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Document 32018R1694
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1694 of 7 November 2018 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Oolde’ (PDO)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)
C/2018/7443
GU L 282 del 12.11.2018, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1694 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Oolde» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Oolde» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Oolde» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione