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Document 31991Q0530

Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991

GU L 136 del 30.5.1991, p. 1–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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31991Q0530

Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 30/05/1991 pag. 0001 - 0023


REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 2 maggio 1991

INDICE

Disposizione preliminare (art. 1) .

3

Titolo primo - Dell'ordinamento del Tribunale

Capo I

- Della presidente e dei membri del Tribunale (artt. 2-9) .

4

Capo II

- Della costituzione delle sezioni e della designazione dei giudici e degli avvocati generali (artt. 10-19) .

5

Capo III

- Della cancelleria .

6

Sezione prima

- Del cancelliere (artt. 20-27) .

6

Sezione seconda

- Degli uffici (artt. 28-30) .

7

Capo IV

- Del funzionamente del Tribunale (artt. 31-34) .

7

Capo V

- Del regime linguistico (artt. 35-37) .

8

Capo VI

- Dei diritti e doveri degli agenti, consulenti ed avvocati (artt. 38-42) .

9

Titolo secondo - Del procedimento

Capo I

- Della fase scritta (artt. 43-54) .

9

Capo II

- Della fase orale (artt. 55-63) .

11

Capo III

- Delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori .

12

Sezione prima

- Delle misure di organizzazione del procedimento (art. 64) .

12

Sezione seconda

- Dei mezzi istruttori (artt. 65-67) .

12

Sezione terza

- Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti (artt. 68-76) .

13

Capo IV

- Della sospensione del procedimento e della declinazione di competenza del Tribunale (artt. 77-80) .

15

Capo V

- Delle sentenze (artt. 81-86) .

15

Capo VI

- Delle spese (artt. 87-93) .

16

Capo VII

- Del gratuito patrocinio (artt. 94-97) .

17

Capo VIII

- Della rinuncia agli atti (artt. 98 e 99) .

18

Capo IX

- Delle notifiche (art. 100) .

18

Capo X

- Dei termini (artt. 101-103) .

18

Titolo terzo - Dei procedimenti speciali

Capo I

- Della sospensione dell'esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario (artt. 104-110) .

19

Capo II

- Degli incidenti (artt. 111-114) .

20

Capo III

- Dell'intervento (artt. 115 e 116) .

20

Capo IV

- Delle sentenze del Tribunale pronunziate dopo annullamento e rinvio (artt. 117-121) .

21

Capo V

- Delle sentenze in contumacia e dell'opposizione (art. 122) .

21

Capo VI

- Dei mezzi straordinari di ricorso .

22

Sezione prima

- Dell'opposizione di terzo (artt. 123 e 124) .

22

Sezione seconda

- Della revocazione (artt. 125-128) .

22

Sezione terza

- Dell'interpretazione delle sentenze (art. 129) .

23

Disposizioni finali (art. 130) .

23

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto l'articolo 32 quinquies del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

visto l'articolo 168 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto l'articolo 140 A del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957;

visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957;

vista la decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25 novembre 1988, come modificata con rettifica pubblicata nella GU n. L 241 del 17 agosto 1989), e in particolare il suo articolo 11;

visto l'accordo della Corte di giustizia;

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 21 dicembre 1990 e il 29 aprile 1991;

considerando che il Tribunale di primo grado deve stabilire il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia e con l'approvazione unanime del Consiglio ed adottarlo immediatamente dopo la propria costituzione;

considerando che occorre adottare le disposizioni previste per il funzionamento del Tribunale dai trattati, dai Protocolli sugli Statuti della Corte di giustizia e dalla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado, nonché ogni altra disposizione necessaria per applicare e, per quanto necessario, completare questi atti;

considerando che occorre prevedere per il Tribunale procedure adeguate ai compiti di un organo giurisdizionale di primo grado e all'incarico, conferito al Tribunale, di garantire un'efficace tutela giurisdizionale dei soggetti dell'ordinamento comunitario in controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi;

considerando che, peraltro, è auspicabile che le norme da applicare al procedimento dinanzi al Tribunale non divergano più del necessario dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia in forza del regolamento di procedura di questa, adottato il 4 dicembre 1974

(GU n. L 350 del 28 dicembre 1974), come successivamente modificato,

adotta il seguente

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Articolo 1

Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato

«Trattato CECA»

- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato

«Statuto CECA»

- il Trattato istitutivo della Comunità economica europea è denominato

«Trattato CEE»

- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea è denominato

«Statuto CEE»

- il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato

«Trattato CEEA»

- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato

«Statuto CEEA»

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il termine «istituzioni» designa le istituzioni delle Comunità europee ed altresì la Banca europea per gli investimenti.

TITOLO PRIMO DELL'ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE Capo I DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE Articolo 2

§ 1

In linea di massima, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.

I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo «giudici».

§ 2

Ogni giudice, tranne il presidente, può svolgere in una determinata causa le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli 17, 18 e 19.

I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.

Articolo 3

Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.

Articolo 4

§ 1

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

§ 2

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

Articolo 5

Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.

Il parere del tribunale è motivato.

Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere i voti di almeno sette giudici. In questo caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 6

L'ordine di precedenza fra i giudici, eccettuati il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, è determinato, senza distinzioni, dall'anzianità di nomina.

Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.

I giudici uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.

Articolo 7

§ 1

Subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 32 quinquies del Trattato CECA, 168 A del Trattato CEE e 140 A del Trattato CEEA, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.

§ 2

Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

§ 3

Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Articolo 8

Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale; ne presiede le udienze plenarie e le deliberazioni in camera di consiglio.

Articolo 9

In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Tribunale o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta da uno dei presidenti di sezione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6.

In caso d'impedimento simultaneo del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6.

Capo II DELLA COSTITUZIONE DELLE SEZIONI E DELLA DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI E DEGLI AVVOCATI GENERALI Articolo 10

§ 1

Il Tribunale costituisce nel suo ambito sezioni composte di tre o cinque giudici e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici.

§ 2

La composizione delle sezioni è resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

§ 1

Le cause di cui il Tribunale è investito sono giudicate dalle sezioni composte conformemente all'articolo 10.

Le cause possono essere giudicate dal Tribunale in seduta plenaria alle condizioni fissate dagli articoli 14, 51, 106, 118, 124, 127 e 129.

§ 2

Per le cause attribuite o rimesse a una sezione il termine «Tribunale» designa, nel presente regolamento, tale sezione.

Articolo 12

§ 1

Le cause tra le Comunità e i loro dipendenti sono attribuite alle sezioni composte di tre giudici, con riserva di quanto disposto dall'articolo 14.

Le altre cause sono attribuite alle sezioni composte di cinque giudici, con riserva di quanto disposto dall'articolo 14.

§ 2

Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono in linea di massima ripartite fra le sezioni composte di uno stesso numero di giudici.

Articolo 13

§ 1

Non appena è stato depositato l'atto introduttivo, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una delle sezioni.

§ 2

Il presidente della sezione propone al presidente del Tribunale, per ciascuna causa attribuita alla sezione, la designazione di un giudice relatore; il presidente del Tribunale statuisce.

Articolo 14

Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso.

La decisione di rimessione è adottata secondo le condizioni previste dall'articolo 51.

Articolo 15

Il Tribunale nomina per un anno i presidenti di sezione.

Si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Le nomine effettuate in forza del presente articolo sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Per le cause attribuite o rimesse alle sezioni, i poteri del presidente sono esercitati dal presidente della sezione.

Articolo 17

Il Tribunale, quando è riunito in seduta plenaria, è assistito da un avvocato generale designato dal presidente del Tribunale.

Articolo 18

Il tribunale, quando siede in sezione, può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.

Articolo 19

La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per una determinata causa è presa dal Tribunale in seduta plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è attribuita o rimessa.

Il presidente del Tribunale designa il giudice che deve esercitare le funzioni di avvocato generale nella causa suddetta.

Capo III DELLA CANCELLERIA Sezione prima - Del cancelliere Articolo 20

§ 1

Il tribunale nomina il cancelliere.

Il presidente del Tribunale informa i giudici, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.

§ 2

Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni relative all'età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, alle funzioni attuali e precedenti ed all'esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.

§ 3

Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 3.

§ 4

Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essererinominato.

§ 5

Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 4.

§ 6

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; il Tribunale decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

§ 7

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

Articolo 21

Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 23.

Articolo 22

Il presidente del Tribunale designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto o in caso di vacanza dei loro posti.

Articolo 23

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dal Tribunale, su proposta del presidente del Tribunale.

Articolo 24

§ 1

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro, vidimato dal presidente del Tribunale, in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell'ordine della loro produzione.

§ 2

Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

§ 3

Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

§ 4

Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 23.

§ 5

Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dal Tribunale su proposta del cancelliere.

Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.

§ 6

Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione dell'atto introduttivo, il nome e il domicilio delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni dell'atto introduttivo, nonché i motivi e i principali argomenti addotti.

§ 7

Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla Commissione, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 36, terzo comma del Trattato CECA, dell'articolo 184 del Trattato CEE o dell'articolo 156 del Trattato CEEA.

Articolo 25

§ 1

Sotto l'autorità del presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

§ 2

Il cancelliere assiste il Tribunale, le sezioni, il presidente ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.

Articolo 26

Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni del Tribunale.

Articolo 27

Con riserva di quanto dispongono gli articoli 5 e 33, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale e delle sezioni.

Sezione seconda - Degli uffici Articolo 28

I funzionari e altri dipendenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo statuto del personale. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 29

I funzionari e altri dipendenti indicati nell'articolo 28 prestano, davanti al presidente del Tribunale e alla presenza del cancelliere, il giuramento previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 30

All'amministrazione del Tribunale, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere con la collaborazione degli uffici della Corte.

Capo IV DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE Articolo 31

§ 1

Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale vengono stabiliti dal presidente.

§ 2

Per tenere una o più riunioni determinate, il tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.

Articolo 32

§ 1

Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.

§ 2

Se, convocato il Tribunale in seduta plenaria, risulta che il quorum di sette giudici non è raggiunto, il presidente del Tribunale rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum.

§ 3

Se, in una delle sezioni, il quorum di tre giudici non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente del Tribunale che designa un altro giudice per completare la sezione.

§ 4

Se in una delle sezioni, composte di tre o cinque giudici, il numero dei giudici assegnati alla sezione è superiore rispettivamente a tre o cinque, il presidente della sezione determina i giudici che devono partecipare alla decisione della causa.

Articolo 33

§ 1

Il Tribunale delibera in camera di consiglio.

§ 2

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza.

§ 3

Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

§ 4

Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto agli altri giudici.

§ 5

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6.

§ 6

In caso di divergenza sull'oggetto, sul tenore e sull'ordine delle questioni o sull'interpretazione del voto, decide il Tribunale.

§ 7

Quando le deliberazioni del Tribunale vertono su questioni amministrative, il cancelliere vi assiste, salvo diversa decisione del Tribunale.

§ 8

Quando è riunito senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.

Articolo 34

§ 1

Salvo speciale decisione del Tribunale, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:

- dal 18 dicembre al 10 gennaio;

- dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua;

- dal 15 luglio al 15 settembre.

Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza, nel luogo in cui il Tribunale ha sede, provvede sia il presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.

§ 2

Durante le ferie giudiziarie, il presidente può, in caso d'urgenza, convocare i giudici.

§ 3

Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

§ 4

Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.

Capo V DEL REGIME LINGUISTICO Articolo 35

§ 1

Le lingue processuali sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.

§ 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:

a) su richiesta congiunta delle parti, il Tribunale può autorizzare l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale;

b)

su richiesta di una parte, sentita l'altra parte e l'avvocato generale, il Tribunale può autorizzare, in deroga a quanto disposto sub a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni.

§ 3

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale, è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il Tribunale può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

§ 4

Se un testimone od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, il Tribunale lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

§ 5

Il presidente nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e l'avvocato generale quand'abbiano da formulare domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

Articolo 36

§ 1

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 35 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

§ 2

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 37

I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 35 fanno fede.

Capo VI DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI Articolo 38

§ 1

Gli agenti che rappresentano uno Stato od un'istituzione, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria, godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti.

§ 2

Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:

a) tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;

b)

gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico;

c)

gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

Articolo 39

Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dallo Stato o dall'istituzione che essi rappresentano; una copia di tale documento dev'essere immediatamente trasmessa dallo Stato o dall'istituzione di cui trattasi al cancelliere;

b)

i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione

è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.

Articolo 40

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 38 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Articolo 41

§ 1

Il consulente o l'avvocato, il cui comportamento dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile col decoro del Tribunale o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti, può venir escluso in qualsiasi momento dal patrocinio della causa mediante ordinanza del Tribunale, posto l'interessato in grado di esporre le sue difese.

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

§ 2

Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.

§ 3

Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 42

Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare dinanzi al Tribunale ai sensi degli articoli 20 dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

TITOLO SECONDO DEL PROCEDIMENTO Capo I DELLA FASE SCRITTA Articolo 43

§ 1

L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in

più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

§ 2

Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro atto processuale. Si applica l'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 3

Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.

§ 4

Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti e documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.

§ 5

Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.

Articolo 44

§ 1

Il ricorso di cui agli articoli 22 dello Statuto CECA e 19 degli Statuti CEE e CEEA deve contenere:

a) il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;

c)

l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;

d)

le conclusioni del ricorrente;

e)

se del caso, le offerte di prova.

§ 2

Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale. In esso dev'essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

Se il ricorso non è conforme a quanto sopra prescritto, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 100, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

§ 3

L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti la sua iscrizione negli albi professionali di uno degli Stati membri.

§ 4

Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dagli articoli 22, secondo comma dello Statuto CECA e 19, secondo comma degli Statuti CEE e CEEA.

§ 5

Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:

a)

il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;

b)

la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

§ 6

Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, il cancelliere impartisce al

ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 45

Il ricorso è notificato al convenuto. Nell'ipotesi prevista dal paragrafo 6 dell'articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che il Tribunale ne avrà riconosciuta la ricevibilità con riguardo alle condizioni di forma enunciate dall'articolo precedente.

Articolo 46

§ 1

Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

a)

il nome e il domicilio del convenuto;

b)

gli argomenti di fatto e di diritto invocati;

c)

le conclusioni del convenuto;

d)

le offerte di prove.

Si applica l'articolo 44, paragrafi da 2 a 5.

§ 2

Nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti il controricorso dev'essere corredato del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale e della decisione di rigetto con l'indicazione delle date di proposizione e di notifica.

§ 3

Il termine previsto dal precedente paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.

Articolo 47

§ 1

Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto.

§ 2

Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati.

Articolo 48

§ 1

Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

§ 2

È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservata alla sentenza che conclude il procedimento.

Articolo 49

In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può disporre qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o qualsiasi mezzo istruttorio ai sensi degli articoli 64 e 65 o prescrivere il rinnovo o l'ampliamento di qualsiasi atto istruttorio.

Articolo 50

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle.

Articolo 51

Nei casi stabiliti dall'articolo 14 la sezione investita della causa può, in qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte, proporre al Tribunale in seduta plenaria la rimessione della causa a questo o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso. Il Tribunale decide in seduta plenaria sulla rimessione, sentite le parti e l'avvocato generale.

Articolo 52

§ 1

Salva restando l'applicazione dell'articolo 49, dopo il deposito della controreplica il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore. Questa contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, nonché sull'eventuale rimessione della causa al Tribunale in seduta plenaria o ad un'altra sezione del Tribunale composta di un numero di giudici diverso.

§ 2

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

La stessa procedura si applica:

a) se la replica o la controreplica non è stata depositata entro il termine fissato in virtù dell'articolo 47, paragrafo 2;

b)

se la parte interessata dichiara di rinunziare alla presentazione della replica o della controreplica.

Articolo 53

§ 1

Se il Tribunale decide di iniziare la fase orale senza disporre misure di organizzazione del procedimento e senza assumere mezzi istruttori, il presidente ne fissa la data.

Articolo 54

Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori che possono essere disposti nella fase orale, qualora nella fase scritta siano stati disposti misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori e tali misure o mezzi siano stati eseguiti, il presidente fissa la data d'inizio della fase orale.

Capo II DELLA FASE ORALE Articolo 55

§ 1

Salvo la priorità delle decisioni previste dall'articolo 106, il Tribunale conosce delle cause per le quali è stato adito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra più cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente, l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'atto introduttivo nel registro.

§ 2

Il presidente può disporre, a motivo di circostanze particolari, che una causa venga decisa con priorità.

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo.

Articolo 56

Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

Articolo 57

La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

Articolo 58

Il presidente, nel corso del dibattimento, può porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

Articolo 59

Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti o avvocati.

Articolo 60

Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine del dibattimento.

Articolo 61

§ 1

L'avvocato generale, quando presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria perché siano comunicate alle parti.

§ 2

Dopo la lettura o il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

Articolo 62

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale.

Articolo 63

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.

Capo III DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI Sezione prima - Delle misure di organizzazione del procedimento Articolo 64

§ 1

Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Esse sono decise dal Tribunale, sentito l'avvocato generale.

§ 2

Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire il buon svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove;

b)

determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;

c)

precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi;

d)

agevolare la composizione amichevole delle liti.

§ 3

Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:

a)

nell'interrogazione delle parti;

b)

nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia;

c)

nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti o a terzi;

d)

nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

e)

nel convocare a riunioni gli agenti delle parti o le parti in persona.

§ 4

Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le alte parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza.

Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste dando loro l'occasione di presentare oralmente o per iscritto le loro osservazioni.

§ 5

Qualora il Tribunale riunito in seduta plenaria decida di disporre mediante ordinanza misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita oppure il giudice relatore.

Qualora una sezione decida di disporre mediante ordinanza misure di organizzazione del procedimento e non vi procede essa stessa, ne incarica il giudice relatore.

L'avvocato generale partecipa alle misure di organizzazione del procedimento.

Sezione seconda - Dei mezzi istruttori Articolo 65

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto CECA, 21 e 22 dello Statuto CEE e 22 e 23 dello Statuto CEEA, i mezzi istruttori comprendono:

a)

la comparizione personale delle parti;

b)

la richiesta di informazioni e la produzione di documenti;

c)

la prova testimoniale;

d)

la perizia;

e)

il sopralluogo.

Articolo 66

§ 1

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti dall'articolo 65, lettere c), d) ed e).

L'ordinanza è notificata alle parti.

§ 2

Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

Articolo 67

§ 1

Se il Tribunale dispone, in seduta plenaria, di aprire un'istruttoria e non vi provvede esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita o il giudice relatore.

Se una sezione dispone di aprire un'istruttoria e non vi provvede essa stessa, ne incarica il giudice relatore.

L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.

§ 2

Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

Sezione terza - Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti Articolo 68

§ 1

Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta delle parti e sentite le parti e l'avvocato generale, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa i fatti da accertare.

I testimoni sono citati dal tribunale, sia d'ufficio che su richiesta delle parti o dell'avvocato generale.

La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.

§ 2

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza, che contiene:

a) il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni;

b)

l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti;

c)

eventualmente la menzione delle disposizioni adottate dal Tribunale per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione.

La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.

§ 3

Il Tribunale può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l'audizione al previo versamento presso la cassa del Tribunale di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.

La cassa del Tribunale anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.

§ 4

Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal seguente paragrafo 5 e dall'articolo 71.

I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.

§ 5

Con riserva di quanto disposto dall'articolo 71, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

§ 6

Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni del testimone.

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

Il verbale ha valore di atto pubblico.

Articolo 69

§ 1

I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.

§ 2

Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al Tribunale, questo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 5 000 ECU e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese.

La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.

§ 3

La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri al Tribunale di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.

§ 4

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA.

Articolo 70

§ 1

Il Tribunale può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

§ 2

Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. È sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.

Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.

§ 3

Su richiesta del perito, il Tribunale può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 68.

§ 4

Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

§ 5

Dopo il deposito della relazione, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle

parti.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.

§ 6

Con riserva di quanto disposto dall'articolo 71, dopo il deposito della relazione il perito presta dinanzi al Tribunale il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 71

§ 1

Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con

coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.

§ 2

Il testimone e il perito prestano giuramento conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, primo comma, e, rispettivamente, all'articolo 70, paragrafo 6, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal loro diritto nazionale.

§ 3

Qualora il diritto nazionale del testimone o del perito preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone e il perito possono fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal loro diritto nazionale.

Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 72

§ 1

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui all'allegato III del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 71.

§ 2

La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Articolo 73

§ 1

Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, il Tribunale provvede.

§ 2

La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.

Articolo 74

§ 1

I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa del Tribunale un anticipo su queste spese.

§ 2

I testimoni hanno inoltre diritto ad un'indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa del Tribunale ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 75

§ 1

Il Tribunale può, su richiesta delle parti o d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o periti.

§ 2

La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.

L'ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere.

§ 3

Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui all'allegato I del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.

L'autorità designata a norma del comma precedente trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.

L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo comma l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.

Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.

§ 4

Il Tribunale provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.

Articolo 76

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.

Capo IV DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE Articolo 77

Salvi restando gli articoli 123, paragrafo 4, 128 e 129, paragrafo 4, un procedimento pendente può essere sospeso:

a) nei casi previsti dagli articoli 47, terzo comma dello Statuto CECA, 47, terzo comma dello Statuto CEE e 48, terzo comma dello Statuto CEEA;

b)

quando dinanzi alla Corte è proposta impugnazione contro una pronunzia del Tribunale che decide parzialmente la controversia nel merito, che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinge un'istanza d'intervento;

c)

su richiesta congiunta delle parti.

Articolo 78

La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza del Tribunale, sentite le parti e l'avvocato generale. Il Tribunale può, secondo le stesse modalità, disporre mediante ordinanza la ripresa del procedimento. Le ordinanza contemplate dal presente articolo sono notificate alle parti.

Articolo 79

§ 1

La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza.

Durante il periodo di sospensione non scade alcun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 115, paragrafo 1.

§ 2

Qualora l'ordinanza di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza.

A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio.

Articolo 80

Le decisioni di declinazione di competenza previste dagli articoli 47, terzo comma dello Statuto CECA, 47, terzo comma dello Statuto CEE e 48, terzo comma dello Statuto CEEA, sono prese dal Tribunale con ordinanza notificata alle parti.

Capo V DELLE SENTENZE Articolo 81

La sentenza contiene:

- l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;

- la data in cui è pronunciata;

- il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione;

- il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;

- il nome del cancelliere;

- l'indicazione delle parti;

- i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti;

- le conclusioni delle parti;

- eventualmente, la menzione che l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni;

- l'esposizione sommaria dei fatti;

- la motivazione;

- il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 82

§ 1

La sentenza è pronunciata in pubblica udienza previa convocazione delle parti.

§ 2

L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.

§ 3

Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.

Articolo 83

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dagli articoli 53, secondo comma dello Statuto CECA, 53, secondo comma dello Statuto CEE e 54, secondo comma dello Statuto CEEA.

Articolo 84

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dal Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

§ 2

Le parti, debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente.

§ 3

Il Tribunale provvede in camera di consiglio.

§ 4

L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della sentenza rettificata. A margine dell'originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza suddetta.

Articolo 85

Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle spese, la parte che intende dolersene deve adirlo mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.

La suddetta istanza è notificata all'altra parte cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

Dopo la presentazione delle suddette osservazioni il Tribunale, sentito l'avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 86

La giurisprudenza del Tribunale è pubblicata a cura del cancelliere.

Capo VI DELLE SPESE Articolo 87

§ 1

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.

§ 2

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

§ 3

Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

§ 4

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese.

§ 5

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

§ 6

In caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

Articolo 88

Nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 89

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata.

Articolo 90

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a) se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

b)

le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 24, paragrafo 5.

Articolo 91

Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:

a) le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell'articolo 74;

b)

le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato.

Articolo 92

§ 1

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.

§ 2

Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.

Articolo 93

§ 1

La cassa del Tribunale effettua i pagamenti nella valuta del paese in cui il Tribunale ha sede.

Su richiesta dell'interessato, i pagamenti sono effettuati nella valuta del paese nel quale sono state fatte le spese ripetibili o nel quale si sono compiuti gli atti che danno luogo a rifusione.

§ 2

Gli altri debitori effettuano i pagamenti nella valuta del loro paese di origine.

§ 3

Il cambio delle valute è effettuato al corso ufficiale del giorno del pagamento nel paese dove il Tribunale ha sede.

Capo VII DEL GRATUITO PATROCINIO Articolo 94

§ 1

Se una parte si trova nell'impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare di un certificato dell'autorità competente che attesti la sua indigenza.

§ 2

Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne sommariamente esposto l'oggetto.

Per la presentazione della domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

Il presidente del Tribunale designa il giudice relatore. La sezione di cui il giudice relatore fa parte, esaminate le osservazioni scritte dell'altra parte, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. La sezione esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

La sezione provvede mediante ordinanza non motivata e non impugnabile.

Articolo 95

§ 1

Nell'ordinanza con cui concede il gratuito patrocinio, il Tribunale dispone che un avvocato sarà designato per assistere l'interessato.

§ 2

Ove l'interessato non proponga egli stesso un avvocato, o qualora il Tribunale ritenga di non approvare la scelta da lui fatta, il cancelliere trasmette copia autentica dell'ordinanza ed una copia della domanda di gratuito patrocinio all'autorità competente dello Stato di cui trattasi, indicata nell'allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte.

§ 3

Tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità, il Tribunale provvede d'ufficio alla designazione dell'avvocato incaricato d'assistere l'interessato.

Articolo 96

Il Tribunale può revocare in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta di parte, l'ammissione al gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa.

Articolo 97

§ 1

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa del Tribunale anticipa le spese.

§ 2

Il Tribunale decide in merito alle spese ed agli onorari dell'avvocato; su richiesta, il presidente può disporre che sia versato un anticipo all'avvocato.

§ 3

La decisione che provvede sulle spese può disporre la distrazione a favore della cassa del Tribunale di somme anticipate per il gratuito patrocinio.

Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle.

Capo VIII DELLA RINUNCIA AGLI ATTI Articolo 98

Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano il Tribunale che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 87, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.

Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 33 e 35 del Trattato CECA, 173 e 175 del Trattato CEE e 146 e 148 del Trattato CEEA.

Articolo 99

Se il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 87, paragrafo 5.

Capo IX DELLE NOTIFICHE Articolo 100

Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario sia

con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta.

Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 43, paragrafo 1.

Capo X DEI TERMINI Articolo 101

§ 1

I termini processuali previsti dai Trattati CECA, CEE e CEEA, dagli Statuti della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c)

quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;

d)

i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e)

i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2

Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee vale anche per il Tribunale.

Articolo 102

§ 1

I termini fissati per l'impugnazione di un atto delle istituzioni decorrono, se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione e, se

l'atto è stato pubblicato, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

§ 2

I termini processuali in ragione della distanza stabiliti dalla Corte mediante decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee valgono anche per il Tribunale.

Articolo 103

§ 1

I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.

§ 2

Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che egli è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

TITOLO TERZO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Capo I DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO Articolo 104

§ 1

La domanda, ai sensi degli articoli 39, secondo comma del Trattato CECA, 185 del Trattato CEE e 157 del Trattato CEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di una istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli articoli 39, terzo comma del Trattato CECA, 186 del Trattato CEE e 158 del Trattato CEEA è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa.

§ 2

Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

§ 3

La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44.

Articolo 105

§ 1

La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.

§ 2

Il presidente del Tribunale decide se sia il caso di disporre un'istruttoria.

Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.

Articolo 106

Il presidente del Tribunale provvede personalmente o deferisce l'esame della domanda alla sezione cui è stato attribuito il procedimento principale o al Tribunale in seduta plenaria se il procedimento principale è stato attribuito a questo.

In caso di assenza od impedimento del presidente del Tribunale, questi è sostituito dal presidente o dal giudice più anziano, ai sensi dell'articolo 6, del collegio del Tribunale al quale è stato attribuito il procedimento principale.

Se l'esame della domanda è stato deferito a un collegio del Tribunale, questo collegio provvede d'urgenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 107

§ 1

Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata, che è immediatamente notificata alle parti.

§ 2

L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

§ 3

L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

§ 4

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia del Tribunale nel merito.

Articolo 108

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.

Articolo 109

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 110

Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA.

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.

Capo II DEGLI INCIDENTI Articolo 111

Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Articolo 112

Il rinvio di una causa alla Corte, ai sensi degli articoli 47, secondo comma dello Statuto CECA, 47, secondo comma dello Statuto CEE e 48, secondo comma dello Statuto CEEA, è disposto, in caso d'incompetenza manifesta, senza proseguire il procedimento e con ordinanza motivata.

Articolo 113

L'irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dal Tribunale, che statuisce nelle forme previste dall'articolo 114, paragrafi 3 e 4.

Articolo 114

§ 1

Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità, sull'incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.

La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.

§ 2

Depositato l'atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

§ 3

Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

§ 4

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito. Rinvia la causa alla Corte se essa rientra nella competenza di quest'ultima.

Se il Tribunale respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Capo III DELL'INTERVENTO Articolo 115

§ 1

L'istanza d'intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6.

§ 2

L'istanza d'intervento deve contenere:

a) l'indicazione della causa di cui trattasi;

b)

il nome delle parti della causa;

c)

il nome e il domicilio dell'interveniente;

d)

l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede il Tribunale;

e)

le conclusioni a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

f)

nel caso di istanze d'intervento che non siano proposte da Stati membri o da istituzioni, l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse dell'interveniente alla definizione della controversia.

Si applicano gli articoli 43 e 44.

§ 3

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20, primo e secondo comma dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

Articolo 116

§ 1

L'istanza d'intervento è notificata alle parti.

Il presidente, prima di statuire sull'istanza d'intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.

Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza dev'essere motivata in caso di rigetto dell'istanza.

§ 2

Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 3

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

§ 4

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.

La memoria d'intervento deve contenere:

a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;

b)

i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;

c)

eventualmente, le offerte di prova.

§ 5

Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

Capo IV DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PRONUNZIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO Articolo 117

Quando la Corte annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.

Articolo 118

§ 1

Quando la Corte annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione composta dello stesso numero di giudici.

§ 2

Quando la Corte annulla una sentenza o un'ordinanza pronunziata dal Tribunale in seduta plenaria, la causa è attribuita al Tribunale nella stessa composizione.

§ 3

Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 si applicano gli articoli 13, paragrafo 2, 14 e 51.

Articolo 119

§ 1

Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento si è conclusa al momento della pronunzia della sentenza di rinvio, il procedimento si svolge secondo le seguenti modalità:

a) Entro due mesi dalla notifica della sentenza della Corte al ricorrente, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte.

b)

Entro il mese successivo alla comunicazione di tale memoria al convenuto, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato al convenuto per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica a lui fatta della sentenza della Corte.

c)

Entro il mese successivo alla comunicazione simultanea delle osservazioni del ricorrente e del convenuto all'interveniente, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato all'interveniente per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica a lui fatta della sentenza della Corte.

§ 2

Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento non si era conclusa al momento della pronunzia della sentenza di rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale adotta.

§ 3

Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

Articolo 120

Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del Titolo secondo del presente regolamento.

Articolo 121

Il Tribunale provvede sulle spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e al procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte.

Capo V DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE Articolo 122

§ 1

Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il presidente fissa la data d'inizio della fase orale.

§ 2

Prima di emettere la sentenza contumaciale, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.

§ 3

La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione sino a che esso abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di

cui l'ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.

§ 4

Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione. Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 43 e 44.

§ 5

Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

Il procedimento è proseguito secondo le disposizioni del Titolo secondo del presente regolamento.

§ 6

Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della Sentenza pronunciata sull'opposizione.

Capo VI DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO Sezione prima - Dell'opposizione di terzo Articolo 123

§ 1

Gli articoli 43 e 44 del presente regolamento si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:

a) specificare la sentenza opposta;

b)

indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente;

c)

indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale dinanzi al Tribunale.

L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.

Se la sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

§ 2

Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I del presente regolamento.

§ 3

La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.

L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.

§ 4

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte e l'opposizione di terzo dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa sentenza del Tribunale, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte.

Articolo 124

L'opposizione di terzo è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza con essa impugnata; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria se esso ha pronunziato tale sentenza.

Sezione seconda - Della revocazione Articolo 125

Salvo restando il termine di dieci anni previsto dagli articoli 38, terzo comma dello Statuto CECA, 41, terzo comma dello Statuto CEE e 42, terzo comma dello Statuto CEEA, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

Articolo 126

§ 1

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391X0530(01).1Gli articoli 43 e 44 si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:

a) specificare la sentenza impugnata;

b)

indicare i punti della sentenza oggetto di impugnazione;

c)

specificare i fatti su cui la domanda è basata;

d)

indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente.

§ 2

La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.

Articolo 127

§ 1

La domanda di revocazione è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza con essa impugnata; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria se esso ha pronunziato tale sentenza.

§ 2

Senza pregiudicare il merito, il Tribunale, sentito l'avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce sulla ricevibilità della domanda.

§ 3

Se il Tribunale dichiara ricevibile la domanda, procede all'esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità alle norme del presente regolamento.

§ 4

L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della sentenza revocata. A margine dell'originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.

Articolo 128

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte e la domanda di revocazione dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa sentenza del Tribunale, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte.

Sezione terza - Dell'interpretazione delle sentenze Articolo 129

§ 1

La domanda d'interpretazione va proposta in conformità agli articoli 43 e 44. Essa deve precisare inoltre:

a) la sentenza di cui trattasi;

b)

i passaggi di cui si chiede l'interpretazione.

La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.

§ 2

La domanda d'interpretazione è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza che costituisce oggetto di tale domanda; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria se esso ha pronunziato tale sentenza.

§ 3

Il Tribunale, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni e sentito l'avvocato generale, statuisce mediante sentenza.

L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

§ 4

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte e la domanda d'interpretazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa sentenza, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte.

DISPOSIZIONI FINALI Articolo 130

Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo il 2 maggio 1991.

Il cancelliere

H. JUNG

Il presidente

J.L. CRUZ VILAÇA

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