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Document 32018R1570
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1570 of 18 October 2018 terminating the proceedings concerning imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia and repealing Implementing Regulation (EU) No 1194/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
C/2018/6750
GU L 262 del 19.10.2018, p. 40–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1570 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2018
che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (2) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare gli articoli 1 e 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) |
Il 28 maggio 2013 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) n. 490/2013, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento provvisorio») (3). |
(2) |
Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento definitivo») (4). |
(3) |
Il 15 settembre 2016 il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha pronunciato sentenze nelle cause T-80/14, da T-111/14 a T-121/14 (5) e T-139/14 (6) («le sentenze») annullando gli articoli 1 e 2 del regolamento definitivo nella misura in cui essi si applicano ai ricorrenti in tali cause («i produttori esportatori interessati») (7). |
(4) |
Inizialmente il Consiglio dell'Unione europea aveva impugnato le sentenze. Tuttavia, a seguito della decisione del Consiglio di ritirare le impugnazioni, le cause sono state cancellate dal ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea il 2 e il 5 marzo 2018 (8). Le sentenze sono pertanto divenute definitive e vincolanti a partire dalla data della loro pronuncia. |
(5) |
Secondo il Tribunale le istituzioni non avevano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel in Argentina e in Indonesia imputabile al sistema di tasse all'esportazione differenziate, che applicava aliquote differenziate per le tasse sulle materie prime e sul biodiesel. Secondo quanto deciso dal Tribunale, le istituzioni non avrebbero dovuto ritenere che i prezzi delle materie prime non fossero adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani esaminati e non avrebbero dovuto escludere tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e Indonesia. |
(6) |
Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello («le relazioni sull'Argentina») (9), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (DS473). |
(7) |
In data 28 febbraio 2018 il DSB ha adottato inoltre la relazione del panel nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Indonesia» (DS480) («la relazione sull'Indonesia») (10). Né l'Indonesia né l'UE hanno presentato ricorso contro tale relazione. |
(8) |
Nelle relazioni sull'Argentina e sull'Indonesia («le relazioni») si è rilevato tra l'altro che l'UE ha agito in modo non conforme con:
|
(9) |
Nella relazione sull'Indonesia il panel ha rilevato inoltre che l'UE ha agito in modo non conforme con:
|
(10) |
Il panel ha raccomandato al DSB di chiedere all'Unione europea di rendere conformi le sue misure all'AAD e al GATT 1994. |
(11) |
A seguito delle relazioni sull'Argentina la Commissione aveva avviato un riesame (11) a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («il riesame»). All'inizio del riesame la Commissione ha annunciato che riteneva opportuno esaminare le conseguenze delle conclusioni delle relazioni sull'Argentina anche in relazione alle misure istituite sul biodiesel originario dell'Indonesia, dato che le interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni sull'Argentina sembravano pertinenti anche ai fini dell'inchiesta riguardante l'Indonesia. |
(12) |
Nel corso del riesame la Commissione ha tuttavia ricevuto dalle parti interessate osservazioni riguardanti in particolare l'applicabilità dell'interpretazione contenuta nelle relazioni sull'Argentina alle misure istituite sul biodiesel originario dell'Indonesia. La Commissione ha ritenuto che l'analisi delle osservazioni relative all'Indonesia richiedesse più tempo e ha deciso di non includere nel regolamento modificativo un esame per quanto riguarda l'Indonesia, preferendo invece mantenere aperto il riesame in relazione a quest'ultima. |
(13) |
Il 18 settembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 recante modifica del regolamento definitivo («il regolamento modificativo») per quanto concerneva i produttori esportatori argentini (13). |
(14) |
L'annullamento del dispositivo del regolamento definitivo da parte del Tribunale in relazione ai produttori esportatori interessati incide anche sulla validità del regolamento modificativo. Poiché ha modificato un regolamento il cui dispositivo nel frattempo era stato annullato, anche il regolamento modificativo è diventato nullo e non applicabile ai produttori esportatori interessati. |
(15) |
Il 28 maggio 2018 è stato pubblicato un avviso (14) di riapertura dell'inchiesta originaria relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia che ha portato all'adozione del regolamento definitivo («l'avviso»). Parallelamente era stato chiuso il riesame in corso per quanto riguarda l'Indonesia. |
(16) |
Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Le istituzioni dell'Unione, nel dare esecuzione alle sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento definitivo che hanno determinato l'annullamento dello stesso in relazione ai produttori esportatori interessati (15). |
(17) |
La Commissione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo delle sentenze, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Rimangono valide le altre conclusioni raggiunte nel regolamento definitivo che non sono state impugnate entro i termini stabiliti, o che sono state impugnate ma respinte dalle sentenze del Tribunale, e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento definitivo (16). |
(18) |
Al fine di adempiere i propri obblighi, la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e quindi di riesaminare la metodologia utilizzata per la costruzione del valore normale. |
(19) |
L'avviso comprendeva nel proprio ambito la motivazione delle sentenze del Tribunale per i produttori esportatori interessati e la possibilità di estendere le conclusioni a tutti produttori esportatori di Argentina e Indonesia. Teneva altresì conto delle conclusioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, riguardo sia all'Argentina sia all'Indonesia, al fine di allineare pienamente con gli accordi dell'OMC le misure ritenute non conformi, secondo l'articolo 19, paragrafo 1 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. |
(20) |
Nell'avviso la Commissione ha invitato i produttori esportatori interessati e l'industria dell'Unione a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione entro i termini in esso stabiliti. |
(21) |
Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro tali termini e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per un'audizione hanno avuto l'opportunità di essere sentite. |
(22) |
Sono pervenute dichiarazioni dall'European Biodiesel Board («EBB»), da cinque produttori esportatori in Indonesia e dalle autorità indonesiane. |
2. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE E DELLE CONCLUSIONI DELL'OMC
(23) |
La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento definitivo che ne hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalle sentenze (17). |
(24) |
Come indicato nell'avviso, la Commissione ha inoltre riesaminato le conclusioni definitive dell'inchiesta iniziale tenendo conto delle conclusioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, riguardo sia all'Argentina sia all'Indonesia. La Commissione ha deciso di estendere le conclusioni a tutti i produttori esportatori di Argentina e Indonesia. Tale esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta iniziale e nel riesame e su quelle trasmesse dalle parti interessate dopo la pubblicazione dell'avviso. |
(25) |
Un produttore esportatore indonesiano, Wilmar, ha sostenuto prima e dopo la divulgazione delle conclusioni che non vi fosse un fondamento giuridico per la riapertura dell'inchiesta nei propri riguardi, dal momento che il Tribunale aveva annullato il regolamento definitivo nella sua interezza per tale società. Tuttavia, l'articolo 266 del TFUE prevede che un'istituzione da cui emana l'atto annullato sia tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. L'UE è inoltre tenuta a rendere le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia conformi alle raccomandazioni e alle decisioni contenute nelle relazioni dell'OMC. Al fine di decidere quali misure adottare per conformarsi alle decisioni della Corte e dell'OMC, si è reso necessario riaprire l'inchiesta dal punto preciso in cui è stata riscontrata l'illegittimità per entrambi i paesi e per tutti i produttori esportatori interessati. Il fatto che una misura sia annullata in tutto o in parte non è pertinente al fine di stabilire se la Commissione debba di conseguenza riesaminare tutti gli aspetti dell'inchiesta che ha preceduto la misura annullata. La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione. |
(26) |
L'inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («il periodo dell'inchiesta»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
3. PRODOTTO IN ESAME
(27) |
Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («prodotto in esame», comunemente noto come «biodiesel»). |
(28) |
Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le sentenze della Corte e le relazioni non modificano le conclusioni esposte ai considerando da 16 a 27 del regolamento definitivo. |
4. DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE E CALCOLO DEI MARGINI DI DUMPING
(29) |
La Commissione ha eseguito una nuova valutazione delle conclusioni dell'inchiesta iniziale in merito alle questioni dell'adeguamento dei costi, del profitto massimo e del doppio conteggio. |
4.1. Adeguamento dei costi
(30) |
Le sentenze del Tribunale e le conclusioni dell'OMC citate nel considerando 8 si riferiscono all'adeguamento dei costi effettuato dalle istituzioni dell'UE nel regolamento definitivo. |
(31) |
Come precisato al considerando 28 del regolamento definitivo, la Commissione aveva ritenuto necessario costruire il valore normale del prodotto perché le vendite sul mercato interno non erano state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Questa risultanza non è stata confutata e rimane valida e non è stata contestata nemmeno dalle parti interessate nel corso del riesame. |
(32) |
Nei considerando da 29 a 34 del regolamento definitivo, la Commissione ha appurato che la differenza tra le tasse all'esportazione imposte dall'Indonesia sulla principale materia prima (olio di palma greggio in Indonesia e olio e semi di soia in Argentina) e le tasse imposte sul prodotto finito (biodiesel) aveva fatto scendere i prezzi interni in Indonesia e in Argentina, effetto di cui si doveva pertanto tener conto nella costruzione del valore normale. |
(33) |
Di conseguenza, nella costruzione del valore normale, la Commissione ha sostituito ai costi della principale materia prima iscritti nei documenti contabili dei produttori esportatori i prezzi di riferimento pubblicati dalle autorità competenti dei paesi interessati. |
(34) |
La Commissione ha inoltre basato le proprie conclusioni nell'inchiesta iniziale sull'interpretazione che l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'AAD permette all'autorità incaricata dell'inchiesta di non utilizzare i documenti contabili dei produttori esportatori qualora constati che i) non sono conformi ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) o ii) non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame (considerando 42 e 72 del regolamento definitivo). |
(35) |
Nelle relazioni per l'Argentina e l'Indonesia, il panel e l'organo d'appello ritengono che la Commissione non abbia fornito una base giuridicamente sufficiente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, per concludere che i documenti contabili dei produttori indonesiani e argentini non diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del biodiesel, né per non considerare i relativi costi riportati in tali documenti nel calcolo del valore normale del biodiesel. |
(36) |
In seguito alle relazioni sull'Argentina, la Commissione aveva ricalcolato il valore normale per i produttori esportatori in Argentina utilizzando il metodo illustrato nei considerando da 40 a 49 per l'Argentina del regolamento provvisorio (18). Come spiegato sopra nei considerando 11 e 12, la Commissione aveva inizialmente ricalcolato il valore normale anche per i produttori esportatori in Indonesia utilizzando il metodo illustrato nei considerando da 60 a 65 per l'Indonesia del regolamento provvisorio (18). La Commissione ha ora applicato nuovamente questo metodo per entrambi i paesi. |
(37) |
In varie dichiarazioni presentate dopo la riapertura di questo caso, l'EBB ha sostenuto che le relazioni non impediscono il ricorso a un adeguamento dei costi a quelli delle materie prime per calcolare il valore normale, purché ciò sia opportunamente giustificato. La stessa affermazione è stata formulata durante il riesame conseguente alle relazioni sull'Argentina e respinta dalla Commissione, in quanto considerarla fondata sarebbe in contraddizione con le conclusioni esposte nelle relazioni, come spiegato nei considerando da 43 a 53 del regolamento modificativo. Poiché tale spiegazione rimane valida dopo la relazione sull'Indonesia, la Commissione ha continuato a respingere l'affermazione. |
(38) |
Per le ragioni spiegate nei considerando 44 e 64 del regolamento provvisorio, le vendite sul mercato interno di entrambi i paesi non sono state considerate eseguite nel corso di normali operazioni commerciali ed è stato necessario costruire il valore normale del prodotto simile conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Ciò è avvenuto sommando ai costi di produzione adeguati durante il periodo dell'inchiesta le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e un congruo margine di profitto. |
(39) |
Come precisato ai considerando 46 e 65 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non potesse essere calcolato in base ai dati disponibili delle società incluse nel campione in Indonesia. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale era stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15 % sul fatturato. |
(40) |
Nei casi dell'OMC di Argentina e Indonesia, la determinazione di un margine di profitto del 15 % è stata contestata da entrambi i paesi che sostenevano che tale margine non fosse basato su un «metodo appropriato», come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD. Gli organi di conciliazione dell'OMC hanno riscontrato in entrambi i casi che l'UE non aveva agito in contrasto con l'AAD a questo riguardo. Pertanto, l'importo dei profitti utilizzato per la costruzione del valore normale rimane il 15 %. |
(41) |
Un produttore esportatore dell'Indonesia, PT Cermerlang Energi Perkasa, ha affermato nella sua osservazione che la Commissione doveva basare il proprio calcolo sui dati dei produttori inseriti nel campione, o in ogni caso non ricorrere automaticamente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c),del regolamento di base. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, ha ribadito l'affermazione. Come spiegato nel considerando 40, gli organi di conciliazione dell'OMC avevano tuttavia escluso che il ricorso da parte della Commissione a questo articolo e la sua applicazione fossero in contrasto con le norme dell'OMC. La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione. |
4.2. Profitto massimo
(42) |
Sebbene il panel dell'OMC abbia confermato la determinazione dell'importo dei profitti effettuata dall'UE secondo l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD, nella relazione sull'Indonesia ha comunque rilevato che, quando un'autorità determina il profitto sulla base di qualunque altro metodo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, l'AAD prevede che questa assicuri che tale profitto non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale all'interno del paese. A parere del panel, l'UE aveva omesso di stabilire tale profitto massimo. |
(43) |
Al fine di stabilire il profitto massimo previsto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD, era necessario determinare quali società fabbricano prodotti con caratteristiche tali da rientrare nella «stessa categoria generale» del biodiesel. |
(44) |
Nella relazione sull'Indonesia, al punto 7.62 il panel osserva che «l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD non specifica un particolare requisito per l'autorità incaricata dell'inchiesta riguardo alla modalità di definizione dei prodotti che rientrano nella stessa categoria generale, ai fini di determinare il» profitto normalmente realizzato«. Conveniamo con l'Unione europea che non esiste l'obbligo di interpretare in modo ampio l'ambito dei prodotti rientranti nella stessa categoria generale». Al punto 7.63 aggiunge «a nostro parere, un'autorità ragionevole e obiettiva può concludere che la stessa categoria generale di prodotti sia una categoria più ristretta». |
(45) |
Sulla base delle conclusioni della relazione sull'Indonesia, la Commissione ha riesaminato i dati a sua disposizione utilizzabili per determinare un profitto massimo sia per l'Argentina sia per l'Indonesia. Ha ritenuto che due serie di dati a sua disposizione potessero rientrare nella stessa categoria generale di prodotti. |
(46) |
La prima serie di dati è stata fornita dalle società inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale. L'articolo 2, paragrafo 2, comma 2 dell'AAD afferma che l'importo del profitto per «l'esportatore o il produttore oggetto dell'inchiesta» è limitato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) all'importo del profitto normalmente realizzato da «altri esportatori o produttori per la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale». L'interpretazione più restrittiva della stessa categoria generale di prodotti, ai sensi di questo articolo, sarebbe limitata allo stesso identico prodotto, ossia il biodiesel. I dati necessari per calcolare il profitto massimo sulla base dei profitti realizzati dai produttori di biodiesel in Indonesia e Argentina sono nell'immediata disponibilità della Commissione, avendoli essa ricevuti dalle società inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale. |
(47) |
Il fatto che i profitti effettivamente realizzati dalle società inserite nel campione non siano stati utilizzati per stabilire un margine di profitto per ognuno di questi produttori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base non impedisce alla Commissione di utilizzare tali dati per stabilire il profitto massimo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c). Ciò si evince dalla formulazione del panel nella relazione sull'Indonesia al punto 7.65, che non concorda con l'argomentazione secondo cui per «profitto normalmente realizzato» nell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD s'intende che un inquirente può ignorare il profitto realizzato su vendite considerate non compatibili con la normale prassi commerciale. Un produttore esportatore indonesiano, PT Cermerlang Energi Perkasa, ha inoltre sostenuto nelle sue osservazioni che, sulla base della relazione sull'Indonesia, nel calcolo del profitto massimo la Commissione non può ignorare il profitto relativo alle vendite di biodiesel sul mercato interno in Indonesia sulla base del fatto che queste ultime non si considerano eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. |
(48) |
Sulla scorta di questa interpretazione restrittiva della categoria di prodotti, il biodiesel, la Commissione ha calcolato il profitto massimo per un singolo produttore utilizzando l'importo del profitto realizzato dagli altri produttori oggetto dell'inchiesta. Per calcolare l'importo del profitto per il produttore indonesiano Wilmar, è stata utilizzata ad esempio la media ponderata dei profitti realizzati dagli altri produttori indonesiani oggetto dell'inchiesta e verificati P.T. Ciliandra, P.T. Musim Mas e P.T. Pelita. Viceversa, per P.T. Ciliandra è stata utilizzata la media ponderata dei profitti realizzati da Wilmar, P.T. Musim Mas e P.T. Pelita. Lo stesso metodo è stato applicato per calcolare un profitto massimo per i produttori argentini oggetto dell'inchiesta e verificati. |
(49) |
La seconda serie di dati comprende i dati relativi a produttori diversi da quelli in esame, forniti alla Commissione durante l'inchiesta iniziale. Uno dei produttori indonesiani all'epoca oggetto dell'inchiesta ha presentato dati di una società collegata relativi alle vendite di miscele di biodiesel e diesel minerale e alle vendite di carburante diesel e di olio combustibile per uso marittimo («altri carburanti»). Il margine di profitto relativo a tali vendite è stato indicato al 10,2 %. Se utilizzato come profitto massimo, tale margine di profitto avrebbe probabilmente determinato margini di dumping pari a zero o minimi per tutte le società in Indonesia. Tuttavia, questi dati non verificati sono stati forniti per un solo produttore indonesiano, mentre dati analoghi non sono stati forniti alla Commissione da altri produttori in Indonesia o Argentina. Poiché i dati disponibili non possono quindi essere applicati in modo coerente a entrambi i paesi, la Commissione ha ritenuto inadeguato utilizzare i dati di un solo produttore in un unico paese per stabilire un profitto massimo. Inoltre, nel tempo a disposizione della Commissione dopo la riapertura dell'inchiesta non è stato possibile verificare l'esattezza dei dati forniti e dei relativi calcoli. In ogni caso, poiché l'importo del dumping per l'intero paese è risultato minimo, come indicato al considerando 62, e di conseguenza l'inchiesta è conclusa per tutte le società, la Commissione non ha ritenuto che, per stabilire il profitto massimo, non fosse necessario utilizzare i dati relativi al profitto comunicati e non verificati riguardanti le vendite di miscele di biodiesel o diesel minerale. La Commissione ha invece ritenuto più appropriato fondarsi sui dati forniti e verificati durante l'inchiesta iniziale. |
(50) |
Due produttori esportatori in Indonesia, Wilmar e PT Pelita Agung Agrindustri, nonché le autorità indonesiane hanno sostenuto che il potere discrezionale della Commissione nella scelta dei dati per determinare un profitto massimo è limitato dalle conclusioni del panel contenute nella relazione sull'Indonesia. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Wilmar ha ribadito tale punto. Secondo tali parti interessate, la Commissione deve utilizzare gli importi dei profitti realizzati sulle vendite di miscele di biodiesel e diesel minerale oppure i profitti conseguiti sulle vendite di combustibili diesel e di olio combustibile per uso marittimo. Nulla di quanto contenuto nella relazione sull'Indonesia impedisce tuttavia alla Commissione di utilizzare altri dati pertinenti disponibili. Il panel afferma al punto 7.70 che le «autorità dell'UE avrebbero potuto considerare tali vendite ai fini della determinazione del profitto massimo» e al punto 7.72 che «le autorità dell'UE avrebbero dovuto considerare le vendite di combustibili diesel e di olio combustibile per uso marittimo da parte di [[***]] per determinare il profitto massimo». L'uso dei termini «avrebbero potuto» e «avrebbero dovuto» nella relazione sull'Indonesia indica che il panel ritiene che la Commissione dovesse considerare la possibilità di utilizzare tali dati per stabilire un profitto massimo, anziché ignorare tali informazioni sulla base di un'erronea interpretazione dell'espressione «profitti normalmente realizzati». La considerazione di tali vendite è ora stata effettuata al considerando 49 e l'uso di queste particolari vendite non è stato ritenuto né opportuno, né necessario. |
(51) |
Nelle sue osservazioni, l'EBB ha fornito una serie alternativa di dati che la Commissione ha potuto utilizzare per il calcolo di un profitto massimo. Tali dati riguardavano tre società che non producevano né vendevano il prodotto in esame in uno dei paesi oggetto dell'inchiesta durante il relativo periodo. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e di quelle fornite da due dei produttori esportatori indonesiani, è emerso chiaramente che tutte e tre le società non hanno sede in Indonesia, ma in Malaysia e a Singapore. I dati forniti dall'EBB sono dati aggregati tratti dai rapporti annuali e/o dagli annunci dei risultati delle società in questione e rappresentano margini di profitto per un'eventuale ampia gamma di prodotti e di società collegate. |
(52) |
La Commissione non ha ritenuto che questi dati fossero opportuni per la determinazione di un profitto massimo. I principali prodotti di queste società sono l'olio di palma e prodotti quali acidi grassi, glicerina, fertilizzanti, zucchero e melassa, stearina, burro di cacao o prodotti oleochimici. Alcune società forniscono anche servizi non correlati, quali la gestione di immobili residenziali, la gestione della tesoreria o la manutenzione delle ferrovie. Non si può ritenere che i prodotti di queste società rientrino nella stessa categoria generale di prodotti del prodotto in esame, il biodiesel. Ciò vale in particolare per l'olio di palma, che è la materia prima principale utilizzata per la produzione di biodiesel. La Commissione ritiene che l'inserimento di questo prodotto nella stessa categoria generale del biodiesel implicherebbe un'interpretazione troppo ampia di tale categoria e per questo motivo ha respinto l'utilizzo dei dati proposti. |
(53) |
In un'inchiesta antidumping conclusa di recente riguardo alle importazioni di biodiesel dall'Indonesia negli Stati Uniti, le autorità statunitensi avevano calcolato un margine di profitto del 6,15 % (19). La Commissione ha valutato se tale cifra potesse essere utilizzata come profitto massimo. Trattandosi tuttavia di una cifra ricavata dal bilancio di un produttore con sede in Germania, non ha potuto utilizzare tali dati. |
(54) |
In conclusione, il metodo indicato nei considerando da 46 a 48 segue la logica dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 2, punto iii) dell'AAD e utilizza i dati noti e disponibili agli atti della Commissione, senza la necessità di un'ulteriore inchiesta. Si ritiene pertanto che questo metodo sia il più appropriato in questo caso. |
(55) |
L'uso di questo metodo produce i seguenti risultati. Per l'Argentina, tutti i produttori interessati avevano un margine di profitto effettivo superiore al 15 % che, come spiegato nei considerando 39 e 40, è stato utilizzato nell'inchiesta iniziale. Anche una media ponderata di qualsiasi combinazione di questi margini di profitto produrrebbe quindi un profitto massimo superiore al 15 %. Ciò significa che il margine di profitto del 15 % determinato nell'inchiesta iniziale è inferiore ai profitti massimi individuali e costituisce pertanto il margine di profitto da utilizzare per il calcolo dei margini di dumping. |
(56) |
Anche per l'Indonesia, i margini di profitto effettivamente realizzati dai produttori oggetto dell'inchiesta erano superiori al 15 % per tutte le società eccetto una. Poiché per calcolare i profitti massimi individuali si utilizza la media ponderata, questo margine di profitto inferiore al 15 % comporta per alcuni produttori profitti massimi inferiori al 15 % e rende pertanto necessaria una revisione al ribasso di alcuni dei margini di profitto utilizzati per il calcolo dei margini di dumping. Per una società il profitto massimo era superiore al 15 %, il che significa che il margine di profitto del 15 % deve ancora essere utilizzato. Le altre tre società hanno profitti massimi inferiori al 15 %, vale a dire che i margini di profitto utilizzati per calcolare il valore normale non possono essere superiori a tale limite massimo. L'applicazione del metodo porta ai seguenti risultati: Tabella 1
|
4.3. Doppio conteggio (double counting)
(57) |
Nella sua relazione sull'Indonesia il panel ha rilevato che l'UE aveva omesso di costruire il prezzo all'esportazione del produttore esportatore indonesiano P.T. Musim Mas sulla base del prezzo a cui il biodiesel importato prodotto da P.T. Musim Mas era stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'UE, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3 dell'AAD. |
(58) |
Un determinato tipo di biodiesel (biodiesel a base di distillato di acidi grassi di palma) è ammissibile al «doppio conteggio» ai fini del rispetto degli obiettivi UE vincolanti per la miscelazione di biodiesel. Per questa ragione, per le imprese dell'UE che effettuano la miscelazione, è sufficiente utilizzare solo metà di questo tipo di biodiesel per conformarsi agli obiettivi vincolanti per la miscelazione nell'Unione. Poiché questo tipo di biodiesel ha dunque un maggiore valore per gli acquirenti, un produttore di questo biodiesel può addebitare un premio al cliente. In questo caso specifico, la questione del doppio conteggio riguarda determinate esportazioni di P.T. Musim Mas a clienti in Italia. Nell'inchiesta iniziale, l'UE non aveva tenuto conto di tale premio nella costruzione del prezzo all'esportazione del biodiesel. |
(59) |
Alla luce della conclusione dell'OMC secondo cui l'UE aveva erroneamente ignorato questo premio pagato dai clienti in Italia, la Commissione ha riesaminato i suoi calcoli e ha adeguato il prezzo all'esportazione per P.T. Musim Mas di conseguenza. |
4.4. Margini di dumping ricalcolati
(60) |
Le aliquote del dazio riviste per tutti gli esportatori indonesiani e argentini alla luce delle sentenze del Tribunale dell'UE e delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nelle relazioni sull'Indonesia e sull'Argentina, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Tabella 2
|
(61) |
In considerazione degli elevati margini di dumping negativi per due delle quattro società indonesiane inserite nel campione, la Commissione ha verificato se la media ponderata del margine di dumping a livello nazionale, tenuto conto dei margini negativi, fosse superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(62) |
L'importo del dumping nel campione indonesiano, espresso come percentuale del valore cif delle esportazioni del campione, era pari all'1,6 %, ossia inferiore alla soglia minima del 2 %. |
(63) |
Considerato il margine di dumping minimo a livello nazionale, l'inchiesta dovrebbe essere chiusa per quanto riguarda le importazioni di biodiesel dall'Indonesia senza adottare misure. |
5. NUOVE CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO BASATE SULLE RELAZIONI
(64) |
Dalle relazioni sull'Argentina è emerso, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame riguardava la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti. |
(65) |
Nel regolamento modificativo adottato successivamente alle relazioni sull'Argentina, la questione è stata affrontata nei considerando da 87 a 123 (20). Né le sentenze del Tribunale né la relazione sull'Indonesia contengono conclusioni che richiedano una nuova valutazione di questa analisi, che rimane pertanto valida. |
(66) |
Durante l'inchiesta iniziale si è ritenuto opportuno eseguire una valutazione cumulativa delle importazioni dall'Argentina e dall'Indonesia, poiché all'epoca erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le conclusioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità si sono pertanto basate sull'effetto combinato delle importazioni di biodiesel da entrambi i paesi. Tali condizioni non sono tuttavia più soddisfatte, essendo stato stabilito che il livello di dumping a livello nazionale per l'Indonesia era inferiore alla soglia minima del 2 %. |
(67) |
È necessario quindi determinare se un'analisi del nesso di causalità limitata alle importazioni di biodiesel dall'Argentina oggetto di dumping possa portare a concludere che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.1. Conclusioni relative al pregiudizio
(68) |
Il metodo alla base dell'analisi del pregiudizio effettuata nel regolamento definitivo non è influenzato dalle conclusioni delle sentenze della Corte né dalla relazione sull'Indonesia, per quanto riguarda l'Argentina. Le conclusioni pertinenti del regolamento definitivo restano pertanto valide. |
(69) |
La produzione totale dell'Unione è stata di circa 9 052 871 tonnellate durante il periodo in esame, mentre il consumo di biodiesel nell'Unione è aumentato del 5 %. Il volume delle importazioni dall'Argentina è aumentato complessivamente del 41 % nel corso del periodo in esame, mentre la quota di mercato è passata dal 7,7 % al 10,8 % durante lo stesso periodo. Anche se i prezzi delle importazioni di biodiesel dall'Argentina erano aumentati durante il periodo in esame, erano comunque inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. La differenza tra i prezzi dell'Argentina e i prezzi dell'Unione, espressa in percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione, vale a dire il margine di sottoquotazione (undercutting), era compresa fra il 4,5 % e il 9,1 %. La redditività dell'industria dell'Unione era del 3,5 % nel 2009 ed è successivamente scesa fino a registrare perdite e raggiungere il – 3,5 % nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012). |
(70) |
L'analisi contenuta nel regolamento definitivo ha dimostrato chiaramente che l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Mentre il consumo è aumentato, l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato e redditività. Allo stesso tempo, le importazioni hanno guadagnato quote di mercato e sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. |
5.2. Conclusioni rivedute in merito al nesso di causalità
(71) |
Come illustrato al punto 5.1, tutte le importazioni dall'Argentina verso l'Unione sono risultate oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta. Le conclusioni del regolamento definitivo hanno inoltre dimostrato che le importazioni a basso prezzo in dumping dall'Argentina sono notevolmente aumentate in termini di volume (41 % nel periodo in esame), con un conseguente aumento della quota di mercato di 3 punti percentuali alla fine del periodo in esame. |
(72) |
Nonostante un aumento del 5 % del consumo, l'industria dell'Unione ha perso 5,5 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame. Anche se i prezzi medi delle importazioni in dumping dall'Argentina erano aumentati del 54 % durante il periodo in esame, erano rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Le importazioni in dumping sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione, con un margine medio di undercutting dell'8 % durante il periodo dell'inchiesta. |
(73) |
Poiché l'inchiesta è stata chiusa per quanto riguarda l'Indonesia, come spiegato ai considerando da 60 a 63, le importazioni da questo paese devono essere valutate separatamente, come un altro fattore che potrebbe aver causato un pregiudizio. |
(74) |
I dati riveduti relativi alle importazioni da paesi terzi (compresa l'Indonesia) forniscono il seguente quadro: Tabella 3
|
(75) |
Vi è stato un calo significativo delle importazioni dagli Stati Uniti (USA), dalla Norvegia e dalla Corea del Sud in seguito all'istituzione di misure sulle importazioni dagli USA nel 2009 e a un'inchiesta antielusione contro le importazioni provenienti dal Canada nel 2010. D'altro canto, la quota delle importazioni dall'Indonesia è salita dall'1,4 % all'8,5 %, con un incremento del 500 % nel periodo in esame. Nello stesso tempo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una diminuzione, passando dall'84,7 % al 79,2 %. |
(76) |
Analogamente, le importazioni dall'Indonesia sono più che quintuplicate durante il periodo in esame, mentre l'industria dell'Unione ha perso vendite. Da un esame più attento emerge che nel 2010 il volume delle vendite delle importazioni dall'Indonesia è aumentato del 214 %. Nello stesso anno il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è tuttavia aumentato del 2 %. Solo l'anno successivo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un netto calo, che ha coinciso con un ulteriore aumento del 119 % delle importazioni dall'Indonesia tra il 2010 e il 2011. Tabella 4
|
(77) |
Inoltre, i prezzi medi delle importazioni dall'Indonesia sono stati molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e delle importazioni dall'Argentina durante tutto il periodo in esame. Data l'esistenza di alcune differenze tra il prodotto proveniente dall'Indonesia e quello presente sul mercato dell'Unione, è tuttavia necessario adeguare tale prezzo all'esportazione per riflettere il rapporto concorrenziale tra i due. |
(78) |
Nei considerando da 93 a 97 del regolamento provvisorio la Commissione ha applicato un adeguamento dei prezzi utilizzando la differenza di prezzo sul mercato dell'Unione tra le vendite di biodiesel al punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP) 13 (che riflette la qualità indonesiana) e le vendite di biodiesel a CFPP 0 (che riflette la qualità UE). Anche dopo questo adeguamento, i prezzi all'esportazione indonesiani rimanevano inferiori del 4 % rispetto a quelli dell'Unione. |
(79) |
Nella relazione sull'Indonesia, il panel ha tuttavia rilevato al punto 7.158-159 che tale adeguamento dei prezzi non ha rispecchiato adeguatamente la «complessità dei rapporti concorrenziali» tra il biodiesel indonesiano importato e il prodotto miscelato venduto dall'industria dell'Unione. Il panel non ha fornito indicazioni più precise sul metodo per misurare tale rapporto. |
(80) |
La Commissione ha osservato che esiste una gamma molto ampia di possibilità di miscelare diversi tipi di biodiesel con il biodiesel indonesiano per ottenere un prodotto UE comparabile. Non è quindi pratico calcolare i dati sui prezzi relativi a questi vari tipi di miscele di biodiesel per il periodo dell'inchiesta. I produttori europei di biodiesel ritengono inoltre che l'adeguamento del prezzo iniziale, che ha portato a una sottoquotazione del 4 %, abbia rispecchiato adeguatamente il rapporto concorrenziale. Infine, il panel stesso ha indicato al punto 7.159 che un'analisi più complessa avrebbe comunque potuto giustificare la conclusione che le importazioni dall'Indonesia avevano un significativo effetto di sottoquotazione sul prezzo del prodotto miscelato dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle esportazioni indonesiane durante il periodo dell'inchiesta erano inferiori di almeno il 4 % rispetto a quelli dell'UE. |
(81) |
Al fine di stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione occorre dimostrare, a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, mentre il pregiudizio causato da altri fattori noti non è attribuito alle importazioni oggetto di dumping. La nozione di nesso di causalità è interpretata in modo compatibile con l'OMC, il che significa che occorre stabilire che esiste un rapporto causale autentico e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio recato all'industria nazionale (21). Nel considerando 189 del regolamento definitivo si è giunti alla conclusione che non è stato fornito alcun elemento di prova in grado di modificare la conclusione che l'effetto di altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non sia stato tale da annullare il nesso di causalità tra entrambe le importazioni oggetto di dumping da Argentina e Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(82) |
Tuttavia, alla luce dei fatti e dell'analisi riveduta di cui ai considerando da 71 a 80 in seguito alla limitazione dell'analisi alle sole importazioni dall'Argentina, anche questa conclusione ha dovuto essere riveduta. |
(83) |
Durante il periodo dell'inchiesta quasi la metà di tutte le importazioni nell'Unione proveniva dall'Indonesia a un prezzo inferiore a quello dell'Unione e a quello dell'Argentina. Ancora più importante è il fatto che l'aumento esponenziale dei volumi delle importazioni dall'Indonesia e della loro quota di mercato ha contribuito in modo significativo al sostanziale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(84) |
L'incidenza delle esportazioni indonesiane si è sommata ad altri fattori individuati nel regolamento provvisorio, tra gli altri la sovraccapacità dell'industria dell'Unione e il pregiudizio autoinflitto (paragrafi 132-140 del regolamento provvisorio). |
(85) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che l'effetto delle importazioni di biodiesel dall'Indonesia verso l'Unione e gli altri fattori individuati nel considerando precedente hanno contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto che non è più possibile stabilire l'esistenza di un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni in dumping dall'Argentina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
(86) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni, l'EBB ha affermato che la natura del pregiudizio causato da altri fattori, tra cui le importazioni dall'Indonesia, non attenua il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni dall'Argentina. L'EBB ha inoltre affermato che la Commissione ha applicato un criterio errato nella sua analisi, presumibilmente basato sul presupposto che le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina fossero state la principale o unica causa di pregiudizio notevole e non soltanto una delle cause del pregiudizio. Secondo l'EBB basterebbe dimostrare che le importazioni dall'Argentina hanno avuto un impatto negativo sull'industria dell'Unione senza dover essere l'unico o il più importante fattore che determina il pregiudizio subito. Dato che, durante il periodo in esame (2009 - metà 2012), il volume delle importazioni dall'Argentina è stato superiore rispetto a quello delle importazioni dall'Indonesia e dato che la sottoquotazione dell'8 % dei prezzi dell'industria dell'Unione praticata dall'Argentina era superiore alla sottoquotazione del 4 % praticata dall'Indonesia, le importazioni dall'Argentina, secondo l'EBB, hanno avuto chiaramente un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, il che è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(87) |
A tale riguardo la Commissione sottolinea anzitutto di avere già illustrato il criterio giuridico applicato nel considerando (81). In tale considerando non si parla di nessuna causa «principale» o «prevalente» ai fini dell'analisi del nesso di causalità. Il criterio giuridico si fonda sull'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, secondo cui occorre dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, e devono essere esaminati anche altri fattori noti per garantire che il pregiudizio causato da questi altri fattori non sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping. In secondo luogo l'affermazione dell'EBB secondo cui occorre stabilire se le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un «impatto negativo sull'industria dell'Unione» non trova sostegno in ambito giuridico. Infatti, il criterio giuridico pertinente è stabilire se vi sia una relazione «reale e sostanziale» tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(88) |
La Commissione ritiene che gli elementi del fascicolo non consentano di giungere a tale conclusione. In effetti nel 2009, quando l'industria dell'Unione aveva già dovuto affrontare notevoli importazioni dall'Argentina, ma i quantitativi importati dall'Indonesia erano modesti, la sua redditività era del 3,5 %. Quando le importazioni dall'Indonesia sono aumentate in modo sostanziale, la redditività è diventata negativa, raggiungendo il – 2,5 % nel periodo dell'inchiesta iniziale. In tale contesto è importante sottolineare che il tasso di aumento delle importazioni dall'Indonesia durante tale periodo è stato notevolmente più elevato di quello delle importazioni dall'Argentina (cfr. tabella 3 di cui sopra). La Commissione ritiene pertanto che il solo affidamento dell'EBB sul raffronto tra i rispettivi margini di sottoquotazione delle importazioni dall'Indonesia (previo adeguamento per le differenze di qualità) e dall'Argentina non rifletta pienamente e adeguatamente l'impatto che le esportazioni di ogni paese esportatore hanno avuto sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare in materia di redditività. |
(89) |
La Commissione conclude che non è possibile stabilire un reale e sostanziale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Argentina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, data l'importanza di altri fattori noti che contribuiscono a tale pregiudizio. |
(90) |
Una società, la COFCO Argentina SA, si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 sostenendo di soddisfare tutti e tre i criteri per i nuovi produttori esportatori stabiliti nell'articolo 3 del regolamento definitivo e fornendo elementi di prova. La Commissione ha analizzato la richiesta e gli elementi di prova. Alla luce dei risultati dell'inchiesta riaperta, la richiesta è diventata tuttavia irrilevante. |
6. CONCLUSIONI
(91) |
L'inchiesta deve essere chiusa i) poiché i margini di dumping dell'Indonesia sono minimi e ii) poiché non è possibile stabilire un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dall'Argentina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Ciò significa che le misure esistenti ancora in vigore nei confronti dei produttori esportatori argentini e indonesiani che non hanno impugnato con successo le misure antidumping dinanzi al Tribunale dovrebbero essere abrogate. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(92) |
Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle società che hanno impugnato con successo tale regolamento in sede giudiziaria, vale a dire i produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e i produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas). Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile. |
(93) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni la società PT Cermerlang Energi Perkasa ha sostenuto che il rimborso e lo sgravio dei dazi antidumping dovrebbe essere a disposizione di tutte le società alle quali erano applicati tali dazi e non solo alle imprese che avevano impugnato con successo il regolamento definitivo in sede giudiziaria. La società sostiene inoltre che dovrebbe essere abrogato non solo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, ma anche il regolamento di modifica 2017/1578. |
(94) |
In primo luogo, la Commissione ha ricordato che il regolamento 2017/1578 modifica solo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Poiché quest'ultimo regolamento è abrogato, il regolamento di modifica diventa privo di qualsiasi effetto giuridico. Non è pertanto necessario abrogare anche esplicitamente tale regolamento. In secondo luogo, l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 da parte del Tribunale si applica solo alle società che hanno impugnato tale regolamento davanti alla Corte. Di conseguenza, i dazi antidumping che sono stati versati da altre società sono stati legalmente riscossi ai sensi del diritto dell'Unione. Poiché la relazione dell'OMC sull'Indonesia ha concluso che le misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia avrebbero dovuto essere rese conformi agli obblighi assunti dall'Unione in sede di OMC, la Commissione ha concordato con l'Indonesia di attuare tali conclusioni entro l'ottobre 2018. In linea con i principi generali di risoluzione delle controversie dell'OMC, tale attuazione avrà effetto solo a partire dalla data di attuazione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione che anche tali dazi debbano essere oggetto di rimborso o di sgravio. |
(95) |
Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (22) è inoltre opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non prevedono tale tasso d'interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento. |
7. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(96) |
Tutte le parti sono state informate delle conclusioni della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni. |
(97) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) («biodiesel») è chiuso.
Articolo 2
Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle seguenti società:
Società |
Codice addizionale TARIC |
Argentina |
|
Unitec Bio SA, Buenos Aires |
C 330 |
Molinos Agro SA, Buenos Aires |
B 784 |
Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca |
B 784 |
Vicentin SAIC, Avellaneda |
B 784 |
Aceitera General Deheza SA, General Deheza |
B 782 |
Bunge Argentina SA, Buenos Aires |
B 782 |
Cargill SACI, Buenos Aires |
C 330 |
Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA), Buenos Aires |
B 783 |
Indonesia |
|
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan |
B 788 |
PT Ciliandra Perkasa, Giacarta |
B 786 |
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan |
B 789 |
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan |
B 789 |
PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Medan |
B 787 |
Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile.
Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.
(3) GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio del 19 novembre 2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
(5) Sentenze del 15 settembre 2016 nella causa T-80/14 PT Musim Mas/Consiglio, nella causa T-111/14 Unitec Bio SA/Consiglio dell'Unione europea, nelle cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14 Molinos Río de la Plata SA e a./Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-117/14, Cargill SACI/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-118/14, LDC Argentina SA/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio dell'Unione europea, nella causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio dell'Unione europea (GU C 402 del 31.10.2016, pag. 28).
(6) Causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio dell'Unione europea (GU C 392 del 24.10.2016, pag. 26).
(7) Produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).
(8) Ordinanze del presidente della Corte del 15 febbraio 2018 nelle cause riunite C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P, e del 16 febbraio 2018 nelle cause da C-603/16 P a C-606/16 P.
(9) OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 ottobre 2016, e OMC, relazione del panel, WT/DS473/R, 29 marzo 2016.
(10) OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018.
(11) Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473) (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 3).
(12) Regolamento (UE) n. 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).
(14) Avviso concernente le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 nelle cause T80/14, da T-111/14 a T-121/14 e T-139/14 riguardanti il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nelle controversie DS473 e DS480 (controversie UE - misure antidumping sul biodiesel) (GU C 181 del 28.5.2018, pag. 5).
(15) Causa C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio Racc. 2000 pag. I-8147.
(16) Causa C-256/16, Deichmann SE, ECLI:EU:C:2018:187. punto 87.
(17) Causa C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio Racc. 2000 pag. I-8147.
(18) GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6.
(19) Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, inchiesta A-560-830, Memorandum, COST of Production and Constructed Value Calculation Adjustments for the Final Determination – Wilmar Trading Pte. Ltd. (Costo di produzione e adeguamenti nel calcolo del valore costruito ai fini della determinazione finale - Wilmar Trading Pte. Ltd.), 20 febbraio 2018.
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).
(21) In linea con la decisione dell'OMC in EU – Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephtalate from Pakistan (UE - Misure compensative relative ad alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan), in cui l'organo d'appello ha stabilito che «l'obiettivo principale di un'analisi del nesso di causalità a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative è che le autorità inquirenti stabiliscano se esiste un «rapporto reale e sostanziale di causa ed effetto» tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria nazionale.» Relazione dell'organo d'appello, AB-2017-5, WT/DS486/AB/R, 16 maggio 2018, al punto 5.226.
(22) Sentenza della Corte del 18 gennaio 2017, causa C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, punti 35-39.