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Document 32018R1654
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1654 of 6 November 2018 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/13092/2018/INIT
GU L 276 del 7.11.2018, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1654 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 3 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («comitato dell'UNSC») ha designato quattro navi per un divieto di ingresso portuale. |
(3) |
Il 28 dicembre 2017 il comitato dell'UNSC ha designato altre quattro navi per un divieto di ingresso portuale. |
(4) |
Il 30 marzo 2018 il comitato dell'UNSC ha designato 15 navi per un congelamento di beni e 25 navi per un divieto di ingresso portuale. Tali navi figurano nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509. |
(5) |
Il comitato dell'UNSC ha pubblicato nell'elenco delle navi designate altre informazioni aggiuntive relative ad alcune di tali navi. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
ALLEGATO
1) |
Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «A. Navi oggetto di sequestro», le voci dalla 1 alla 15 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le voci dalla 1 alla 33 sono sostituite dalle seguenti:
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