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Document 32017D1139
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1139 of 23 June 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 4450) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4450] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4450] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4450
GU L 164 del 27.6.2017, p. 59–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 4450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) e (UE) 2017/977 (10) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977, al fine di tener conto delle date per l'attuazione di misure nelle nuove aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977. |
(5) |
La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977 solo il Belgio ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende di volatili in cattività. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette. Per quanto riguarda gli altri focolai comparsi in Belgio in piccole aziende non commerciali, l'autorità competente ha concesso una deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, previa valutazione del rischio. |
(6) |
Anche la Francia ha istituito una zona di sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai confermati in Belgio in aziende di volatili in cattività al confine con la Francia. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure che il Belgio e la Francia hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Belgio e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Belgio e quelli della zona di sorveglianza istituita in Francia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e che la deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone concessa dall'autorità competente del Belgio è stata effettuata in conformità alle prescrizioni della direttiva 2005/94/CE. |
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio e la Francia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Belgio e la zona di sorveglianza istituita in Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai in Belgio. Le nuove aree relative al Belgio e alla Francia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Belgio e la zona di sorveglianza istituita dalla Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(10) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria: «Stato membro: Belgio
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2) |
la parte B è così modificata:
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