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Document 32019R1021R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Official Journal of the European Union L 169 of 25 June 2019)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 25 giugno 2019)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 25 giugno 2019)
ST/14525/2019/INIT
GU L 179I del 9.6.2020, p. 4–4
(ES, ET, EL, FR, NL, PL, SV)
GU L 179I del 9.6.2020, p. 4–6
(DE, EN, GA, HR, LV, LT, HU, PT, RO, SK, SL)
GU L 179I del 9.6.2020, p. 4–7
(DA)
GU L 179I del 9.6.2020, p. 4–5
(BG, CS, IT, MT, FI)
9.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 179/4 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 25 giugno 2019 )
1. |
Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4: |
anziché:
«4. |
Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:» |
leggasi:
«4. |
Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.». |
2. |
Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4, lettera c): |
anziché:
«c) |
i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l’air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)» |
leggasi:
«c) |
i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)». |
3. |
Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 7: |
anziché:
«7. |
Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.» |
leggasi:
«7. |
Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.». |
4. |
Pagina 63, allegato I, parte A, tabella, voce «1 Esabromociclododecano», prima colonna, prima riga: |
anziché:
«1 |
Esabromociclododecano» |
leggasi:
|
«Esabromociclododecano». |
5. |
Pagina 67, allegato III, parte B, titolo: |
anziché:
«PARTE B»
leggasi:
«PARTE B
Sostanza (N.CAS)».