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Document 32017D1483
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1483 of 8 August 2017 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2006/804/EC (notified under document C(2017) 5464) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE [notificata con il numero C(2017) 5464] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE [notificata con il numero C(2017) 5464] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/5464
GU L 214 del 18.8.2017, p. 3–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1483 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2017
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE
[notificata con il numero C(2017) 5464]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/771/CE (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni. |
(2) |
La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT). |
(3) |
Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro. |
(4) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(5) |
Le decisioni della Commissione 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5), 2010/368/UE (6) e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE (7) e 2013/752/UE (8) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato. |
(6) |
Nella relazione del luglio 2016 (9), presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato. |
(7) |
I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio. |
(8) |
La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(9) |
Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso. |
(10) |
Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione. |
(11) |
Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 (9), la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE (11) e includere i parametri rivisti nella presente decisione. |
(12) |
In un addendum alla sua relazione del luglio 2016 (12), presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione. |
(13) |
I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione. |
(14) |
Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio. |
(15) |
Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Articolo 3
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).
(3) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(4) Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49).
(5) Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32).
(6) Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33).
(7) Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell' 8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10).
(8) Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell' 11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17).
(9) Relazione 59 della CEPT, RSCOM 16-24.
(10) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(11) Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64).
(12) Addendum alla relazione 59 della CEPT, RSCOM 17-07.
ALLEGATO
ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio
Banda n. |
Banda di frequenza [i] |
Categoria di apparecchiature a corto raggio [ii] |
Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza [iii] |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) [iv] |
Altre restrizioni d'uso [v] |
Termine di attuazione |
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1 |
9-59,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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2 |
9-315 kHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
30 dΒμΑ/m a 10 metri |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. |
1o luglio 2014 |
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3 |
59,750-60,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
60,250-74,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
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|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
74,750-75,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
75,250-77,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
77,250-77,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
77,750-90 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
90-119 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
119-128,6 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
66 dBμA/m a 10 metri |
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|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
128,6-129,6 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
129,6-135 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
66 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
135-140 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
140-148,5 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
37,7 dΒμΑ/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
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15 |
148,5-5 000 kHz [17] |
Apparecchiature induttive [14] |
– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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17 |
400-600 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
– 8 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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18 |
456,9-457,1 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
7 dBμA/m a 10 metri |
|
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore. |
1o luglio 2014 |
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19 |
984-7 484 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
9 dΒμΑ/m a 10 m |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
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20 |
3 155 -3 400 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
13,5 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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21 |
5 000 -30 000 kHz [18] |
Apparecchiature induttive [14] |
– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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22 |
6 765 -6 795 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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23 |
7 300 -23 000 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 7 dΒμΑ/m a 10 m |
Alle antenne si applicano restrizioni che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
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24 |
7 400 -8 800 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27a |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
60 dΒμΑ/m a 10 metri |
I requisiti relativi alle antenne e alle maschere di trasmissione per tutti i segmenti delle frequenze combinate devono garantire prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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28 |
26 957 -27 283 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW |
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1o luglio 2014 |
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29 |
26 990 -27 000 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
27 040 -27 050 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
27 190 -27 200 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
30-37,5 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
1 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi [7] della direttiva 90/385/CEE. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
40,66-40,7 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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36 |
87,5-108 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8] |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica. |
1o luglio 2014 |
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37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37c |
169,4-169,475 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [5] il limite del ciclo di funzionamento [vi] è il 10,0 % |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
169,4-169,4875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,001 %. Tra le ore 00:00 e le ore 06:00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
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1o luglio 2014 |
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40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. |
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1o luglio 2014 |
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82 |
173,965-216 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
10 mW e.r.p. |
Sulla base di una gamma di sintonizzazione [25]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB effettuate intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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41 |
401-402 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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42 |
402-405 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. |
1o luglio 2014 |
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43 |
405-406 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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44a |
433,05-434,04 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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44b |
433,05-434,04 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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45a |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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45b |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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45c |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 [21] |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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46a |
863-865 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
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1o gennaio 2018 |
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46b |
863-865 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8] |
10 mW e.r.p. |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale. |
1o luglio 2014 |
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84 |
863-868 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda: ≤ 1 MHz. Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26] Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,8 % negli altri casi |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati. [26] |
1o gennaio 2018 |
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47 |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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47a |
865-868 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz, ciascuno con una larghezza di banda massima di 200 kHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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47b |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle bande 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26] Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,5 % negli altri casi |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati. [26] |
1o gennaio 2018 |
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48 |
868-868,6 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
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50 |
868,7-869,2 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [6]. |
1o luglio 2014 |
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52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
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53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
869,4-869,65 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
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56a |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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56b |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) |
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1o luglio 2014 |
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57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
25 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
500 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
10 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisizione di dati medici [20] |
1 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno nelle strutture sanitarie. |
1o gennaio 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisizione di dati medici [20] |
10 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno al domicilio del paziente |
1o gennaio 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
4 500 -7 000 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
24 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
5 725 -5 875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
5 795 -5 815 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
2 W e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali. |
1o gennaio 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
6 000 -8 500 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 33 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
8 500 -10 600 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
30 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
17,1-17,3 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
26 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
24,05-24,075 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
24,05-26,5 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 14 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
24,05-27 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69a |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69b |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
0,1 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70a |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70b |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
|
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
24,25-24,495 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 11 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
24,25-24,5 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
20 dBm e.i.r.p. (radar rivolto in avanti) 16 dBm e.i.r.p. (radar rivolto all'indietro) |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
24,495-24,5 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 8 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
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74a |
57-64 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p., una potenza di trasmissione massima di 10 dBm e una densità spettrale di potenza e.i.r.p. massima di 13 dBm/MHz |
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1o luglio 2014 |
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74b |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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74c |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 2 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. |
1o luglio 2014 |
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75 |
57-66 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
40 dBm e.i.r.p. e densità di 13 dBm/MHz e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Gli impianti fissi per esterni sono esclusi. |
1o luglio 2014 |
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76 |
61-61,5 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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77 |
63-64 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
40 dBm e.i.r.p. |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o luglio 2014 |
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78a |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 3 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
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78b |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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79a |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali. |
1o luglio 2014 |
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79b |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 56 %/s |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [24]. |
1o gennaio 2018 |
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80a |
122-122,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 dBm e.i.r.p/250 MHz e – 48 dBm/MHz ad un'altezza di 30° |
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1o gennaio 2018 |
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80b |
122,25-123 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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81 |
244-246 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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