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Document 51999PC0552

Proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

/* COM/99/0552 def. - CNS 99/0222 */

GU C 56E del 29.2.2000, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0552

Proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/99/0552 def. - CNS 99/0222 */

Gazzetta ufficiale n. C 056 E del 29/02/2000 pag. 0007 - 0008


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Altantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Al fine di garantire una più efficace protezione del novellame è stata segnatamente modificata una precedente raccomandazione intesa a vietare gli sbarchi di tonno rosso di età 0, finora classificato come pesce di peso pari a 1,8 kg, per vietare lo sbarco di pesci di peso inferiore a 3,2 kg. E' stato altresì raccomandato di modificare le date relative al fermo stagionale della pesca al cianciolo.

In quanto membro dell'ICCAT, la Comunità è vincolata da tali raccomandazioni, entrate in vigore il 21 giugno 1999.

Le disposizioni in materia di taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso sono fissate dai regolamenti (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda, rispettivamente, il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 8 degli oceani Atlantico e Indiano. Per conformarsi ai propri obblighi internazionali, la Comunità deve adeguare tali regolamenti al fine di integrarvi le raccomandazioni dell'ICCAT. La presente proposta è finalizzata a tale obiettivo.

99/0222 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 , la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive;

(2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Altantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso; dette regole sono basate su un parere scientifico; tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999;

(3) La Comunità è membro dell'ICCAT; è pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca del tonno rosso;

(4) I regolamenti (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994 , e (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998 , stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'oceano Atlantico e dell'oceano Indiano; il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo; i precitati regolamenti devono quindi essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio è modificato come segue:

1. All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

_ dal 1 al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;

_ dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1 al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico;

Gli Stati membri provvedono a che i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio siano soggetti alle precitate disposizioni.

Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca."

2. Il testo che segue sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 1626/94:

Specie Taglie minime

Thunnus thynnus 70 cm o 6,4 kg (**)

(**) Tuttavia il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità."

Articolo 2

Il testo che segue sostituisce la voce corrispondente dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio:

Specie Taglia minima

Tonno rosso (Thunnus thynnus)(5) 6.4 kg o 70 cm

(5) Tuttavia il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

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