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Document 31991R2676
Commission Regulation (EEC) No 2676/91 of 9 September 1991 on stocks of agricultural products held in the territory of the former German Democratic Republic
Regolamento (CEE) n. 2676/91 della Commissione, del 9 settembre 1991, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca
Regolamento (CEE) n. 2676/91 della Commissione, del 9 settembre 1991, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca
GU L 253 del 10.9.1991, p. 14–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
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Regolamento (CEE) n. 2676/91 della Commissione, del 9 settembre 1991, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 10/09/1991 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 2676/91 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/90, la Repubblica federale di Germania deve eliminare a proprie spese ogni eventuale scorta privata, di prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato e trovantisi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione, che risulti quantitativamente superiore ad una scorta normale di riporto; considerando che occorre determinare le scorte private soltanto per taluni prodotti per i quali esistono rischi di operazioni speculative o per i quali è previsto un finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che questi prodotti sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 2761/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3774/90 (5); considerando che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione è indispensabile includere nella suddetta determinazione le scorte private di animali vivi di talune specie che possono formare oggetto eventualmente dopo la macellazione di misure d'intervento o di restituzioni all'esportazione, presenti in tale territorio il giorno dell'unificazione stessa; che occorre includere in tale determinazione anche gli animali vivi delle medesime specie originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca trasferiti e eventualmente macellati nella Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro anteriormente al 3 ottobre 1990; considerando che è d'uopo fissare i criteri per la determinazione del quantitativo da considerarsi come scorta normale di riporto al momento dell'unificazione tedesca; che, a tal fine, è opportuno tener conto sia della produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante un periodo di dodici mesi, sia del consumo, della trasformazione e di talune esportazioni nel corso dello stesso periodo; considerando che occorre altresì tener conto dei profondi mutamenti intervenuti per quanto riguarda la produzione, il consumo e gli scambi commerciali nell'ex Repubblica democratica tedesca a seguito del processo di unificazione della Germania e di integrazione nella Comunità; che, in mancanza di dati precisi, è opportuno considerare equilibrati gli scambi commerciali fra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e la Comunità quale si configurava prima del 3 ottobre 1990; considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3577/90 la nozione di scorta normale di riporto deve essere definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri di ciascuna organizzazione di mercato; considerando che, nel settore delle carni bovine, il quantitativo che oltrepassa la scorta normale di riporto consiste essenzialmente in carni diverse da quelle cui si riferiscono il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (6) ed il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (7), entrambi modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (8); considerando che ciò è dovuto soprattutto alla proporzione tradizionalmente elevata delle vacche nel patrimono bovino tedesco-orientale, nonché alla necessità di macellare un gran numero di vacche da latte, in seguito all'istituzione di un regime di quote lattiere nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che i contratti conclusi dalla Repubblica democratica tedesca, prima dell'unificazione della Germania, con vari paesi a commercio di Stato prevedevano l'esportazione di carni congelate; che appare pertanto opportuno far obbligo alla Germania di rilevare i quantitativi eccedentari riscontrati nel settore delle carni bovine con applicazione del tasso di restituzione utilizzato per l'esportazione nei paesi terzi europei di carni bovine diverse da quelle di cui ai summenzionati regolamenti (CEE) n. 32/82 e (CEE) n. 1964/82; considerando che le conseguenze finanziarie derivanti dalla determinazione delle scorte che oltrepassano la scorta normale di riporto devono essere prese in considerazione al momento di fissare gli anticipi mensili in virtù del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 (10), e controllate in sede di liquidazione dei conti; considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3577/90 e dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie applicabili nel settore dei cereali dopo l'unificazione della Germania (11), è stato previsto un regime specifico per le scorte pubbliche detenute nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, a norma delle suddette disposizioni, tali scorte devono essere rilevate a carico ad un valore ridotto, che corrisponde essenzialmente al prezzo del mercato mondiale; che, al fine di evitare un doppio onere per la Germania, le scorte così deprezzate devono essere sottratte dalle scorte private anormali valutate secondo le modalità del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione 7 del regolamento (CEE) n. 3577/90. Articolo 2 1. Sono considerati come « scorta privata » i prodotti in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, a) interamente ottenuti in tale territorio, oppure b) - ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal suddetto territorio, oppure - importati nella Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione, per i quali sono state espletate le formalità di immissione in libera pratica e sono stati riscossi dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza ristorno né totale né parziale, e per i quali è stato effettuato un inventario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2761/90. 2. Sono altresì considerati « scorte private » i quantitativi di animali vivi delle specie bovina, suina o ovina che possono costituire oggetto, eventualmente dopo la macellazione di misure d'intervento, o di restituzione all'esportazione e che - si trovano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, oppure - si trovano, in forma di scorte vive o di carni, nella Comunità quale si configurava prima del 3 ottobre 1990 e provengono dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 3. Non sono soggetti al presente regolamento i prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2761/90. Articolo 3 1. È considerata come scorta normale di riporto la scorta d'esercizio necessaria a soddisfare il fabbisogno del mercato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca per un periodo di tempo adeguato, stabilito in funzione delle caratteristiche peculiari di ciascun prodotto. 2. Tenuto conto dei criteri e degli obiettivi propri di ciascuna organizzazione comune di mercato, il fabbisogno è valutato in base a un bilancio in cui risultino, da un lato, la produzione e le importazioni e, dall'altro, il consumo, le esportazioni e, se del caso, una riserva di prodotti, all'inizio e alla fine del periodo considerato, destinata ad assicurare l'approvvigionamento del territorio in questione. 3. In sede di elaborazione del bilancio di cui al paragrafo 2, si tiene conto delle conseguenze arrecate all'economia del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dai profondi mutamenti intervenuti nelle sue relazioni commerciali nonché dalla sua integrazione nella Comunità. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, gli scambi fra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e quello della Comunità quale si configurava anteriormente al 3 ottobre 1990, non sono presi in considerazione ai fini del bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le esportazioni verso altri paesi, effettuate dalla Repubblica democratica tedesca prima del 3 ottobre 1990, sono prese in considerazione limitatamente alle consegne che hanno effettivamente avuto luogo. 4. Per contro, non è considerata come scorta normale di riporto la scorta costituita da quantitativi di prodotti che sono stati oggetto di fenomeni anomali e speculativi. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, una diminuzione del volume di scambi dei prodotti può essere considerata come un fenomeno anomalo. 5. Ai fini della stima della scorta normale di riporto, può essere prevista la cumulazione dei quantitativi di due o più prodotti diversi. 6. Sono detratte dal quantitativo che eccede la scorta normale di riporto le scorte detenute dagli organismi d'intervento tedeschi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3577/90 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/90. Articolo 4 1. Le spese relative alla restituzione e, se del caso, all'intervento nel quadro dello smaltimento dei prodotti per i quali è stato fissato, in virtù dell'articolo 6 del presente regolamento, un quantitativo superiore alla scorta normale di riporto, non sono assunte dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, ma formano oggetto di dichiarazioni alla Commissione nell'ambito della documentazione trasmessa a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. I quantitativi di prodotti per i quali è stata fissata una scorta eccedente la scorta normale di riporto si considerano smaltiti per primi. Si considerano smaltiti i prodotti per i quali: - le formalità doganali di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono espletate in Germania; - la pratica per l'ottenimento della restituzione è stata inoltrata presso l'organismo pagatore tedesco. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nel settore delle carni bovine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche: - si applicano i tassi delle restituzioni all'esportazione vigenti per un paese appartenente al gruppo 03 dei paesi di destinazione indicati nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine, e relativi ai prodotti di cui ai capitoli 0201 e 0202 della nomenclatura combinata, esclusi quelli disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 32/82 e (CEE) n. 1964/82; - il quantitativo che oltrepassa la scorta normale di riporto deve essere determinato in peso con osso; per l'esportazione di carni disossate, si ottiene l'equivalente in peso con osso applicando il coefficiente 1,43. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, in base alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 5 Le disposizioni necessarie qualora dalla situazione del mercato - tenuto conto in particolare delle correnti di scambio e dei conferimenti all'intervento - risulti che i quantitativi di prodotti presi in considerazine per la determinazione delle scorte sono inadeguati, vengono adottate in base alla stessa procedura seguita per il presente regolamento. Articolo 6 1. La fissazione dei quantitativi che superano la scorta normale di riporto nonché, se del caso, le modalità di smaltimento dei prodotti eccedentari vengono adottate in base alla procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3577/90. 2. Le conseguenze finanziarie connesse alle decisioni di cui al paragrafo 1 sono prese in considerazione all'atto della fissazione degli anticipi mensili previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2776/88 e controllate in sede di liquidazione dei conti. In occasione della fissazione degli anticipi mensili verranno prese in considerazione le spese effettuate dopo il 3 ottobre 1990 per le quali è stato già versato un anticipo sull'importo che verrà preso a carico. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11. (7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48. (8) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21. (9) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. (10) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85. (11) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 9.