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Document 21994A0103(60)

Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato X - Servizi audiovisivi - Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

GU L 1 del 3.1.1994, p. 417–417 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. The consolidated version is not yet available. See Document information for details.

Related Council decision

21994A0103(60)

Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato X - Servizi audiovisivi - Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0417 - 0417


ALLEGATO X

SERVIZI AUDIOVISIVI

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,

- destinatari degli atti comunitari,

- territori o lingue della Comunità,

- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e

- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 389 L 0552: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva comprendono anche le opere realizzate, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, da e con produttori stabiliti in paesi terzi europei con i quali lo Stato AELS (EFTA) in questione ha accordi a tal fine.

La Parte contraente che intenda concludere un accordo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una qualsivoglia Parte contraente possono aver luogo consultazioni sui contenuti di tali accordi.

b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995».

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