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Document 51997PC0661(01)
Proposal for a European Parliament and Council Decision on a series of guidelines, including the identification of projects of common interest, for trans-European networks for the electronic Interchange of Data between Administrations (IDA)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)
/* COM/97/0661 def. - COD 97/0340 */
GU C 54 del 21.2.1998, p. 3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) /* COM/97/0661 def. - COD 97/0340 */
Gazzetta ufficiale n. C 054 del 21/02/1998 pag. 0003
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (98/C 54/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 661 def. - 97/0340(COD) (Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 1997) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato, (1) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 20 giugno 1994 (1), ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni; (2) considerando che il Consiglio, con risoluzione del 21 novembre 1996 (2), ha fissato nuove priorità in materia di politica relativa alla società dell'informazione; (3) considerando che la Commissione, con comunicazione del 19 luglio 1994 (3), ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione; (4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico (4). (5) considerando che il Parlamento europeo, con risoluzione del 12 giugno 1997 (5), ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri a prendere iniziative riguardo allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio; (6) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, con decisione n. 2717/95/CE (6), hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea; (7) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, con la decisione n. 1336/97/CE (7), hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee; (8) considerando che, al fine di realizzare l'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e attività comunitarie è necessario che le amministrazioni degli Stati membri e la Comunità abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni; (9) considerando che, al fine di esercitare le competenze loro conferite, è necessario che le istituzioni comunitarie abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni; (10) considerando che, per uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni da sottoporre a elaborazione elettronica, è necessario disporre di sistemi integrati di trasmissione di dati, indicati in prosieguo come reti telematiche; (11) considerando che le reti telematiche che collegano i sistemi informativi delle amministrazioni degli Stati membri con la Comunità in Europa costituiscono reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni; (12) considerando che il funzionamento del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituiscono fattori importanti di prosperità e di competitività dell'economia comunitaria; (13) considerando che l'utilizzazione di reti telematiche può contribuire alla protezione degli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi; (14) considerando che può essere necessario modificare e potenziare le reti telematiche nella fase preparatoria dell'ampliamento dell'Unione europea; (15) considerando che un'amministrazione pubblica che risponde a criteri di efficienza e di trasparenza incoraggerà i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi dei benefici della società dell'informazione; (16) considerando che la Comunità è utente e nel contempo beneficiaria delle reti telematiche, che sono uno strumento di supporto delle politiche e attività comunitarie, delle comunicazioni interistituzionali e dell'Unione economica e monetaria; (17) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri. (18) considerando che è di importanza fondamentale rendere massima l'interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala e di allargare i benefici derivanti da tali reti; (19) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, è necessario ripartire equamente il costo di tali reti fra gli Stati membri e la Comunità e allo stesso tempo evitare un'inutile proliferazione di apparecchiature, doppioni di indagini e diversità di approcci; (20) considerando che sussiste quindi l'esigenza di definire orientamenti specifici da applicare in generale a tutte le reti, nonché una dotazione finanziaria specifica per progetti di interesse comune, in conformità di tali orientamenti; (21) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di porre in essere tali reti non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto; (22) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e degli accordi di associazione con la Comunità europea impone la modificazione e il potenziamento delle relative reti telematiche; (23) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche a alla comunicazione elettronica; (24) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate con riferimento agli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione; (25) considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 95/468/CE (8) relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA); (26) considerando che la presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (9), HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 Campo di applicazione e obiettivi 1. La Comunità in cooperazione con gli Stati membri adotta, nella sua azione nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni, le misure indicate negli articoli da 3 a 6 e negli articoli 9 e 11 con l'obiettivo di costituire quanto segue: a) reti operative telematiche transeuropee interoperative fra le amministrazioni degli Stati membri, a livello nazionale e regionale, nonché fra tali amministrazioni e ove necessario le istituzioni e gli organi comunitari, che consentano una trasmissione efficiente, efficace e sicura di informazioni, al fine di realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'esecuzione da parte degli Stati membri e della Comunità, nei rispettivi ambiti di competenza, delle politiche e delle attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 3 A del trattato; b) reti telematiche integrate per facilitare le comunicazioni fra le istituzioni comunitarie ed a supporto del procedimento di formazione delle decisioni comunitarie. 2. La presente decisione fa parte del programma IDA. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni: a) «rete telematica» è un sistema globale di comunicazione di dati, che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche gli strati di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui; b) «rete IDA» è una rete telematica transeuropea per le amministrazioni la cui costituzione o prosecuzione è determinata dalla presente decisione; detta rete è costituita su iniziativa della Comunità in quanto utente della rete o di una sua parte o in quanto soggetto beneficiario che ha interesse a garantirne l'esecuzione; c) «rete settoriale» è una rete telematica transeuropea fra amministrazioni, destinata alla realizzazione o al supporto amministrativo di particolari politiche o attività comunitarie e che in prosieguo è indicata come settore amministrativo; d) «progetto IDA» è una serie di azioni correlate, avviate o proseguite in forza della presente decisione, come risulta dall'allegato, e che riguardano la costituzione o il potenziamento di reti settoriali. Articolo 3 Progetti di interesse comune 1. Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Comunità e gli Stati membri realizzano i progetti di interesse comune indicati in allegato. 2. I progetti sono realizzati in conformità del programma di lavoro IDA e dei piani di attuazione completa di cui all'articolo 5. 3. La Comunità e gli Stati membri rendono disponibili le necessarie risorse finanziarie, tecniche e gestionali e adottano le misure organizzative necessarie alla realizzazione dei progetti IDA. Articolo 4 Priorità Ai fini del programma di lavoro IDA e dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunitarie ai progetti IDA, viene data priorità ai progetti che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale: a) contribuiscano direttamente a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, o b) contribuiscano direttamente alla realizzazione o al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, o c) servano da supporto alle comunicazioni fra le istituzioni comunitarie, o d) contribuiscano alla protezione degli interessi finanziari della Comunità e alla lotta contro le frodi, o e) facilitino in altro modo la preparazione dell'ampliamento dell'Unione europea, o f) promuovano in altro modo la competitività dell'industria europea, in particolare la competitività delle PMI, o g) apportino in altro modo un beneficio diretto ai cittadini dell'Unione europea. Articolo 5 Linee principali 1. Nell'esecuzione dei progetti IDA vengono osservati i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2. I progetti IDA includono tutte le azioni necessarie per la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, ivi compresi gli studi di fattibilità e i progetti dimostrativi, la costituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e comunitari e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno. 3. I progetti IDA comprendono una fase preparatoria, uno studio di fattibilità, una fase di sviluppo e di convalida e una fase di attuazione. La fase preparatoria mira a definire gli obiettivi, l'ambito e la motivazione del progetto e ad ottenere la partecipazione e l'intesa necessarie fra i partecipanti grazie ad adeguate consultazioni. Lo studio di fattibilità mira a definire un piano di attuazione completa che comprende quanto segue: a) la descrizione delle reti da costituire nell'ambito del progetto, mediante indicazione degli obiettivi, delle funzionalità, dei partecipanti e dell'approccio tecnico; b) l'assegnazione alla Comunità e agli Stati membri dei compiti e dei ruoli rispettivi nelle successive fasi di sviluppo, convalida ed attuazione; c) la descrizione dettagliata dei benefici previsti, assieme ai criteri di valutazione per misurare tali benefici successivamente alla fase di attuazione; d) un equo sistema di ripartizione dei costi operativi e di manutenzione delle reti interessate fra la Comunità e gli Stati membri, una volta conclusa la fase di attuazione. Nel corso della fase di sviluppo e di convalida la soluzione proposta per la rete o per le reti interessate viene costruita, verificata, valutata e controllata su scala ridotta e i risultati vengono utilizzati per adattare in conformità il piano di attuazione completa. Nel corso della fase di attuazione la rete o le reti in questione, integralmente funzionali, vengono realizzate in conformità del piano di attuazione completa. 4. I progetti IDA si basano sulle azioni e misure orizzontali avviate dalla Comunità nel quadro della decisione del Consiglio 98/. . ./CE, che adotta una serie di azioni e di misure al fine di assicurare l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA); in particolare, ove appropriato, vengono utilizzati servizi e applicazioni generici comuni. 5. La definizione dei requisiti degli utenti di una rete settoriale IDA viene effettuata nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi e, in particolare, in conformità dell'eventuale procedura di comitato pertinente. 6. Per ciascun progetto IDA sono definite specifiche tecniche con riferimento a norme europee o a norme pubblicamente disponibili, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, sia all'interno che nei vari settori amministrativi e con il settore privato. Si tiene particolarmente conto degli orientamenti e degli strumenti di supporto nel settore della standardizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi ICT, quali SPRITE - S2. 7. La definizione ed attuazione di ciascun progetto IDA si deve basare sui risultati utili ottenuti da altre attività comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle attività comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee. 8. Per ciascun progetto IDA, entro un anno dal completamento della fase di attuazione, è previsto un esame i cui risultati sono comunicati agli Stati membri. Articolo 6 Contributo finanziario comunitario 1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità in misura proporzionale ai suoi interessi. 2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato conformemente ai paragrafi da 3 a 7. 3. Nella fase preparatoria e nello studio di fattibilità del progetto, il contributo comunitario può coprire l'intero costo degli studi necessari. 4. Nelle fasi di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione del progetto, la Comunità sostiene i costi dei compiti ad essa assegnati nel piano di attuazione completa del progetto di cui trattasi. 5. La Comunità può erogare contributi diretti per i costi sostenuti da uno o più Stati membri ai fini dell'esecuzione di quanto segue: a) attività collegate ad un progetto o ad una rete IDA che dovrebbero servire ad altri partecipanti ovvero ad altre reti settoriali; b) potenziamento di un sistema nazionale che dovrebbe servire per migliorare o semplificare l'attuazione complessiva di un particolare sistema di rete. Il contributo previsto viene specificato nel programma di lavoro IDA dell'esercizio finanziario in corso. Il suo importo non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno Stato membro beneficiario per l'attuazione dei compiti per i quali è concesso il contributo, salvo in circostanze eccezionali. 6. Il finanziamento comunitario in forza della presente decisione cessa una volta completata la fase di attuazione del progetto IDA; ulteriori finanziamenti possono tuttavia essere concessi in via eccezionale in forza della presente decisione, al fine di coprire totalmente o parzialmente i costi di funzionamento e di manutenzione di una rete IDA sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui la sua attuazione è completata. 7. Nell'ambito della presente decisione e sino alla fine del 1999, la Comunità può sostenere anche i costi di funzionamento e di manutenzione delle reti IDA la cui prosecuzione è prevista dalla presente decisione e che siano già operative alla data di entrata in vigore della medesima. Articolo 7 Esecuzione 1. La Commissione dà esecuzione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 6. 2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, sulla base delle priorità di cui all'articolo 4 e dei principi di cui all'articolo 5, della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale. 3. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, sulla base dei principi di cui all'articolo 5, del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche sostanziali di detto piano. Articolo 8 Procedura del comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA). Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 2. La Commissione informa regolarmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione. Articolo 9 Riesame e valutazione 1. L'allegato viene riesaminato, a cadenza annuale, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 2. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione o di qualunque modificazione dell'allegato, e in seguito ogni tre anni, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione. 3. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale dei progetti di interesse comune individuati nell'allegato alla presente decisione. Essa valuta inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione. 4. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, unitamente alla sua proposta di modificazione dell'allegato. Articolo 10 Partecipazione del SEE e dei paesi associati 1. Nell'ambito dei loro accordi rispettivi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale e a Cipro, per i progetti di interesse comune che rientrano in tali accordi. 2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali. Articolo 11 Altre reti settoriali 1. Nella costituzione o nel potenziamento di tutte le altre reti settoriali che non sono progetti IDA (in prosieguo: «le altre reti settoriali»), gli Stati membri e la Comunità assicurano l'osservanza dei paragrafi da 2 a 6, conformemente con le disposizioni del diritto comunitario relative all'attuazione di dette reti. 2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e misure orizzontali intraprese dalla Comunità in forza della decisione 98/. . ./CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), nella misura in cui dette azioni e misure risultino adeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza della altre reti settoriali. 3. Ciascuna delle altre reti settoriali è conforme a specifiche tecniche determinate in riferimento a norme europee o specifiche pubblicamente disponibili, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra i sistemi nazionale e comunitario, sia all'interno che nei vari settori amministrativi e con il settore privato. Va tenuto conto, in particolare, degli orientamenti e degli strumenti di supporto nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di sistemi e servizi ICT, quali SPRITE - S2. 4. La definizione e l'attuazione di ciascuna delle altre reti settoriali si basano sui risultati utili ottenuti da altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee. 5. Un'analisi di ciascuna delle altre reti settoriali viene eseguita dopo la loro attuazione. 6. La Comunità sostiene i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al suo interesse. Articolo 12 Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria di massima per l'azione della Comunità prevista alla presente decisione sul periodo 1998-2000 è di 38,5 milioni di ECU. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie. Articolo 13 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. (1) GU C 181 del 2.7.1994, pag. 1. (2) GU C 376 del 12.12.1996, pag. 1. (3) COM(94) 347 def. (4) COM(97) 184 def. (5) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 196. (6) GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16. (7) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12. (8) GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23. (9) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. ALLEGATO PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELLE RETI TRANSEUROPEE PER LA TRASMISSIONE DI DATI FRA AMMINISTRAZIONI Costituiscono progetti di interesse comune ai sensi del programma IDA: A. IN GENERALE 1. La prosecuzione di progetti e di misure settoriali avviate ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio del 6 novembre 1995, ad esclusione delle seguenti reti già finanziate dal programma IDA e che sono ora esplicitamente escluse dal nuovo programma: SIGL VIES TRANSIT QUOTA EBTI TARIC SCENT CIS/FISCAL SEED - EXCISE CONTROL CCN/CSI 2. La realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie europee e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee. 3. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei ovvero di interessi fondamentali della Comunità. B. POTENZIAMENTO DI PROGETTI IDA ESISTENTI 1. Estensione del programma per la comunicazione e la gestione di documenti ufficiali a tutti gli scambi di informazioni fra le istituzioni europee e i governi e le amministrazioni degli Stati membri, nonché per la diffusione di atti autonomi della Commissione; 2. Potenziamento del progetto SIMAP relativo alla fornitura di un servizio telematico che includa l'intera procedura di appalto. 3. Estensione dell'architettura di rete per la sanità EUPHIN (ex CARE) per lo scambio di nuove informazioni collegate alla sanità, come quelle relative alla catena delle trasfusioni sanguigne, alle nuove malattie e agli infortuni domestici o che sopravvengono nel tempo libero. 4. Estensione del quadro TESS per lo scambio di informazioni relative ai nuovi settori di sicurezza sociale, quali le indennità di disoccupazione e le indennità familiari. 5. Espansione e ulteriore sviluppo di EURES, con particolare attenzione allo scambio di informazioni transfrontaliere sull'offerta e sulla domanda di posti di lavoro, sul decentramento e sul miglioramento dell'accesso del pubblico. 6. Scambio di dati e di informazioni in materia di ambiente per EIONET. 7. Estensione ai cittadini dell'accesso all'informazione in materia di ambiente. 8. Estensione del sistema di monitoraggio delle droghe OEDT-REITOX per includervi nuovi paesi membri e problemi come la criminalità urbana legata alla droga. 9. Attività volte a promuovere le reti agricole e ad accrescere l'attenzione nei loro confronti. 10. Estensione delle reti farmaceutiche attuali ad altre aree scientifiche o regolamentari e ad altre comunità di utenti, come l'industria e i cittadini. C. NUOVE RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE 1. Reti telematiche per facilitare il controllo del rispetto dei criteri di convergenza, l'introduzione dell'Euro e la politica economica e monetaria. 2. Reti telematiche per lo scambio di statistiche, in conformità alle priorità politiche comunitarie. 3. Reti telematiche per l'accesso dei cittadini alle informazioni statistiche. 4. Nuovi sistemi di reti telematiche per la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche. 5. Nuovi progetti telematici a supporto della gestione dei mercati e delle strutture agricole, di una più efficiente gestione finanziaria e della lotta contro le frodi nel settore agricolo. 6. Reti telematiche per lo scambio di dati relativi alla contabilità delle aziende agricole (RICA) fra le agenzie nazionali e la Commissione. 7. Miglioramento dei sistemi orizzontali di scambio telematico di dati nel settore agricolo. 8. Reti telematiche per facilitare la rilevazione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative all'esecuzione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni centrali e regionali. 9. Scambio telematico fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, con incorporazione della banca dati interattiva per i servizi tecnici (LISTEC) e dei riferimenti alle direttive. 10. Reti telematiche per lo scambio di informazioni fra le autorità competenti in materia di industria e fra queste e le federazioni di categoria. 11. Interfaccia di rete telematica per le banche dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitarie. 12. Reti telematiche per lo scambio di informazioni sui cosmetici. 13. Servizi telematici per l'industria al fine di alleviare gli oneri di compilazione dei formulari amministrativi. 14. Servizi telematici per un sistema tempestivo di allerta sulle nuove droghe sintetiche (OEDT). 15. Servizi telematici per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione. 16. Rete telematica a supporto dello scambio di dati fra gli Stati membri per le informazioni relative ai guidatori, agli autoveicoli e agli operatori dei trasporti. 17. Reti telematiche che forniscano supporto per l'ampliamento dell'Unione europea, attraverso la realizzazione di un'efficiente comunicazione elettronica fra i servizi di traduzione della Commissione e del Consiglio e i servizi di traduzione/revisione che possono essere istituiti a titolo temporaneo in ciascun paese candidato. D. GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA 1. Estensione dell'architettura TESS, per lo scambio di informazioni relative alle pensioni, nei paesi di emigrazione di molti cittadini degli Stati membri. 2. Estensione dell'accesso alle reti telematiche sanitarie e farmaceutiche dell'Unione europea a organizzazioni internazionali nonché ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, così come ai paesi del G7. 3. Garantire l'interoperabilità delle reti in materia di ambiente con le agenzie per la protezione dell'ambiente dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 4. Estensione dell'accesso alla rete telematica OEDT-REITOX ai paesi PECO, EFTA e del Mediterraneo, nonché ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali che scambiano informazioni con l'OEDT attraverso il sistema REITOX. E. PROGETTI INTERISTITUZIONALI 1. Attuazione di un collegamento telematico fra la Commissione, il Consiglio, le istituzioni e il sito della presidenza dell'Unione europea. 2. Messa in rete e condivisione di documenti fra le agenzie e gli organismi europei e fra questi e le istituzioni europee. 3. Servizi di rete telematici a supporto degli scambi interistituzionali nel settore agricolo. 4. Supporto telematico per la comunicazione fra le istituzioni comunitarie mettendo in comune/scambiando risorse multilinguistiche e organizzando un accesso comune alle banche dati terminologiche. 5. Supporto agli scambi interistituzionali migliorando la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione.