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Document 32010R1063R(02)
Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 1063/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code ( OJ L 307, 23.11.2010 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU L 307 del 23.11.2010 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU L 307 del 23.11.2010 )
GU L 292 del 10.11.2011, p. 26–26
(BG, DA, DE, ET, EN, IT, LV, LT, HU, MT, NL, SK, SL, FI, SV)
10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/26 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307 del 23 novembre 2010 )
A pagina 10, nel testo dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f):
anziché:
«la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;»,
leggi:
«la mondatura e la lavorazione parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura di cereali e riso;».
A pagina 12, nel testo dell’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma:
anziché:
«Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi dello stesso gruppo regionale.»,
leggi:
«Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale».
A pagina 13, nel testo dell’articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b):
anziché:
«b) |
se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi partecipanti al cumulo.», |
leggi:
«b) |
se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.» |
A pagina 42, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
«ex ex 3301»,
leggi:
«3301».
A pagina 44, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
«ex ex 3806»,
leggi:
«3806 30».
A pagina 57, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1, sottocolonna a):
anziché:
«Fabbricazione a partire da tessuti»,
leggi:
«Fabbricazione a partire da stoffe a maglia».
A pagina 61, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 2:
anziché:
«Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso o forato,»,
leggi:
«Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie».
A pagina 67, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
«da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39»,
leggi:
«ex ex 8542 31, ex ex 8542 32, ex ex 8542 33 e ex ex 8542 39».
A pagina 72, allegato 13 ter, seconda colonna:
anziché:
«Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere»,
leggi:
«Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg».