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Document 31998Y0508(01)
Communication from the Commission on the statutory audit in the European Union: the way forward
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future
GU C 143 del 8.5.1998, p. 12–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future
Gazzetta ufficiale n. C 143 del 08/05/1998 pag. 0012 - 0016
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future (98/C 143/03) 1. INTRODUZIONE E SINTESI 1.1. L'obbligo imposto a livello comunitario dalle direttive contabili a talune imprese di far rivedere i conti annuali e consolidati da un professionista qualificato mira a tutelare il pubblico interesse. Le maggiori garanzie offerte da bilanci certificati dovrebbero aumentare la fiducia di tutte le parti che hanno a che fare con le imprese interessate. I bilanci certificati di una società con sede in uno Stato membro vengono utilizzati da terzi di altri Stati membri come, per esempio, investitori, creditori e dipendenti. La maggiore trasparenza derivante dall'armonizzazione delle informazioni finanziarie pubblicate dalle imprese e la crescente affidabilità delle informazioni stesse, grazie alla revisione effettuata da un professionista indipendente ed abilitato, sono un importante contributo alla creazione ed al buon funzionamento del mercato unico. 1.2. Questi obiettivi si trovano compromessi nel caso in cui la revisione contabile non sia ritenuta affidabile o sufficientemente esauriente. A livello di Unione europea il quadro normativo che disciplina la revisione contabile è ancora incompleto. Non esiste ancora, infatti, una definizione comune del ruolo, della posizione e della responsabilità del revisore nell'Unione europea: carenza che si ripercuote negativamente sulla qualità della revisione e, di conseguenza, sulla fiducia riposta nei bilanci certificati nonché sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi nel settore della revisione. 1.3. La mancanza di armonizzazione a livello di Unione europea in materia di revisione contabile potrebbe rappresentare un grosso handicap nelle trattative attualmente in corso a livello internazionale che mirano a agevolare l'accesso delle società europee ai mercati internazionali dei capitali. Vi è il rischio che i bilanci annuali e consolidati redatti da società europee non vengano accettati dai mercati internazionali dei capitali a meno che non siano stati rivisti e certificati da un professionista abilitato ed indipendente in base ai principi di revisione accettati a livello mondiale. 1.4. La presente comunicazione si propone di istituzionalizzare il dibattito in materia di revisione contabile a livello di Unione europea. Parte essenziale di tale approccio sarà la revisione degli attuali principi internazionali di revisione contabile avviata dalla Federazione internazionale dei revisori (IFAC). L'Unione europea dovrà decidere se sostenere questi principi e, in caso affermativo, come e su quali basi svolgere un ruolo influente nella definizione di tali principi e garantirne l'osservanza in tutta l'Unione europea. Le discussioni riguarderanno anche altre questioni quali l'indipendenza del revisore, il controllo di qualità, la competenza professionale, la posizione del revisore nella società oggetto di revisione ed il ruolo della revisione interna. 1.5. Con la possibile eccezione di una direttiva settoriale in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di revisione, è forse possibile realizzare questa riforma senza proporre nuovi interventi legislativi o modifiche delle disposizioni esistenti. La Commissione non esiterà in ogni caso a proporre eventuali interventi legislativi qualora le discussioni attualmente in corso dimostrassero che essi sono effettivamente necessari. 2. CONTESTO GENERALE 2.1. La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, stabilisce che tutte le società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva facciano controllare i loro conti annuali da una persona abilitata alla revisione dei conti, che deve altresì controllare che la relazione annuale sulla gestione concordi con i conti annuali d'esercizio. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di revisione le società di piccole dimensioni che rispondono alla definizione della direttiva. 2.2. La settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, sui conti consolidati, ha esteso l'obbligo di revisione contabile a tutte le imprese che, in base alla direttiva stessa, sono tenute a redigere conti consolidati. Analogamente, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, sui conti annuali e consolidati delle banche e di altri istituti finanziari e la direttiva 91/674/CEE, del 19 dicembre 1991, sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, hanno introdotto l'obbligo di revisione contabile da parte di un professionista abilitato per tutte le entità che rientrano nel loro campo di applicazione. 2.3. Gli Stati membri possono abilitare all'esercizio della professione di revisore dei conti solo le persone che soddisfano le condizioni di cui all'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Ai fini dell'abilitazione, si tiene conto da un lato delle qualifiche professionali del revisore e, dall'altro, della sua integrità personale ed indipendenza. 2.4. L'ottava direttiva definisce le competenze minime richieste per l'esercizio della professione di revisore contabile ma non contiene alcuna indicazione specifica in merito al requisito dell'indipendenza. Altri aspetti quali il conferimento e la revoca del mandato ai revisori, gli onorari di revisione, la relazione di revisione e la responsabilità del revisore dei conti sono trattati nella quinta proposta di direttiva relativa alla struttura delle società a responsabilità limitata ed ai poteri e agli obblighi degli organi di tali società (1), a tutt'oggi non ancora adottata dal Consiglio. Alcuni di questi aspetti sono disciplinati a livello nazionale o sono oggetto di autoregolamentazione da parte della categoria. Permangono tuttavia notevoli disparità nei modi con cui vengono affrontati, spesso senza alcun avallo legislativo. 2.5. Da numerosi studi avviati dalla Commissione - soprattutto quello del 1992 su concorrenza e trattamento contabile in Europa e quello del 1996 sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale - sono emerse la mancanza di un vero mercato europeo dei servizi di revisione e la presenza di notevoli differenze fra le legislazioni nazionali e le regolamentazioni degli Stati membri in materia di revisione dei conti. 2.6. In questa situazione, la Commissione ha ritenuto utile avviare una riflessione di ampia portata sull'esigenza e sull'entità eventuale di un'ulteriore iniziativa a livello di Unione europea in materia di revisione contabile. Il primo passo è stato la pubblicazione di un Libro verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale nell'Unione europea (2) il cui obiettivo era quello di rendere tutte le parti interessate consapevoli degli interessi in gioco, invitandole ad esprimersi sull'argomento. La Commissione ha ricevuto più di 100 contributi scritti in risposta al Libro verde. Nella maggior parte si elogiava il Libro verde e si auspicava un intervento a livello di Unione europea. 2.7. Al fine di completare il processo consultivo, il 5 ed il 6 dicembre 1996 la Commissione ha organizzato una conferenza sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore di conti nell'Unione europea. L'argomento della conferenza, a cui hanno partecipato circa 200 rappresentanti di organismi professionali ed autorità pubbliche competenti in materia di revisione, era il futuro della revisione in Europa ed il ruolo dell'Unione europea. Nel corso della conferenza si è convenuto sulla necessità di un quadro comune a livello di Unione europea in materia di revisione, basato di preferenza sui principi internazionali di revisione dei conti. Le conclusioni preliminari a cui è giunta la Commissione nella sessione finale della conferenza sono state discusse ed avallate dal comitato di contatto sulle direttive contabili nel corso di una riunione tenutasi il 10 marzo 1997. 2.8. Il 26 febbraio 1997, il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde. Il Comitato ha accolto favorevolmente il Libro verde che ha il pregio di stimolare la discussione - ormai urgente - sulle prospettive future della revisione al fine di garantire principi di revisione contabile validi e compatibili, gettando le basi per una via comunitaria alla definizione di principi internazionali. Il Comitato ha invitato la Commissione a definire sia le priorità sia un piano d'azione in termini di requisiti minimi applicabili a livello di Unione europea. La Commissione dovrebbe incoraggiare, nella misura del possibile, i contabili europei ad uniformare le loro procedure in tutta l'Unione europea in base a valide modalità di autoregolamentazione. La discussione, che dovrebbe essere seguita attentamente dalla Commissione, dovrebbe tuttavia essere estesa ad una cerchia più ampia di interessati quali azionisti e rappresentanti societari. 2.9. Il 15 gennaio 1998, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale esprime il suo pieno sostegno al Libro verde. Il Parlamento ha sottolineato il ruolo fondamentale che il revisore riveste nel conferire credibilità alle relazioni finanziarie delle società, fattore di rilevanza essenziale ai fini del Mercato unico. Il Parlamento ha anche posto l'accento sulla necessità di eliminare tutte le barriere che, a livello nazionale, potrebbero limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi transfrontalieri da parte dei revisori. 2.10. Il Parlamento si è soffermato principalmente sugli aspetti seguenti: - i requisiti di indipendenza del revisore. Il Libro verde auspica la definizione di un nucleo comune di principi di base in materia di indipendenza del revisore, che dovrebbero essere messi a punto dai revisori stessi. Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo chiede che vengano anche definiti i servizi diversi dalla revisione, in vista della necessaria introduzione di norme comunitarie in materia di indipendenza; - l'esigenza di nuove iniziative legislative. Il Libro verde auspica di poter apportare le modifiche richieste senza ricorrere, per quanto possibile, a nuovi interventi legislativi. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità o meno di nuovi atti legislativi al fine di favorire una maggiore armonizzazione. 3. AZIONE PROPOSTA 3.1. Nell'elaborare le azioni proposte, la Commissione si è preoccupata di rispettare i principi della sussidiarietà e della proporzionalità sanciti dal trattato. Non si prevede di dover necessariamente ricorrere a nuovi interventi legislativi o ad una modifica della legislazione esistente. Accogliendo tuttavia la raccomandazione del Parlamento europeo, la Commissione conferma che non esiterà a proporre nuovi atti legislativi qualora lo ritenga necessario. È anche opportuno evitare di creare una serie ulteriore di principi che vadano a sovrapporsi a quelli già esistenti o in fase di elaborazione a livello nazionale o internazionale. Il quadro creato dovrà essere flessibile per adeguarsi rapidamente agli sviluppi attuali e futuri. Occorre inoltre privilegiare quelle aree dove la legislazione e la prassi esistenti a livello nazionale rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato unico. Comitato per la revisione contabile 3.2. In linea con la nuova filosofia in materia contabile adottata con esiti positivi a partire dal 1995 (3), la Commissione intende costituire un comitato per la revisione contabile che dovrà occuparsi in maniera specifica di tutte le questioni attinenti alla revisione contabile. Tale comitato sarà costituito da esperti governativi nominati dagli Stati membri. La Commissione gradirebbe anche la presenza di rappresentanti degli organi preposti all'elaborazione dei principi di revisione contabile a livello nazionale. È fondamentale inoltre coinvolgere attivamente nei lavori del comitato la categoria dei contabili, responsabili in prima persona degli aspetti tecnici dei principi di revisione nonché garanti, insieme alle autorità pubbliche, dell'osservanza dei requisiti di base della revisione contabile (competenze professionali ed indipendenza). Anche i contabili europei dovrebbero essere quindi rappresentati nel comitato per la revisione contabile. 3.3. Il Parlamento europeo ha invitato inoltre la Commissione a studiare il ruolo che la revisione interna può svolgere in rapporto alla revisione esterna e, in quest'ottica, la Commissione vede con favore la partecipazione di esperti di revisione contabile interna ai lavori del comitato per la revisione contabile. Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale auspicano la partecipazione di un'ampia rappresentanza di utilizzatori delle relazioni di certificazione ai lavori del comitato. La Commissione propone di associare il comitato consultivo contabile ai lavori del comitato per la revisione contabile al fine di garantire il coinvolgimento di una vasta rappresentanza di utilizzatori finali. Il comitato consultivo contabile, istituito nel 1991, è un organo consultivo che riunisce rappresentanti degli organismi responsabili della definizione dei principi contabili, nonché degli utilizzatori di bilanci e dei responsabili della loro stesura. 3.4. Attraverso il comitato per la revisione contabile, la categoria sarà chiamata a confrontarsi costantemente con l'impegno assunto di affrontare tutte le questioni di revisione in base a procedure di autoregolamentazione. In linea di principio, il comitato per la revisione contabile dovrebbe poter raccomandare l'applicazione dei risultati dei lavori della categoria. Spetta ad essa fornire la maggior parte del materiale su cui il comitato sarà chiamato a deliberare. Rientrano fra i compiti principali del comitato per la revisione contabile: - la revisione degli attuali principi di revisione contabile internazionali e la loro applicazione a livello di Unione europea al fine di stabilire se l'applicazione di tali principi risponde pienamente alle esigenze dell'Unione europea in materia di revisione o se invece vi siano delle carenze da colmare; - contribuire ai lavori dell'International Auditing Practices Committee della International Federation of Accountants, coordinando anche i pareri relativi ai vari progetti di norme (exposure draft); - l'esame dei sistemi di controllo della qualità della revisione negli Stati membri e le eventuali proposte di miglioramento; - l'esame di una serie di principi di base in materia di indipendenza elaborati dai revisori europei. 3.5. Il comitato per la revisione contabile farà capo al comitato di contatto sulle direttive contabili per tutte le questioni, soprattutto quelle di carattere politico, come quelle relative alla definizione di revisione obbligatoria per legge o al contenuto della relazione di revisione. 3.6. La Commissione propone di organizzare la prima riunione del comitato per la revisione contabile nel maggio del 1998. Principi di revisione 3.7. La revisione, nel quadro dell'Unione europea, degli attuali principi di revisione contabile internazionali (ISA) assumerà carattere prioritario e verrà effettuata in base a documenti elaborati dalla Commissione in consultazione con la categoria dei revisori a livello europeo. Dovrebbe essere possibile avviare una prima discussione di merito nel corso della seconda riunione del comitato per la revisione contabile che si terrà nella seconda parte del 1998. 3.8. Occorre innanzitutto stabilire in che misura gli attuali criteri di revisione internazionali (ISA) siano d'ausilio ai revisori europei nell'affrontare le questioni sollevate dai notevoli sviluppi avvenuti nella definizione dei principi contabili. Lo sviluppo dei principi contabili potrebbe portare ad una parallela, naturale evoluzione dei principi di revisione. Potrebbe essere necessario stabilire, in particolare, i criteri ai quali dovranno attenersi i revisori per accertare la conformità delle relazioni finanziarie alla normativa applicabile nel caso in cui tali relazioni siano redatte sulla base di principi contabili diversi da quelli normalmente applicabili in base al diritto nazionale. Controllo di qualità relativamente all'osservanza dei principi e requisito di indipendenza 3.9. In base all'ottava direttiva, gli Stati membri devono garantire che i revisori svolgano i loro compiti con diligenza professionale ed in totale indipendenza. Anche se è necessario che l'opera di vigilanza sia svolta dalla categoria dei revisori stessa, spetta comunque ai governi degli Stati membri garantire il rispetto di requisiti fondamentali di interesse generale, riconosciuti dal diritto comunitario. Non tutti gli Stati membri hanno messo in atto sistemi di controllo della qualità. In taluni Stati membri, i sistemi esistenti tendono a fare della vigilanza più una questione di forma che di sostanza. 3.10. Al fine di garantire una qualità di revisione elevata ed uniforme, è fondamentale in primo luogo approfondire l'esame del settore, analizzando le effettive modalità di funzionamento dei sistemi di controllo di qualità nel campo della revisione contabile. In Europa la professione contabile ha accettato di svolgere un'analisi di questo tipo a titolo prioritario comunicandone quindi gli esiti al comitato. Una prima relazione dovrebbe essere pronta per la discussione in seno al comitato che si terrà nel maggio del 1998. Sulla base della relazione presentata dal comitato per la revisione contabile al comitato di contatto, la Commissione valuterà l'opportunità di ulteriori iniziative in questo campo a livello di Unione europea. 3.11. I revisori si sono anche impegnati a rivedere i loro precedenti lavori in materia di indipendenza del revisore al fine di definire una serie di principi che possano servire da orientamento per i revisori di tutta l'Unione europea. Anche gli esiti di tale lavoro verranno esaminati dal comitato per la revisione contabile al fine di migliorare l'affidabilità dei conti grazie alle maggiori garanzie di indipendenza del revisore. Accogliendo la raccomandazione del Parlamento europeo, la Commissione farà in modo che vengano individuati con particolare attenzione i servizi diversi dalla revisione suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore. Governo societario 3.12. Il ruolo del revisore va inquadrato nel contesto più ampio del governo societario. Al riguardo, vi è un generale consenso sull'opportunità di rafforzare la posizione del revisore nell'ambito della struttura societaria. Fra le proposte avanzate vi è quella di creare dei comitati di revisione contabile e di istituzionalizzare la funzione di revisione interna. Si ritiene inoltre che spetti alle società dare un ruolo più incisivo ai sistemi interni di controllo in materia di gestione e di segnalazione dei rischi. In questo quadro le società devono in primo luogo occuparsi della gestione dei rischi connessi alle operazioni con entità collegate. 3.13. Al tempo stesso non bisogna dimenticare le profonde differenze esistenti fra le strutture societarie degli Stati membri e le difficoltà sperimentate in passato nel tentativo di arrivare ad una posizione comune. Questo aspetto della revisione contabile verrà analizzato alla luce dei risultati conseguiti nel seguito dei lavori di consultazione in materia di diritto delle società avviati dai servizi della Commissione nel 1997. Responsabilità professionale 3.14. La grande maggioranza di coloro che hanno risposto al Libro verde non ritiene né possibile né necessaria un'armonizzazione delle disposizioni in materia di responsabilità professionale del revisore dei conti. La Commissione è stata tuttavia caldamente invitata dai contabili ad agire in questo campo. Dal punto di vista del mercato unico, è importante fare in modo che le diverse disposizioni e prassi nazionali in materia di responsabilità non creino degli ostacoli fra gli Stati membri e che, al contempo, pretese irragionevoli non compromettano la funzione di revisione. 3.15. La Commissione valuterà più approfonditamente i vari concetti che incidono sulla definizione della responsabilità civile del revisore dei conti negli Stati membri. Una volta in possesso dei risultati di questo esame, la Commissione potrà esaminare con cognizione di causa l'opportunità di un'iniziativa in questo campo. Qualifiche professionali 3.16. L'ottava direttiva mira a garantire che i revisori contabili siano dei professionisti altamente qualificati. Un ulteriore approfondimento dei requisiti di competenza professionale elencati nella direttiva potrebbe contribuire a garantire standard equivalenti e più elevati. A questo fine, si suggerisce un migliore coordinamento dei piani di studio e di formazione dei revisori. Sono i revisori stessi a doversi assumere in primo luogo questo compito, in collaborazione con tutti coloro che sono coinvolti direttamente nel processo di formazione. La Commissione fornirà una base di discussione sull'argomento avvalendosi dei programmi esistenti, in particolare Socrates e Leonardo da Vinci. Libera prestazione dei servizi di revisione 3.17. Il Parlamento europeo caldeggia vivamente una reale applicazione pratica della direttiva generale sul reciproco riconoscimento (4) anche nel settore della revisione. La Commissione ritiene che la promozione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sia particolarmente importante per le società di revisione contabile di dimensioni più piccole e per i singoli professionisti. La Commissione esaminerà con gli Stati membri e con il comitato di contatto sulle direttive contabili le difficoltà pratiche sorte in ordine alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi nel settore della revisione. I contabili europei saranno invitati a partecipare attivamente a tale esercizio segnalando in primo luogo le difficoltà pratiche incontrate nell'attuazione della legislazione in vigore in materia di reciproco riconoscimento. Verrà anche consultato il gruppo di coordinatori per il sistema generale di riconoscimento reciproco. 3.18. La Commissione ritiene che un'applicazione efficace della direttiva generale sul reciproco riconoscimento sia una componente essenziale della libera prestazione di servizi nel campo della revisione. La Commissione esaminerà con i revisori l'effettiva possibilità di adottare una direttiva settoriale riguardante i revisori. Una tale eventualità verrebbe presa in considerazione qualora diventasse chiaro che essa rappresenta un effettivo miglioramento rispetto alla direttiva più generale sia per le società di revisione che per i singoli professionisti e qualora fosse altrettanto chiaro che essa riceverebbe il sostegno della categoria dei revisori e degli Stati membri. Per quanto riguarda il miglioramento a livello di singoli professionisti, la Commissione ha invitato i revisori a definire una qualche norma che renda più semplice o elimini del tutto la prova attitudinale in vigore negli Stati membri al fine di ottenere il titolo professionale nello Stato membro ospitante, imposta dalla direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Le agevolazioni in questione potrebbero essere accordate tenendo conto dell'esperienza che verrebbe acquisita, lavorando con un revisore (contabile) avente il titolo del paese ospitante, dal professionista migrante che esercitasse l'attività con il titolo acquisito nel paese d'origine. Piccole e medie imprese 3.19. La Commissione ritiene, come d'altra parte confermato dalle risposte al Libro verde, che non occorra modificare l'attuale sistema in cui le piccole imprese possono essere esentate dall'obbligo di revisione da parte di un professionista abilitato. Il Parlamento europeo condivide questa posizione. Sembra in ogni caso opportuno valutare in che modo i revisori potrebbero svolgere un ruolo più attivo di assistenza alle PMI. La Commissione inviterà i contabili europei a presentare delle proposte al riguardo. 4. CONCLUSIONI 4.1. Le ampie consultazioni svoltesi in materia di revisione prevista per legge hanno evidenziato l'importanza della revisione e l'esigenza di un quadro di riferimento a livello di Unione europea nel settore in questione, basato, per quanto possibile, sui principi internazionali esistenti. 4.2. Gli obiettivi generali dell'approccio proposto dalla Commissione sono: contribuire ad innalzare la qualità generale della revisione nell'Unione europea - a vantaggio di tutte le parti interessate alla vita societaria - e migliorare la libera prestazione dei servizi di revisione. 4.3. Per poter funzionare, questa impostazione richiederà ovviamente l'attivo sostegno degli Stati membri e della professione contabile. L'esercizio di consultazione da poco concluso indica chiaramente che si potrà effettivamente contare su tale sostegno. (1) GU C 240 del 9.9.1983, pag. 2. (2) GU C 321 del 28.10.1996, pag. 1. (3) Comunicazione della Commissione - Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale, COM95 (508), novembre 1995. (4) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. ALLEGATO ELENCO DELLE RISPOSTE AL LIBRO VERDE Oltre agli Stati membri, hanno presentato le loro osservazioni sul Libro verde anche le seguenti organizzazioni/istituzioni/società/privati: Organizzazioni europee/internazionali Association des chambres de commerce et d'industrie Centre for European Policy Studies Council of the Bars and Law Societies of the European Community EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium European Confederation of Institutes of Internal Auditing European Contact Group European Federation of Accountants and Auditors for SMEs European Federation of Financial Executives Institutes European Savings Banks Group Fédération bancaire de l'Union européenne Fédération des experts-comptables européens International Auditing Practices Committee of the International Federation of Accountants Moores Rowland International Europe Union of European Accountancy Students Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe Commenti inviati dagli Stati membri Austria Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte Prof. Dkfm. Dr. Helmut Samer Wirtschaftskammer Österreich Belgio Institut des experts-comptables/Instituut der Accountants Institut des réviseurs d'entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren Danimarca Anne Loft og Miles Gietzmann (Handelshøjskolen i København) Prof. Højsløv (Handelshøjskole Syd) Ph. D. Bent Warming-Rasmussen Finlandia HTM - Tilintarkastajat ry (Association of Approved Accountants) Sisäiset tarkastajat ry (Institute of Internal Auditors) Francia Compagnie nationale des commissaires aux comptes Germania Bundesverband der vereidigten Buchprüfer eV Bundesverband deutscher Banken eV Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband eV Deutscher Gewerkschaftsbund Deutscher Industrie- und Handelstag Deutscher Sparkassen- und Giroverband Institut der Wirtschaftsprüfer Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz Wengert AG Wirtschaftsprüferkammer Grecia Association of Certified Accountants and Auditors of Greece Hellenic Auditing Company AE Italia Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Consiglio nazionale dei ragioneri e periti commerciali Instituto nazionale revisori contabili Associazione bancaria italiana Spagna Comisión nacional del mercado de Valores Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Prof. Fernández Rodríguez (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Svezia Svenska Revisorsamfundet (Swedish Association of Approved Auditors) Paesi Bassi Drs. J. H. J Achten RA Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten A. P. Schipper, Registeraccountant Regno Unito Auditing Practices Board Chartered Association of Certified Accountants Imperial Chemical Industries plc Institute of Chartered Accountants of England and Wales and Institute of Chartered Accountants of Scotland Law Society of England and Wales and Law Society of Scotland Christopher Humphrey and Josephine Maltby (Sheffield University) Prof. David Hatherly (University of Edinburgh) Prof. Ashley Burrowes (University of Glamorgan) Vivien Beattie (University of Stirling), Richard Brandt and Stella Fearnley (University of Portsmouth) Altri paesi Ungheria Chamber of Hungarian Auditors Norvegia Norges Registerte Revisores Forening Svizzera Bundesamt für Justiz