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Document 32015R2011
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2011 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the lists of regional governments and local authorities, exposures to whom are to be treated as exposures to the central government in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 295 del 12.11.2015, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. |
(2) |
Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2). |
(3) |
Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali
Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:
1) |
in Austria: «Land» o «Gemeinde»; |
2) |
in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»; |
3) |
in Danimarca: «region» o «kommune»; |
4) |
in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»; |
5) |
in Francia: «région», «département» o «commune»; |
6) |
in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»; |
7) |
in Liechtenstein: «Gemeinde»; |
8) |
in Lituania: «savivaldybė»; |
9) |
in Lussemburgo: «commune»; |
10) |
nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»; |
11) |
in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»; |
12) |
in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madera»; |
13) |
in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»; |
14) |
in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»; |
15) |
nel Regno Unito: il Parlamento scozzese (Scottish Parliament), l'Assemblea nazionale del Galles (National Assembly for Wales) e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly). |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).