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Document 52004AG0023
Common Position (EC) No 23/2004 of 24 February 2004 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2236/95 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Posizione comune (CE) n. 23/2004, del 24 febbraio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
Posizione comune (CE) n. 23/2004, del 24 febbraio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
GU C 95E del 20.4.2004, p. 27–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posizione comune (CE) n. 23/2004, del 24 febbraio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
Gazzetta ufficiale n. C 095 E del 20/04/2004 pag. 0027 - 0030
Posizione comune (CE) n. 23/2004 definita dal Consiglio il 24 febbraio 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (2004/C 95 E/04) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2), considerando quanto segue: (1) Il gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea dei trasporti presieduto dal Sig. Karel Van Miert deplora il ritardo delle tratte transfrontaliere dei progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (RTE), il quale incide sulla redditività degli investimenti effettuati dagli Stati membri sulle tratte nazionali privandoli dell'effetto delle economie di scala, e raccomanda di modulare il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dai paesi vicini, sottolineando che tale modulazione dovrebbe avvantaggiare in primo luogo i progetti transfrontalieri per i trasporti a lunga distanza. Inoltre, il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari dovrebbe essere modulato in relazione alla misura in cui il rendimento economico del progetto è superiore alla sua redditività finanziaria. (2) Il gruppo ad alto livello raccomanda a tal fine un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari e sottolinea inoltre che l'impatto sul bilancio di tale evoluzione sarebbe limitato. Ciò dovrebbe essere realizzato tenendo presente la necessità di concentrare le risorse RTE su progetti chiave, pur riconoscendo la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario ai progetti non prioritari. (3) Occorrerebbe prevedere la possibilità di realizzare gli impegni di bilancio per frazioni annue, pur facendo ricorso ad un impegno giuridico globale e pluriennale. (4) Un aumento temporaneo del tasso del contributo comunitario può indurre gli attori ad accelerare e a dare efficacia alla realizzazione dei progetti prioritari contemplati dal presente regolamento. (5) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. Occorre pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale. (6) I collegamenti transfrontalieri tra reti energetiche sono importanti per garantire il funzionamento regolare del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso ottimale dell'infrastruttura energetica. Anche i progetti prioritari nel settore delle reti energetiche che sono necessari nell'interesse dell'economia europea ma non redditizi in termini commerciali e che non creano distorsioni della concorrenza tra le imprese, dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore contributo finanziario. Quest'ultimo riguarda progetti prioritari nel settore delle reti energetiche. (7) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio(3) dovrebbe essere adattato per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4). (8) Il regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue: 1. L'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20 % del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti: a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(5); b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche; c) tratte dei progetti di interesse europeo individuati nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare le tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini."; b) è aggiunto il paragrafo seguente: "5. Nei casi dei progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali.". 2. All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.". 3. L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 Procedura del comitato 1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento. 2. La Commissione è assistita da un comitato. La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6) tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 4. All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:"L'attribuzione di fondi è legata al livello qualitativo e quantitativo di applicazione.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a ... Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente (1) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 13. (2) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (GU C 271 del 12.11.2003, pag. 163), posizione comune del Consiglio del 24 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1). (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1). (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 4 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad aumentare fino ad un massimo del 20 % l'aiuto comunitario per taluni progetti prioritari in materia di trasporti nell'ambito delle reti transeuropee (RTE). 2. Il 14 marzo 2002 la Commissione ha modificato la sua proposta estendendola ai progetti prioritari in materia di energia nell'ambito delle RTE. 3. Il 20 marzo 2002 il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere approvando la proposta. 4. Il 25 marzo 2002 il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere un parere sulla proposta. 5. Il 2 luglio 2002 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura un parere sulla proposta modificata al punto 2), approvandola e proponendo numerosi emendamenti da apportarvi. 6. Il 28 gennaio 2003 la Commissione ha apportato cambiamenti alla sua proposta modificata facendo seguito al parere del Parlamento europeo. 7. Il 6 ottobre 2003 la Commissione ha nuovamente cambiato la sua proposta modificata al punto 6), al fine di aumentare fino ad un massimo del 30 % la quota del sostegno comunitario a questi progetti RTE. 8. Il 25 novembre 2003 il Consiglio e il rappresentante della Commissione hanno raggiunto un accordo all'unanimità in merito ad un compromesso in vista di una posizione comune, il cui testo figura nel doc. 15280/03, e alle relative dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio, il cui testo figura nell'addendum 1 del documento 5644/04. 9. Il 24 febbraio 2004, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. II. OBIETTIVO 1. Quanto al merito, la posizione comune del Consiglio rispecchia ampiamente la proposta modificata di cui al precedente punto 6, parte I, presentata dalla Commissione in seguito al parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002. 2. Il Consiglio ha pertanto espresso un accordo di principio sull'aumento fino ad un massimo del 20 % del tasso di contributo comunitario a favore dei seguenti progetti prioritari nel settore delle RTE: a) sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione 1692/96/CE (progetti tipo Galileo); b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche; c) tratte transfrontaliere o che attraversano barriere naturali di progetti selezionati RTE in materia di trasporti, individuati nell'allegato III della decisione 1692/96/CE, a condizione, in particolare, che i progetti siano avviati prima del 2010. 3. La maggior parte del contributo comunitario ai sensi della posizione comune sarà pertanto destinata, come proposto dalla Commissione con il sostegno del Parlamento europeo, a finanziare sostanzialmente la realizzazione dei progetti prioritari RTE rimasti in sospeso nel settore dei trasporti. 4. Il contributo comunitario sarà nel contempo destinato, seppure con un impatto finanziario molto inferiore, al finanziamento di progetti prioritari RTE nel settore energetico e di progetti tipo Galileo. 5. La posizione comune non contempla i progetti prioritari eTEN (telecomunicazioni) che formano oggetto di una proposta separata della Commissione ancora allo studio [doc. 9099/03 fascicolo interistituzionale 2003/0086 (COD)]. 6. Le ulteriori disposizioni della posizione comune riguardano principalmente la procedura di bilancio e la comitatologia. 7. Riguardo alla comitatologia va osservato, in particolare, che la posizione comune mantiene la procedura di regolamentazione attualmente prevista per le misure di attuazione delle RTE, senza pertanto seguire la procedura consultiva proposta dal Parlamento europeo e dalla Commissione. 8. La posizione comune prevede tuttavia che un rappresentante della BEI senza diritto di voto possa partecipare ai lavori del comitato, come proposto dal Parlamento europeo, consentendo in tal modo alla BEI di fornire una consulenza specialistica, nel quadro delle riunioni del comitato, sul finanziamento delle RTE. III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO DEL 2 LUGLIO 2002 AL TESTO LEGISLATIVO 1. Riguardo ai progetti prioritari RTE in materia di trasporti, la posizione comune rispecchia in ampia misura gli emendamenti 8 e 13 del Parlamento europeo. Le tratte di questi progetti, che sono transfrontaliere o che attraversano barriere naturali, devono pertanto mirare ad eliminare le strozzature e/o a completare i raccordi mancanti e a promuovere la sicurezza, come proposto dal Parlamento. 2. Per contro, alla stregua della proposta modificata della Commissione, la posizione comune non accoglie la procedura proposta dal Parlamento che prevede la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di selezionare i progetti prioritari nel settore dell'energia. 3. La posizione comune fa tuttavia propri l'emendamento 9 relativo al rimborso dei fondi comunitari qualora il progetto non sia stato completato entro un periodo di 10 anni dalla concessione del contributo finanziario [articolo 13, paragrafo 4 (nuovo)] e, come accennato sopra, l'emendamento 10 relativo alla partecipazione di un rappresentante della BEI alla procedura del comitato. 4. La posizione comune tiene conto inoltre dell'emendamento 11, secondo comma, sull'attribuzione dei fondi [articolo 18, paragrafo 2 (nuovo)]. IV. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 1. Come osservato sopra, la posizione comune rispecchia ampiamente la proposta modificata presentata dalla Commissione in seguito al parere del Parlamento europeo. 2. Per tal motivo, essa tiene conto in ampia misura degli emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione. Per lo stesso motivo, gli emendamenti non accettati dalla Commissione sono stati in genere respinti anche dal Consiglio, in considerazione del parere negativo espresso dalla Commissione su questi ultimi emendamenti nella proposta modificata in seguito al parere del Parlamento europeo (punto 6, parte I). 3. La posizione comune si fonda inoltre sull'ultima proposta modificata della Commissione che prevede un aumento fino al 30 % del limite massimo di contributo comunitario (punto 7, parte I). Questo elevato tasso di contributo non ha tuttavia riscosso un consenso sufficiente in seno al Consiglio, il quale ha accettato, a titolo di compromesso, il tasso massimo del 20 % approvato anche dal Parlamento europeo nel suo parere. 4. Come ricordato sopra, la posizione comune non riguarda la proposta separata della Commissione relativa ai progetti prioritari RTE nel settore delle telecomunicazioni [doc. 9099/03 fascicolo interistituzionale 2003/0086 (COD)], ancora allo studio. V. CONCLUSIONI Per le ragioni esposte sopra, il Consiglio trasmette al Parlamento europeo la posizione comune che figura nel doc. 5633/1/04 Rev 1.