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Document 22016A0528(01)

Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021

GU L 141 del 28.5.2016, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

28.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/3


ACCORDO

tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021

L'UNIONE EUROPEA

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che le Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») hanno convenuto sulla necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra di esse,

CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 figurano nel protocollo 38 bis dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 figurano nel protocollo 38 ter dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

CONSIDERANDO che, poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE per il periodo 2014-2021,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter e nel protocollo 38 quater.».

Articolo 2

Dopo il protocollo 38 ter dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 quater. Il testo del protocollo 38 quater figura nell'allegato del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 4

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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For Kongeriket Norge

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ALLEGATO

PROTOCOLLO 38 QUATER

sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021)

Articolo 1

1.   L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia («Stati EFTA») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

2.   Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 2

1.   L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 548,1 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 221,16 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.

2.   L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

1.   Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:

a)

innovazione, ricerca, istruzione e competitività;

b)

inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;

c)

ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;

d)

cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;

e)

giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente protocollo.

2.

(a)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

b)

Il 10 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della società civile, che viene messo a disposizione in conformità del criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.

Articolo 4

1.   Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, gli Stati EFTA concludono un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.

2.   La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

Articolo 5

1.   Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.

2.   Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3.   La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario

Fondi (in milioni di EUR)

Bulgaria

115,0

Croazia

56,8

Cipro

6,4

Repubblica ceca

95,5

Estonia

32,3

Grecia

116,7

Ungheria

108,9

Lettonia

50,2

Lituania

56,2

Malta

4,4

Polonia

397,8

Portogallo

102,7

Romania

275,2

Slovacchia

54,9

Slovenia

19,9

Articolo 7

1.   Vengono messi a disposizione 55,25 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1.

2.   Il 70 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:

a)

programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;

b)

programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;

c)

condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

3.   Il 30 % del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, segnatamente la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 8

Gli Stati EFTA effettuano un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

Articolo 9

1.   Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.

2.   In particolare, gli Stati EFTA assicurano che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3.   Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 10

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.

1.

In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati EFTA.

2.

a)

Gli Stati EFTA amministrano il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

b)

Salvo altrimenti convenuto nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati EFTA amministrano il fondo a favore della società civile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

3.

Gli Stati EFTA concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione del fondo di cui al paragrafo 2, lettera a), che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

a)

Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta degli Stati EFTA o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.

b)

L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.

c)

Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.

d)

In caso di irregolarità, gli Stati EFTA possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

e)

Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.

f)

Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

4.

I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5.

Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

6.

Gli Stati EFTA riferiscono in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE e, se del caso, agli undici obiettivi tematici dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (1).

Articolo 11

Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 quater

Innovazione, ricerca, istruzione e competitività

1.

Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI

2.

Ricerca

3.

Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile

4.

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

5.

Problemi di salute pubblica in Europa

6.

Inclusione ed autonomia dei Rom

7.

Bambini e giovani a rischio

8.

Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro

9.

Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

10.

Ambiente ed ecosistemi

11.

Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica

12.

Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

13.

Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale

14.

Società civile

15.

Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza

16.

Diritti umani — attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

17.

Asilo e migrazione

18.

Servizi correzionali e custodia cautelare

19.

Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità

20.

Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto

21.

Violenza domestica e di genere

22.

Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse


(1)  1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.


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