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Document 32018R1009
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1009 of 17 July 2018 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/11047/2018/INIT
GU L 181 del 18.7.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1009 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di una persona e di un'entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 4 della rubrica «a) Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:
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2. |
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 28 della rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:
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