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Document 51999PC0570
Proposal for a Council Regulation laying down certain control measures in respect of vessels flying the flag of non-Contracting Parties to the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord- occidentale (NAFO) - presentata dalla Commissione)
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord- occidentale (NAFO) - presentata dalla Commissione)
/* COM/99/0570 def. - CNS 99/0231 */
GU C 56E del 29.2.2000, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord- occidentale (NAFO) - presentata dalla Commissione) /* COM/99/0570 def. - CNS 99/0231 */
Gazzetta ufficiale n. C 056 E del 29/02/2000 pag. 0001 - 0003
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha stabilito misure molto severe per la conservazione degli stock ittici di sua competenza. Per alcuni stock particolarmente importanti è stata addirittura imposta la sospensione temporanea della pesca. Le attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO sono perlopiù attività plurispecie, cosicché non è possibile pescare una determinata specie senza ottenere catture accessorie di altre specie. Le misure di conservazione della NAFO prevedono pertanto norme specifiche relative alle catture accessorie, restrizioni in materia di attrezzi ed una serie di altre misure tecniche volte a tener conto delle interrelazioni esistenti tra gli stock ittici interessati. La NAFO ha constatato una presenza massiccia e continua di navi che battono bandiera di parti non contraenti e che operano contravvenendo alle misure di conservazione previste nella zona di regolamentazione della NAFO. Queste navi pescano essenzialmente merluzzo (per il quale la pesca è stata sospesa già sin dall'inizio degli anni 90) e lo scorfano di Norvegia (per il quale è stato necessario imporre negli ultimi anni restrizioni di cattura sempre più severe). In seguito alla creazione di una commissione permanente per le attività di pesca delle parti non contraenti nella zona di regolamentazione NAFO (STACFAC), nel 1990, la NAFO ha sempre seguito la strategia di informare le parti non contraenti ogni qual volta le loro navi erano state avvistate mentre pescavano nella zona di regolamentazione NAFO. Ormai da molti anni essa ha invitato questi Stati ad aderire alla NAFO o semplicemente ad accettare di applicare le misure di conservazione stabilite da tale organizzazione. Nonostante queste iniziative, le attività di pesca da parti di navi battenti bandiera di parti non contraenti non sono mai cessate. Di fronte a questa situazione le parti contraenti hanno concordato sulla necessità di adottare provvedimenti nei confronti di queste attività che rischiano di compromettere l'efficacia delle misure di conservazione previste. Nell'ambito della STACFAC si è dibattuto per anni sulle possibili contromisure. Nelle riunioni tra le sessioni svoltesi nel 1997 vi è stato un consenso generale sull'opportunità di prevedere misure riguardanti direttamente le navi. Vi sono stati pertanto due aspetti che sono rimasti assai controversi sino al termine dei negoziati: il primo riguarda il problema di come trattare le attività di pesca mista e il secondo i tentativi di alcune parti contraenti di ottenere l'avvallo della NAFO per i loro sistemi nazionali di chiusura diretta di porti. Il risultato è stata, da un lato, la possibilità di vietare, in caso di dubbio, lo sbarco di tutte le specie di pesce presenti a bordo e, dall'altro, l'introduzione di una clausola neutrale di non-pregiudizio per quanto concerne l'esercizio da parte degli Stati della propria sovranità sui porti del loro territorio, conformemente al diritto internazionale. Su questa base il Consiglio generale dalla NAFO ha adottato, durante la 19a riunione annuale del 1997, un programma inteso a promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti, delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO. Tale programma riguarda le navi di parti non contraenti e prevede che, se avvistate mentre pescano nella zona di regolamentazione della NAFO, esse siano sottoposte ad un'ispezione obbligatoria nel caso in cui si trovino, per propria volontà, nei porti delle parti contraenti. Verrà imposto il divieto di sbarco e di trasbordo qualora, nel corso dell'ispezione, si constati che le catture sono state effettuate contravvenendo alla misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO. Durante la 20a riunione della NAFO svoltasi nel 1998 sono state apportate numerose precisazioni alle disposizioni del programma per quanto concerne i trasbordi in mare e i relativi avvistamenti. Durante la 21a riunione, svoltasi nel 1999, sono state apportate ulteriori precisazioni per quanto concerne i pescherecci privi di nazionalità. Queste misure NAFO sono state adottate con il pieno accordo della Comunità ed è pertanto nell'interesse di quest'ultima attuarle a livello comunitario mediante il regolamento proposto. 99/0231 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] considerando quanto segue: (1) la Comunità europea è parte contraente della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata "Convenzione NAFO" [3]; [3] GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1 (2) la Convenzione NAFO stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche mediante, tra l'altro, l'istituzione di un'organizzazione internazionale nota come l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata "NAFO", e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di attuazione per le risorse ittiche presenti nella zona di regolamentazione NAFO, che diventano vincolanti per le parti contraenti; (3) la pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della NAFO in modo da evitare di doversi conformare alle misure di conservazione e di attuazione adottate dalla NAFO resta uno dei fattori che pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata; (4) la NAFO ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di attuazione, affinché si assumano le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera; (5) durante la 19a riunione annuale svoltasi nel settembre 1997, la NAFO ha deciso di adottare un programma inteso a promuovere il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO venga compromessa dai pescherecci delle parti non contraenti; (6) tale programma prevede, tra l'altro, l'ispezione obbligatoria dei pescherecci di parti non contraenti, quando questi ultimi si trovano per propria volontà nei porti delle parti contraenti e, per quanto riguarda la pesca di più specie nella zona di regolamentazione NAFO, il divieto di procedere a sbarchi e trasbordi se nel corso di detta ispezione si constati che le catture sono state effettuate contravvenendo alle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO e ad altre misure collaterali adottate dalle parti contraenti; (7) nel corso della 20a riunione annuale della NAFO svoltasi nel settembre 1998, alcune disposizioni del programma sono state precisate per quanto concerne i trasbordi in mare e i relativi avvistamenti; (8) nel corso della 21a riunione annuale della NAFO, svoltasi nel settembre 1999, sono state apportate ulteriori precisazioni per quanto concerne i pescherecci privi di nazionalità; (9) a norma del trattato CE, l'autorità sulle acque interne e sui porti è esercitata dagli Stati membri; tuttavia, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati nello svolgimento di attività alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO, è necessario adottare misure aggiuntive uniformi a livello comunitario, a complemento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 [4] e garantire che le operazioni di tali pescherecci nei porti della Comunità non compromettano l'efficacia delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO; [4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5). HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (a) "attività alieutiche": pesca, operazioni di trasformazione del pesce, trasbordo di pesce o di prodotti ittici e ogni altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO; (b) "zona di regolamentazione NAFO": la zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NAFO; (c) "peschereccio di parte non contraente": un peschereccio che è stato avvistato e segnalato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO e (i) che batte la bandiera di uno Stato il quale non è parte contraente della Convenzione NAFO; oppure (ii) per il quale esistono fondati sospetti che sia privo di nazionalità. Articolo 2 Dopo aver ricevuto una relazione di avvistamento di un peschereccio di parte non contraente da parte di un ispettore della Comunità assegnato al programma NAFO di ispezione e sorveglianza internazionali, la Commissione trasmette immediatamente tale informazione al segretariato della NAFO e, ove possibile, al peschereccio della parte non contraente, informandolo che l'informazione sarà trasmessa a tutte le parti contraenti della Convenzione NAFO e al rispettivo Stato di bandiera. Articolo 3 La Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri di ciascuna relazione di avvistamento ricevuta conformemente all'articolo 2 o notificatale dal segretariato della NAFO o da un'altra parte contraente. Articolo 4 Ai pescherecci della Comunità è vietato accettare trasbordi di pesce da un peschereccio di una parte non contraente. Articolo 5 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti che entrano in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 siano ispezionati dalle autorità competenti. I pescherecci non possono effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione sia stata ultimata. 2. Se, una volta ultimata l'ispezione, le autorità competenti riscontrano che il peschereccio di una parte non contraente ha a bordo specie contemplate dagli allegati I e II, lo Stato membro interessato vieta qualsiasi sbarco e/o trasbordo. 3. Tale divieto non si applica tuttavia qualora il capitano del peschereccio ispezionato o il suo rappresentante dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che: _ le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO, o _ le specie detenute a bordo e contemplate dall'allegato II sono state catturate conformemente alle misure di conservazione e di attuazione fissate dalla NAFO. Articolo 6 1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati di ciascuna ispezione effettuata e, se del caso, i divieti di sbarco e/o di trasbordo imposti a seguito di tale ispezione. Queste informazioni comprendono, tra l'altro, il nome del peschereccio della parte non contraente ispezionato e il suo Stato di bandiera, la data e il porto dell'ispezione, i motivi di un successivo divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, qualora tale divieto non sia intervenuto, gli elementi di prova presentati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3. 2. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato della NAFO e, non appena possibile, allo Stato di bandiera del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Fatto a, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Elenco di specie regolamentate Denominazione comune Denominazione scientifica 1. Merluzzo bianco (Gadus morhua) 2. Scorfani (Sebastes sp.) 3. Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) 4. Limanda (Limanda ferruginea) 5. Passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) 6. Capelin (Mallotus villosus) 7. Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) 8. Totano (Illex) (Illex illecebrosus) 9. Gamberetti rosa (Pandalus sp.) ALLEGATO II Elenco di specie non regolamentate Denominazione comune Denominazione scientifica 1. Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) 2. Nasello atlantico (Merluccius bilinearis) 3. Musdea atlantica (Urophycis chuss) 4. Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) 5. Granatiere (Macrourus rupestris) 6. Aringa (Clupea harengus) 7. Sgombro (Scomber scombrus) 8. Fieto americano (Peprilus triacanthus) 9. Falsa aringa atlantica (Alosa pseudoharengus) 10. Argentina (Argentina silus) 11. Calamaro (Loligo) (Loligo pealei) 12. Bavose lupe (NS) (Anarchichas sp.) 13. Razze (NS) (Raja sp.)