Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0458

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

GU C 8E del 14.1.2010, p. 79–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/79


Giovedì 25 settembre 2008
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007

P6_TA(2008)0458

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

2010/C 8 E/15

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, 17, 22, 61-69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica principale per lo sviluppo dell'Unione europea e della Comunità quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

viste le interrogazioni orali B6-0006/2008 e B6-0007/2008,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che gli Stati membri hanno la precipua responsabilità di garantire libertà, sicurezza e giustizia per i loro cittadini; considerando, tuttavia, che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht e ancor più del trattato di Amsterdam, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di quegli stessi obiettivi, tenendo in conto le aspettative dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e l'applicazione nell'ambito dell'Unione dei principi dello stato di diritto e dell'efficace e leale cooperazione tra Stati membri,

B.

considerando che la ratifica del trattato di Lisbona costituisce una condizione essenziale e urgente per garantire che l'Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) e apporta miglioramenti fondamentali alla legittimità ed efficacia dell'azione dell'Unione europea,

C.

considerando che le considerazioni espresse sia alla riunione preparatoria del 26 novembre 2007 con i parlamenti nazionali che durante il più recente dibattito in plenaria il 31 gennaio 2008 hanno sottolineato l'importanza di gettare fondamenta sicure per la transizione al nuovo quadro giuridico che risulterà dalla ratifica del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) e istituisce un trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU),

D.

considerando, tuttavia, che la creazione di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia è lontana dall'esser completa e deve sormontare ancora notevoli difficoltà ed ostacoli, come confermato dalla comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007» (COM(2008)0373),

E.

considerando che, come tale relazione sottolinea e nonostante l'adozione di varie misure importanti, il programma approvato dal Consiglio europeo dell'Aia nel 2004 è seriamente in ritardo e, in particolare,

che esiste ancora un serio deficit di fiducia reciproca e, soprattutto, di solidarietà tra gli Stati membri, specialmente riguardo a politiche sulla migrazione legale e illegale e a politiche di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali,

che tali problemi interessano anche la fase di trasposizione delle poche misure sinora adottate poiché un livello insufficiente di esecuzione era evidente nei seguenti settori: politica dei visti, scambio di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione delle leggi e giudiziarie, prevenzione e lotta al crimine organizzato, gestione delle crisi all'interno dell'Unione europea, cooperazione di polizia e di dogana e cooperazione giudiziaria in questioni penali,

F.

considerando che gli stessi Stati membri menzionano tali problemi nel contesto del loro lavoro preparatorio per il prossimo programma dell'ASFJ per il periodo 2010-2014, riconoscendo che l'attuale ‧acquis‧ nel settore degli affari interni, sviluppato punto per punto, manca necessariamente di struttura ed è quindi difficile da spiegare ai cittadini dell'Unione; considerando che talvolta è difficile perfino per gli specialisti comprendere e che alcuni strumenti si sovrappongono e, inoltre, la base giuridica per alcune azioni si trova in atti distinti; considerando, infine, che il controllo dell'adeguata esecuzione delle direttive CE da parte di tutti i 27 Stati membri si sta rivelando un compito sempre più arduo e dispendioso in termini di tempo,

G.

convinto, tuttavia, al pari del Consiglio, che l'Unione non ha altra scelta se non insistere nell'attuazione dell'ASFJ, che tocca il fulcro degli ordinamenti costituzionali nazionali, e che gli Stati membri hanno un interesse speciale nel mantenere un dialogo tra loro, oltre che con le Istituzioni europee,

H.

considerando che, nell'attuale fase transitoria verso la conclusione della ratifica del trattato di Lisbona, è necessario adottare prima della fine del 2009 alcune misure generali che, anche se ispirate al trattato di Lisbona, possono ancora essere adottate in base ai trattati esistenti, in piena concordanza con l'articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e che potrebbero ridurre gli effetti negativi dei problemi soprammenzionati; sarebbero incluse misure intese a:

tener conto delle procedure, strutture e decisioni istituzionali, nonché dei principi e obiettivi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (1),

promuovere la trasparenza del processo decisionale a livello dell'Unione e a livello nazionale, in particolare in relazione all'AFSJ, in accordo con la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) sulla trasparenza legislativa (caso Turco (2)),

coinvolgere efficacemente i parlamenti nazionali nella creazione e nell'attuazione dell'AFSJ, anche riguardo alla valutazione di tali politiche negli altri Stati membri e da parte delle agenzie dell'Unione europea,

garantire il rispetto della prevalenza del diritto comunitario sul diritto UE (articolo 47 del trattato UE) nella conclusione di accordi internazionali, specialmente nel caso di sanzioni che riguardino cittadini di paesi terzi o ove cittadini dell'Unione siano suscettibili di subire discriminazione (esenzione da visto); il Parlamento dovrebbe sistematicamente essere associato nella conclusione da parte dell'Unione europea di accordi internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

rafforzare la solidarietà e la cooperazione leale tra Stati membri nell'esecuzione delle politiche e delle misure prese dall'Unione, potenziando e democratizzando i meccanismi di valutazione reciproca già disponibili nella cooperazione Schengen e nella lotta al terrorismo,

avviare una cooperazione avanzata in base al primo pilastro dove la richiesta all'unanimità è impossibile da raggiungere (vedi la discussione relativa alla proposta, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2006, di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399)),

andare oltre la natura embrionale e incerta di iniziative condotte dalle agenzie create dall'Unione e la cooperazione con le amministrazioni nazionali,

istituire una vera politica di comunicazione che consenta ai cittadini dell'Unione di essere meglio informati delle iniziative a livello dell'Unione e a livello nazionale e di familiarizzarsi con le autorità competenti dell'Unione e nazionali da contattare, senza compromettere la possibilità di un'azione giurisdizionale in merito ad aspetti suscettibili di influenzare i diritti fondamentali dei cittadini,

I.

considerando che, in tale periodo transitorio, è ancora più importante, nell'interesse dei cittadini dell'Unione, tener conto dei miglioramenti che il trattato di Lisbona apporterà in termini di:

protezione dei diritti fondamentali, quale dettata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

controllo giurisdizionale esercitato dalla CGCE, anche sulla legislazione relativa al controllo di polizia e giudiziario,

controllo democratico derivante dall'estensione della codecisione del Parlamento europeo e dal coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione e nella valutazione del suo impatto, anche per quanto riguarda le politiche collegate all'AFSJ,

J.

considerando che, in base al presente trattato, i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini dell'Unione nei riguardi delle misure AFSJ sono ancora più limitati che in altre aree di attività dell'Unione europea; che i poteri della CGCE sono limitati, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e che, inoltre, alcuni Stati membri ancora ostacolano il dialogo tra tribunali europei e nazionali in tale settore; considerando che il Consiglio dovrebbe posporre l'adozione di qualsiasi misura che potrebbe riguardare i diritti fondamentali a dopo la ratifica del trattato di Lisbona,

1.

invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:

a)

avviare da ora il processo di determinazione delle priorità per il futuro programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, sulla base di un approccio coerente e ambizioso, che vada ben oltre la riflessione ministeriale e che tragga ispirazione dagli obiettivi e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

b)

affiancare il Parlamento europeo nel suo dialogo con i parlamenti nazionali sulle priorità per il periodo 2010-2014, tenendo in conto i problemi incontrati nell'attuazione dei programmi di Tampere e dell'Aia, il lavoro svolto nell'ambito del Consiglio e le indicazioni strategiche iniziali del Consiglio europeo riguardanti l'immigrazione, l'asilo e l'integrazione; nell'intento di concludere tale fase iniziale del dialogo in sede di discussione annuale al Parlamento sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dare adito successivamente ad una comunicazione della Commissione, con l'intesa che spetterà poi al nuovo Parlamento e al Consiglio europeo adottare il programma finale a tempo debito,

c)

concordare con il Parlamento un elenco di testi o proposte che potrebbero o dovrebbero essere adottati con priorità prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e, in ogni caso, prima della fine del mandato dell'attuale Parlamento,

d)

progredire nei negoziati sulle proposte di cooperazione di polizia e giudiziaria (che saranno soggette a codecisione) perseguendo un accordo politico con il Parlamento e garantire che, una volta raggiunto tale accordo:

se ne posponga l'adozione formale fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

oppure il Consiglio adotti la decisione o le decisioni quadro in questione in base all'attuale trattato UE, accettando di ri-adottarle in base al trattato UE come modificato dal trattato di Lisbona, il che consentirebbe alla CGCE di esercitare il pieno controllo giurisdizionale; nel caso che un accordo politico fosse raggiunto già prima, il Parlamento potrebbe accettare di non riaprire i negoziati sul fondo, come avviene nella procedura di adozione per la codificazione ufficiale (3);

2.

propone le seguenti priorità per quanto riguarda i settori soggetti o da sottoporre a codecisione/parere conforme nel periodo transitorio:

Diritti fondamentali e cittadinanza

definire criteri più trasparenti a livello dell'Unione, in particolare ove misure dell'Unione europea possono inficiare garanzie basate sulle costituzioni degli Stati membri (articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)) e sottoporre a revisione le misure europee censurate dalla CGCE (vedi causa T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contro. Consiglio, causa T-47/03 Sison contro Consiglio, causa T-253/04 KONGRA-GEL e altri contro Consiglio, causa T-229/02 PKK contro Consiglio, sulle liste nere),

prendere in conto sistematicamente l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare rispetto alla lotta al terrorismo, tenendo conto delle risposte recentemente inviate alla Commissione in tale settore dagli Stati membri,

avviare i dialoghi preparatori per il mandato negoziale in vista dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU (articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE),

rivedere il programma di attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, tenendo conto delle priorità indicate dalle istituzioni, e in particolare dal Parlamento, nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia e rispetto per i principi dell'Unione europea (articolo 7 del trattato UE) (vedi la dichiarazione interistituzionale adottata al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (4),

avanzare una proposta legislativa intesa a ridurre la discriminazione diretta e indiretta riguardo alla circolazione dei cittadini dell'Unione, l'accesso alla giustizia in un paese diverso da quello di origine e la protezione diplomatica e consolare in paesi terzi (articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),

presentare una proposta relativa alla trasparenza e la confidenzialità dell'informazione e ai documenti trattati dalle istituzioni dell'Unione europea,

presentare una proposta sulla protezione dei dati (con il consolidamento di misure che attualmente variano da pilastro a pilastro), per rispondere alla preoccupazione sulla rapida erosione delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione, in particolare rispetto a standard inadeguati di protezione per il trasferimento transatlantico di dati, esortando il Consiglio ad adeguare la decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro alle raccomandazioni del Parlamento,

potenziare le strutture interne delle istituzioni responsabili per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, in particolare all'interno del Consiglio (conversione del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sui diritti fondamentali e la cittadinanza in gruppo di lavoro permanente, come proposto dalla Presidenza slovena),

rafforzare, mediante la cooperazione amministrativa (articolo 66 del trattato CE), il dialogo tra Stati membri, la conoscenza mutua dei sistemi giuridici e l'attivazione della procedura di dialogo per coinvolgere i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare ove sorgano difficoltà nell'esecuzione delle strategie e delle misure dell'Unione europea che riguardano l'AFSJ,

Spazio giudiziario europeo

sottoporre a revisione la proposta legislativa sui diritti degli individui nel processo penale (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),

presentare una proposta sui diritti delle vittime dei crimini e terrorismo (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),

migliorare il mutuo riconoscimento tra Stati membri, sia delle misure prese in absentia che delle prove (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),

promuovere la interconnessione dei casellari giudiziari,

sottoporre a revisione lo statuto di Europol, Eurojust e la Rete giudiziaria europea, alla luce della nuova base giuridica,

Protezione delle frontiere

adottare misure adeguate intese a garantire la piena utilizzazione del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e l'entrata in vigore delle decisioni collegate al trattato di Prüm (5),

rafforzare Frontex e valutare l'impatto delle nuove proposte della Commissione sui controlli alle frontiere,

potenziare le informazioni Frontex sugli accordi firmati con paesi terzi e sulle relazioni di valutazione in merito alle operazioni congiunte, e garantire che i controlli alle frontiere rispettino i diritti umani; modificare il mandato di Frontex, per includere operazioni di salvataggio in mare,

istituire una cooperazione strutturata tra Frontex e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per semplificare le operazioni relative, tenendo in conto la protezione dei diritti umani,

Immigrazione e asilo

azione energica ed ambiziosa della Commissione e del Consiglio intesa a promuovere una strategia dell'Unione rivolta al futuro su:

migrazione legale: il prossimo pacchetto sulla migrazione legale (procedura di applicazione unica della Carta blu, proposta sui lavoratori stagionali, distacchi intrasocietari e tirocini retribuiti, e altro),

migrazione illegale: proposte che includono sanzioni e un programma UE di reinsediamento,

asilo: esecuzione di Phase II, compresa la revisione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, dell'1 dicembre 2005, sulle norme minime in merito alle procedure negli Stati membri sull'attribuzione e la revoca della qualifica di rifugiati (6) e la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualificazione a cittadini di paesi terzi ed apolidi, o a persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, di rifugiati e il contenuto della protezione accordata (7), e la creazione di un Ufficio europeo di sostegno all'asilo,

sviluppo di una politica comunitaria sulla migrazione e l'asilo basata sull'apertura di canali per la migrazione legale e sulla definizione di norme comuni per la protezione nell'Unione dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo,

inserimento, nelle decisioni e nelle decisioni quadro CE, di tutte le disposizioni stabilite dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990;

3.

accoglie con favore la proposta di completare il pacchetto antidiscriminazione ed esorta il Consiglio ad agire nello spirito del trattato di Lisbona e ad incorporare le raccomandazioni del Parlamento;

4.

stima che, d'ora in poi, i parlamenti nazionali e la società civile debbano essere coinvolti in maniera strutturata nella preparazione di tali misure legislative e nella valutazione di tali politiche negli Stati membri; chiede alla Commissione e al Consiglio, a tal fine, di riesaminare con il Parlamento le reti, le agenzie e gli strumenti che valuterebbero l'impatto delle politiche ASFJ e di cooperare ad una maggiore interazione con la società civile europea;

5.

sottolinea che il trattato di Lisbona riconoscerà il ruolo del Parlamento nella conclusione di accordi internazionali riguardanti le politiche ASFJ; chiede in tale contesto:

di essere consultato in tempo utile su tutti gli accordi con i paesi terzi che non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2008,

di ricevere aggiornamenti regolari sui negoziati in corso,

con urgenza, che si tenga una discussione sulla dimensione esterna dell'AFSJ, poiché l'Unione sta creando di fatto una cooperazione di polizia e giudiziaria con paesi terzi, specialmente gli Stati Uniti, mediante accordi bilaterali su una serie di questioni, aggirando in tal modo le procedure formali di decisione democratica e il controllo parlamentare;

*

* *

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri, e di invitare tali parlamenti a presentare commenti, suggerimenti e proposte entro il 15 novembre 2008, in tempo per la discussione annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del dicembre 2008.


(1)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(2)  Sentenza dell'1 luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea.

(3)  Paragrafo 4 dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

(4)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)  Trattato del 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la repubblica d'Austria sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale.

(6)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 2.


Top
  翻译: