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Document 52001AE0930

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)"

GU C 260 del 17.9.2001, p. 57–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0930

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)"

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 17/09/2001 pag. 0057 - 0061


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)"

(2001/C 260/11)

Il Consiglio, in data 12 marzo 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Walker in data 26 giugno 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell'11 e 12 luglio 2001 (seduta dell'11 luglio), con 111 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo; esse sono utilizzate da un'ampia gamma di utenti per molteplici scopi. Fra l'altro, i dati regionali degli Stati membri dell'UE sono impiegati per rendere razionale e coerente l'assegnazione dei fondi strutturali. Di conseguenza le statistiche regionali costituiscono la base statistica oggettiva di importanti decisioni politiche.

1.2. Tutte le statistiche regionali devono basarsi su una suddivisione geografica del territorio esaminato. All'inizio degli anni '70 Eurostat ha messo a punto, in collaborazione con altri servizi della Commissione, la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per disporre di un sistema coerente di suddivisione del territorio dell'Unione europea al fine di produrre statistiche regionali per la Comunità.

1.3. Negli ultimi anni l'importanza della classificazione NUTS è aumentata ed è diventata la base di dati regionali armonizzati e, quindi, comparabili. La classificazione NUTS funge da riferimento per la rilevazione, l'elaborazione, l'armonizzazione e la diffusione delle statistiche regionali della Comunità.

1.4. Finora la classificazione NUTS non disponeva di una propria base giuridica (non esistono regolamenti che descrivono e stabiliscono dettagliatamente le regole per la compilazione e l'aggiornamento del sistema). Tali materie sono state finora regolate tramite "gentlemen's agreements" fra gli Stati membri ed Eurostat, raggiunti talvolta dopo lunghe e difficili trattative. La classificazione delle NUTS viene quindi pubblicata da Eurostat.

1.5. Per applicare la classificazione regionale ad un determinato paese si seguono varie tappe. Innanzitutto si esamina la struttura amministrativa e successivamente si verifica se i dati regionali sono raccolti e diffusi in base alla suddivisione regionale, come solitamente avviene. In seguito, viene esaminata la dimensione media (in termini di popolazione) delle unità delle varie "Unità amministrative esistenti" (EAU) al fine di stabilire dove classificare tali livelli nella gerarchia della classificazione regionale. Tale operazione può produrre due risultati:

- la dimensione media corrisponde grosso modo a quella di un livello esistente nella classificazione NUTS. In tal caso la struttura amministrativa in questione è adottata integralmente, senza modifiche, come suddivisione regionale a tale livello;

- nessuna struttura amministrativa ha una dimensione media corrispondente a quanto esposto al punto precedente (in tal caso, conformemente alla prassi adottata per gli Stati membri, si stabilisce una suddivisione ad hoc, definita "unità non amministrativa", in cooperazione con il paese in questione, raggruppando unità amministrative minori).

1.5.1. Nel primo caso, la regione viene definita politicamente; conseguentemente, le dimensioni di alcune unità possono variare ampiamente da quelle medie delle unità registrate a questo livello. In alcuni Stati membri (per es., Portogallo e Regno Unito) non esistono "Unità amministrative esistenti".

1.6. Da notare che le proposte della Commissione non intendono modificare lo status quo nei vari Stati membri, ma si propongono di favorire in futuro un maggiore coordinamento e una minore divergenza.

1.7. Inoltre, la proposta di regolamento offrirebbe ai paesi candidati il quadro per un'efficace suddivisione regionale del loro territorio utile a fini statistici in vista dell'adesione.

1.8. La Commissione sostiene che, in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, l'obiettivo di creare una classificazione regionale armonizzata per tutte le statistiche regionali europee può essere realizzato solo a livello comunitario.

2. Le proposte della Commissione

2.1. Per i particolari delle proposte della Commissione, vedi Allegato 1.

3. Osservazioni

3.1. Il Comitato approva il principio di un sistema unico e coerente di analisi statistica, basato su chiari presupposti giuridici, sia per gli attuali Stati membri che per i paesi candidati all'adesione.

3.2. Considerato che tali statistiche fungono come base per importanti decisioni politiche, è ovvio che l'esistenza di questo sistema è fondamentale per il corretto funzionamento dei fondi strutturali.

3.3. Il Comitato desidera sottolineare che, all'art. 3, la seconda frase del secondo comma del par. 4 proposto recita:"La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà rientrare nei limiti indicati dalla tabella del par. 2".

3.3.1. In base a questa formulazione ciò significherebbe che la popolazione di ogni singola unità non amministrativa dovrebbe rientrare nei limiti superiori e inferiori indicati per ogni livello di NUTS, il che implicherebbe la necessità di un adattamento ogniqualvolta un'unità non amministrativa superi tali limiti, mentre la relazione della Commissione chiarisce che il parametro fondamentale sono le dimensioni medie delle unità NUTS per un determinato livello di un determinato paese.

3.3.2. Al fine, quindi, di realizzare gli intendimenti della Commissione la frase "La dimensione delle unità non amministrative..." dovrebbe diventare "La dimensione media delle unità non amministrative..." prima di entrare in vigore.

3.3.3. Senza questa modifica, le conseguenze del regolamento saranno molto diverse da quanto previsto.

3.4. Pur riconoscendo che la comparabilità delle statistiche regionali richiede che, in circostanze normali, le regioni abbiano una popolazione di dimensioni confrontabili, il Comitato ritiene necessario tener conto della speciale situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche, le quali, per la loro stessa natura, sono fisicamente isolate dal resto del territorio della Comunità.

3.4.1. Il Comitato prende nota dei criteri di classificazione indicati nella proposta di regolamento (art. 3) e della presentazione degli emendamenti da parte della Commissione conformemente alle procedure di cui all'art. 7, par. 2. Nonostante i criteri generali proposti, il Comitato chiede alla Commissione di assicurare che la classificazione NUTS tenga conto della speciale situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche e che le identifichi chiaramente in maniera distinta, facendo astrazione dalle soglie di cui all'art. 3, par. 2.

3.4.2. Non si può nemmeno garantire che le regioni attualmente inserite in categorie NUTS distinte vi rimangano anche in avvenire. Dopo l'ampliamento la Commissione potrebbe volere "armonizzare" tutte le zone NUTS dell'UE ed applicare progressivamente le stesse soglie a tutte le aree NUTS esistenti. Al riguardo il Comitato osserva che la Commissione avrebbe carta bianca per modificare l'elenco delle aree NUTS riprese nell'allegato alla proposta di regolamento e che solo un veto del Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrebbe opporvisi. Il Comitato invita la Commissione ad esercitare questo potere solo nei casi in cui tale adeguamento sia giustificato da cambiamenti abbastanza netti.

3.5. L'art. 5, par. 5, dispone che dopo l'adozione di un emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione deve fornire entro due anni le serie storiche per la nuova suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni. Il Comitato ritiene che in alcuni casi ciò potrebbe costituire un impegno gravoso.

3.6. Il Comitato concorda con la Commissione che l'obiettivo di creare una classificazione regionale armonizzata per tutte le statistiche regionali europee può essere realizzato solo a livello comunitario.

Bruxelles, 11 luglio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali, denominata qui di seguito "NUTS", al fine di garantire la produzione e la diffusione di statistiche regionali comparabili nella Comunità.

2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Struttura

1. La classificazione NUTS comprende, per ogni regione, un nome ed un codice specifici. Come definito dalla Decisione 91/450/CEE della Commissione del 26 luglio 1991(1) il territorio della Comunità è suddiviso in unità territoriali, denominate qui di seguito "regioni".

2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in regioni di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in regioni di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni di livello NUTS 3.

3. Tuttavia, una determinata regione può comprendere numerosi livelli NUTS.

4. Due regioni diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due regioni in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome della regione è aggiunto l'identificatore del paese.

Articolo 3

Criteri di classificazione

1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle regioni.

A tal fine, per "unità amministrativa" si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti all'allegato II sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri relativi alla dimensione elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e/ di altre caratteristiche importanti dell'unità.

Le unità risultanti dall'aggregazione saranno definite qui di seguito "unità non amministrative". La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà rientrare nei limiti indicati dalla tabella del paragrafo 2.

Tuttavia, in determinate circostanze amministrative e geografiche, previa valutazione della Commissione, singole unità non amministrative possono non rientrare nei suddetti limiti.

5. Se la popolazione di un intero Stato membro non raggiunge il limite massimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro sarà considerato una regione NUTS per tale livello.

Articolo 4

Componenti della NUTS

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica l'elenco dei componenti di ogni regione NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative locali.

Le unità amministrative locali esistenti sono elencate nell'allegato III. Gli emendamenti all'allegato III sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, rispettando il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.

3. Se le modifiche delle unità amministrative locali rendono necessari cambiamenti dei confini al livello 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Emendamenti alla NUTS

1. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le modifiche apportate alle unità amministrative esistenti, nonché di tutte le altre modifiche a livello nazionale aventi un effetto sui criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

2. Gli emendamenti alla classificazione NUTS di cui all'allegato I sono adottati dalla Commissione ad intervalli di tempo non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 e in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione modifica le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 4, solo se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione (in termini di popolazione) di tutte le regioni UE.

4. Gli emendamenti alla classificazione NUTS entrano in vigore il primo giorno di un trimestre due anni dopo l'adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5. Dopo l'adozione di un emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione deve garantire entro due anni la fornitura di serie storiche per la nuova suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni.

Articolo 6

Gestione

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

(a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS,

(b) l'analisi di problemi legati all'applicazione della NUTS per la classificazione delle regioni degli Stati membri.

Articolo 7

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, va applicata la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della Decisione 99/468/CE del Consiglio, conformemente agli articoli 7 e 8 della medesima.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della Decisione 99/468/CE del Consiglio è tre mesi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 240 del 29.8.1991.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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