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Document 52001AE1319
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca"
GU C 36 del 8.2.2002, p. 51–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca"
Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0051 - 0053
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca" (2002/C 36/11) Il Consiglio, in data 27 giugno 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato, che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Muñiz Guardado, in data 28 settembre 2001. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, con 79 voti favorevoli e 7 astensioni, il seguente parere. Il Comitato può sottoscrivere la proposta della Commissione con la riserva delle osservazioni che seguono, riguardanti anche la proposta di modifica della Decisione 97/413/CE che figura nello stesso documento. 1. Osservazioni sulla proposta di decisione 1.1. La modifica della decisione proroga l'applicazione del POP IV. Non vengono previste nuove misure in caso di non rispetto del POP da parte degli Stati membri, pur essendo tali misure contemplate nella proposta di regolamento (modifica dell'articolo 9). 1.2. La proroga estende di un altro anno l'applicazione del POP IV, ma stabilisce nuovi tassi relativamente agli obiettivi fissati per quattro anni [Articolo 1, punto 1), lettera b)]. 1.3. La modifica dell'articolo 3 della Decisione 97/413/CE pregiudica principalmente la flotta impiegata per la piccola pesca costiera in quanto l'incremento delle capacità per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri, escluso lo strascico, non comporta un aumento reale dello sforzo di pesca. L'obiettivo perseguito è infatti il miglioramento di elementi di grande importanza quali l'abitabilità, la sicurezza, la navigabilità, migliori condizioni di trattamento del pesce a bordo, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale, ecc. 2. Osservazioni sulla proposta di regolamento 2.1. Il considerando n. 3 della proposta di regolamento comporta una modifica inopportuna per il danno che può arrecare alla flotta impiegata per la piccola pesca costiera, cui il considerando n. 7 del Regolamento (CE) n. 2792/1999 attribuisce una certa importanza: "La piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adeguamento dello sforzo di pesca; a tale specificità è opportuno faccia riscontro l'indicazione di misure concrete nell'ambito del presente regolamento"(1); 2.1.1. Il Regolamento n. 2792/1999 prevedeva tali misure, in particolare all'articolo 6, paragrafo 2, concernente il rinnovo della flotta e la modernizzazione delle navi da pesca, e all'articolo 7, paragrafo 4, relativo all'adeguamento degli sforzi di pesca. 2.2. Conformemente al considerando n. 4 della proposta di regolamento, gli aiuti pubblici non vengono concessi per il trasferimento definitivo di navi da pesca verso taluni paesi terzi. 2.2.1. Relativamente alla definizione di paesi terzi, occorre tener conto di quanto affermato dal Comitato economico e sociale nel parere(2) sul Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. 2.3. Articolo 1 2.3.1. Punto 1. La sostituzione proposta è corretta, a condizione che il POP IV proroghi la sua applicazione di un anno. 2.3.2. Punto 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 6 non va soppresso, in quanto ciò andrebbe a scapito della flotta impiegata per la piccola pesca costiera (cfr. punto 2.1). Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 2729/1999, prevede misure specifiche per questo tipo di pesca, in particolare all'articolo 11, in cui essa viene definita come la pesca praticata dalle navi di lunghezza inferiore a 12 metri. Anche il Libro verde sul futuro della politica comune della pesca(3) sostiene al punto 5.4 l'adozione di disposizioni speciali a favore della pesca su piccola scala. 2.3.3. Punto 3. Viene integrato l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sebbene non vengano tuttora specificate chiaramente le relazioni intercorrenti con i paesi terzi, per cui è necessario ribadire nuovamente quanto affermato nel parere del CES citato anteriormente e chiedere alla Commissione di fornire periodicamente un elenco di tali paesi. 2.3.4. Punto 4. Modifica il paragrafo 1 dell'articolo 9, stabilendo al punto 1 l'obbligo di rispettare gli obiettivi annuali in tutti i segmenti del programma pluriennale di orientamento, fatte salve le misure previste per la riconversione della flotta dipendente dall'ultimo accordo di pesca con il Marocco. La Commissione dovrebbe riconsiderare l'opportunità di introdurre una misura così rilevante e di concedere un periodo prudenziale per la relativa valutazione, poiché, in caso di non rispetto degli obiettivi da parte di alcuni segmenti della flotta, un segmento di flotta riorganizzato, che rispetti gli obiettivi, potrebbe risultare pregiudicato dal fatto di non poter più chiedere aiuti. 2.3.4.1. Al punto 1, lettera a), si considera criterio fondamentale la riduzione della capacità e non dell'attività; tuttavia, il criterio della capacità, nella stragrande maggioranza dei casi, non dovrebbe essere considerato come un incremento dello sforzo di pesca bensì come criterio di modernità, che va a diretto vantaggio della sicurezza della nave e della sua abitabilità (miglioramento delle condizioni di trattamento del pesce a bordo, rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale, ecc.). 2.3.4.2. Il paragrafo 1, lettere b) e c) dovrebbe continuare a contemplare l'eccezione stabilita dal Regolamento (CE) n. 2792/1999 all'articolo 6, paragrafo 2 e articolo 7, paragrafo 4, poiché è importante prendere in considerazione: - quanto espresso nel parere del CES sul Regolamento (CE) n. 2792/1999(4) che dichiarava testualmente: "Se si analizza l'evoluzione del rinnovo della flotta durante gli ultimi anni si constata che attualmente una nave deve avere più GT rispetto alle navi ritirate per raggiungere lo stesso livello di competitività in termini di pesca, in modo da disporre degli spazi necessari al rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione internazionale e da migliorare le condizioni di trattamento del pesce a bordo. Nel sostituire un peschereccio vecchio (con una vecchia stazza GT) con un peschereccio di nuova costruzione (con una nuova stazza GT) sarebbe equo attribuire un coefficiente di abitabilità per il vecchio GT al fine di ottenere il nuovo GT." - La riduzione mirata esclusivamente alle capacità e non alle attività può pregiudicare i segmenti che hanno riorganizzato la propria attività di pesca senza ridurre il numero delle navi, attraverso misure quali il controllo degli orari, l'istituzione di fermi biologici, di limiti di cattura, ecc. 2.3.5. La modifica proposta al punto 5 e relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) è corretta anche se non vengono ancora precisate le nuove misure in caso di non attuazione del POP da parte degli Stati membri. Viene solo imposto il conseguimento degli obiettivi annuali globali "in tutti i segmenti", misura che, seppur potenzialmente importante, potrebbe ripercuotersi negativamente sulle flotte che rispettano gli obiettivi fissati. 2.3.6. Al punto 6, relativo alla modifica dell'articolo 16, paragrafo 2, bisognerebbe precisare con maggiore chiarezza il motivo della sostituzione di "decisione del Consiglio" con "normativa comunitaria". Bruxelles, 17 ottobre 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU L 337 del 30.12.1999. (2) GU C 209 del 22.7.1999. Il parere adottato dal Comitato afferma testualmente che: "... spetta alla Commissione il compito di indicare l'elenco dei paesi terzi nei quali è possibile trasferire navi da pesca, ovvero di stabilire i criteri che consentano agli Stati membri di identificare i paesi terzi nei quali non si possono trasferire le navi" (Osservazioni di carattere particolare, punto 3.1.2.1 - 2b). "Sarebbe compito della Commissione fornire l'elenco dei paesi terzi verso cui il trasferimento definitivo delle navi determinerebbe l'esclusione dagli aiuti pubblici per tutti gli Stati membri, ovvero l'elenco dei paesi terzi per cui quest'esclusione non verrebbe applicata." (Osservazioni di carattere particolare, punto 3.1.2.2.1). (3) COM(2001) 135 def. (4) GU C 209 del 22.7.1999 (punti 2.4.1 e 2.4.2).