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Document 52005AE1246

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne COM(2005) 221 def. — 2005/0099 (CNS)

GU C 28 del 3.2.2006, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/25


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

COM(2005) 221 def. — 2005/0099 (CNS)

(2006/C 28/05)

Il Consiglio, in data 13 giugno 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 ottobre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif E. NIELSEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 123 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

L'allevamento intensivo dei polli per la produzione di carne comporta problemi per il benessere e la salute degli animali. Stando al comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, la maggior parte dei problemi inerenti al loro benessere è imputabile alla selezione finalizzata a ottenere tassi di crescita più elevati e una migliore conversione dei mangimi (ai fini della produzione di carne). In effetti, la selezione genetica non ha apportato alcun miglioramento sotto il profilo del benessere e della salute degli animali, ma anzi ha provocato alterazioni delle caratteristiche metaboliche e comportamentali, causando problemi alle zampe, ascite, sindrome della morte improvvisa e altri problemi sanitari. Al tempo stesso il comitato scientifico constata che le conseguenze negative dell'affollamento negli allevamenti al chiuso sono minori negli edifici in cui si possono mantenere buone condizioni climatiche (1).

1.2

Sulla protezione degli animali utilizzati a fini agricoli l'UE ha adottato unicamente disposizioni di carattere generale (2). In taluni Stati membri vigono tuttavia disposizioni specifiche per la protezione dei polli e sono previsti regimi volontari di garanzia della qualità che riguardano anche aspetti legati al benessere. La Commissione ritiene che l'adozione di requisiti comuni minimi possa contribuire a risolvere i problemi inerenti al benessere, assicurare una migliore parità delle condizioni di concorrenza e un migliore funzionamento del mercato comune. Ciò riflette allo stesso tempo la crescente sensibilizzazione della società civile sulla necessità di criteri adeguati di protezione degli animali e si inquadra nel piano d'azione della Commissione a favore del benessere degli animali.

1.3

La Commissione propone che il numero massimo di polli per metro quadrato di area utilizzabile (ossia la «densità») sia fissato ad un equivalente di 30 kg/m2 in termini di peso vivo. Gli Stati membri possono tuttavia consentire che i polli siano tenuti a una densità non superiore ai 38 chilogrammi di peso vivo negli stabilimenti o unità singole di uno stabilimento, purché il proprietario o il custode si conformi a una serie di norme riguardanti fra l'altro le ispezioni, il monitoraggio e il seguito previste dalle autorità competenti degli Stati membri. La proposta contempla inoltre una serie di prescrizioni minime particolareggiate, applicabili a tutti gli stabilimenti, che riguardano il monitoraggio, gli abbeveratoi, la somministrazione del mangime, lo strame, il rumore, la luce, la pulizia, le disinfezioni, la tenuta dei registri, gli interventi chirurgici, la formazione e l'orientamento. Gli stabilimenti con densità superiori sono assoggettati a prescrizioni aggiuntive in materia di registrazione e documentazione, concentrazione di NH3 e CO2, temperatura e umidità, attrezzature e controlli relativi ai sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento, nonché riguardo alla valutazione degli indicatori che emergono dalle ispezioni post mortem e alle procedure previste nel caso d'insufficiente osservanza delle prescrizioni. La Commissione propone che il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali partecipi all'applicazione uniforme e regolare delle disposizioni previste negli allegati.

1.4

Questo «approccio integrato» per stabilimenti o unità singole di stabilimenti con un allevamento più intensivo è imperniato su un maggiore flusso d'informazioni fra produttori, autorità e macelli, sulla base di un monitoraggio da effettuarsi sulle carcasse dei polli macellati. A giudizio della Commissione, la raccolta delle informazioni sui parametri di produzione a fini commerciali e il controllo sull'osservanza delle normative in materia di mangimi, alimenti e norme igieniche (3) potranno anche servire a migliorare il benessere degli animali. L'approccio integrato ha inoltre ispirato le nuove disposizioni relative all'igiene alimentare e ai controlli veterinari (4).

1.5

Al più tardi entro due anni dall'adozione della direttiva, e sulla base dell'esperienza acquisita con i sistemi volontari di etichettatura, la Commissione presenterà una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio, a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di carne di pollo che attesti l'osservanza dei criteri relativi al benessere degli animali e la conformità del sistema di etichettatura alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, la Commissione presenterà, sulla base di ulteriori consulenze scientifiche, una relazione — unitamente alle necessarie proposte di regolamentazione — per tener conto dell'incidenza dei fattori genetici sui punti critici individuati come pregiudizievoli al benessere dei polli.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

Come indicato dalla Commissione, nell'UE il pubblico è sempre più sensibile ai problemi del benessere degli animali nei sistemi di produzione intensivi. Ciò emerge fra l'altro chiaramente da un'indagine condotta nel 2005 dall'Eurobarometro (5). Ne consegue che il benessere degli animali va inteso come una componente del «modello di società europea», al pari di altri criteri, per controbilanciare le conseguenze negative della libertà degli scambi commerciali e dell'intensificarsi della concorrenza sia all'interno dell'UE che nei confronti dei paesi terzi.

2.2

Non è possibile individuare quale delle diverse fasi della catena di produzione e commercializzazione dei polli da carne sia responsabile dei problemi relativi al loro benessere: esse comprendono infatti la selezione genetica concentrata in centri internazionali di allevamento, la produzione di «genitori», incubatoi, produttori, macelli, commercianti e consumatori. Nell'ambito delle singole categorie, poi, si riscontrano opinioni divergenti sia circa i problemi del benessere, sia riguardo agli aspetti economici e relativi alla concorrenza. Ne consegue che il CESE, in quanto rappresentante della società civile e in virtù della sua ampia composizione, ha manifestamente il compito di contribuire alla definizione di norme minime UE che prescrivano livelli adeguati e accettabili per il benessere degli animali.

2.3

Il CESE dà atto dell'accurato lavoro preliminare compiuto dalla Commissione e delle soluzioni proposte per affrontare il problema. Le disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di allevamenti rivestono un carattere di prescrizioni esplicite consistenti in controlli effettuati direttamente dagli stabilimenti interessati, e nell'insieme non presentano alcun problema. Per l'essenziale il CESE può inoltre accettare le norme più severe imposte dal regime integrato agli allevamenti più intensivi, le quali si basano sul proposto sistema di punti riferiti alle lesioni alle piante delle zampe, alla mortalità ed eventualmente ad altri indizi di condizioni insoddisfacenti sotto il profilo del benessere, onde intervenire per migliorare le condizioni negli stabilimenti.

2.4

Il problema principale è la densità degli allevamenti: le norme al riguardo debbono basarsi sui dati scientifici più accurati e su un dosaggio dei diversi indicatori dello stato fisiologico, del comportamento e della salute. Il Comitato prende atto della relazione del comitato scientifico e giudica adeguato e accettabile introdurre il limite generale di 30 kg/m2 per la densità degli allevamenti in generale e di 38 kg/m2 specificamente per quegli allevamenti in cui vengono adottate misure particolari per assicurare buone condizioni climatiche negli edifici, in modo da ovviare alle conseguenze negative degli affollamenti.

2.5

Al tempo stesso si deve riconoscere che il carattere intensivo è determinante per i costi di produzione e la competitività. Secondo uno studio condotto nei Paesi Bassi nel marzo 2005, il massimale proposto per la densità degli allevamenti avrà ricadute per quasi tutti gli allevamenti del paese. Se si detraggono le spese variabili e fisse di uno stabilimento per l'allevamento di polli da carne di medie dimensioni nei Paesi Bassi, per coprire il costo della manodopera rimangono in media solo 1,89 cent per pollo da carne (6). Ciò indica un'ulteriore forte riduzione dei margini di guadagno per la produzione: per mantenere lo stesso livello di profitto con una densità di circa 30 o 38 kg/m2 il prezzo di un pollo per la produzione di carne dovrà quindi subire un incremento, rispettivamente, di 8,0 e 2,5 cent, il che dovrebbe essere peraltro trascurabile dal punto di vista del consumatore. Gli esponenti del settore a livello europeo insistono tuttavia che, inevitabilmente, una densità massima inferiore a 42 kg/m2 comporterà una graduale contrazione delle vendite di aziende dell'UE sia sul mercato europeo sia sui mercati dei paesi terzi, per effetto della concorrenza dei grandi paesi terzi esportatori.

2.6

Ne consegue che alla minore intensità degli allevamenti nell'UE dovrà necessariamente far riscontro un adeguamento delle regole del commercio internazionale, in modo da render possibile la definizione di requisiti uniformi o equivalenti per le importazioni dai paesi terzi. Il CESE riconosce la difficoltà di far esaminare questo problema durante l'attuale tornata dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio. Tuttavia, se l'UE adotta criteri ragionevoli e giustificati in materia di benessere degli animali non solo in questo, ma anche in altri settori, dovrà esserle anche possibile, essendo uno dei maggiori partner commerciali mondiali, insistere poi per ottenere l'adozione, a livello internazionale, di un tipo di clausola che consenta d'imporre tali criteri (7).

2.7

I paesi terzi con vantaggi comparati e condizioni accettabili sotto il profilo del benessere degli animali hanno naturalmente la possibilità di conquistare maggiori quote del mercato dell'UE, e pertanto si presume possano appoggiare l'introduzione di norme internazionali in questo campo. D'altro canto sarebbe paradossale e inaccettabile se, a causa dell'adozione di criteri più rigorosi nell'UE, produttori dei paesi terzi con standard inferiori soppiantassero progressivamente la produzione dell'Unione europea sostituendosi alle vendite dei produttori UE sui mercati europeo e dei paesi terzi, oppure se l'UE si trovasse nell'impossibilità di migliorare le condizioni relative al benessere degli animali a causa di disposizioni lacunose di altri importanti partner commerciali e del rischio di una delocalizzazione della produzione verso tali paesi.

2.8

È pertanto indispensabile che l'UE, con o senza l'accordo preliminare a livello internazionale, chieda regole uniformi in materia d'importazioni dai paesi terzi. Qualora manchi un sufficiente consenso a livello internazionale può in effetti essere indispensabile uno sprone per suscitare l'attenzione e la comprensione necessarie circa la necessità di modificare le regolamentazioni in questo campo. A due anni dall'applicazione della direttiva negli Stati membri la Commissione dovrà in ogni caso compiere un'analisi economica dettagliata delle condizioni di concorrenza allo scopo di raccogliere le necessarie informazioni sugli sviluppi in materia.

2.9

Di recente l'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) ha adottato raccomandazioni su taluni altri aspetti legati al benessere animale, le quali rivelano la crescente sensibilizzazione internazionale alla necessità di norme internazionali minime. Tali raccomandazioni si basano su indicazioni delineate durante una conferenza del 2004 che ha visto un dialogo costruttivo fra le istituzioni, gli ambienti scientifici, le organizzazioni di categoria e le ONG a livello internazionale, parecchie delle quali operano in taluni paesi in via di sviluppo. La conferenza ha sottolineato la necessità di adottare basi scientifiche per le norme internazionali sul benessere animale. A giudizio del CESE l'OMC deve assumersi questo compito, in modo da poter rendere applicabili nei propri paesi aderenti le norme minime definite nel contesto dell'OIE.

2.10

I produttori di pollame da carne dell'UE ritengono che le norme riguardanti il loro settore debbano essere definite in un regolamento per ovviare alle passate esperienze negative, legate al mancato recepimento o alla mancata applicazione a livello nazionale dei requisiti più rigorosi, con conseguenti distorsioni di concorrenza. Per parte sua, pur riconoscendo i vantaggi di un regolamento, il Comitato constata che gli Stati membri preferiscono le direttive perché queste permettono di adeguare le disposizioni di applicazione alle condizioni specifiche a livello nazionale. Inoltre, si ritiene che una direttiva si presti maggiormente all'approccio integrato proposto e che una regolamentazione comune delle specificità tecniche dei metodi di allevamento non offrirebbe la flessibilità necessaria per tener conto dei sistemi adottati e restare al passo con l'evoluzione delle tecniche in modo da assicurare metodi di allevamento più efficaci e rispondenti alle esigenze del benessere degli animali. Al tempo stesso occorre però insistere affinché la Commissione non tolleri né l'inosservanza delle regolamentazioni, né applicazioni lacunose.

2.11

Il Comitato giudica tuttavia paradossale che la Commissione giustifichi fra l'altro la sua proposta con la necessità di regole comuni in relazione alle distorsioni di concorrenza originate dalle attuali normative divergenti a livello nazionale, visto che la proposta schiude al tempo stesso la possibilità di regolamentazioni più rigorose a livello nazionale. Esso ritiene infatti che la presenza di regole comuni nell'UE sia un presupposto indispensabile affinché la stessa Unione europea possa adoperarsi per ottenere normative uniformi a livello internazionale. Visto che le direttive rischiano di essere disattese o parzialmente applicate a livello nazionale, in avvenire la Commissione dovrà assolvere accuratamente il compito che le è conferito dal Trattato e assicurare la corretta attuazione delle regole entro i termini convenuti dagli stessi Stati membri.

2.12

Il CESE è pienamente d'accordo sulla necessità di optare per regimi volontari più avanzati — sotto forma di «codici di condotta» — al posto di una normativa comune europea, analogamente a quanto previsto per i prodotti biologici. Così facendo si offre ai consumatori la possibilità di scelta, e sarà lo stesso mercato a indicare quanto l'interesse per il benessere degli animali superi i requisiti minimi in vigore. Ferma restando la necessità di assicurare l'ottemperanza con le regole dell'OMC, il CESE è inoltre favorevole a un regime di etichettatura obbligatoria per i prodotti dell'UE. Beninteso, la regolamentazione dell'UE in vigore andrà in ogni caso rispettata, e ciò dovrà essere specificamente attestato dall'etichettatura. È inoltre da esaminare l'opportunità di indicare il sistema di produzione per i polli confezionati e pronti al consumo, al pari di quanto avviene per le confezioni di uova.

2.13

Come previsto, la Commissione dovrà presentare una relazione basata su una nuova documentazione scientifica, riguardante anche studi ed esperienze pratiche aggiuntive, onde migliorare ulteriormente il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, e comprendente anche informazioni sull'influenza dei fattori genetici sui punti critici individuati. In ogni caso, la proposta in esame dovrebbe tener conto sin d'ora delle conseguenze della selezione genetica e disciplinare le condizioni relative ai «genitori». È un lavoro che va pertanto avviato quanto prima per essere, ove necessario, rivisto successivamente alla luce delle informazioni relative alla macellazione. Altrimenti la Commissione potrà cominciare ad occuparsene solo 5 anni dopo l'adozione della direttiva, quando tali informazioni verranno rese disponibili.

2.14

Il CESE riconosce che la ricerca in materia richiede un impegno a lungo termine e che le regolamentazioni vanno costantemente aggiornate in funzione delle nuove conoscenze e dei progressi della tecnologia. Al tempo stesso occorre intensificare la ricerca in questo come in altri campi per migliorare le conoscenze nei punti che rivelino lacune. Ciò vale fra l'altro per le interdipendenze fra la densità degli allevamenti e le condizioni climatiche e ambientali (8). Infine, è opportuno attribuire un'importanza di gran lunga maggiore alla stretta interdipendenza fra salute, benessere e condizioni ambientali degli animali, fra l'altro in relazione all'influenza aviaria (9).

3.   Osservazioni di carattere particolare

3.1

A prescindere dal sistema di produzione, dalla densità degli allevamenti e dalle attrezzature tecniche, ecc., il personale addetto ad accudire gli animali, la gestione e le buone pratiche agricole hanno un'importanza assolutamente decisiva per il benessere e la salute degli animali. Per loro stessa natura la qualità dei contatti quotidiani con gli animali e delle cure ad essi prestate non può essere garantita da legislazioni e controlli. Le disposizioni della proposta in esame riguardanti le istruzioni e l'orientamento, la formazione e i relativi corsi, le ispezioni almeno due volte al giorno sono indispensabili al riguardo. Il CESE nutre però delle riserve sulla mancanza di requisiti relativi alle competenze e sul fatto che la formazione possa essere sostituita dall'esperienza, di cui non è tuttavia precisata la natura.

3.2

Occorre assicurare che la valutazione del benessere degli animali sia indipendente ed effettuata da ispettori con formazione ed esperienza sufficiente nel giudicare le condizioni negli allevamenti, e inoltre che i rapporti in materia vengano redatti con criteri uniformi nei vari Stati membri.

3.3

Ai fini della chiarezza occorre inoltre precisare che solo gli allevamenti di pollame meno intensivi vengono ispezionati secondo quanto previsto nel «pacchetto sull'igiene». Per tutti gli stabilimenti che superano determinate dimensioni bisognerebbe esigere programmi di formazione riconosciuti e percorsi formativi debitamente comprovati.

3.4

I requisiti relativi alle concentrazioni massime di NH3 e CO2 vanno necessariamente congegnati in modo che in condizioni normali le soglie non vengano superate. Esse non potranno essere invece rispettate in presenza di condizioni climatiche atipiche nella maggioranza dei sistemi di produzione allestiti in maniera ottimale.

3.5

Stando alla proposta in esame, «Tutti gli edifici devono essere illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare l'intera superficie»; inoltre, devono essere previsti «periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità pari ad almeno 4 ore». Queste disposizioni sono in sintonia con la raccomandazione del Consiglio d'Europa (10). Alla luce delle relazioni scientifiche e dell'esperienza pratica i rappresentanti del settore ritengono tuttavia che siano sufficienti un minimo di 15 lux durante i primi 14 giorni e successivamente un minimo di 5 lux accompagnato da periodi di oscurità di 4 ore ininterrotte. Stando agli esponenti del settore, la richiesta di una maggiore intensità luminosa e di periodi più prolungati di oscurità hanno provocato numerose lesioni alle piante delle zampe e richiesto l'eliminazione di animali a causa di lesioni alla pelle. Per parte sua il Comitato giudica necessario bilanciare diverse esigenze e precisare la messa a punto delle disposizioni in materia sulla scorta dei dati scientifici e dell'esperienza pratica più pertinenti. In caso d'incertezza o di documentazione carente occorreranno indagini e studi più approfonditi per perfezionare le regolamentazioni aggiornandole in funzione delle migliori conoscenze nel settore considerato.

3.6

La proposta in esame prevede che negli stabilimenti più intensivi occorrerà intervenire quando il tasso di mortalità superi «l'1 % più 0,06 % moltiplicato per l'età di macellazione del gruppo in giorni», ossia circa il 3,5 %. I rappresentanti del settore ritengono ragionevole fissare una soglia massima dello 0,12 % al giorno per il tasso di mortalità, fermo restando che durante i primi 7 giorni non esiste alcuna interdipendenza fra il benessere e la mortalità (ove necessario la relativa soglia può essere ragionevolmente fissata all'1,15 %). A giudizio del CESE, in questo — come anche in altri ambiti -, la soglia va stabilita ad un livello che tenga conto di quanto è realizzabile nella pratica in uno stabilimento efficiente. È inoltre opportuno contemplare la compilazione di registri sui tassi di mortalità e di bruciore alle zampe, segnalando ad esempio i problemi alle zampe e al peritoneo constatati negli allevamenti per i quali è prevista la tenuta di registri sui problemi di una certa gravità.

3.7

La Commissione dovrebbe predisporre descrizioni scritte particolareggiate, corredate di fotografie delle lesioni alle piante delle zampe rientranti nei tre gruppi previsti dall'Allegato IV, punto 4, in modo da rendere disponibili classificazioni uniformi.

4.   Conclusioni

4.1

Il CESE conviene sull'impostazione adottata dalla Commissione e sulle disposizioni specifiche della proposta in esame, fatte salve le osservazioni che precedono. In effetti, le diverse soglie (riguardanti l'intensità della luce, le concentrazioni massime di NH3 e CO2, i tassi di mortalità e le lesioni alle piante delle zampe, ecc.) vanno fissate a livelli che tengano conto di ciò che è realizzabile nella pratica in stabilimenti efficienti.

4.2

La diminuzione della densità degli allevamenti rispetto alle pratiche correnti va necessariamente abbinata, al livello degli scambi internazionali, a una clausola relativa al benessere che consenta all'UE di assoggettare le importazioni dai paesi terzi a requisiti equivalenti, evitando così che condizioni insoddisfacenti in paesi terzi forti esportatori impediscano all'UE di attuare norme ragionevoli e motivate. Nell'eventualità che manchi un consenso a livello internazionale, l'UE dovrà intraprendere un'azione unilaterale per sensibilizzare all'esigenza di adeguare la regolamentazione in materia. Altrimenti la produzione dell'UE rischierà di essere soppiantata da quella di paesi meno rigorosi. Al tempo stesso, a due anni dall'applicazione della direttiva negli Stati membri la Commissione dovrà predisporre un'analisi economica particolareggiata degli sviluppi intervenuti in questo campo.

4.3

La ricerca andrà necessariamente programmata sul lungo periodo e le disposizioni sulla protezione dei polli allevati per la produzione di carne dovranno essere costantemente aggiornate sulla scorta delle conoscenze più recenti e degli sviluppi tecnologici. Al tempo stesso occorrerà intensificare la ricerca negli ambiti in cui si riscontrano lacune.

Bruxelles, 26 ottobre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers) («Il benessere dei polli allevati per la produzione di carne») – Relazione del 21 marzo 2000.

(2)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (questa direttiva è stata predisposta sulla base della convenzione del Consiglio d'Europa contenente una raccomandazione relativa al pollame, la quale riporta disposizioni supplementari sugli allevamenti di polli per la produzione della carne).

(3)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) e relativa rettifica con la Rettifica del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 191 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali («pacchetto sull'igiene») (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Eurobarometro, Attitudes of consumers towards the welfare of farmed animals («L'atteggiamento dei consumatori riguardo al benessere degli animali da allevamento»), giugno 2005.

(6)  Ir. P. van Horne, Economic consequences of reduction of stocking density of broilers («Conseguenze economiche della riduzione dell'affollamento negli allevamenti di polli per la produzione di carne»), LEI (Agricultural Economics Research Institute), Wageningen University and Research Centre, marzo 2005.

(7)  Questo problema viene esaminato in una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la legislazione in materia di benessere degli animali d'allevamento nei paesi terzi e le implicazioni per l'UE (COM(2002) 626 del 18.11.2002).

(8)  Fra le pubblicazioni scientifiche più recenti si può ad esempio citare l'articolo intitolato Chicken welfare is influenced more by housing conditions than by stocking density («Il benessere dei polli dipende più dalle condizioni di alloggio che dalla densità degli allevamenti»), Nature/VOL 427/22.1.2004/www.nature.com.

(9)  Cfr. la proposta della Commissione COM(2005) 171 del 28.4.2005 e il parere del CESE del 28.9.2005 relativi a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

(10)  L'art. 14 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1995, che è conforme alla convenzione in materia ed è stato adottato all'unanimità da circa 40 Stati membri.


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