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Document 32011D0301(01)

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011 , relativa all'estensione del finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere l'Unione dalla rabbia

GU C 64 del 1.3.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014D0214(01)

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

relativa all'estensione del finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere l'Unione dalla rabbia

2011/C 64/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE del Consiglio prevede che lo Stato membro direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo, di una delle malattie di cui all'allegato di tale decisione, possa adottare tutte le misure per far fronte alla situazione, tra cui la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

(2)

Con la decisione 2009/582/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa al finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere la Comunità dalla rabbia (2) è stato approvato il finanziamento di un programma triennale di eradicazione della rabbia sul territorio della regione di Kaliningrad, Federazione russa.

(3)

La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e presenta gravi implicazioni per la salute pubblica. La rabbia figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2009/470/CE.

(4)

La regione di Kaliningrad, una exclave russa in territorio dell'Unione, confina con alcuni Stati membri che sono impegnati a portare a compimento la definitiva eradicazione della malattia. È stato necessario adottare una misura speciale che impedisse il continuo ripetersi di infezioni negli Stati membri che confinano con la regione di Kaliningrad.

(5)

Tenuto conto della relativa estensione del territorio di Kaliningrad, è più opportuno ed efficiente in termini di costi sostenere gli sforzi per eliminare la rabbia a Kaliningrad che creare una zona cuscinetto vaccinale nel territorio degli Stati membri limitrofi da mantenersi a tempo indeterminato.

(6)

In seguito all'attuazione del suddetto programma, nelle zone della Lituania e della Polonia confinanti con il territorio di Kaliningrad non si sono più verificati casi di rabbia presso la fauna selvatica, secondo le relazioni trasmesse alla task force per il monitoraggio dell'eradicazione delle malattie animali.

(7)

Tuttavia il rischio per l'Unione sparirà solo se la rabbia verrà eradicata dal territorio di Kaliningrad, obiettivo raggiungibile a breve termine solo proseguendo senza interruzione le attività di vaccinazione nei prossimi anni.

(8)

Il programma triennale comprende attività a partire dal 1o giugno 2008 e pertanto scade il 31 maggio 2011.

(9)

È necessario estendere il sostegno finanziario al programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad per un ulteriore periodo di tre anni, al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito.

(10)

Secondo il disposto dell'articolo 110 del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale. Il programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (4), in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati la Commissione decide di assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

(11)

Il 25 ottobre 2010 la Russia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad per il periodo 2011-2014 che è stato giudicato accettabile ai fini della protezione dell'Unione contro la rabbia. Dal momento che le azioni previste in tale programma sono essenziali ai fini della protezione dell’interesse dell'Unione, è auspicabile che l'UE sostenga finanziariamente talune misure. È opportuno pertanto che nel 2011 sia concesso un contributo finanziario dell'Unione all'attuazione del programma.

(12)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario, dell'articolo 90 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e dell'articolo 15 delle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (5).

(13)

Inoltre la decisione 2009/582/CE della Commissione diventerà obsoleta e dovrà essere abrogata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il programma triennale di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad («programma di eradicazione della rabbia»), presentato dalla Russia, è approvato per il periodo compreso tra il 1o giugno 2011 ed il 31 maggio 2014.

2.   Le misure previste dalla presente decisione interessano specificamente le seguenti azioni:

acquisto di esche vaccinali per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici,

distribuzione sul territorio della regione di Kaliningrad delle predette esche vaccinali.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo dell'Unione europea, fissato a 1 800 000 EUR, è finanziato a titolo della linea 17 04 03 01 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011.

Articolo 3

1.   È autorizzata la concessione di una sovvenzione individuale all'agenzia veterinaria statale della regione di Kaliningrad, Federazione russa, «Regional Centre for Combating Animal Disease» (Государственное учреждение ветеринарии Калининградской области „Областная станция по борьбе с болезнями животных“).

2.   Le spese ammissibili corrispondenti alle azioni contemplate dalla presente decisione possono essere finanziate fino a concorrenza del 100 % dell'importo, a condizione che tali costi siano sostenuti in parte dall'agenzia veterinaria statale della regione di Kaliningrad, Federazione russa, «Regional Centre for Combating Animal Disease» (Государственное учреждение ветеринарии Калининградской области „Областная станция по борьбе с болезнями животных“) o siano coperti da contributi diversi da quello dell'UE.

Articolo 4

La decisione 2009/582/CE della Commissione è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 85.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  Decisione della Commissione del 6.4.2009 — C(2009) 2105.


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