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Document 22014A0318(01)
Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius
Accordo i partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
Accordo i partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
GU L 79 del 18.3.2014, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/3 |
ACCORDO I PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MAURIZIO
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
e
LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, in seguito denominata «Maurizio»,
in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e Maurizio, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,
TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
RICONOSCENDO che Maurizio esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di cui le parti sono membri,
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) del 1995,
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca di Maurizio coinvolgendo gli operatori della società civile,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e per il sostegno dell’Unione a favore di una pesca responsabile in tali acque,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
«autorità di Maurizio», il ministero della pesca della Repubblica di Maurizio; |
b) |
«autorità dell’Unione», la Commissione europea; |
c) |
«peschereccio», qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca conformemente alla normativa di Maurizio; |
d) |
«nave dell’Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione e immatricolato nell’Unione; |
e) |
«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti dell’Unione e di Maurizio, come specificato all’articolo 9 del presente accordo; |
f) |
«trasbordo», il trasferimento, effettuato nell’area portuale, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un’altra imbarcazione; |
g) |
«armatore», la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla; |
h) |
«marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou; |
i) |
«FAO», Organizzazione delle per l’alimentazione e l’agricoltura. |
Articolo 2
Oggetto
Scopo del presente accordo è stabilire le condizioni alle quali le navi immatricolate nell’UE e battenti bandiera dell’UE («navi dell’UE») possono praticare la pesca del tonno nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio («acque di Maurizio») in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e di altre disposizioni e prassi del diritto internazionale.
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
— |
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Maurizio; |
— |
la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Maurizio, al fine di garantire l’osservanza delle succitate norme e condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; |
— |
le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate. |
Articolo 3
Principi e obiettivi che orientano l’attuazione del presente accordo
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, secondo quanto previsto dal codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Le parti cooperano al fine di valutare i risultati dell’attuazione della politica adottata dal governo di Maurizio in materia di pesca nonché le misure, i programmi e le azioni realizzate nell’ambito dell’accordo; a tal fine esse instaurano un dialogo politico nel settore della pesca. I risultati delle valutazioni sono analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo.
3. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
4. L’ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell’Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. I marittimi ACP che non sono cittadini mauriziani godono delle stesse condizioni.
5. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell’Unione nell’ambito del presente accordo.
Articolo 4
Cooperazione scientifica
1. Nel periodo di applicazione del presente accordo l’Unione e le autorità di Maurizio sorvegliano l’evoluzione delle risorse nelle acque di Maurizio.
2. Le parti si impegnano a consultarsi, nell’ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.
3. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 2, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e adottano congiuntamente misure di conservazione volte a garantire la gestione sostenibile degli stock ittici che interessano le attività delle navi dell’Unione.
Articolo 5
Accesso delle navi dell’Unione alle zone di pesca nelle acque di Maurizio
1. Maurizio si impegna ad autorizzare le navi dell’Unione a praticare attività di pesca nelle proprie acque in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.
2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Maurizio. Le autorità di Maurizio notificano alle autorità dell’Unione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.
3. Maurizio si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo relative al controllo delle attività di pesca. Le navi dell’Unione cooperano con le autorità di Maurizio preposte al controllo della pesca.
4. L’Unione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino il presente accordo e la normativa che disciplina la pesca nelle acque di Maurizio.
Articolo 6
Autorizzazioni di pesca
1. Possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio solo le navi dell’Unione che detengano a bordo un’autorizzazione di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.
2. La procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.
Articolo 7
Contropartita finanziaria
1. L’Unione concede a Maurizio una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati del presente accordo. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:
a) |
l’accesso delle navi dell’Unione alle acque e alle risorse alieutiche di Maurizio, e |
b) |
il sostegno finanziario dell’Unione a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio. |
2. La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che devono essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Maurizio sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.
3. La contropartita finanziaria concessa dall’Unione è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salvo il presente accordo e il protocollo con riguardo ad eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i seguenti motivi:
a) |
gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio; |
b) |
riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
c) |
aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
d) |
riesame delle condizioni relative al sostegno finanziario per l’attuazione della politica settoriale della pesca a Maurizio, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti; |
e) |
denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; |
f) |
sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. |
Articolo 8
Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile
1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Ove opportuno, le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.
4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori di Maurizio e dell’Unione al fine di promuovere gli sbarchi di prodotti ittici a Maurizio da parte di navi dell’Unione.
5. Ove opportuno, le parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa di Maurizio e dell’Unione.
Articolo 9
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
a) |
controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e, in particolare, la definizione e la valutazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2; |
b) |
coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca; |
c) |
funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; |
d) |
riesamina, ove necessario, il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; |
e) |
svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. |
2. La commissione mista esercita le sue funzioni tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di cui all’articolo 4 dell’accordo.
3. La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente a Maurizio e nell’Unione, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.
Articolo 10
Zona geografica di applicazione dell’accordo
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato sull’Unione europea, alle condizioni stabilite in tale trattato e, dall’altra, al territorio di Maurizio.
Articolo 11
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre (3) anni, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 12.
Articolo 12
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti in caso di circostanze gravi diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di Maurizio. Il presente accordo può essere inoltre denunciato da una delle parti in caso di degrado degli stock interessati, constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione o mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 13
Sospensione
1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni previste dall’accordo. Ai fini della sospensione dell’applicazione dell’accordo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 14
Protocollo e allegato
Il protocollo, l’allegato e le relative appendici formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 15
Normativa nazionale
Le attività delle navi dell’Unione operanti nelle acque di Mauriziosono disciplinate dalla normativa applicabile a Maurizio, salvo diversa disposizione dell’accordo o del suo protocollo, dell’allegato e delle relative appendici.
Articolo 16
Abrogazione
Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, entrato in vigore il 1o dicembre 1990.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Esso entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.
V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.
Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.
V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Мавриций
Por la República de Mauricio
Za Mauricijskou republiku
For Republikken Mauritius
Für die Republik Mauritius
Mauritiuse Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου
For the Republic of Mauritius
Pour la République de Maurice
Per la Repubblica di Maurizio
Maurīcijas Salu Republikas vārdā –
Mauricijaus Respublikos vardu
A Mauritiusi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Mawrizju
Namens de Republiek Mauritius
W imieniu Republiki Mauritiusu
Pela República da Maurícia
Pentru Republica Mauritius
Za Maurícijskoú republiku
Za Republiko Mauritius
Mauritiuksen tasavallan puolesta
För Republiken Mauritius