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Document 51999PC0560
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adopting a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the Community (ALTENER) (1998-2002)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovbili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovbili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002)
/* COM/99/0560 def. - COD 97/0370 */
GU C 56E del 29.2.2000, p. 24–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovbili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002) /* COM/99/0560 def. - COD 97/0370 */
Gazzetta ufficiale n. C 056 E del 29/02/2000 pag. 0024 - 0028
PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002) RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE RELAZIONE L'Articolo 251, paragrafo 2 (c) del Trattato CE prevede che la Commissione dia un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo nella seconda lettura. La Commissione dà il suo parere qui di seguito sugli 8 emendamenti proposti dal Parlamento. In accordo con l'Articolo 250, paragrafo 2 del Trattato CE, è allegata una proposta modificata, che incorpora interamente o in parte i sette emendamenti del Parlamento, accettati dalla Commissione. 1. Iter Proposta trasmessa al Parlamento e al Consiglio // 04.12.97 Parere del Comitato economico e sociale // 29.04.98 Parere del Comitato delle regioni // 16.07.98 Parere del Parlamento in prima lettura // 11.03.99 Proposta modificata della Commissione (COM(1999)212) // 21.05.99 Adozione della posizione comune // 28.06.99 Parere della Commissione (SEC(1999)1096) // 16.07.99 Nell'ultimo documento (SEC(1999)1096), la Commissione concludeva che la posizione comune era compatibile e d'accordo con la proposta emendata della Commissione (COM(1999)212) e dunque la Commissione sosteneva la posizione comune. 2. Scopo della proposta della Commissione Lo scopo della proposta della Commissione è di includere il programma ALTENER II (che scade il 31.12.1999) come Allegato IV del Programma Quadro per il settore dell'Energia che era stato adottato dal Consiglio (Decisione del Consiglio 1999/21/CE) e di estendere la sua durata di 3 anni sino al 2002. ALTENER fa parte della strategia comunitaria e del Piano d'azione per le fonti di energie rinnovabili, per raddoppiare la percentuale delle fonti di energie rinnovabili fino al 12% nel 2010, di ridurre la dipendenza energetica e di limitare le emissioni di CO2 ed è ora basato sull'Articolo 175(1) del Trattato. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento La Commissione accetta interamente, in parte o in linea di massima sette degli otto emendamenti proposti dal Parlamento. Essi sono incorporati nella nuova proposta modificata, per cui essi possono essere riesaminati dal Consiglio. 3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione - L'emendamento 1 è accettato in parte. La sezione finale del testo non è accettata perché un riferimento a una Carta sulle Energie rinnovabili (Eurenew) è considerata prematura. Il testo dell'emendamento è incorporato nella proposta modificata in due parti; come un nuovo testo (10) e all'interno di un testo esistente (12). - Gli emendamenti 2 e 8 sono accettati in linea di massima alla luce delle nuove procedure introdotte dalla Decisione del Consiglio 1999/468/CE sulla Comitologia ma sono state riformulate come mostrato nella proposta modificata allegata. - L'emendamento 3 è accettato nella sua integralità perché esso si riferisce alla strategia comunitaria e al piano di azione sulle energie rinnovabili nonché alla campagna per il decollo. - L'emendamento 4 è accettato in linea di massima ma è incorporato nel primo (1 a) dei due obiettivi del programma ALTENER nell'Articolo 1. Nuovi strumenti e meccanismi di mercato sono aggiunti alle condizioni necessarie per l'esecuzione della strategia comunitaria e del piano di azione sulle energie rinnovabili nell'Articolo 1 (1a). - L'emendamento 5 è accettato dalla Commissione perché riflette la proposta originale della Commissione riguardo al bilancio, cioè EUR 81.1 milioni. - L'emendamento 6 è accettato in parte e in linea di massima. Il riferimento allo "European Renewable Energies Export Council" non è accettato ma l'importanza delle esportazioni di tecnologie e dei programmi di cooperazione della Comunità è accettata e incorporata nel testo (26) della proposta modificata in allegato. 3.2. Emendamenti non accettati dalla Commissione - L'emendamento 10 non è accettato dalla Commissione perché esso si riferisce all'inclusione dei paesi associati del Mediterraneo nel programma ALTENER. Il programma ALTENER è infatti aperto alla partecipazione di quei paesi ma appartenenti all'Unione Europea citati nell'Articolo 7 della posizione comune in accordo con i regolamenti relativi in vigore in ogni caso. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovbili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002) RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale [1], [1] GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44. visto il parere del Comitato delle regioni [2], [2] GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). considerando quanto segue: (1) L'articolo 174 del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. (2) L'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; il programma ALTENER contribuisce alla protezione della salute. (3) Nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO2 nell'intera Comunità entro l'anno 2000. (4) Il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, compreso l'impegno assunto dalla Comunità di conseguire durante gli anni 2008-2012 una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990. (5) La decisione 93/389/CEE del Consiglio ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità [4]. [4] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. (6) Si prevede che le emissioni di CO2 nella Comunità provocate dal consumo di energia aumentino del 3% tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; in base al suddetto impegno di Kyoto è necessario adottare misure complementari; fra le misure veramente efficaci a tal fine figurano il ricorso in misura assai più estesa alle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica. (7) Nella sessione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati diretti alla stesura del protocollo, in forza del Mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change - SAR IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sui cambiamenti climatici globali e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; il Consiglio ha inoltre osservato che esistono significative opportunità da cogliere "senza rimpianti", ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario. (8) La Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovrebbero avere le fonti energetiche rinnovabili. (9) Nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 su un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili [5], il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili. [5] GU C 211 del 22.7.1996, pag. 27. (10) il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 [6] sul Libro bianco intitolato "Una politica energetica per l'Unione europea" invita la Commissione a definire un programma di aiuti finanziari destinato a promuovere le energie rinnovabili. [6] GU C 362 del 2.12.1996, pag. 279 (11) Con il Libro verde del 20 novembre 1996 e con il Libro bianco del 26 novembre 1997 intitolato "Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili", la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili come è stato previsto, unitamente ad una campagna di lancio, nel suo Libro bianco. (12) Nella risoluzione del 15 maggio 1997 [7] sul Libro verde "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili", il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad approvare rapidamente un programma ALTENER II rafforzato; in questa stesa risoluzione il Parlamento Europeo chiede che si prenda in esame il coordinamento delle politiche e iniziative nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per rafforzare le potenziali sinergie esistenti ed evitare, nella misura del possibile, doppioni di iniziative; nella sua risoluzione del 18 giugno 1998 [8] sulla comunicazione della Commissione "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità" ha sollecitato un sostanziale aumento della dotazione finanziaria destinata al programma ALTENER nel programma quadro relativo all'energia. [7] GU C 167 del 2.6.1997, pag. 160. [8] GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215. (13) L'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [9] offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità. [9] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (14) A norma dell'articolo 158 del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia. (15) Con la decisione 93/500/CEE [10] e la decisione 98/352/CE [11], il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (ALTENER) finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 aumentando la quota di mercato delle energie rinnovabili nonché il contributo di tale quota alla produzione globale di energia primaria nella Comunità. [10] GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41. [11] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53. (16) La Comunità ha riconosciuto che il programma ALTENER costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO2. (17) E pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio [12], un programma specifico di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; tale programma specifico sostituirebbe il corrispondente strumento attualmente in vigore. [12] GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16. (18) Nell'attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) [13] la decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (1998-2002)" [14], attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili; il programma ALTENER è uno strumento complementare a tale programma. [13] GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1. [14] GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58. (19) Il programma ALTENER non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto. (20) Le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole; il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti. (21) Il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; lo sviluppo libero e su vasta scala delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati. (22) Un rafforzamento del programma ALTENER rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una congrua percentuale del mercato interno europeo dell'energia. (23) Per garantire una corretta attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità sino al 2010 in materia di fonti di energia rinnovabili, occorre che la Commissione disponga di meccanismi adeguati di sorveglianza e valutazione delle misure attuate. (24) Le azioni mirate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della presente decisione hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità operative per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento dell'esercizio. (25) Tali azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (meno di 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica. (26) Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportazione di tecnologia e di know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità nel quadro dei programmi di cooperazione. (27) In base alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai Consigli europei successivi, e alla comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione nel maggio 1994, è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale ed anche a Cipro. (28) Le misure necessarie per il compimento del presente atto essendo misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della Decisione del Consiglio 1999/468/EC del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione [15], queste misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 di tale decisione. [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (29) Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario ed evitare una sovrapposizione di attività la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati. (30) Che la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che dovrebbe costituire il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995 [16], per le autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio; va tenuto conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del programma ALTENER. [16] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. (31) La presente decisione sostituisce la decisione n. 98/352/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Comunità attua, nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato "il programma ALTENER"), per il periodo 1998-2002. Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio n. 1999/21/CE, Euratom, il programma ALTENER ha i seguenti obiettivi: a) contribuire a creare le condizioni necessarie l'attuazione di un piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, per l'attuazione della strategia e del piano d'azione comunitari e per promuovere la campagna di decollo, come auspicato nel Libro bianco della Commmissione del 26 novembre 1997 intitolato "Energia per il futuro : Fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusi I nuovi strumenti e meccanismi di mercato; b) promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili. Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali- complementari a quelli degli Stati membri - e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO2, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12% nel consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche. 2. Nell'ambito del programma ALTENER è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma ALTENER è di 74 81,1 milioni di euro, di cui 29,6 milioni di euro per il periodo 1998-1999. La dotazione finanziaria per il periodo 2000-2002 è di 44,4 51,5 milioni di euro. Tale importo è riveduto se non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 2 Il programma ALTENER finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili: a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato; b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito: - della pianificazione locale e regionale, - degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione, - dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato; c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili; d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi; e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a: - controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; - sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti; - valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; - valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma ALTENER. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione. Articolo 3 1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c) proposte da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50% del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi. 2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50% del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi. 3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 4 1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma ALTENER. La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma ALTENER siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari. La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o, per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto. La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti. 2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto: a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO2; c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali; d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale. Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti. Articolo 5 1. Ai fini dell'attuazione del programma ALTENER la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom. 2. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della Decisione 1999/468/EC, [senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 8 della stessa Decisione]. 3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della Decisione 1999/468/EC è fissato a non più di tre mesi. Articolo 6 L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma ALTENER sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione del Consiglio n. 1999/21/CE, Euratom. Articolo 7 Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari. Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 9 La decisione n. 98/352/CE del Consiglio è abrogata. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [&] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [&] [&]