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Document 52006PC0135

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

/* COM/2006/0135 def. - COD 2006/0042 */

52006PC0135

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione /* COM/2006/0135 def. - COD 2006/0042 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.3.2006

COM(2006) 135 definitivo

2006/0042 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE DI UN REGOLAMENTO SULLE PARITÀ DI POTERE D’ACQUISTO (PPA)

Le PPA sono tassi di conversione delle valute che rendono possibile convertire in una valuta comune indicatori economici espressi in monete nazionali, tenendo al tempo stesso conto delle differenze nei livelli di prezzo. In tal modo esse permettono di confrontare in termini puramente di volume il prodotto interno lordo (PIL) e gli aggregati che lo compongono di diversi paesi.

Scopo di un regolamento sulle PPA dovrebbe essere quello di codificare quanto già fanno gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e Eurostat per calcolare annualmente le PPA, ponendo così a fondamento di quest’attività un atto legislativo. Di per sé un tale regolamento non esigerebbe nessun lavoro supplementare, salvo che per quanto riguarda l’introduzione di nuovi elementi di controllo della qualità, né interesserebbe altre questioni, quali i confronti dei prezzi in generale.

Il regolamento sui Fondi strutturali (regolamento del Consiglio (CE) 1260/1999) attribuisce alla Commissione la responsabilità istituzionale di calcolare il PIL in base al potere d’acquisto. Un nuovo atto giuridico in questo campo fornisce quindi l’occasione di chiarire le funzioni e le responsabilità delle autorità nazionali in rapporto alla compilazione delle statistiche in questione ed alla loro trasmissione ad Eurostat.

La costituzione di una base giuridica per il calcolo delle PPA dovrebbe migliorare la trasparenza, la tempestività e la qualità dell’intero processo di elaborazione delle PPA, a livello tanto d’istituti statistici nazionali (ISN) quanto di Eurostat. Il miglioramento della qualità globale delle PPA ottenuto con il ricorso ad un regolamento può venire considerato un traguardo non solo per Eurostat, in quanto fornitore dei risultati coordinati, ma anche per i singoli paesi.

2. CONTESTO ECONOMICO

2.1 CONFRONTI TRA PIL

Il PIL costituisce uno tra gli aggregati d’importanza fondamentale della contabilità nazionale e fornisce una presentazione succinta del risultato di tutte le attività degli operatori economici all’interno di una data zona economica e nell’ambito di un dato periodo (solitamente di un anno). Il PIL viene calcolato conformemente ad un sistema di contabilità nazionale, che per l’UE è il Sistema europeo di conti economici integrati del 1995 (ESA-95). Il PIL e gli aggregati che lo compongono sono indicatori essenziali per l’analisi macroeconomica e per la politica economica. Il PIL può venire calcolato in funzione della produzione, della spesa e delle entrate. Ai fini delle PPA risulta di particolare importanza la misurazione della spesa in quanto essa rivela in che misura beni e servizi prodotti (o importati) dall’economia di un paese vengono destinati ai consumi privati, a quelli pubblici, alla formazione di capitale od alle esportazioni.

Per poter procedere a confronti internazionali di aggregati economici quali il PIL occorre in primo luogo che la base utilizzata per misurare gli aggregati risulti coerente per tutti i paesi oggetto del confronto, e in secondo luogo che si faccia uso di un’unità di misura comparabile. La coerenza della base di misurazione degli aggregati è garantita dal rispetto di ESA95.

Le differenze nelle voci di spesa del PIL tra i diversi paesi sono riconducibili non solo ad una componente “volume di beni e servizi”, ma anche ad una componente “livello dei prezzi” che può talvolta assumere proporzioni considerevoli (il valore è dato dal prodotto di prezzi e volumi). Per poter arrivare ad un effettivo confronto dei volumi è quindi d’importanza fondamentale servirsi di fattori di conversione (deflatori geografici) che rispecchino le differenze esistenti tra i livelli dei prezzi nei vari paesi.

Impiegare i tassi di cambio come fattore di conversione non consente il confronto effettivo di cui sopra dei volumi di beni e servizi prodotti ed impiegati nei vari paesi. Ciò è dovuto al fatto che i tassi di cambio sono determinati dai vari fattori che influiscono sulla domanda e sull’offerta di valute, quali gli scambi internazionali e i differenziali tra tassi d’interesse. In altre parole, i tassi di cambio rispecchiano di norma elementi che trascendono le pure differenze di prezzo.

Le PPA tra le valute di diversi paesi sono state sviluppate specificamente per venire impiegate in quanto fattori geografici di conversione.

2.2 Definizione di PPA

Le PPA sono tassi di conversione delle valute grazie ai quali è possibile convertire indicatori economici espressi in monete nazionali nominali in una valuta comune artificiale denominata standard di potere d’acquisto (SPA), la quale parifica il potere d’acquisto delle varie valute nazionali e consente in tal modo di confrontare tra i vari paesi il PIL ed i suoi aggregati in modo significativo ed in termini puramente di volume. In altre parole le PPA sono al tempo stesso deflatori dei prezzi e convertitori valutari; servendosene per il processo di conversione diventa possibile eliminare le differenze esistenti tra i livelli dei prezzi dei vari paesi.

Gli aggregati economici di volume in SPA sono ottenuti dividendo il loro valore originario in moneta nazionale per la PPA del caso. Uno SPA acquista lo stesso volume di beni e servizi in tutti i paesi, laddove per acquistare un medesimo volume di beni e servizi nei singoli paesi occorrono importi di moneta nazionale variabili in funzione dei livelli di prezzi nazionali. I PIL dei paesi tradotti in SPA impiegando le PPA in qualità di fattori di conversione forniscono dunque un confronto puramente in volume, poiché la componente “livello dei prezzi” è stata eliminata.

L’adozione dell’euro negli Stati membri della zona euro ha consentito per la prima volta di confrontare direttamente i prezzi tra tali paesi. Nei singoli paesi della zona euro l’euro ha tuttavia un potere d’acquisto che varia in funzione dei livelli dei prezzi nazionali. Per determinare aggregati puramente quantitativi in termini di SPA risulta dunque ancora necessario calcolare le PPA. In altre parole, per i paesi che non fanno parte della zona dell’euro le PPA fungono da convertitori valutari che eliminano gli effetti delle differenze nei livelli di prezzo, mentre per i paesi della zona euro esse svolgono soltanto la funzione di deflatore dei prezzi.

Le PPA si ricavano ogni anno grazie ad un lavoro multilaterale calcolando le medie dei rapporti di prezzo tra paesi differenti per un paniere di beni e servizi comparabili, selezionati per rappresentare tutta una serie di classi di spesa ben definite nonché le varie strutture di consumo dei diversi paesi.

3. IMPIEGHI DELLE PPA NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE

3.1 Fondi strutturali e di coesione

La riforma dei fondi strutturali e l’estensione dei loro benefici ai nuovi Stati membri sono sancite dal regolamento del Consiglio (CE) 1260/1999 e dall’allegato II all’atto di adesione del 2003, la cui sezione 15 s’intitola “Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali”. Il primo testo stabilisce disposizioni generali in merito ai fondi strutturali per il periodo in corso e dispone che le regioni il cui PIL pro capite misurato in PPA risulti inferiore al 75% della media della Comunità possono beneficiare di stanziamenti a carico dei fondi strutturali. Esso dichiara parimenti che i criteri cui rifarsi vanno calcolati servendosi di dati statistici obiettivi. Il periodo successivo, che ha inizio nel 2007, sarà presumibilmente disciplinato da disposizioni analoghe. Il secondo testo modifica i principi suddetti perché siano applicabili anche ai nuovi Stati membri.

Questa nuova base giuridica contrasta con la situazione preesistente, in cui l’unico riferimento testuale alle PPA in relazione ai Fondi strutturali si trovava nel preambolo del regolamento del Consiglio (CEE) 2052/88, il quale asseriva semplicemente: “Considerando che occorre redigere l’elenco delle regioni in ritardo in termini di crescita economica [. . .] che rientrano nel livello amministrativo NUTS II ed il cui PIL pro capite è inferiore, a parità di potere d’acquisto, al 75% della media comunitaria, . . . ”. Il dispositivo del regolamento non contemplava peraltro alcuna clausola applicativa. Attualmente le prescrizioni relative ai Fondi strutturali sono soddisfatte combinando i valori regionali del PIL e le PPA nazionali.

Il regolamento che istituisce un fondo di coesione (regolamento del Consiglio (CE) 1164/94 del 25 maggio 1994) dichiara che è compito della Comunità promuovere la coesione e la solidarietà economica e sociale tra Stati membri, e che il fondo di coesione è uno strumento per conseguire tale obiettivo. L’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento recita: “Il fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull’Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d’acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria … “. Anche il regolamento sul Fondo di coesione assegna quindi alla Commissione la responsabilità istituzionale di calcolare le parità di potere d’acquisto.

3.2 Co efficienti correttori

Per quanto il regolamento si concentri sull’obiettivo specifico di ottenere dati relativi ai prezzi per potere effettuare confronti tra PIL a livelli internazionali, esso costituisce parimenti il mezzo per dare una base normativa alle attività di raccolta dei prezzi necessarie ad adempiere a gran parte degli obblighi giuridici della Commissione stabiliti dall’articolo 74 dello statuto del personale. In altre parole i prezzi raccolti nell’ambito dell’attività riguardante le PPA vengono utilizzati anche per definire i coefficienti correttori da applicare a retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee conformemente allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) dell’allegato XI a tale statuto dispone che “le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere verificata con un’indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni.”

3.3 Confronti di prezzi

Nell’ambito della Commissione si registra una crescente necessità di dati relativi a confronti geografici dei prezzi, in particolare per quanto riguarda i prezzi al consumo. Questa esigenza è determinata da varie necessità operative, ed in particolare dal controllo della convergenza dei prezzi nel mercato unico, dal miglioramento dell’indicatore di prezzo finalizzato a controllare il funzionamento dei mercati degli appalti pubblici e dal controllo della convergenza dei prezzi nella zona euro posteriormente all’introduzione della moneta unica. Gli indici dei livelli di prezzo pertinenti ai consumi totali delle famiglie, ricavati dall’attività sulle PPA, figurano già come indicatori strutturali nella comunicazione della Commissione sugli indicatori strutturali e nella relazione di sintesi annuale presentata dalla Commissione al Consiglio europeo.

Dal punto di vista della protezione dei consumatori sussiste parimenti la necessità di rilevare in tutta l’Unione le differenze di prezzo per un’ampia gamma di prodotti di largo consumo. La soddisfazione di una parte considerevole di queste esigenze, soprattutto ai livelli più aggregati, può esser considerata un sottoprodotto del più ampio programma sulle PPA.

I confronti di prezzo risultano effettivamente particolarmente importanti ai fini di diverse politiche comunitarie, ad esempio lo sviluppo del mercato unico ed il controllo dell’UME per quanto riguarda la convergenza dei prezzi e la tutela dei consumatori in rapporto al rilevamento delle differenze di prezzo. Il programma di lavoro sulle PPA quale delineato nel regolamento proposto non fornirebbe necessariamente tutti i dati necessari per questi altri impieghi, ma realizzerebbe quanto meno un contesto utilizzabile come base per ulteriori attività di confronto di prezzi. Nessun elemento del presente regolamento inoltre impedisce alla Commissione di esaminare e studiare nuove fonti alternative di dati sui prezzi. La Commissione sta attualmente effettuando studi di questo tipo per esaminare l’adeguatezza dei dati relativi ai codici a barre e dell’Internet in quanto fonte per confronti internazionali di prezzo.

4. Conclusion I

Gli aggregati economici convertiti in una valuta comune mediante le PPA hanno un’ampia gamma di impieghi nella Commissione. Le PPA sono indicatori d’importanza vitale per l’UE sotto il profilo economico e politico.

La Commissione ha una responsabilità istituzionale relativa al calcolo del PIL in base al potere d’acquisto; gli Stati membri tuttavia non hanno per il momento alcun obbligo giuridico di cooperare. Poiché questa attività è per sua stessa natura multilaterale, basta che un paese non l’appoggi per compromettere la validità di tutto il lavoro. È quindi importante fornire un quadro giuridico stabile, vincolante e affidabile in grado di garantire la tempestiva disponibilità dei dati in questione.

2006/0042 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

1. Per effettuare un confronto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (PPA) che rispecchino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri.

2. Le PPA comunitarie devono essere calcolate applicando una metodologia armonizzata, conforme al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità[4] (SEC 95), che definisce un quadro per l’elaborazione dei conti nazionali negli Stati membri.

3. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali[5], va applicato congiuntamente alla parte 15 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 dal titolo “Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali”. Lo stesso articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che l’obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base delle Parità di Potere d’Acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari, è inferiore al 75% della media comunitaria. In assenza di PPA regionali, si ricorre alle PPA nazionali per redigere l’elenco delle regioni suscettibili di beneficiare dei Fondi strutturali; esse possono essere utilizzate anche per determinare l’importo dei finanziamenti da attribuire a ciascuna regione.

4. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione[6], va applicato congiuntamente alla parte 15 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 dal titolo “Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali”. Lo stesso articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull’Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle Parità di Potere d’Acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 C del trattato.

5. L’articolo 1 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilisce che ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri e sull’andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

6. Le metodologie e le pratiche attualmente in uso nell’Unione europea, disciplinate al momento come programmi statistici particolari dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[7], dovranno essere inserite in futuro in un quadro giuridico.

7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8].

8. Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[9], è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento persegue l’obiettivo di fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d’Acquisto (PPA), nonché per il loro calcolo e la loro diffusione. Le PPA rispecchiano unicamente le differenze dei livelli di prezzo e delle ponderazioni della spesa.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. Le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità.

Tali informazioni di base includono prezzi, disaggregazioni della spesa del PIL e altri dati come specificato all’allegato I.

2. Le PPA vengono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito a norma del sistema “SEC 95” istituito con il regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95).

3. Le PPA vengono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all’allegato II, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel regolamento (CE) n. 2223/1996.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) “Parità di Potere d’Acquisto” o “PPA”: i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra i paesi, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi;

b) “Standard di Potere d’Acquisto” o “SPA”: l’unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata nell’Unione europea per esprimere il volume degli aggregati economici allo scopo di effettuare confronti nello spazio, in modo da eliminare le differenze dei livelli di prezzo tra i paesi.

c) “prezzi”: i prezzi di acquisto pagati dal consumatore finale;

d) “ponderazioni della spesa”: le quote delle componenti della spesa nel PIL a prezzi correnti;

e) “posizione di base”: il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità;

f) “voce”: un bene o un servizio definito con precisione ai fini della rilevazione dei prezzi;

g) “fitti effettivi e fitti imputati”: i fitti effettivi e i fitti imputati nelle accezioni loro attribuite nella decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione[10];

h) “redditi da lavoro dipendente”: i redditi da lavoro dipendente nell’accezione loro attribuita nel regolamento (CE) n. 2223/1996[11];

i) “fattori di rettifica temporale”: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti al momento dell’indagine ai prezzi medi annuali;

j) “fattori di rettifica spaziale”: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti in una o più località del territorio economico di uno Stato membro ai prezzi medi nazionali;

k) “voci rappresentative”: le voci di spesa sui mercati nazionali che - in termini di spesa relativa totale nell’ambito di una posizione di base - figurano tra le più importanti o vengono considerate come le più importanti;

l) “indicatori di rappresentatività”: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dai paesi come rappresentative;

m) “equi rappresentatività”: la proprietà richiesta per la composizione dell’elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascun paese è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l’eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base;

n) “transitività”: la proprietà secondo la quale un confronto diretto tra due paesi qualsiasi produce lo stesso risultato di un confronto indiretto attraverso un qualsiasi altro paese;

o) “errore”: l’uso di informazioni di base non corrette o un’applicazione inadeguata della procedura di calcolo;

p) “anno di riferimento”: l’anno civile cui si riferiscono i risultati annuali;

q) “fissità”: il mantenimento delle PPA calcolate per il primo gruppo di paesi, nei casi in cui i risultati sono calcolati originariamente per un gruppo di paesi e successivamente per un più ampio gruppo di paesi.

Articolo 4

Ruoli e competenze

1. La Commissione ha il compito di:

a) coordinare la fornitura delle informazioni di base;

b) calcolare e pubblicare le PPA;

c) garantire la qualità delle PPA conformemente all’articolo 7;

d) sviluppare la metodologia in consultazione con gli Stati membri;

e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che la Commissione (Eurostat) tenga debitamente conto di tali osservazioni.

Tali compiti vengono svolti da Eurostat per conto della Commissione.

2. Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all’allegato I.

Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l’allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili.

Gli Stati membri approvano la metodologia di rilevazione dei dati e verificano l’attendibilità di questi ultimi, inclusi gli elementi delle informazioni di base forniti dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni di base

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base di cui all’allegato I conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione dei dati.

2. Le informazioni di base di cui all’allegato I vengono trasmesse rispettando il formato tecnico e le scadenze precisati in tale allegato.

3. In quei casi in cui elementi delle informazioni di base sono trasmessi agli Stati membri dalla Commissione (Eurostat), quest’ultima trasmette una dichiarazione metodologica al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una verifica dell’attendibilità dei dati.

Articolo 6

Unità statistiche

1. Le informazioni di base di cui all’allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali sono definite dal regolamento (CEE) n. 696/1993 del Consiglio[12] o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui al punto 5.1 dell’allegato I.

2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a fornire dati o a collaborare alla loro raccolta devono consentire l’osservazione dei prezzi effettivamente praticati e fornire informazioni veritiere e complete al momento in cui vengono richieste.

Articolo 7

Criteri e controllo della qualità

1. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità basato su relazioni e valutazioni, come specificato al punto 5.3 dell’allegato I.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni di base elencate nell’allegato I.

Gli Stati membri informano altresì la Commissione (Eurostat) delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità delle indagini di cui sono responsabili, come previsto nella sezione 5 dell’allegato I.

Articolo 8

Periodicità

La Commissione (Eurostat) calcola le PPA per ciascun anno civile.

Articolo 9

Diffusione

1. La Commissione (Eurostat) pubblica i risultati annuali definitivi entro 36 mesi dal termine dell’anno di riferimento.

Per la pubblicazione la Commissione (Eurostat) si basa sui dati messi a sua disposizione almeno tre mesi prima della data di pubblicazione.

Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

2. Per ciascuno Stato membro la Commissione (Eurostat) pubblica a livello aggregato come minimo i seguenti risultati:

a) PPA a livello di PIL;

b) PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali;

c) indici del livello dei prezzi in rapporto alla media comunitaria;

d) PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in SPA.

3. Se i risultati vengono calcolati per un gruppo di paesi più ampio, le PPA degli Stati membri devono comunque essere mantenute invariate in conformità al principio della fissità.

4. Di norma le PPA definitive pubblicate non vengono rivedute.

Nel caso di errori come quelli cui si riferisce la sezione 10 dell’allegato I i risultati corretti sono pubblicati conformemente alla procedura contemplata in tale sezione.

Si procede a revisioni generali eccezionali se, a causa di modifiche ai concetti alla base del SEC 95 che influiscono sui risultati delle PPA, l’indice di volume del PIL per qualunque Stato membro cambia in misura superiore a un punto percentuale.

Articolo 10

Coefficienti correttori

Gli Stati membri non sono tenuti a svolgere indagini unicamente allo scopo di fissare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti della Comunità conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall’articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Misure d’attuazione

Le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse quelle necessarie a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono fissate - a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri - conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Esse riguardano in particolare:

a) l’adeguamento delle definizioni;

b) un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati;

c) prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare;

d) l’adeguamento dell’elenco delle posizioni di base, nonché la fissazione e la modifica delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni stesse, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo.

Articolo 13

Revisione e relazione

Le disposizioni del presente regolamento sono rivedute cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore. Se del caso, sono rivedute sulla base di una relazione della Commissione e di una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I - METODOLOGIA

1. Manuale metodologico e programma di lavoro

1.1 PREVIA CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE (EUROSTAT) PREDISPONE UN MANUALE METODOLOGICO CHE DESCRIVE I METODI UTILIZZATI NELLE VARIE FASI DI CALCOLO DELLE PPA, COMPRESI I METODI PER LA STIMA DELLE INFORMAZIONI DI BASE E DELLE PARITÀ MANCANTI. IL MANUALE METODOLOGICO VIENE SOTTOPOSTO A REVISIONE IN CASO DI CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI DELLA METODOLOGIA. ESSO PUÒ INTRODURRE NUOVI METODI NELL’INTENTO DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI DATI, RIDURRE I COSTI O ALLEGGERIRE GLI ONERI A CARICO DEI FORNITORI DI DATI.

1.2 Ogni anno entro il 31 ottobre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definisce un programma di lavoro annuale per l’anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno.

1.3 Il programma di lavoro annuale stabilisce il formato per la fornitura dei dati da parte degli Stati membri e tutte le altre azioni necessarie per effettuare il calcolo e la pubblicazione delle PPA.

1.4 Le informazioni di base fornite ai sensi del punto 1.2 possono essere rivedute, ma i risultati per l’anno di riferimento devono essere calcolati utilizzando le informazioni disponibili secondo il calendario precisato all’articolo 9. Se le informazioni sono incomplete o non sono disponibili alla data prevista, la Commissione (Eurostat) procede ad una stima delle informazioni di base mancanti.

2. INFORMAZIONI DI BASE

2.1 VOCI DELLE INFORMAZIONI DI BASE

Ai fini del presente regolamento, le informazioni di base di cui agli articoli 2 e 4 e la frequenza minima della fornitura di nuovi dati sono così stabilite:

Informazioni di base | Frequenza minima |

Valori della spesa del PIL | Annuale |

Fitti effettivi e imputati | Annuale |

Redditi da lavoro dipendente | Annuale |

Fattori di rettifica temporale | Annuale |

Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività | 3 anni1 |

Prezzi dei beni strumentali | 3 anni |

Prezzi dei progetti edilizi | 3 anni |

Fattori di rettifica spaziale | 6 anni |

1) La frequenza minima si riferisce alla fornitura di dati per un determinato gruppo di prodotti, in rapporto al ciclo continuo delle indagini.

2.2 PROCEDURA PER OTTENERE LE INFORMAZIONI DI BASE

Tenuto conto del parere degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) stabilisce le fonti e i fornitori di dati cui ricorrere per ciascuna delle precedenti voci delle informazioni di base. Se la Commissione (Eurostat) ottiene le informazioni di base da un fornitore di dati diverso da uno Stato membro, quest’ultimo viene esonerato dagli obblighi previsti ai successivi punti 5.1.4-5.1.13.

3. PREZZI MEDI NAZIONALI

3.1 FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LA RILEVAZIONE DEI DATI PUÒ ESSERE LIMITATA A UNA O PIÙ LOCALITÀ ENTRO IL TERRITORIO ECONOMICO. TALI DATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLE PPA, A CONDIZIONE CHE SIANO ACCOMPAGNATI DA IDONEI FATTORI DI RETTIFICA SPAZIALE impiegati per adeguare i dati delle indagini in tali località ai dati rappresentativi della media nazionale.

3.2 I fattori di rettifica spaziale vengono forniti a livello di posizioni di base e non devono risalire a più di sei anni prima rispetto al periodo di riferimento dell’indagine.

4. Prezzi medi annuali

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LA RILEVAZIONE DEI DATI PUÒ ESSERE LIMITATA AD UNO SPECIFICO PERIODO DI TEMPO. TALI DATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLE PPA, A CONDIZIONE CHE SIANO ACCOMPAGNATI DA IDONEI FATTORI DI RETTIFICA TEMPORALE utili a adeguare i dati dell’indagine in tale periodo ai dati rappresentativi della media annuale.

5. QUALITÀ

5.1 NORME MINIME PER LE INFORMAZIONI DI BASE

5.1.1 L’elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi è composto in modo tale da comprendere quelle voci le cui specificazioni garantiscono la comparabilità tra i paesi.

5.1.2 L’elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi è composto in modo tale che ogni Stato membro possa indicare almeno una voce rappresentativa, il cui prezzo può essere rilevato in almeno un altro paese per ciascuna posizione di base.

5.1.3 La composizione dell’elenco delle voci è tale da realizzare il massimo livello possibile di equi rappresentatività, in modo che ogni paese debba rilevare il prezzo di almeno una voce rappresentativa per ciascuna posizione di base e che il prezzo di tale voce rappresentativa sia rilevato da almeno un altro paese.

5.1.4 Ogni Stato membro rileva le quotazioni di prezzo conformemente alle specificazioni che figurano nell’elenco delle voci.

5.1.5 Ogni Stato membro rileva il prezzo di un numero sufficiente di voci disponibili sul suo mercato nell’ambito di ciascuna posizione di base, anche se esse non possono essere ritenute rappresentative di tale posizione.

5.1.6 Ogni Stato membro comunica il prezzo di almeno una voce rappresentativa nell’ambito di ciascuna posizione di base. Le voci rappresentative vengono segnalate da un indicatore di rappresentatività.

5.1.7 Ogni Stato membro esegue un numero sufficiente di rilevazioni di prezzo per ciascuna voce, al fine di garantire un prezzo medio attendibile, tenendo conto della struttura del mercato.

5.1.8 La selezione dei tipi di punto vendita è effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura interna dei consumi relativa al prodotto in questione nello Stato membro.

5.1.9 La selezione dei punti vendita in una località è effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura dei consumi dei residenti nella località e la disponibilità delle voci.

5.1.10 Ogni Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) dati sui redditi da lavoro dipendente per determinate professioni con riguardo al settore amministrazioni pubbliche (S.13) quale è definito nel SEC 95.

5.1.11 Ogni Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) fattori di rettifica temporale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in un periodo specifico che rappresentino correttamente il livello medio annuo dei prezzi.

5.1.12 Ogni Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) fattori di rettifica spaziale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in località specifiche che rappresentino correttamente il livello medio nazionale dei prezzi.

5.1.13 Ogni Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) ponderazioni relative a tutte le posizioni di base riportate all’allegato II che rispecchino la struttura della spesa nello Stato membro nell’anno di riferimento.

5.2 NORME MINIME PER LA CONVALIDA DEI RISULTATI DELL’INDAGINE SUI PREZZI

5.2.1 Prima di trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) ogni Stato membro ne verifica la validità basandosi:

- sui prezzi massimi e minimi,

- sul prezzo medio e sul coefficiente di variazione,

- sul numero delle voci per cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,

- sul numero delle voci rappresentative di cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,

- sul numero delle quotazioni di prezzo rilevate per ciascuna voce.

5.2.2 La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri uno strumento elettronico concordato contenente gli algoritmi necessari ai fini elencati al punto 5.2.1.

5.2.3 Prima di rendere definitivi i risultati dell’indagine, la Commissione (Eurostat) ne verifica la validità insieme agli Stati membri, mediante indicatori che comprendono:

per ogni posizione di base

- il numero delle voci per cui ciascun paese ha rilevato prezzi;

- il numero delle voci cui ciascun paese ha attribuito un indicatore di rappresentatività;

- l’indice del livello dei prezzi;

- i risultati della precedente indagine relativa alla stessa posizione di base;

- gli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese;

per ogni voce

- il numero delle quotazioni di prezzo rilevate da ciascun paese;

- i coefficienti di variazione:

(i) dei prezzi medi espressi in monete nazionali;

(ii) degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA;

(iii) degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese.

5.2.4 Prima di rendere definitivi i risultati delle PPA a livello aggregato, la Commissione (Eurostat) ne verifica la validità mediante indicatori che comprendono:

a livello di PIL totale e dei suoi principali aggregati

- la coerenza dei valori della spesa del PIL e delle stime demografiche con i dati pubblicati;

- il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici di volume pro capite e quelli precedenti;

- il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici del livello dei prezzi e quelli precedenti;

a livello di ogni posizione di base

- il confronto tra gli attuali dati relativi alla struttura di ponderazione del PIL e quelli precedenti;

- la stima dei dati mancanti, se del caso.

5.3 RELAZIONI E VALUTAZIONE

5.3.1 Ogni Stato membro conserva la documentazione che descrive in modo esauriente le modalità con cui il presente regolamento è stato applicato. Tale documentazione è accessibile alla Commissione (Eurostat) e agli altri Stati membri.

5.3.2 L’elaborazione delle PPA da parte di ogni Stato membro viene valutata dalla Commissione (Eurostat) almeno una volta ogni sei anni. Tale valutazione, programmata annualmente e inclusa nel programma di lavoro annuale, ne verifica la conformità al presente regolamento ed è oggetto di una relazione redatta dalla Commissione (Eurostat).

5.3.3 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, subito dopo ciascuna indagine sui prezzi al consumo gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione informativa sulle modalità di svolgimento dell’indagine. La Commissione (Eurostat) fornisce ad ogni Stato membro una sintesi di tali relazioni.

6. Modalità delle indagini sui prezzi al consumo

6.1 GLI STATI MEMBRI ESEGUONO LE INDAGINI SUI PREZZI CONFORMEMENTE AL PROGRAMMA DI LAVORO.

6.2 Per ogni indagine la Commissione (Eurostat) predispone, basandosi sulle proposte formulate da ogni Stato membro per ciascuna posizione di base, l’elenco delle voci da rilevare.

6.3 Insieme all’elenco delle voci, la Commissione (Eurostat) fornisce una traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea di tutte le specificazioni che figurano in ciascun elenco delle voci dell’indagine.

7. Modalità di calcolo

7.1 CALCOLO DELLE PARITÀ BILATERALI A LIVELLO DI POSIZIONI DI BASE

a) Il calcolo delle parità multilaterali EKS (Èltetò-Köves-Szulc) a livello di posizioni di base si fonda su una matrice delle parità bilaterali per ciascuna coppia di paesi partecipanti.

b) Il calcolo delle parità bilaterali viene eseguito facendo riferimento ai prezzi rilevati per le voci di cui si tratta e ai corrispondenti indicatori di rappresentatività.

c) Il prezzo medio di ciascuna voce viene calcolato come semplice media aritmetica delle quotazioni di prezzo rilevate per tale voce.

d) Se necessario, il prezzo medio annuo nazionale viene calcolato sulla base del prezzo medio ricavato dall’indagine utilizzando idonei fattori di rettifica spaziale e temporale.

e) Se possibile, i rapporti dei prezzi medi rettificati vengono quindi calcolati per le voci e le coppie dei paesi partecipanti, insieme al loro inverso.

f) Viene quindi calcolata, se possibile, una PPA per tutte le coppie di paesi partecipanti per la posizione di base. Per ciascuna coppia di paesi partecipanti la PPA è calcolata come la media geometrica ponderata:

- della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative di entrambi i paesi;

- della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del primo paese ma non del secondo paese;

- della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del secondo paese ma non del primo paese;

utilizzando ponderazioni che riflettono la rappresentatività relativa di tutte le voci per le quali sono rilevati prezzi da entrambi i paesi.

7.2 STIMA DELLE PARITÀ BILATERALI MANCANTI

Se per una qualsiasi posizione di base non si possono calcolare PPA bilaterali, le parità bilaterali mancanti vengono stimate, se possibile, utilizzando la procedura standard della media geometrica delle parità indirette ottenute attraverso paesi terzi. Se, dopo tale processo di stima, nella matrice delle PPA bilaterali per una posizione di base dovessero ancora mancare alcuni valori, per i paesi per cui mancano le parità bilaterali il calcolo delle parità multilaterali EKS risulterebbe impossibile. In tal caso la Commissione (Eurostat) procede alla stima delle parità “ EKS ” mancanti, utilizzando parità di riferimento di un’analoga posizione di base o qualsiasi altro idoneo metodo di stima.

7.3 CALCOLO DELLE PARITÀ BILATERALI A LIVELLO AGGREGATO

a) Le parità bilaterali ad uno specifico livello di aggregazione dei conti nazionali vengono calcolate mediante le parità “EKS” (si veda il punto 7.4) e i valori della spesa del PIL per le posizioni di base di cui si tratta.

b) Una parità di tipo Laspeyres viene quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media aritmetica delle parità per le posizioni di base in questione, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del secondo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.

c) Una parità di tipo Paasche viene quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media armonica delle parità per le posizioni di base di cui si tratta, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del primo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.

d) Una parità di tipo Fisher viene quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media geometrica delle parità di tipo Laspeyres e di tipo Paasche definite per ogni coppia di paesi partecipanti.

7.4 CALCOLO DELLE PPA TRANSITIVE MULTILATERALI

Le parità transitive multilaterali vengono calcolate a livello di posizione di base o a qualsiasi livello aggregato per mezzo della procedura “EKS”, che si fonda su una matrice completa di parità di tipo Fisher tra ciascuna coppia di paesi partecipanti, nel modo seguente:

[pic]

in cui:

[pic] rappresenta la parità EKS tra il paese s e il paese t ;

[pic] rappresenta la parità di tipo Fisher tra il paese s e il paese t ;

z rappresenta il numero dei paesi partecipanti.

8. Trasmissione

8.1 LA COMMISSIONE (EUROSTAT) FORNISCE AGLI STATI MEMBRI I MODELLI ( il supporto informatico) per la trasmissione elettronica delle informazioni di base necessarie a calcolare le PPA.

8.2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base conformemente a tali modelli.

9. Pubblicazione

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LA COMMISSIONE (EUROSTAT), PREVIA CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI, PUÒ PUBBLICARE I RISULTATI A UN LIVELLO PIÙ DETTAGLIATO.

10. Correzioni

10.1 QUANDO UNO STATO MEMBRO RILEVA UN ERRORE, IMMEDIATAMENTE E DI PROPRIA INIZIATIVA TRASMETTE ALLA COMMISSIONE (EUROSTAT) LE INFORMAZIONI DI BASE CORRETTE. OGNI STATO MEMBRO INFORMA INOLTRE LA COMMISSIONE (EUROSTAT) NEL CASO IN CUI SOSPETTI UNA APPLICAZIONE INADEGUATA DELLE MODALITÀ DI CALCOLO.

10.2 La Commissione (Eurostat), se accerta che è stato commesso un errore da parte di uno Stato membro o da parte sua, ne informa gli Stati membri ed entro un mese procede a ricalcolare le PPA.

10.3 Se gli errori evidenziati comportano una modifica di almeno lo 0,5% del livello del PIL pro capite espresso in SPA di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) pubblica quanto prima una correzione, salvo che gli errori vengano rilevati più di tre mesi dopo la pubblicazione dei risultati.

10.4 Se si è verificato un errore, l’ente responsabile adotta i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di tale evenienza.

10.5 Le revisioni dei valori della spesa del PIL o delle stime demografiche effettuate più di 21 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento non richiedono una correzione dei risultati delle PPA.

ALLEGATO II - Rubriche di base ai sensi dell’articolo 3

N. | Descrizione |

posizione |

SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE FAMIGLIE |

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NON ALCOLICHE |

Prodotti alimentari |

Pane e cereali [COICOP 01.1.1] |

1 | Riso |

2 | Altri cereali, farine e altri prodotti a base di cereali |

3 | Pane |

4 | Altri prodotti di panetteria |

5 | Paste alimentari |

Carni [COICOP 01.1.2] |

6 | Carni bovine |

7 | Carni suine |

8 | Carni ovine e caprine |

9 | Pollame |

10 | Altre carni e frattaglie commestibili |

11 | Specialità alimentari e altre preparazioni di carne |

Pesci e prodotti ittici [COICOP 01.1.3] |

12 | Pesci e frutti di mare freschi, refrigerati o congelati |

13 | Pesci e frutti di mare conservati o lavorati |

Latte, formaggi e uova [COICOP 01.1.4] |

14 | Latte fresco |

15 | Latte conservato e altri prodotti lattiero-caseari |

16 | Formaggi |

17 | Uova e prodotti a base di uova |

Oli e grassi [COICOP 01.1.5] |

18 | Burro |

19 | Margarina |

20 | Altri oli e grassi commestibili |

Frutta [COICOP 01.1.6] |

21 | Frutta fresca o refrigerata |

22 | Frutta surgelata, conservata o lavorata e prodotti a base di frutta |

Ortaggi [COICOP 01.1.7] |

23 | Ortaggi freschi o refrigerati (escluse le patate) |

24 | Patate fresche o refrigerate |

25 | Ortaggi surgelati, conservati o lavorati e prodotti a base di ortaggi |

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (COICOP 01.1.8) |

26 | Zucchero |

27 | Confetture, marmellate e miele |

28 | Dolciumi, cioccolato e altre preparazioni a base di cacao |

29 | Ghiaccioli, gelati e sorbetti |

Prodotti alimentari n.c.a. [COICOP 01.1.9] |

30 | Prodotti alimentari n.c.a. |

Bevande analcoliche |

Caffè, tè e cacao [COICOP 01.2.1] |

31 | Caffè, tè e cacao |

Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdure (COICOP 01.2.) |

32 | Acque minerali |

33 | Bibite analcoliche e concentrati |

34 | Succhi di frutta e succhi di verdure |

BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E DROGHE |

Bevande alcoliche |

Liquori [COICOP 02.1.1] |

35 | Liquori |

Vini [COICOP 02.1.2] |

36 | Vini |

Birre [COICOP 02.1.3] |

37 | Birre |

Tabacchi |

Tabacchi [COICOP 02.2.0] |

38 | Tabacchi |

Droghe |

Droghe [COICOP 02.3.0] |

39 | Droghe |

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE |

Abbigliamento |

Tessuti [COICOP 03.1.1] |

40 | Tessuti |

Vestiario [COICOP 03.1.2] |

41 | Abbigliamento per uomo |

42 | Abbigliamento per donna |

43 | Abbigliamento per bambini e neonati |

Altri articoli di abbigliamento e accessori [COICOP 03.1.3] |

44 | Altri articoli di abbigliamento e accessori |

Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio di capi di abbigliamento [COICOP 03.1.4] |

45 | Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio di capi di abbigliamento |

Calzature |

Calzature e altri articoli[COICOP 03.2.1] |

46 | Calzature per uomo |

47 | Calzature per donna |

48 | Calzature per bambini e neonati |

Riparazione e noleggio di calzature [COICOP 03.2.2] |

49 | Riparazione e noleggio di calzature |

ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI |

Canoni reali di affitto dell’abitazione |

Canoni reali di affitto dell’abitazione [COICOP 04.1.1e 04.1.2] |

50 | Canoni reali di affitto dell’abitazione |

Canoni figurativi di affitto dell’abitazione |

Canoni figurativi di affitto dell’abitazione [COICOP 04.2.1e 04.2.2] |

51 | Canoni figurativi di affitto dell’abitazione |

Manutenzione e riparazioni dell’abitazione |

Prodotti per la manutenzione e le riparazioni dell’abitazione [COICOP04.301] |

52 | Prodotti per la manutenzione e le riparazioni dell’abitazione |

Servizi per la manutenzione e le riparazioni dell’abitazione [COICOP 04.3.2] |

53 | Servizi per la manutenzione e le riparazioni dell’abitazione |

Fornitura di acqua e servizi vari connessi all’abitazione |

Fornitura di acqua [COICOP 04.4.1] |

54 | Fornitura di acqua |

Servizi vari connessi all’abitazione [COICOP 04.4.2, 04.4.3 e 04.4.4] |

55 | Servizi vari connessi all’abitazione |

Energia elettrica, gas e altri combustibili |

Energia elettrica [COICOP 04.5.1] |

56 | Energia elettrica |

Gas [COICOP 04.5.2] |

57 | Gas |

Combustibili liquidi [COICOP 04.5.3] |

58 | Combustibili liquidi |

Combustibili solidi [COICOP 04.5.4] |

59 | Combustibili solidi |

Energia termica [COICOP 04.5.5] |

60 | Energia termica |

MOBILI, APPARECCHI PER USO DOMESTICO E MANUTENZIONE CORRENTE DELL’ABITAZIONE |

Mobili e altri articoli di arredamento, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti |

Mobili e altri articoli di arredamento [COICOP 05.1.1] |

61 | Mobili per cucina |

62 | Mobili per camera da letto |

63 | Mobili per salotto e sala da pranzo |

64 | Altri mobili e articoli di arredamento |

Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti [COICOP 05.1.2] |

65 | Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti |

Riparazione di mobili, articoli di arredamento e rivestimenti per pavimenti [COICOP 05.1.3] |

66 | Riparazione di mobili, articoli di arredamento e rivestimenti per pavimenti |

Articoli tessili per la casa |

Articoli tessili per la casa [COICOP 05.2.0] |

67 | Articoli tessili per la casa |

Apparecchi domestici |

Grandi elettrodomestici o apparecchi domestici non elettrici [COICOP 05.3.1] |

68 | Grandi elettrodomestici o apparecchi domestici non elettrici |

Piccoli elettrodomestici [COICOP 05.3.2] |

69 | Piccoli elettrodomestici |

Riparazione di apparecchi domestici [COICOP 05.3.3] |

70 | Riparazione di apparecchi domestici |

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa |

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa [COICOP 05.4.0] |

71 | Cristalleria, vasellame e utensili per la casa |

Strumenti e attrezzi per la casa e il giardino |

Utensili e attrezzature [COICOP 05.5.1] |

72 | Utensili e attrezzature |

Piccoli utensili e accessori vari [COICOP 05.5.2] |

73 | Piccoli utensili e accessori vari |

Beni e servizi per la manutenzione corrente dell’abitazione |

Beni non durevoli per la casa [COICOP 05.6.1] |

74 | Beni non durevoli per la casa |

Servizi domestici e servizi per la casa[COICOP 05.6.2] |

75 | Servizi domestici |

76 | Servizi per la casa |

SANITÀ |

Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici |

Prodotti farmaceutici[COICOP 06.1.1] |

77 | Prodotti farmaceutici |

Altri articoli medicali [COICOP 06.1.2] |

78 | Altri articoli medicali |

Apparecchi e materiale terapeutico [COICOP06.1.3] |

79 | Apparecchi e materiale terapeutico |

Servizi ambulatoriali |

Servizi medici [COICOP 06.2.1] |

80 | Servizi medici |

Servizi odontoiatrici [COICOP 06.2.2] |

81 | Servizi odontoiatrici |

Servizi paramedici [COICOP 06.2.3] |

82 | Servizi paramedici |

Servizi ospedalieri |

Servizi ospedalieri [COICOP 06.3.0] |

83 | Servizi ospedalieri |

TRASPORTI |

Acquisto di veicoli |

Autoveicoli [COICOP 07.1.1] |

84 | Autoveicoli con motore diesel |

85 | Autoveicoli con motore a benzina di cilindrata inferiore a 1200 cc |

86 | Autoveicoli con motore a benzina di cilindrata compresa tra 1200 cc e 1699 cc |

87 | Autoveicoli con motore a benzina di cilindrata compresa tra 1700 cc e 2999 cc |

88 | Autoveicoli con motore a benzina di cilindrata di 3000 cc o superiore |

Motocicli [COICOP 07.1.2] |

89 | Motocicli |

Biciclette [COICOP 07.1.3] |

90 | Biciclette |

Veicoli a trazione animale [COICOP 07.1.4] |

91 | Veicoli a trazione animale |

Utilizzazione di mezzi di trasporto privati |

Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati [COICOP 07.2.1] |

92 | Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati |

Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati [COICOP 07.2.2] |

93 | Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati |

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati [COICOP 07.2.3] |

94 | Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati |

Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati [COICOP 07.2.4] |

95 | Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati |

Servizi di trasporto |

Trasporti ferroviari di passeggeri [COICOP 07.3.1] |

96 | Trasporti ferroviari di passeggeri |

Trasporti stradali di passeggeri [COICOP 07.3.2] |

97 | Trasporti stradali di passeggeri |

Trasporti aerei di passeggeri [COICOP 07.3.3] |

98 | Trasporti aerei di passeggeri |

Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne di passeggeri [COICOP 07.3.4] |

99 | Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne di passeggeri |

Trasporti combinati di passeggeri [COICOP 07.3.5] |

100 | Trasporti combinati di passeggeri |

Altri servizi di trasporto acquistati [COICOP 07.3.6] |

101 | Altri servizi di trasporto acquistati |

COMUNICAZIONI |

Servizi postali |

Servizi postali [COICOP 08.1.0] |

102 | Servizi postali |

Attrezzature telefoniche e di telefax |

Attrezzature telefoniche e di telefax [COICOP 08.2.0] |

103 | Attrezzature telefoniche e di telefax |

Servizi telefonici e di telefax |

Servizi telefonici e di telefax [COICOP 08.3.0] |

104 | Servizi telefonici e di telefax |

RICREAZIONE E CULTURA |

Attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni |

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini [COICOP 09.1.1] |

105 | Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini |

Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici [COICOP 09.1.2] |

106 | Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici |

Apparecchi per l’elaborazione delle informazioni |

107 | Apparecchi per l’elaborazione delle informazioni |

Supporti di registrazione [COICOP 09.1.4] |

108 | Supporti di registrazione preregistrati |

109 | Supporti di registrazione non registrati |

Riparazione di attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni [COICOP 09.1.5] |

110 | Riparazione di attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni |

Altri beni durevoli per ricreazione e cultura |

Beni durevoli per attività ricreative all’aperto [COICOP 09.2.1] |

111 | Beni durevoli per attività ricreative all’aperto |

Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto [COICOP 09.2.2] |

112 | Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto |

Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura [COICOP 09.2.3] |

113 | Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura |

Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia |

Giochi, giocattoli e passatempi [COICOP 09.3.1] |

114 | Giochi, giocattoli e passatempi |

Articoli sportivi, da campeggio e per attività ricreative all’aperto [COICOP 09.3.2] |

115 | Articoli sportivi, da campeggio e per attività ricreative all’aperto |

Giardini, fiori e piante [COICOP 09.3.3] |

116 | Giardini, fiori e piante |

Animali da compagnia e relativi prodotti [COICOP 09.3.4] |

117 | Animali da compagnia e relativi prodotti |

Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia [COICOP 09.3.5] |

118 | Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia |

Servizi ricreativi e culturali |

Servizi ricreativi e sportivi [COICOP 09.4.1] |

119 | Servizi ricreativi e sportivi |

Servizi culturali [COICOP 09.4.2] |

120 | Servizi inerenti alla fotografia |

121 | Altri servizi culturali |

Concorsi pronostici [COICOP 09.4.3] |

122 | Concorsi pronostici |

Giornali, libri e articoli di cancelleria |

Libri [COICOP 09.5.1] |

123 | Libri |

Giornali e periodici [COICOP 09.5.2] |

124 | Giornali e periodici |

Stampati vari e articoli di cancelleria e da disegno [COICOP 09 5.3 e 09.5.4] |

125 | Stampati vari e articoli di cancelleria e da disegno |

Pacchetti vacanza “tutto compreso” |

Pacchetti vacanza "tutto compreso" [COICOP 09.6.0] |

126 | Pacchetti vacanza “tutto compreso” |

ISTRUZIONE |

Istruzione prescolastica e primaria |

Istruzione prescolastica e primaria [COICOP 10.1.0] |

127 | Istruzione prescolastica e primaria |

Istruzione secondaria |

Istruzione secondaria [COICOP 10.2.0] |

128 | Istruzione secondaria |

Istruzione postsecondaria non universitaria |

Istruzione postsecondaria non universitaria [COICOP 10.3.0] |

129 | Istruzione postsecondaria non universitaria |

Istruzione universitaria |

Istruzione universitaria [COICOP 10.4.0] |

130 | Istruzione universitaria |

Istruzione non definibile per livello |

Istruzione non definibile per livello [COICOP 10.5.0] |

131 | Istruzione non definibile per livello |

RISTORANTI E ALBERGHI |

Servizi di ristorazione |

Ristoranti, bar e simili [COICOP 11.1.1] |

132 | Servizi di ristorazione indipendentemente dal tipo di locale |

133 | Pub, bar, sale da tè e simili |

Mense [COICOP 11.1.2] |

134 | Mense |

Servizi di alloggio |

Servizi di alloggio [COICOP 11.2.0] |

135 | Servizi di alloggio |

BENI E SERVIZI VARI |

Igiene personale |

Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza [COICOP 12.1.1] |

136 | Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza |

Apparecchi elettrici per la cura della persona [COICOP 12.1.2] |

137 | Apparecchi elettrici per la cura della persona |

Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona [COICOP 12.1.3] |

138 | Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona |

Prostituzione |

Prostituzione [COICOP 12.2.0] |

139 | Prostituzione |

Effetti personali n.c.a. |

Gioielli e orologi [COICOP 12.3.1] |

140 | Gioielli e orologi |

Altri effetti personali [COICOP 12.3.2] |

141 | Altri effetti personali |

Protezione sociale |

Protezione sociale [COICOP 12.4.0] |

142 | Protezione sociale |

Assicurazioni |

Assicurazioni [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 e 12.5.5] |

143 | Assicurazioni |

Servizi finanziari n.c.a. |

SIFMI [COICOP 12.6.1] |

144 | SIFMI |

Altri servizi finanziari n.c.a. [COICOP 12.6.2] |

145 | Altri servizi finanziari n.c.a. |

Altri servizi n.c.a. |

Altri servizi n.c.a. [COICOP 12.7.0] |

146 | Altri servizi n.c.a. |

SALDO DELLA SPESA ALL’ESTERO DEI RESIDENTI E DELLA SPESA SUL TERRITORIO ECONOMICO DEI NON RESIDENTI |

Spesa per consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti |

Spesa per consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti |

147 | Spesa per consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti |

Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie non residenti |

Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie non residenti |

148 | Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie non residenti |

SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE |

ABITAZIONE |

Abitazione |

Abitazione [COPNI 01.0.0] |

149 | Abitazione |

SANITÀ |

Sanità |

Sanità [COPNI 02.1.1-02.6.0] |

150 | Sanità |

RICREAZIONE E CULTURA |

Ricreazione e cultura |

Ricreazione e cultura [COPNI 03.1.0 e 03.2.0] |

151 | Ricreazione e cultura |

ISTRUZIONE |

Istruzione |

Istruzione [COPNI 04.1.0-04.7.0] |

152 | Istruzione |

PROTEZIONE SOCIALE |

Protezione sociale |

Protezione sociale [COPNI 05.1.0 e 05.2.0] |

153 | Protezione sociale |

ALTRI SERVIZI |

Altri servizi |

Altri servizi [COPNI 06.0.0-09.2.0] |

154 | Altri servizi |

SPESA PER CONSUMI INDIVIDUALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |

ABITAZIONE |

Abitazione |

Abitazione |

155 | Abitazione |

SANITÀ |

Prestazioni sanitarie e rimborsi |

Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici |

156 | Prodotti farmaceutici |

157 | Altri articoli medicali |

158 | Apparecchi e materiale terapeutico |

Servizi sanitari |

159 | Servizi medici ambulatoriali |

160 | Servizi odontoiatrici ambulatoriali |

161 | Servizi paramedici ambulatoriali |

162 | Servizi ospedalieri |

Produzione di servizi sanitari |

Redditi da lavoro dipendente |

163 | Medici |

164 | Infermieri e altro personale sanitario |

165 | Personale non sanitario |

Consumi intermedi |

166 | Prodotti farmaceutici |

167 | Altri articoli medicali |

168 | Apparecchi e materiale terapeutico |

169 | Consumi intermedi n.c.a. |

Risultato lordo di gestione |

170 | Risultato lordo di gestione |

Imposte nette sulla produzione |

171 | Imposte nette sulla produzione |

Entrate derivanti dalle vendite |

172 | Entrate derivanti dalle vendite |

RICREAZIONE E CULTURA |

Ricreazione e cultura |

Ricreazione e cultura |

173 | Ricreazione e cultura |

ISTRUZIONE |

Prestazioni pertinenti all’istruzione e rimborsi |

Prestazioni pertinenti all’istruzione e rimborsi |

174 | Prestazioni pertinenti all’istruzione e rimborsi |

Produzione di servizi pertinenti all’istruzione |

Redditi da lavoro dipendente |

175 | Istruzione prescolastica e primaria |

176 | Istruzione secondaria |

177 | Istruzione postsecondaria non universitaria |

178 | Istruzione universitaria |

Consumi intermedi |

179 | Consumi intermedi |

Risultato lordo di gestione |

180 | Risultato lordo di gestione |

Imposte nette sulla produzione |

181 | Imposte nette sulla produzione |

Entrate derivanti dalle vendite |

182 | Entrate derivanti dalle vendite |

PROTEZIONE SOCIALE |

Protezione sociale |

Protezione sociale |

183 | Protezione sociale |

SPESA PER CONSUMI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |

SERVIZI COLLETTIVI |

Servizi collettivi |

Redditi da lavoro dipendente |

184 | Redditi da lavoro dipendente (servizi collettivi pertinenti alla difesa) |

185 | Redditi da lavoro dipendente (servizi collettivi diversi dalla difesa) |

Consumi intermedi |

186 | Consumi intermedi (servizi collettivi pertinenti alla difesa) |

187 | Consumi intermedi (servizi collettivi diversi dalla difesa) |

Risultato lordo di gestione |

188 | Risultato lordo di gestione (servizi collettivi pertinenti alla difesa) |

Imposte nette sulla produzione |

189 | Imposte nette sulla produzione (servizi collettivi pertinenti alla difesa) |

Entrate derivanti dalle vendite |

190 | Entrate derivanti dalle vendite (servizi collettivi pertinenti alla difesa) |

SPESE PER INVESTIMENTI FISSI LORDI |

Macchine e impianti |

Prodotti e impianti in metallo |

Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti [CPA 28.11-28.75] |

191 | Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti |

Macchine di impiego generale [CPA 29.11-29.24] |

192 | Motori e turbine, pompe e compressori |

193 | Altre macchine di impiego generale |

Macchine per impieghi speciali [CPA 29.31-29.72] |

194 | Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |

195 | Macchine utensili |

196 | Macchine per la metallurgia, da miniera, cava e cantiere |

197 | Macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco |

198 | Macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio |

199 | Altre macchine per impieghi speciali |

Macchine elettriche e apparecchiature ottiche [CPA 30.01-33.50] |

200 | Macchine per ufficio |

201 | Computer e altre apparecchiature per l’informatica |

202 | Macchine ed apparecchi elettrici |

203 | Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni |

204 | Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi |

Altri manufatti n.c.a. [CPA 36.11-36.63] |

205 | Altri manufatti n.c.a. |

Mezzi di trasporto |

Mezzi di trasporto su strada [CPA 34.10-34.30 e 35.41-35.50] |

206 | Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |

207 | Altri mezzi di trasporto su strada |

Altri mezzi di trasporto [CPA 35.1-35.30] |

208 | Navi, imbarcazioni, piroscafi a vapore, rimorchiatori, piattaforme galleggianti e di trivellazione |

209 | Locomotive e materiale rotabile |

210 | Aeromobili, elicotteri e altri mezzi di trasporto aereo |

COSTRUZIONI |

Edifici residenziali |

Edifici a una e a due abitazioni [CPA divisione 45] |

211 | Edifici a una e a due abitazioni |

Condomini [CPA divisione 45] |

212 | Condomini |

Edifici non residenziali |

Fabbricati rurali [CPA divisione 45] |

213 | Fabbricati rurali |

Fabbricati industriali e depositi [CPA divisione 45] |

214 | Fabbricati industriali e depositi |

Fabbricati commerciali [CPA divisione 45] |

215 | Fabbricati commerciali |

Altri edifici non residenziali [CPA divisione 45] |

216 | Altri edifici non residenziali |

Opere di genio civile |

Infrastrutture di trasporto [CPA divisione 45] |

217 | Infrastrutture di trasporto |

Condotte, linee di comunicazione ed elettriche [CPA divisione 45] |

218 | Condotte, linee di comunicazione ed elettriche |

Altre opere di genio civile [CPA divisione 45] |

219 | Altre opere di genio civile |

ALTRI PRODOTTI |

Altri prodotti |

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura [CPA divisioni 01, 02 e 05] |

220 | Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura |

Software [CPA 72.20] |

221 | Software |

Altri prodotti n.c.a. [CPA n.c.a.] |

222 | Altri prodotti n.c.a. |

VARIAZIONE DELLE SCORTE E ACQUISIZIONI MENO CESSIONI DI OGGETTI DI VALORE |

VARIAZIONE DELLE SCORTE |

Variazione delle scorte |

Variazione delle scorte |

223 | Variazione delle scorte |

ACQUISIZIONI MENO CESSIONI DI OGGETTI DI VALORE |

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore |

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore |

224 | Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore |

SALDO DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI |

ESPORTAZIONI DI BENI E SERVIZI |

Esportazioni di beni |

Esportazioni di beni verso l’UE e le istituzioni dell’UE |

225 | Esportazioni di beni verso i paesi dell’UE |

226 | Esportazioni di beni verso le istituzioni dell’UE |

Esportazioni di beni verso paesi terzi e organizzazioni internazionali |

227 | Esportazioni di beni verso paesi terzi e organizzazioni internazionali |

Esportazioni di servizi |

Esportazioni di servizi verso l’UE e le istituzioni dell’UE |

228 | Esportazioni di servizi verso i paesi dell’UE |

229 | Esportazioni di servizi verso le istituzioni dell’UE |

Esportazioni di servizi verso paesi terzi e organizzazioni internazionali |

230 | Esportazioni di servizi verso paesi terzi e organizzazioni internazionali |

IMPORTAZIONI DI BENI E SERVIZI |

Importazioni di beni |

Importazioni di beni dall’UE e dalle istituzioni dell’UE |

231 | Importazioni di beni dai paesi dell’UE |

232 | Importazioni di beni dalle istituzioni dell’UE |

Importazioni di beni da paesi terzi e organizzazioni internazionali |

233 | Importazioni di beni da paesi terzi e organizzazioni internazionali |

Importazioni di servizi |

Importazioni di servizi dall’UE e dalle istituzioni dell’UE |

234 | Importazioni di servizi dai paesi dell’UE |

235 | Importazioni di servizi dalle istituzioni dell’UE |

Importazioni di servizi da paesi terzi e organizzazioni internazionali |

236 | Importazioni di servizi da paesi terzi e organizzazioni internazionali |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni in vista della fornitura di informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, del loro calcolo e della loro diffusione

QUADRO ABM / ABB

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa.

Titolo 01: Affari economici e finanziari: Unione economica e monetaria (204)

Titolo 13: Politica regionale: Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali (1603), Fondo di coesione (1604)

Titolo 26: Amministrazione: Politica e gestione del personale, Gestione delle pensioni

Titolo 27: Bilancio: Politica di bilancio

Titolo 29: Statistiche: Produzione di informazioni statistiche (3403)

LINEE DI BILANCIO

Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione

29.01.01 Spese relative al personale in attività di servizio del settore Statistiche

29.01.02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore Statistiche

29.02.01 Gestione delle informazioni statistiche

Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

La proposta non stabilisce un termine per l’azione. Le sovvenzioni per gli Stati membri sono limitate a cinque anni (2007-2011), fatta eccezione per le azioni necessarie per fissare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni nella CE (art. 64 dello Statuto).

Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

29.01.01 | SNO | SND | NO | NO | NO | n. 3 |

29 01 02 | SNO | SND | NO | NO | NO | n. 3 |

29.02.01 | SNO | SD | NO | SÌ | NO | n. 3 |

SINTESI DELLE RISORSE

Risorse finanziarie

I dati finanziari di cui alla presente scheda sono forniti a titolo indicativo: i dati in merito alle risorse e alle dotazioni necessarie per le attività nel quadro del regolamento sulle parità di potere d’acquisto figurano nei programmi statistici quinquennali della Commissione (attualmente la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007, GU L 358, pag. 1.) La scheda finanziaria del regolamento sulle PPA specifica l’ammontare delle risorse necessarie per le parità di potere d’acquisto sul totale del settore Statistiche.

Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Istituti nazionali di statistica degli Stati membri | f | 1,191 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 1,978 | 1,978 | 7,659 |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 7,551 | 5,423 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 38,589 |

Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[16] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate

Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta è illustrato nella relazione.

Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Soddisfare le necessità di dati per le politiche della Commissione, in particolare nel settore della politica regionale.

Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Senza la partecipazione della Comunità tali statistiche non verrebbero elaborate.

Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Garantire la continuità dell’elaborazione annuale di parità di potere d’acquisto per ciascuno Stato membro.

Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata da parte della Commissione.

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Sistema di controllo

L’applicazione del regolamento sarà monitorata attraverso relazioni standardizzate redatte ogni sei anni e finalizzate a descrivere le metodologie e le prassi nazionali. Le relazioni dei paesi sono valutate dalla Commissione.

Anche le indagini sui prezzi per le PPA sono sottoposte a un monitoraggio continuo. Gli istituti nazionali di statistica trasmettono alla Commissione una relazione dopo ciascuna indagine.

La procedura di comitato di cui all’articolo 11 del regolamento disciplinerà l’applicazione del regolamento e l’adozione di eventuali modifiche tecniche.

Valutazione

Valutazione ex-ante

La proposta di regolamento si inserisce sulla scia delle iniziative in corso, attualmente condotte su base volontaria dagli Stati membri.

Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

N/A

Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le disposizioni del regolamento sono rivedute cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore. Se del caso, sono rivedute sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e di una proposta della Commissione.

MISURE ANTIFRODE

Un sistema riveduto di gestione e di controllo interno è stato realizzato dopo la riforma della gestione finanziaria della Commissione. Questo sistema prevede una capacità di controllo interno rafforzata.

Il monitoraggio annuale dei progressi realizzati nell’attuazione delle norme di controllo interno della Commissione è destinato a garantire l’esistenza e il funzionamento di procedure di prevenzione e individuazione delle frodi e delle irregolarità.

Nuove norme e procedure sono state adottate per il principale processo di bilancio: gare d’appalto, sovvenzioni, impegni, contratti e pagamenti.

DETTAGLI SULLE RISORSE

Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Mansioni connesse all’elaborazione delle statistiche:

- Sviluppo metodologico finalizzato a garantire la comparabilità dei risultati

- Assistenza metodologica agli INS

- Concezione di questionari e di orientamenti

- Raccolta di dati dagli Stati membri e dagli altri paesi partecipanti

- Controllo e convalida dei dati

- Diffusione e pubblicazione dei dati

- Analisi della qualità

- Supervisione degli appaltatori

Mansioni amministrative:

- Gestione degli appalti / delle sovvenzioni

Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (29 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

intra muros |

extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari e agenti temporanei (29 01 01) | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |

Personale finanziato con l’art. 29 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

In media 0,108 milioni di euro per persona all’anno

Calcolo – Personale finanziato con l’art. 29 01 02

In media 0,108 milioni di euro per persona all’anno

Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

| 2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |TOTALE | |29 01 02 11 01 Missioni |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,350 | |29 01 02 11 02 Riunioni e conferenze |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,050 |0,350 | |29 01 02 11 03 Comitati | | | | | | | | | |29 01 02 11 04 Studi e consulenze | | | | | | | | | |29 01 02 11 05 Sistemi di informazione | | | | | | | | | | 2. Totale altre spese di gestione (29 01 02 11) |0,100 |0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |0,700 | | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | | | | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) |0,100 |0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |0,700 | |Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

[5] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[6] GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[7] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[9] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[10] GU L 186 del 5.8.1995, pag. 59

[11] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

[12] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

[13] Spesa che non rientra nel capitolo 01 del titolo 29.

[14] Spesa che rientra nell’articolo 29.01.04.

[15] Spesa che rientra nell’articolo 29.01.01 e nell’articolo 29.01.02.

[16] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[17] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[18] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[19] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

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