This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R1022
Commission Implementing Regulation (EU) No 1022/2011 of 14 October 2011 concerning the non-renewal of the approval of the active substance cyclanilide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011 , concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011 , concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 270 del 15.10.2011, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2011
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La sostanza attiva ciclanilide era iscritta nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per un periodo che scade il 31 ottobre 2011. |
(2) |
Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (3). |
(3) |
A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4) e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (5) è stata superata. |
(5) |
Di conseguenza, l’approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE. |
(6) |
Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario a revocare le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide. |
(7) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva ciclanilide non è rinnovata.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide siano ritirate entro il 30 aprile 2012.
Articolo 3
Periodi di tolleranza
Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide scadono il 31 ottobre 2012 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 ottobre 2013 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l’utilizzo delle scorte esistenti.
Articolo 4
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 48.
(4) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 10.
ALLEGATO
La riga 21 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
«21 |
Ciclanilide N. CAS 113136-77-9 N. CIPAC 586 |
Non disponibile |
960 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 ottobre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. L’impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.