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Document 22023X0417(04)

Dichiarazione comune N. 2/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023

PUB/2023/436

GU L 102 del 17.4.2023, p. 91–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/91


DICHIARAZIONE COMUNE N. 2/2023 DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 24 marzo 2023

L'Unione e il Regno Unito desiderano ribadire il loro impegno ad avvalersi pienamente delle strutture previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), vale a dire il comitato misto, i comitati specializzati e il gruppo di lavoro consultivo misto, per sorvegliare l'attuazione dell'accordo. Si assisteranno reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal Quadro di Windsor (1) nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, conformemente all'articolo 5 dell'accordo di recesso.

Il Regno Unito ricorda il suo impegno unilaterale a garantire la piena partecipazione del primo ministro e del vice primo ministro dell'Irlanda del Nord alla delegazione del Regno Unito in sede di comitato misto e in questo contesto la sua determinazione a fare in modo che l'applicazione del Quadro di Windsor si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità.

L'Unione e il Regno Unito intendono organizzare riunioni periodiche dei pertinenti organi misti al fine di promuovere il dialogo e l'impegno. In tale contesto il comitato specializzato per l'attuazione del Quadro di Windsor può prevedere scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del Quadro di Windsor. Ciò consentirebbe in particolare al Regno Unito e all'Unione di valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco.

A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci. Se necessario, può chiedere al gruppo di lavoro consultivo misto e a uno dei suoi sottogruppi pertinenti, composti da esperti della Commissione europea e del governo del Regno Unito, di esaminare una questione particolare e dare informazioni al riguardo. Se del caso possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle imprese e dei portatori di interessi della società civile. Il comitato specializzato può formulare raccomandazioni al comitato misto, secondo necessità.

L'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a risolvere tutte le questioni relative al funzionamento del Quadro di Windsor nel modo migliore e più rapido possibile. L'Unione e il Regno Unito ricorreranno agli organi misti per affrontare qualsiasi questione che possa sorgere nell'attuazione del Quadro di Windsor. Tali questioni possono pertanto essere oggetto di dialogo negli organi misti dell'accordo di recesso su richiesta delle parti. In questo modo le parti potranno discutere regolarmente degli sviluppi importanti per il corretto adempimento dei rispettivi obblighi a norma del Quadro di Windsor.

L'Unione e il Regno Unito rinnovano il loro impegno a compiere ogni sforzo per giungere, attraverso il dialogo, a soluzioni reciprocamente soddisfacenti delle questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'accordo di recesso. A tal fine l'Unione e il Regno Unito intendono avvalersi pienamente dei poteri del comitato misto, in buona fede, al fine di trovare soluzioni concordate su questioni di interesse comune.

Gli scambi in tali quadri non pregiudicano l'autonomia decisionale e dei rispettivi ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito.


(1)  Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.


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