Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002SC1365

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di una Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

/* SEC/2002/1365 def. - COD 2001/0046 */

52002SC1365

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di una Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) /* SEC/2002/1365 def. - COD 2001/0046 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di una Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

2001/0046 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di una Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2001)83 def. - 2001/0046COD): // 14.2.2001

Data del parere del Comitato economico e sociale

Data del parere del Comitato delle regioni // 11.7.2001

15.11.2001

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura // 24.10.2001

Data di adozione della posizione comune // 9.12.2002

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le statistiche regionali sono una pietra miliare del Sistema statistico europeo. Sono usate da un numero elevato di utenti e per scopi molteplici. I dati regionali degli Stati membri dell'Unione europea sono inter alia usati per assegnare i fondi strutturali in modo razionale e coerente. Le statistiche regionali sono pertanto la base statistica oggettiva di importanti decisioni politiche.

Tutte le statistiche regionali si devono basare su una divisione geografica del territorio studiato. L'Eurostat, in collaborazione con altri servizi della Commissione, ha creato agli inizi degli anni '70 la Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come unico, coerente sistema per ripartire il territorio dell'Unione europea allo scopo di elaborare i dati statistici regionali per la Comunità.

Questa classificazione NUTS ha assunto un'importanza crescente negli ultimi anni come banca dati regionali poiché ne consente l'armonizzazione e dunque la comparazione. NUTS è utilizzata come riferimento per la raccolta, lo sviluppo, l'armonizzazione e la diffusione delle statistiche regionali della Comunità.

La Commissione pertanto ritiene opportuno fornire una base giuridica più solida alla classificazione che costituisce la base degli indicatori statistici regionali.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali sulla posizione comune

La maggior parte dei cambiamenti introdotti nella posizione comune sono chiarimenti di natura tecnica e miglioramenti alla specificità del testo. Essi non pongono particolari problemi per la Commissione.

3.2 Provvedimenti adottati dopo la prima lettura del Parlamento europeo

Tutti gli undici emendamenti proposti dal Parlamento europeo erano accettabili per la Commissione e sono stati quindi introdotti nel testo della posizione comune dal Consiglio.

3.3 Nuove disposizioni introdotte dalla posizione dal Consiglio e della Commissione

Come sopra indicato, gli ulteriori emendamenti introdotti dal Consiglio erano per lo più di natura tecnica. Erano di particolare nota per la Commissione:

(a) Il deferimento di alcune decisioni esecutive di catetere tecnico a una procedura di comitato.

(b) L'inclusione di una relazione riguardante la possibile applicazione di livelli più dettagliati di classificazione (proposta dal Parlamento)

(c) Un leggero ampliamento delle condizioni nell'ambito delle quali gli Stati membri possono richiedere una modifica della classificazione NUTS.

4. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio aveva tuttavia espresso serie preoccupazioni circa i possibili effetti sulle strutture regionali nazionali, a seguito dell'applicazione da parte della Commissione del diritto regolamentare d'iniziativa. Per rassicurare il Consiglio sulle intenzioni della Commissione al riguardo è stata inclusa nei verbali del Consiglio la seguente dichiarazione:

"Dichiarazione della Commissione con riferimento all'articolo 5

Quanto agli emendamenti sulla classificazione NUTS di cui all'articolo 5, la Commissione si impegna a prestare particolare attenzione alle opinioni espresse dallo Stato membro direttamente interessato."

5. CONCLUSIONI

La Commissione può accettare la posizione comune adottata all'unanimità.

Top
  翻译: