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Document 52004AE1423

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2004) 273 def. – 2004/0097 (COD)

GU C 120 del 20.5.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

COM(2004) 273 def. – 2004/0097 (COD)

(2005/C 120/01)

Il Consiglio, in data 10 giugno 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore FÜRSTENWERTH.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 158 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Nell'Unione europea non esistono attualmente norme armonizzate per la vigilanza sulle imprese di riassicurazione. Il sistema di vigilanza sull'attività di riassicurazione presenta quindi notevoli divergenze da uno Stato membro all'altro.

1.2

Questo stato di cose ha indotto la Commissione a presentare, il 21 aprile 2004, la proposta di direttiva relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE. Le caratteristiche principali di tale proposta di direttiva sono:

un sistema prudenziale basato sull'armonizzazione e il riconoscimento reciproco, nonché sulla disciplina vigente per l'assicurazione diretta,

una procedura accelerata per l'adozione di una direttiva improntata alle attuali disposizioni in materia di assicurazione diretta,

un sistema di autorizzazione obbligatorio,

requisiti di solvibilità in linea con quelli previsti in tema di assicurazione diretta, con la possibilità di aumentare il margine di solvibilità mediante la procedura di comitato.

2.   Proposte della Commissione

2.1

La direttiva mira ad introdurre nell'Unione europea un regime armonizzato di vigilanza sulle imprese riassicuratrici e captive  (1).

2.2

La proposta stabilisce le condizioni minime necessarie per ottenere l'autorizzazione amministrativa. Fra le altre coste l'impresa di riassicurazione deve assumere una specifica forma giuridica, presentare un programma d'attività comprensivo dei dati essenziali del piano aziendale e disporre di un fondo minimo di garanzia. L'impresa deve inoltre limitare il suo oggetto sociale alle attività di riassicurazione e alle operazioni connesse. Inoltre, i soci che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa stessa e gli amministratori di questa sono sottoposti a controlli. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di riassicurazione è valida su tutto il territorio della Comunità.

2.3

La direttiva persegue l'obiettivo di abolire l'obbligo, per l'impresa di riassicurazione, di impegnare attivi a garanzia della sua parte degli accantonamenti tecnici che incombono all'assicuratore diretto, laddove tale obbligo sia imposto dalla normativa interna di uno Stato membro. La direttiva proposta, tuttavia, non si applica alle garanzie la cui costituzione sia prevista contrattualmente. Oltre a realizzare un autentico mercato interno nel settore riassicurativo, la Commissione intende anche creare un modello di riferimento a livello internazionale che induca a ridurre in tutto il mondo gli oneri che la costituzione di garanzie comporta oggi per i riassicuratori europei.

2.4

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla solvibilità delle imprese, il margine di solvibilità richiesto per le compagnie assicurative non vita funge da riferimento per quello applicabile alle imprese di riassicurazione non vita. Tale margine può essere aumentato fino al 50 % mediante una procedura di comitato. Per la riassicurazione vita, il margine di solvibilità richiesto è calcolato in base alle disposizioni relative all'assicurazione sulla vita. Quando un'impresa di riassicurazione esercita contemporaneamente la riassicurazione vita e non vita, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei margini richiesti per entrambe le attività riassicurative e deve essere costituito da fondi propri. Al pari delle imprese di assicurazione diretta, le imprese di riassicurazione devono disporre di un fondo minimo di garanzia di almeno 3 milioni di euro. Tale importo può essere ridotto ad 1 milione di euro per le imprese di riassicurazione captive.

2.5

La proposta di direttiva prevede alcuni poteri di intervento per le autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale, nelle ipotesi in cui la situazione finanziaria di un'impresa si stia degradando, quando quest'ultima non costituisca accantonamenti tecnici adeguati o il suo margine di solvibilità non raggiunga il livello richiesto. Le disposizioni in merito a tali poteri sono identiche a quelle vigenti in materia di assicurazione diretta e contemplano la presentazione di un piano di risanamento, di un piano di finanziamento o di un piano di risanamento finanziario, ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.

2.6

Le imprese di riassicurazione che siano state autorizzate o abilitate all'esercizio dell'attività riassicurativa, prima dell'entrata in vigore della direttiva, possono continuare ad esercitarla senza richiedere alcuna (ulteriore) autorizzazione. Esse sono comunque tenute a conformarsi alle disposizioni sostanziali della direttiva, ma gli Stati membri possono concedere loro un ulteriore periodo transitorio di due anni per adeguarsi.

2.7

La proposta di direttiva attribuisce alla Commissione alcune competenze di esecuzione per l'adeguamento tecnico della direttiva stessa (mediante una procedura di comitato).

2.8

Le disposizioni delle direttive sull'assicurazione vita e non vita, nonché quelle della direttiva sui gruppi assicurativi, dovranno essere opportunamente modificate per tener conto delle disposizioni proposte dalla Commissione per la vigilanza sulle imprese di riassicurazione. Così:

le autorità competenti per la vigilanza non potranno rifiutare un contratto di riassicurazione per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria di un'impresa assicurativa o riassicurativa dell'Unione europea,

gli Stati membri non potranno introdurre sistemi che impongano un sistema di riserve lorde, ossia la costituzione di attivi a garanzia degli accantonamenti per premi non acquisiti e per sinistri pendenti (divieto di costituire garanzie),

alle compagnie assicurative che esercitano attività di riassicurazione si applicheranno gli stessi requisiti di solvibilità previsti per le imprese di riassicurazione,

la direttiva sui gruppi assicurativi sarà modificata onde equiparare, ai fini della relativa disciplina, le imprese di riassicurazione a quelle di assicurazione diretta.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Il Comitato esprime parere favorevole sulla proposta della Commissione, che contribuirà a rafforzare il mercato finanziario europeo assicurando che le imprese di riassicurazione e quelle captive dispongano di un capitale sufficiente per far fronte agli impegni assunti. La proposta consolida in modo duraturo la posizione delle imprese di riassicurazione europee sui mercati internazionali del settore assicurativo.

3.2

Il Comitato sottolinea l'importanza del settore della riassicurazione per i mercati finanziari europei. Nel 2002 il monte premi complessivo delle 40 maggiori imprese di riassicurazione ammontava a 138 601 200 000 USD, di cui 58 544 000 000 USD erano di competenza dei riassicuratori dell'UE.

3.3

L'attività riassicurativa riguarda essenzialmente i rapporti fra l'assicuratore diretto e il riassicuratore. L'assenza di una o più imprese di riassicurazione può tuttavia ripercuotersi sui consumatori qualora significhi che un assicuratore diretto non sarebbe più in grado di far fronte ai propri impegni. Il Comitato dà quindi atto che, indirettamente, la proposta di direttiva in esame comporta anche un miglioramento del livello di protezione dei consumatori nell'Unione europea. Al tempo stesso il Comitato fa dunque presente che è anche interesse dei consumatori disporre di una sufficiente protezione riassicurativa. Ciò presuppone la disponibilità, sul mercato europeo, di una capacità riassicurativa sufficiente a premi adeguati.

3.4

Il Comitato condivide l'idea della Commissione di accelerare i tempi proponendo l'introduzione di un regime di vigilanza prudenziale sulla riassicurazione basato sull'attuale normativa in materia di assicurazione diretta. Quello seguito dalla Commissione, infatti, sembra essere l'approccio corretto, in particolare alla luce del già avviato progetto Solvibilità II.

3.5

Vale la pena di sottolineare come il mercato riassicurativo si caratterizzi per il suo carattere globale. Il Comitato invita dunque il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a dedicare particolare attenzione al settore riassicurativo europeo nel più ampio contesto del dibattito sul tema della competitività internazionale.

3.6

Il Comitato riconosce che il settore riassicurativo europeo ha dato di prova di solidità finanziaria dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Su questo sfondo, qualsiasi onere imposto alle imprese operanti in questo settore dovrà essere sottoposto ad una rigorosa analisi costi-benefici.

3.7

Il Comitato dà atto che sinora nell'UE sono coesistiti diversi sistemi di vigilanza, caratterizzati da un insieme di regolamentazioni riguardanti la solvibilità, gli investimenti e la costituzione di garanzie. Per effetto della proposta della Commissione ora in esame verranno meno in particolare le regolamentazioni sinora in vigore in materia di costituzione di garanzie. Al riguardo occorre assicurare che le autorità di vigilanza interessate finiscano per nutrire sufficiente fiducia nei futuri strumenti di vigilanza e nella loro applicazione uniforme nell'intera Unione europea.

4.   Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita (art. 38)

4.1

In base alla proposta di direttiva, le disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione vita sono applicabili al settore della riassicurazione vita. In materia di riassicurazione vita la Commissione propone in effetti di riprodurre esattamente le stesse norme sul margine di solvibilità ora vigenti in tema di assicurazione diretta. Il calcolo di tale margine di solvibilità si basa su due elementi: il 3 % dei capitali sotto rischio ed il 4 % della riserva matematica. Secondo il Comitato, ciò comporta un onere sproporzionato per le imprese di riassicurazione vita europee. La proposta della Commissione:

non tiene conto del profilo commerciale/di rischio della riassicurazione vita e provoca un'inopportuna sovracapitalizzazione delle imprese di riassicurazione vita,

sfavorisce decisamente i riassicuratori europei rispetto ai loro concorrenti internazionali (cfr. allegato) e fa temere un'ulteriore riduzione di capacità di riassicurazione,

darà luogo ad un notevole rincaro delle polizze riassicurative,

può contribuire alla destabilizzazione dei mercati finanziari, se, a causa dell'aumento dei costi, l'impresa di assicurazione diretta non acquista la necessaria copertura riassicurativa,

determina un notevole aggravio di costi a carico dei sistemi previdenziali privati basati sulla capitalizzazione.

4.2

In Europa le imprese di assicurazione vita e i riassicuratori vita differiscono nettamente per la struttura di rischio. Nella riassicurazione vita, infatti, il rischio di investimento grava di regola sull'assicuratore diretto. Nell'ambito del ramo vita questa differenza basta, da sola, a dimostrare che la formula adottata per calcolare il margine di solvibilità per l'assicurazione diretta non può rispecchiare in modo adeguato la struttura di rischio della riassicurazione.

4.3

Un confronto con i metodi di calcolo impiegati da alcune agenzie di rating rivela che i requisiti previsti nella proposta della Commissione potrebbero risultare eccessivamente rigorosi. Ad esempio, i requisiti di solvibilità negli Stati Uniti si basano sui capitali sotto rischio, ma tengono conto di una variabile che dipende dall'entità del portafoglio interessato (0,8 per mille, per i portafogli di valore superiore ai 25 miliardi di euro [cfr. allegato]). Un'analoga impostazione è adottata dalle autorità di vigilanza e dalle società di rating canadesi.

4.4

Mentre in materia di assicurazione diretta il rapporto fra l'assicuratore ed il cliente è ancora connotato da un'impronta nazionale, la riassicurazione è sempre stata caratterizzata da una spiccata internazionalità. Ciò si spiega soprattutto con l'esigenza di diversificare i rischi a livello internazionale. Occorre pertanto garantire parità di condizioni fra i prestatori di servizi che operano nell'Unione europea e i concorrenti internazionali negli Stati Uniti, nelle Bermuda ed in Svizzera.

4.5

I riassicuratori dell'Unione europea, che devono far fronte alla concorrenza internazionale, rischiano di essere gravemente svantaggiati rispetto ai loro concorrenti extraeuropei, poiché questi ultimi devono rispettare requisiti di solvibilità meno rigorosi. È quindi possibile che le imprese europee di riassicurazione finiscano con il trasferirsi in massa presso sedi extraeuropee quali le Bermuda o gli Stati Uniti, e tale spostamento di capacità riassicurative indebolirebbe notevolmente il mercato finanziario europeo. Requisiti troppo rigorosi comporteranno inevitabilmente una riduzione di capacità di riassicurazione e/o un rincaro delle polizze riassicurative. L'incremento dei premi riassicurativi si ripercuoterà inevitabilmente sui costi dei prodotti offerti dagli assicuratori diretti, e dunque ricadrà in ultima analisi sugli assicurati. Premi più elevati non potranno insomma che incidere negativamente sull'indispensabile creazione di sistemi previdenziali privati basati sulla capitalizzazione.

4.6

Il Comitato ritiene che tutto ciò non contribuirà affatto allo sviluppo del mercato interno europeo. Sono in particolare i nuovi Stati membri dell'UE ad avere interesse al buon andamento del mercato interno europeo della riassicurazione e ad essere particolarmente sensibili ad ogni eventuale deterioramento della struttura del settore riassicurativo.

4.7

Sulla base di tali premesse, il Comitato perviene dunque alla conclusione che le proposte concernenti il calcolo del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita potrebbero nuocere alla competitività dei riassicuratori europei. Ritiene pertanto opportuno modificare nettamente le disposizioni relative alla solvibilità delle imprese di riassicurazione vita.

4.8

Detto ciò, il Comitato propone che il calcolo di solvibilità in uso per la riassicurazione non vita serva di riferimento anche per il settore della riassicurazione vita.

4.8.1

Il metodo di calcolo della solvibilità utilizzato dai riassicuratori non vita è in effetti ampiamente sufficiente dal punto di vista sia del rischio che della concorrenza. La formula in base alla quale si calcola il margine di solvibilità nel settore non vita è per lo più in linea con i requisiti di solvibilità applicati a livello internazionale, per cui si potrebbero nell'insieme escludere svantaggi per il settore europeo delle riassicurazioni sotto il profilo della concorrenza.

4.8.2

La formula applicata nel settore non vita si presta bene al settore della riassicurazione vita, il quale, riprendendo prevalentemente i rischi di mortalità, equivale più all'assicurazione diretta non vita e alla riassicurazione vita che all'assicurazione diretta sulla vita.

4.8.3

I rischi individuali che non vengono contemplati nella formula applicata nel settore non vita possono essere facilmente inclusi nel progetto Solvibilità II.

4.8.4

Sotto il profilo tecnico dell'applicazione giuridica detta formula sarà di facile applicazione in quanto il progetto di direttiva (riv. 3) costituisce in pratica un testo di direttiva già bell'e pronto.

4.8.5

La formula applicata nel settore non vita consente alle imprese di riassicurazione vita di definire requisiti aggiornati di solvibilità, in quanto i dati necessari sono già oggi disponibili nelle imprese e non richiedono pertanto una rilevazione preliminare. Questa formula applicata nel settore non vita presenta vantaggi soprattutto se si considera la scarsità di dati sul piano internazionale.

4.8.6

La formula applicata nel settore non vita si presta particolarmente per una procedura accelerata: è facile da trasporre perché non richiede alcun ulteriore aggiustamento nei casi in cui per contratto vengano, ad esempio, previsti accantonamenti.

5.   Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita (artt. 37, 55)

5.1

La proposta di direttiva prevede che le disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione non vita siano applicabili al settore della riassicurazione non vita. Ciò comporta tra l'altro la possibilità di aumentare fino al 50 %, nell'ambito della procedura Lamfalussy, il margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita.

5.2

Il Comitato conviene sull'opportunità di accelerare i tempi applicando, invariate, le disposizioni relative alla solvibilità delle compagnie assicurative non vita alla riassicurazione non vita. Tuttavia, il Comitato manifesta forti perplessità sull'estensione della procedura Lamfalussy ai requisiti di solvibilità.

5.3

La proposta di direttiva in esame è stata concepita come un progetto accelerato, e non come una direttiva quadro nell'ambito della procedura Lamfalussy; pertanto, qualsiasi adeguamento dei requisiti di solvibilità dovrebbe essere innanzitutto previsto nell'ambito del più vasto progetto Solvibilità II.

5.4

In materia di riassicurazione, tuttavia, l'applicazione della procedura Lamfalussy non sembra giustificata. Le disposizioni concernenti i requisiti relativi al patrimonio delle imprese di riassicurazione non costituiscono infatti in alcun caso misure di esecuzione che, in quanto tali, possono essere adottate secondo la procedura Lamfalussy. Alla luce dei lunghi negoziati nel settore bancario per l'accordo Basilea II, è agevole comprendere come i requisiti patrimoniali costituiscano il vero e proprio fulcro del futuro regime prudenziale e non debbano in alcun caso essere considerati come un dettaglio da disciplinarsi in un secondo tempo.

5.5

Il Comitato ritiene quindi che i requisiti pratici riguardo al patrimonio delle imprese considerate debbano essere enunciati in dettaglio già nella direttiva stessa, e non in atti comunitari successivi. La validità di tale distinzione è sostenuta anche dall'attuale progetto della Convenzione, secondo cui le disposizioni che rivestono importanza fondamentale devono essere previste nella direttiva stessa. Ne consegue che il riferimento della Commissione ad un'ampia consultazione degli ambienti interessati non appare sufficiente.

6.   Fattori di riassicurazione e di retrocessione (artt. 37 e 38)

6.1

La proposta di direttiva prevede che nel calcolo della solvibilità le retrocessioni ad altri riassicuratori vadano prese in considerazione solo fino a concorrenza del 50 % dell'ammontare dei sinistri lordi. Tale disposizione è conforme alla normativa vigente in materia di assicurazione vita e non vita. La proposta di direttiva concernente la vigilanza sulle imprese di riassicurazione dovrebbe contribuire notevolmente al miglioramento della solidità finanziaria del settore riassicurativo nell'Unione europea. Di conseguenza il Comitato ritiene appropriato riconoscere pienamente le cessioni dell'assicuratore e le retrocessioni del riassicuratore quando l'impresa cedente o retrocedente sia sottoposta a vigilanza nell'Unione europea.

6.2

Secondo il Comitato, un aumento dei fattori di riassicurazione e di retrocessione si impone anche alla luce delle esigenze sorte nel settore riassicurativo per la soluzione di problemi che interessano la società nel suo insieme. Soprattutto dopo gli attentati dell'11 settembre, non è sempre stato possibile trovare soluzioni finanziariamente vantaggiose al fine di rispondere alla domanda di copertura del rischio terrorismo nei settori dell'industria e dell'aviazione, a causa dei modesti fattori di riassicurazione e di retrocessione. Proprio a causa del ridotto fattore di retrocessione, in alcuni Stati membri non è addirittura stato possibile trovare alcuna soluzione in materia di assicurazione contro il rischio terrorismo.

7.   Regole relative agli investimenti (art. 34)

7.1

Il Comitato accetta il principio, sancito dall'art. 34, di regole di vigilanza qualitative («principio della prudenza»). Date le specificità, e in particolare il carattere internazionale, della riassicurazione, questo principio risulta più appropriato di un rigido criterio quantitativo. In questo modo l'UE attua un approccio moderno che è raccomandato anche dalla International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Al tempo stesso il Comitato riconosce che un criterio qualitativo non costituisce una panacea, anzi, richiede che le imprese esercitino un controllo continuo e migliorino costantemente il processo d'investimento dei capitali.

7.2

Poiché la direttiva limita od abroga le regole di vigilanza esistenti (ad esempio in materia di costituzione di garanzie), il Comitato raccomanda che essa dia agli Stati membri la facoltà di esigere l'applicazione, ai riassicuratori stabiliti nel loro territorio, di norme integrative di tipo quantitativo relative agli investimenti, a condizione tuttavia che tali disposizioni siano giustificate in base al «principio della prudenza» e agli obblighi assunti.

8.   Disposizioni transitorie (art. 51)

L'attività delle imprese di riassicurazione non è attualmente disciplinata da alcun quadro normativo uniforme a livello europeo. Il Comitato raccomanda quindi alla Commissione di valutare in modo approfondito se non siano necessarie ulteriori disposizioni transitorie. Queste ultime potrebbero riguardare ad esempio i mezzi patrimoniali propri attualmente impiegati dal riassicuratore che non sono riconosciuti nell'ambito dei requisiti patrimoniali previsti per l'assicuratore diretto.

9.   Conclusioni

9.1

Ferme restando le riserve formulate, il Comitato esprime parere favorevole sulla proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso ritiene che la proposta affronti quasi tutti i temi della vigilanza sulle imprese di riassicurazione. Quando sarà interamente recepita, la direttiva contribuirà in misura decisiva al rafforzamento e alla stabilità dei mercati riassicurativi nell'Unione europea, come nelle intenzioni della Commissione.

9.2

Dopo aver esaminato la proposta della Commissione il Comitato si è concentrato su determinati aspetti della proposta di direttiva, al fine di fornire alla Commissione indicazioni e suggerimenti concreti in vista di riflessioni e analisi più approfondite in materia. Esso propone di applicare anche al settore della riassicurazione vita il computo del margine di solvibilità adottato nel campo dell'assicurazione non vita. Inoltre, i requisiti di solvibilità non devono ricadere nell'ambito di applicazione della procedura Lamfalussy. Nel sottolineare l'importanza della proposta di direttiva in esame, il Comitato auspica un iter legislativo rapido.

Bruxelles, 27 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Per riassicuratore captive si intende un riassicuratore che appartiene a un'impresa o a un gruppo di imprese, quando tale impresa o gruppo di imprese non eserciti attività assicurativa o riassicurativa. L'attività di un riassicuratore captive consiste esclusivamente nel fornire copertura riassicurativa all'impresa o gruppo di imprese di appartenenza.


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