Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AR0099

Parere del Comitato delle regioni in merito:alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, ealla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

GU C 317 del 6.11.2000, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AR0099

Parere del Comitato delle regioni in merito:alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, ealla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

Gazzetta ufficiale n. C 317 del 06/11/2000 pag. 0050 - 0052


Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre", e

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre"

(2000/C 317/16)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre" [COM(1999) 576 def. - 99/236 (CNS)](1);

vista la "Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre" [COM(1999) 576 def. - 99/237 (CNS)](2);

viste la decisione del Consiglio del 15 novembre 1999 di consultare il Comitato conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 23 febbraio 2000 di incaricare la Commissione 2 "Agricoltura, sviluppo rurale e pesca" della preparazione del documento;

visto il Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(3);

visto il Regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa(4);

visto il Regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa(5);

visto il Regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa(6);

visto il Regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il Regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa(7);

visto il Regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio del 16 luglio 1984 che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il Regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa(8);

visto il progetto di parere (CdR 99/2000) adottato dalla Commissione 2 il 4 maggio 2000 [relatore: Ballhausen, Responsabile delle questioni federali ed europee del Land Sassonia Anhalt, (D, PES)];

considerando che a giudizio della Commissione europea è necessaria una modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, dato che le disposizioni attualmente vigenti sono molto complesse e comportano pertanto un elevato impegno amministrativo, e considerato che il bilancio per il settore dal 1995 al 1999 è quasi raddoppiato (circa 124 milioni di euro nel 1999);

considerando che con la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, e con la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, la Commissione mira quindi a semplificare detta organizzazione comune dei mercati, a escludere la coltivazione finalizzata esclusivamente a beneficiare dei premi senza successiva lavorazione, a prevenire l'impiego della canapa per scopi illegali e a ridurre gli stanziamenti di bilancio destinati a tale organizzazione comune dei mercati;

considerando che la Commissione propone in particolare:

- di inserire il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nel regime previsto dal Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

- di allineare l'importo degli aiuti per superficie a quello concesso per il lino oleoso e quindi di ridurlo gradualmente, entro la campagna 2002/2003, al livello dell'aiuto concesso ai cereali;

- di introdurre, parallelamente alla riduzione dell'aiuto alla superficie, un aiuto supplementare alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa concesso in base alla quantità, mantenendo all'incirca l'aiuto esistente per il lino a fibre lunghe e introducendo un aiuto pari a 40 euro/tonnellata, limitato nel tempo fino alla campagna 2004/2005, per il lino a fibre corte e la canapa;

- di istituire un sistema inteso a stabilizzare gli stanziamenti di bilancio da destinare all'aiuto alla trasformazione, sotto forma di quantitativi massimi nazionali garantiti per le fibre;

- di prevedere l'obbligo di definizione da parte degli Stati membri di superfici massime nel caso della canapa, al fine di garantire il controllo del tenore di tetraidrocannabinolo (THC) sul 30 % della superficie coltivata;

- di introdurre un'autorizzazione per la coltivazione di canapa;

- di regolamentare le importazioni di canapa da paesi terzi;

- di applicare la riforma a decorrere dalla campagna 2000/2001,

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000 nel corso della 34a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. fa osservare che la coltivazione di materie prime rinnovabili può offrire all'agricoltura nuove possibilità alternative di reddito;

2. sottolinea che creando delle capacità di trasformazione si può contribuire allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro in regioni rurali che soffrono di debolezze strutturali;

3. richiama l'attenzione sull'importanza della coltivazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre ai fini di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente;

4. ribadisce che, grazie alla maggiore consapevolezza ambientale e al conseguente aumento della domanda di prodotti agricoli rispettosi dell'ambiente, negli anni scorsi in alcuni Stati membri si è avuto un considerevole incremento della superficie coltivata sia a canapa che a lino;

5. condivide la preoccupazione della Commissione, che la notevole crescita delle superfici coltivate a lino e a canapa causi un ulteriore aumento degli oneri di bilancio da contenere non attraverso il blocco della produzione ma con la revisione dell'intera politica di settore;

6. approva l'intenzione della Commissione di semplificare l'organizzazione comune dei mercati in tale settore, di escludere un'utilizzazione impropria sotto forma di coltivazione finalizzata esclusivamente a beneficiare dei premi, o d'impiego della canapa per scopi illegali;

7. osserva tuttavia che le proposte di modifica dell'organizzazione comune dei mercati difficilmente realizzeranno l'obiettivo comune della semplificazione, e che la loro attuazione potrebbe piuttosto comportare un considerevole aumento degli impegni burocratici sia per le imprese che per le amministrazioni;

8. ritiene pertanto necessaria una semplificazione della procedura amministrativa prevista dal documento della Commissione;

9. considera essenziale che in futuro gli aiuti vengano predisposti in modo tale da consentire una produzione redditizia e da garantire un approvvigionamento sufficiente di materie prime locali all'industria della trasformazione, la quale si trova ancora in fase di costituzione e riveste grande importanza anche ai fini dell'occupazione nelle zone caratterizzate da maggiore debolezza strutturale;

10. ritiene che debbano essere concessi gli stessi aiuti per le fibre lunghe e per quelle corte e che la progressiva riduzione di questi ultimi debba avvenire in tempi più lunghi;

11. ritiene inopportuna l'introduzione di quote che rischierebbero di ostacolare l'aumento della produzione di lino e canapa nelle regioni che hanno maggiori potenzialità di sviluppo;

12. insiste affinché i quantitativi massimi che saranno stabiliti corrispondano alle capacità di trasformazione, esistenti e in costruzione, nelle singole regioni;

13. ritiene che la Commissione prima di procedere alla predisposizione di una nuova complessiva politica in questo settore, debba studiare e descrivere le possibili conseguenze economiche, positive e negative, per i produttori e per lo sviluppo delle attività manifatturiere derivate;

14. chiede pertanto che la modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre non entri in vigore prima della semina del 2001.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos Chabert

(1) GU C 56 del 29.2.2000, pag. 17.

(2) GU C 56 del 29.2.2000, pag. 19.

(3) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

(4) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

(5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 4.

(6) GU L 123 del 5.6.1971, pag. 7.

(7) GU L 162 del 12.6.1982, pag. 27.

(8) GU L 191 del 19.7.1984, pag. 6.

Top
  翻译: