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Document 52003SC0752

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

/* SEC/2003/0752 def. - COD 2002/0165 */

52003SC0752

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) /* SEC/2003/0752 def. - COD 2002/0165 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

1. ITER

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002) 401 definitivo - 2002/0165 COD): // 18 luglio 2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 26 febbraio 2003

Data del parere del Comitato delle regioni: // 9 aprile 2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 8 aprile 2003

Data di trasmissione della proposta modificata: // 29 aprile 2003

Data dell'accordo politico in sede di Consiglio (all'unanimità): // 5 maggio 2003

Data di adozione della posizione comune: // 16 giugno 2003

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

In conformità dell'articolo 149, la proposta intende istituire un programma comunitario volto ad aumentare la qualità dell'istruzione, migliorando la percezione dell'istruzione superiore europea nel mondo e sostenendo la cooperazione coi paesi terzi. Il futuro programma migliorerà lo sviluppo delle risorse umane e promuoverà il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture. In tal modo, esso sarà un mezzo per rispondere alle sfide aperte oggi davanti all'istruzione superiore europea, in particolare per quanto riguarda la necessità di stimolare il processo di convergenza nella struttura dei corsi di laurea e di aumentarne l'attrattiva a livello mondiale. Si tratta di temi centrali per il processo Sorbona/Bologna/Praga e per la riforma nazionale dell'istruzione superiore in diversi Stati membri.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Il testo della posizione comune è ampiamente accettabile per la Commissione, in quanto rispetta in larga misura la sostanza della sua proposta originaria.

La Commissione ha due obiezioni di rilievo al testo.

Essa si rammarica del fatto che la posizione comune cerchi di ridurre il bilancio del programma a 180 milioni di euro, rispetto ai 200 proposti.

La proposta della Commissione era stata bilanciata attentamente. Il Consiglio non ha fornito giustificazioni per la sua proposta di stanziare 180 milioni di euro. La riduzione pertanto è arbitraria e mette in pericolo l'equilibrio interno del programma e il suo potenziale impatto.

La Commissione si dispiace anche per l'inserimento dei risultati delle selezioni per l'azione 1 - master di Erasmus Mundus - all'articolo 7, paragrafo 1, che stabilisce le misure da adottare in conformità della procedura di gestione del comitato (articolo 8, paragrafo 2). È prevedibile che la procedura di gestione genererà ritardi considerevoli nell'attuazione del programma.

3.2. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamenti in prima lettura

- Emendamenti inseriti per intero o nella loro sostanza nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 69, 70.

- Emendamenti inseriti nella proposta modificata della Commissione ma non nella posizione comune: 32, 35, 59, 62, 63, 66.

Vi è un ampio grado di convergenza tra la proposta modificata e la posizione comune per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento.

Relativamente agli emendamenti non inseriti nella posizione comune, i numeri 32 e 35 avrebbero contribuito a una maggiore precisione sulle disposizioni cui si riferiscono agli articoli 5 e 6 rispettivamente.

L'emendamento n. 59 avrebbe istituito un utile collegamento esplicito tra università e industria in materia di accesso all'occupazione.

Gli emendamenti 62, 63 e 66 riguardano sezioni del testo nel quadro dell'azione 4 - Aumento dell'attrattiva - che la posizione comune ha cancellato.

Dal punto di vista della Commissione, tali emendamenti avrebbero contribuito a migliorare il testo. Tuttavia, la Commissione non considera fondamentali i suddetti emendamenti, e la loro sostanza può essere considerata durante la fase di attuazione.

3.3. Principali divergenze tra la proposta modificata e la posizione comune

La posizione comune rispetta la sostanza della proposta della Commissione. Vi sono però talune divergenze tra i due testi.

A parte la differenza nel bilancio rilevata al punto 3.1 di cui sopra, le principali differenze tra i due testi riguardano:

- l'articolo 7 e la sezione sulle procedure di selezione all'Allegato

L'articolo 7 della posizione comune amplia l'ambito di applicazione delle misure da adottare mediante la procedura di gestione e inserisce i risultati delle selezioni di tutte le azioni diverse dall'azione 1 fra quelle da adottare mediante la procedura di consultazione.

In generale, la Commissione ritiene che il coinvolgimento del comitato nell'adozione di decisioni riguardanti i risultati delle selezioni non conferirebbe necessariamente una maggiore trasparenza alla gestione del programma, ma si limiterebbe a renderla più burocratica. L'esperienza quanto alla selezione dei progetti nell'ambito di altri programmi sull'istruzione (ad es. Socrates) suggerisce che l'impatto della procedura di gestione sul risultato delle selezioni sarebbe trascurabile, mentre causerebbe un incisivo aumento nella lunghezza della procedura e del carico di lavoro collegato.

Come indicato al punto 3.1 di cui sopra, il lato più negativo della posizione comune a questo proposito è l'inserimento dell'azione 1 - master di Erasmus Mundus - tra le misure da adottare mediante la procedura di gestione.

L'azione 1 si basa sull'assoluto rispetto della competenza degli Stati membri in materia di istruzione. La Commissione ritiene che la trasparenza del processo di selezione possa essere garantita e che i pareri degli Stati membri e dei loro enti competenti possano essere presi in considerazione in tale processo anche senza ricorrere alla procedura di gestione. Si tratta di una procedura pesante, non giustificata dai possibili rischi connessi col contenuto dell'azione 1, né dalla sua possibile importanza finanziaria. È prevedibile che la procedura di gestione genererà inutili ritardi nell'attuazione del programma.

La sezione sulle procedure di selezione all'allegato, cui fa riferimento l'articolo 7, è più dettagliata nella posizione comune che nella proposta modificata. Tuttavia, la Commissione può accettarne il testo, in quanto quest'ultimo è ampiamente basato sulla relazione che accompagna la sua proposta originaria.

- Azione 4: Aumentare l'attrattiva

La posizione comune semplifica considerevolmente la descrizione dell'azione 4. Tale semplificazione non altera la natura dell'azione e rende più chiaro il testo.

La Commissione ha accettato una serie di emendamenti del Parlamento riguardanti sezioni del testo nell'ambito dell'azione 4 che la posizione comune sopprime. A parere della Commissione non si tratta di un problema rilevante, dal momento che la sostanza dei suddetti emendamenti può essere adeguatamente presa in considerazione durante la fase di attuazione. La Commissione pertanto può accettare il testo della posizione comune per quanto riguarda l'azione 4.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune sia una buona base per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione del bilancio e del problema relativo alle procedure del comitato applicabili all'azione 1.

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