europee, e alla commissione dei conti, facente capo a detta commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della Parte VII dell'accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170)

- 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)

- 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)

- 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)

- 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)

- 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, lettera j), terzo comma non si applica.

b) L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento non si applica alla legge federale svizzera sulle prestazioni complementari all'asicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino al 1° gennaio 1996.

c) All'articolo 88 i termini «articolo 106 del Trattato» sono sostituiti da «articolo 41 dell'accordo SEE».

d) L'articolo 94, paragrafo 9 non si applica.

e) L'articolo 96 non si applica.

f) L'articolo 100 non si applica.

g) Nell'allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

O. ISLANDA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della legge sulla sicurezza sociale.

P. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

Q. NORVEGIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

S. SVIZZERA

Senza oggetto».

h) Nell'allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

P. LIECHTENSTEIN

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni.

Q. NORVEGIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

R. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

S. SVIZZERA

Per "familiare" si intende qualsiasi componente della famiglia secondo la definizione della legislazione dello Stato competente. Tuttavia, per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni.»

i) Nell'allegato II, parte I è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Senza oggetto.

O. ISLANDA

Senza oggetto.

P. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

Q. NORVEGIA

Senza oggetto.

R. SVEZIA

Senza oggetto.

S. SVIZZERA

Senza oggetto».

j) Nell'allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

La parte generale dell'assegno di nascita.

N. FINLANDIA

Il pacchetto "maternità" o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Assegni di nascita conformemente alle pertinenti leggi cantonali sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Schwyz, Soletta, Uri, Vallese, Vaud)».

k) Nell'allegato III, lettera A è aggiunto il testo seguente:

«67. AUSTRIA - BELGIO

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

68. AUSTRIA - DANIMARCA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.

h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.

70. AUSTRIA - SPAGNA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nulla

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

83. AUSTRIA - SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

87. FINLANDIA - GERMANIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

88. FINLANDIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Senza oggetto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

91. FINLANDIA - IRLANDA

Senza oggetto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Senza oggetto.

93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

94. FINLANDIA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

95. FINLANDIA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

96. FINLANDIA - REGNO UNITO

Nulla.

97. FINLANDIA - ISLANDA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

99. FINLANDIA - NORVEGIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

100. FINLANDIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

101. FINLANDIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

102. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

103. ISLANDA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

104. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

105. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

106. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

107. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

108. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

109. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

110. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

111. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

112. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

113. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

115. ISLANDA - NORVEGIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

116. ISLANDA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

117. ISLANDA - SVIZZERA

Senza oggetto.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

138. NORVEGIA - GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

139. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

140. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

142. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

143. NORVEGIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

144. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla.

145. NORVEGIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

146. NORVEGIA - SVIZZERA

Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.

147. SVEZIA - BELGIO

Senza oggetto.

148. SVEZIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

149. SVEZIA - GERMANIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo».

l) Nell'allegato III, parte B è aggiunto il testo seguente:

«67. AUSTRIA - BELGIO

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

68. AUSTRIA - DANIMARCA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

70. AUSTRIA - SPAGNA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nulla.

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

83. AUSTRIA - SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA

Nulla.

87. FINLANDIA - GERMANIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

88. FINLANDIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Senza oggetto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

91. FINLANDIA - IRLANDA

Senza oggetto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Senza oggetto.

93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

94. FINLANDIA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

95. FINLANDIA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

96. FINLANDIA - REGNO UNITO

Nulla.

97. FINLANDIA - ISLANDA

Nulla.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

99. FINLANDIA - NORVEGIA

Nulla.

100. FINLANDIA - SVEZIA

Nulla.

101. FINLANDIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

102. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

103. ISLANDA - DANIMARCA

Nulla.

104. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

105. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

106. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

107. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

108. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

109. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

110. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

111. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

112. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

113. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

115. ISLANDA - NORVEGIA

Nulla.

116. ISLANDA - SVEZIA

Nulla.

117. ISLANDA - SVIZZERA

Nessuna convenzione.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Nulla.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

138. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

139. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

140. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

142. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

143. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

144. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla.

145. NORVEGIA - SVEZIA

Nulla.

146. NORVEGIA - SVIZZERA

Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.

147. SVEZIA- BELGIO

Senza oggetto.

148. SVEZIA - DANIMARCA

Nulla.

149. SVEZIA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo».

m) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla».

n) Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di ex dipendente statale è considerata un pensionato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare nè delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

N. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.

2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.

3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato cui si applica questo regolamento è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

O. ISLANDA

Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Un lavoratore subordinato od autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale del Liechtenstein ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità se:

a) al momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità:

i) l'interessato fruisce di misure di riabilitazione erogate nell'ambito del regime di assicurazione contro l'invalidità vigente nel Liechtenstein, ovvero

ii) assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero

iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero

iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero

v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;

b) oppure, se ha prestato attività lavorativa nel Liechtenstein in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, nel Liechtenstein, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede nel Liechtenstein; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita.

Q. NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.

2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

R. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio applicato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.

2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.

3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di superstite parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato cui si applica questo regolamento.

4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato cui si applica questo regolamento, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.

S. SVIZZERA

1. Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del regolamento, una persona abbia diritto a chiedere l'iscrizione ad una cassa-malati svizzera riconosciuta, i suoi familiari residenti sul territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento hanno anch'essi diritto a chiedere l'iscrizione alla stessa cassa-malati.

2. Agli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono conteggiati come se l'interessato fosse un "Züger" (trasferito ad altra cassa) secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione o il diritto alle prestazioni in qualità di familiare è equiparata ad una assicurazione personale.

3. Un salariato o un indipendente, non più soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale svizzero ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità, ove ricorrano le condizioni seguenti:

a) se, al momento dell'avverarsi del rischio secondo la definizione della legislazione svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità:

i) l'interessato fruisce di provvedimenti d'integrazione erogati a norma dell'assicurazione svizzera contro l'invalidità, ovvero

ii) è assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero

iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero

iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento e ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero

v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;

b) oppure, se ha prestato attività lavorativa in Svizzera in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione svizzera, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, in Svizzera, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede in Svizzera; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita».

o) Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

«10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

11. Per una persona residente in Finlandia, esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

12. Per una persona residente in Islanda, esercizio di un'attività autonoma in Islanda e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

13. Esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

14. Per una persona residente in Norvegia, esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

15. Per una persona residente in Svezia, esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

16. Esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento».

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

e modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 188)

- 386 R 513: Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44)

- 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)

- 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)

- 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)

- 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)

- 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.

N. FINLANDIA

Sosiaali - ja terveysministeriö - Social - och hälsovardsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Heilbrig sis - og tryggingamálará sherra (Ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Félagsmálará sherra (Ministro degli affari sociali), Reykjavík.

3. Fjármálará sherra (Ministro delle finanze), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il Governo del Principato di Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

1. Sosialdepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.

2. Arbeids - og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione), Oslo.

3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

R. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) [il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)], Stockholm.

S. SVIZZERA

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna».

b) Nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1. Assicurazione malattia:

a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

- se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;

b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali);

b) pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni) in caso di trattamento medico e, negli altri casi, l'istituzione che concede e versa le prestazioni.

4. Assegni in caso di morte:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), ovvero

- l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali;

b) regime complementare:

la competente cassa disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:

a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. In tutti i casi, eccettuate le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Àtvinnuleysistryggingasjó sur (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Per le prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Malattia e maternità:

- la cassa malattia riconosciuta presso la quale è assicurato l'interessato, ovvero

- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte (pensioni):

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

- la cassa di assicurazione contro gli infortuni presso la quale è iscritta la persona interessata, ovvero

- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

5. Disoccupazione:

l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer pá bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontorer pá bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).

3. Assegni familiari:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer pá bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).

4. Regime pensionistico per i naviganti:

Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

a) in generale:

l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

b) per i naviganti non residenti in Svezia:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero);

d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:

- l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, (Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa-malati riconosciuta, presso cui è assicurata la persona interessata.

2. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

i) persone residenti in Svizzera:

Invalidenversicherungskommission - Commission de l'assurance invalidité - Commissione dell'assicurazione invalidità, del cantone di residenza;

ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;

b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

i) persone residenti in Svizzera:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, cui sono stati versati da ultimo i contributi;

ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;

b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) salariati:

l'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro;

b) indipendenti:

l'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.

5. Disoccupazione:

a) in caso di disoccupazione completa:

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari:

a) regime federale:

i) salariati:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliato il datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, del cantone di residenza;

b) regimi cantonali:

i) salariati:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliata la persona interessata».

c) Alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia:

a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

a) prestazioni in natura:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

- ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;

b) prestazioni in denaro:

i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

5. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

4. Disoccupazione:

regime di base:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

5. Prestazioni familiari:

a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjó sur (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio del lavoro del luogo di residenza o di dimora.

S. SVIZZERA

1. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

2. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

4. Disoccupazione:

a) in caso di disoccupazione completa:

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.»

d) Nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:

a) in relazione al Liechtenstein e alla Svizzera:

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Ufficio del lavoro del Land Voralberg), Bregenz;

b) in relazione alla Germania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

c) in tutti gli altri casi:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(56).1

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

N. FINLANDIA

1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

4. Altri casi:

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social - och - hälsovärdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjó sur (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.

2. In tutti gli altri casi:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Invalidità:

assicurazione invalidità:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

5. Disoccupazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

6. Prestazioni familiari:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna».

e) Nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Pagamento diretto.

N. FINLANDIA

Pagamento diretto.

O. ISLANDA

Pagamento diretto.

P. LIECHTENSTEIN

Pagamento diretto.

Q. NORVEGIA

Pagamento diretto.

R. SVEZIA

Pagamento diretto.

S. SVIZZERA

Pagamento diretto».

f) Nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.

N. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors

(Banca postale srl, Helsinki)

O. ISLANDA

Se slabanki Íslands (Banca centrale dell'Islanda), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

Sparebanken NOR (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Schweizerische Nationalbank, Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo.»

g) Nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le istituzioni seguenti:

a) Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali) e

b) Betriebskrankenkassen (Casse malattia aziendali).

N. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri nonché i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattia.

Q. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (del 17 giugno 1966), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.

R. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

S. SVIZZERA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia».

h) Nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:

a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:

la competente istituzione di assicurazione malattia;

b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:

la competente istituzione di assicurazione infortuni;

c) in tutti gli altri casi:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

7. Per l'applicazione:

a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;

b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

- la competente istituzione, ovvero

- qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.

9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

N. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11bis, paragrafo 1, dell'articolo 12bis, dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

2. Per l'applicazione:

a) dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 90, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali;

- Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni);

b) dell'articolo 36, paragrafo 1, seconda frase, dell'articolo 36, paragrafo 2 e dell'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

- Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

3. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali.

4. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

5. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71 e dell'articolo 75 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento di applicazione:

l'istituzione responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni per il caso in questione.

7. Per l'applicazione degli articoli 76 e 78 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

8. Per l'applicazione degli articoli 80, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

9. Per l'applicazione degli articoli 96 e 113 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

10. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki;

c) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki;

d) altri casi:

Sosiaali- ja terveysministeriö -Social -och -hälsovärdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

In tutti i casi ad eccezione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ufficio dell'economia pubblica e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2:

Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36, 63 e 70:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

Q. NORVEGIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 2:

il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

9. Per il regime pensionistico per i naviganti:

a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.

10. Per gli assegni familiari:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).

R. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12bis, paragrafo 5, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;

b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.

S. SVIZZERA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e la competente assicurazione contro gli infortuni.

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12bis del regolamento di applicazione:

a) persone residenti in Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza;

b) persone che risiedono fuori della Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, competente per la sede sociale del datore di lavoro.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna e

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna.

5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna;

b) in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna».

k) Nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. 373 Y 0919(02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, lettere a) e i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 21, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 4)

4. 373 Y 0919(03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione di invalidità (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 5)

5. 373 Y 0919(06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 8)

6. 373 Y 0919(07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimililati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 9)

7. 373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 11)

8. 373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 14)

9. 373 Y 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 17)

10. 373 Y 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 96 del 13.11.1973, pag. 2), modificata da:

- 376 Y 0813(02): Decisione n. 106 dell'8 luglio 1976 (GU n. C 190 del 13.8.1976, pag. 2)

11. 374 Y 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 7)

12. 374 Y 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 8)

13. 374 Y 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU n. C 99 del 23.8.1974, pag. 5)

14. 374 Y 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 126 del 17.10.1974, pag. 23)

15. 375 Y 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 2)

16. 375 Y 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 3)

17. 376 Y 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 117 del 26.5.1976, pag. 3)

18. 378 Y 0530(02): Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU n. C 125 del 30.5.1978, pag. 2)

19. 383 Y 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 7)

20. 383 Y 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«Austria:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra».

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

«Austria:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia:

Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia:

Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»

22. 383 Y 1102(03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11.1983, pag. 3)

23. 383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10)

24. 384 Y 0802(32): Decisione n. 123, del 24 febbraio 1984, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi (GU n. C 203 del 2.8.1984, pag. 13)

25. 386 Y 0125: Decisione n. 125, del 17 ottobre 1985, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

26. 386 Y 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

27. 386 Y 0128: Decisione n. 128, del 17 ottobre 1985, concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 6)

28. 386 Y 0129: Decisione n. 129, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 7)

29. 386 Y 0130: Decisione n. 130, del 17 ottobre 1985, che fissa i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/CEE) (GU n. L 192 del 15.7.1986, pag. 1), modificata da:

- 391 X 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990 (E 401-E 410F) (GU n. L 71 del 18.3.1991, pag. 1)

30. 386 Y 0131: Decisione n. 131, del 3 dicembre 1985, riguardante il campo di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente il diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori, diversi dai lavoratori frontalieri, che durante l'ultima occupazione risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 10)

31. C/271/87/pag. 3: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 271 del 9.10.1987, pag. 3)

32. C/284/87/pag. 3: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 284 del 22.10.1987, pag. 3 e GU n. C 64 del 9.3.88, pag. 13)

33. C/64/88/pag. 4: Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 4)

34. C/281/88/pag. 7: Decisione n. 135, del 1 luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 281 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

«m) 7000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;

n) 3000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;

o) 35000 ISK per l'istituzione del luogo di residenza islandese;

p) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza nel Liechtenstein;

q) 3600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;

r) 3600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;

s) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera».

35. C/64/88/pag. 7: Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla».

36. C/140/89/pag. 3: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 140 del 6.6.1989, pag. 3)

37. C/287/89/pag. 3: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 3)

38. C/94/90/pag. 3: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 3)

39. C/94/90/pag. 4: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 4)

40. C/94/90/pag. 5: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 5)

41. C/80/90/pag. 7: Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 80 del 30.3.1990, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Il punto 1 non si applica.

b) Il punto 3 non si applica.

42. 391 D 0425: Decisione n. 147, del 10 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 235 del 23.8.1991, pag. 21)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

43. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla commissione amministrativa nella 139ª sessione del 23 gennaio 1975)

44. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176ª sessione del 19 dicembre 1980)

45. 385 Y 0016: Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)

46. 385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)

47. 386 Y 0028: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU n. C 284 dell'11.11.1986, pag. 4)

48. 380 Y 0609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 139 del 9.6.1980, pag. 1)

49. 381 Y 0613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 143 del 13.6 1981, pag. 1)

50. 383 Y 1224(01): Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 351 del 24.12.1983, pag. 1)

51. C/338/86/pag. 1: Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 338 del 31.12.1986, pag. 1)

52. C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 107 del 22.4.1987, pag. 1)

53. C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 323 dell'11.12.1980, pag. 1)

54. L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 39)

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee e alle riunioni della commissione dei conti facente capo a detta commissione amministrativa.

Top
  翻译: