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Document 52003AE0581
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners" (COM(2002) 662 final — 2002/0274 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti" (COM(2002) 662 def. — 2002/0274 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti" (COM(2002) 662 def. — 2002/0274 (COD))
GU C 208 del 3.9.2003, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti" (COM(2002) 662 def. — 2002/0274 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 208 del 03/09/2003 pag. 0030 - 0031
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti" (COM(2002) 662 def. - 2002/0274 (COD)) (2003/C 208/07) Il Consiglio, in data 16 dicembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly, in data 1o aprile 2003. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 14 maggio 2003, nel corso della 399a sessione plenaria, con 111 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti contiene un elenco degli additivi alimentari autorizzati, indica i prodotti alimentari nei quali possono essere utilizzati e le relative condizioni d'impiego. L'obiettivo di tale direttiva, che è già stata modificata tre volte - nel 1996, nel 1998 e nel 2001 - è di armonizzare la legislazione comunitaria in materia di additivi, onde garantire un elevato livello di protezione della salute umana e il buon funzionamento del mercato interno. 1.2. Attualmente le norme in materia di additivi alimentari sono completamente armonizzate a livello comunitario. Si propone ora di modificare la direttiva sugli additivi alla luce dei recenti sviluppi scientifici e tecnici. Gli emendamenti alla direttiva riguardano tra l'altro le seguenti categorie: (a) autorizzazione di un nuovo additivo alimentare; (b) ritiro dell'autorizzazione per l'impiego di taluni additivi alimentari; (c) autorizzazione per estendere l'impiego di additivi alimentari autorizzati; (d) revisione delle autorizzazioni vigenti; (e) chiarimento della portata della classe funzionale "stabilizzanti"; (f) additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti. In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, le sostanze aromatizzanti rientrano nella definizione di "alimento". Si propone ora di includerle nella direttiva sugli additivi, armonizzando in tal modo a livello comunitario gli "additivi nelle sostanze aromatizzanti", che attualmente sono disciplinati in modo diverso a seconda degli Stati membri. 2. Osservazioni generali 2.1. Il Comitato, come si evince anche da pareri precedenti, è favorevole alla proposta della Commissione e si compiace in particolare della sua intenzione di procedere ad una regolamentazione rigorosa degli additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti e alla loro armonizzazione a livello comunitario. 3. Osservazioni specifiche 3.1. Per quanto riguarda l'autorizzazione del nuovo additivo E 907, poli-1-decene idrogenato, il Comitato condivide la proposta della Commissione di impiegarlo quale agente di rivestimento nei dolciumi e nella frutta secca. Tale additivo costituisce un'alternativa ai prodotti a base di oli vegetali, alcuni dei quali contengono acidi grassi trans, di cui andrebbe evitato l'uso. 3.2. Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di ritirare l'autorizzazione per l'impiego di taluni additivi elencati in quanto non vengono più utilizzati dall'industria alimentare. 3.3. Quanto alla proposta della Commissione di estendere l'uso di un certo numero di additivi con dose giornaliera ammissibile (DGA) "non specificata", il Comitato reputa che la proposta sia giustificata dal punto di vista tecnologico, non ponga alcun problema per la salute e non crei rischi di malintesi in quanto tali additivi non presentano alcun pericolo per la salute umana. 3.4. Per quanto riguarda la proposta della Commissione di estendere l'impiego di additivi alimentari con DGA "specificata" numericamente, il Comitato rileva che la proposta di estendere l'impiego dell'E 200 (acido sorbico) quale conservante in "creme da spalmare a base di latte, derivati del latte e grassi" e in prodotti da forno precotti e preconfezionati destinati unicamente alla vendita al minuto (compresi gli stabilimenti di ristorazione collettiva e i ristoranti) può presentare rischi per la salute umana. L'attuale DGA consentita è piuttosto bassa e nei prodotti alimentari si fa largo uso di tale additivo. Un'ulteriore estensione della sua autorizzazione accrescerebbe il rischio dei consumatori di superare la DGA consigliata. Il Comitato propone di fornire una definizione di "crema da spalmare a base di latte, derivati del latte e grassi" in base al contenuto di acqua, al fine di autorizzare l'additivo solo in creme da spalmare ad alto contenuto di acqua. Il Comitato reputa che non vada consentito di estenderne l'uso negli stabilimenti di ristorazione collettiva e nei ristoranti. 3.5. Quanto alla revisione dell'attuale autorizzazione, la Commissione propone tra l'altro di estendere l'uso dell'E 541 (fosfato di sodio e alluminio). Attualmente tale additivo viene utilizzato soprattutto nel Regno Unito, unicamente come agente lievitante per prodotti da forno. La modifica proposta offrirebbe l'opportunità ai panettieri di altri Stati membri di usare questo agente lievitante. Tuttavia, per l'alluminio la dose settimanale tollerabile (TWI) è di 7 mg/kg di peso corporeo. Consentendone un uso maggiore potrebbe quindi aumentare il rischio di superare la dose tollerabile. 3.6. Il Comitato sostiene pienamente l'armonizzazione degli "additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti" già autorizzati dagli Stati membri in virtù di diverse norme nazionali. Tuttavia in certi casi potrebbe essere difficile valutare se un additivo trasferito esercita o meno una funzione tecnologica nell'alimento. Per tali additivi viene stabilito il livello massimo di impiego negli alimenti aromatizzati. In questo caso il Comitato esorta ad etichettare gli additivi per informare i consumatori. 3.7. Il Comitato rileva che per taluni "additivi nelle sostanze aromatizzanti", come l'E 1505, l'E 1517, l'E 1518 e l'E 1520, è previsto un limite di 3 g/kg. A quanto risulta al Comitato, in taluni Stati membri il limite è più basso; in Danimarca, ad esempio, è di 1 g/kg. 3.8. Il Comitato esprime la sua preoccupazione circa la proposta di utilizzare un "additivo nelle sostanze aromatizzanti", l'alcol benzilico (E 1519), in bevande aromatizzate analcoliche in quanto tale additivo non sarebbe soggetto all'obbligo di etichettatura. Reputa infatti che i consumatori vadano informati. Bruxelles, 14 maggio 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch