Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0320

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))
P6_TC1-COD(2008)0098 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI

GU C 184E del 8.7.2010, p. 441–482 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/441


Venerdi 24 aprile 2009
Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I

P6_TA(2009)0320

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

2010/C 184 E/80

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0068/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2)

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e da non danneggiare l'ambiente naturale o creato dall’uomo .

(2)

Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all’interno della Comunità.

(3)

La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (4), mirava a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(4)

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva l’introduzione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di omologazioni tecniche europee.

(5)

Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto occorre sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(6)

Occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(7)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fissa i requisiti in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (5) e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio  (6) forniscono un contesto giuridico orizzontale per la commercializzazione dei prodotti in seno al mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe perciò tener conto di tale contesto normativo.

(8)

I prodotti fabbricati in cantiere non dovrebbero essere considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti edili sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

(9)

L'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni può essere ottenuta solo se per valutare la prestazione dei prodotti della costruzione si introdurranno specifiche tecniche armonizzate.

(10)

La prestazione di un prodotto da costruzione è definita non solo in termini di capacità tecniche e caratteristiche essenziali, ma anche sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

(11)

Le specifiche tecniche armonizzate dovrebbero includere prove, calcoli e altri mezzi, di cui alle norme armonizzate e ai Documenti Europei di Valutazione (EAD) atti a valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(12)

I metodi che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(13)

È necessario che i lavori rispondano ad appositi requisiti di base che siano il punto di partenza per preparare mandati e norme armonizzate e per elaborare gli EAD dei prodotti da costruzione.

(14)

Per valutare l'uso sostenibile delle risorse e l'impatto delle costruzioni edili sull'ambiente, si deve ricorrere alle dichiarazioni ambientali di prodotto («Environmental Product Declarations – EPD»).

(15)

Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti edilizi di base nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d’altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto

(16)

Riguardo alle caratteristiche essenziali, nelle specifiche tecniche armonizzate dovrebbero essere fissati livelli di prestazione, che i prodotti da costruzione degli Stati membri devono soddisfare per tener conto in taluni tipi di lavori di diversi livelli di requisiti di base nonché di differenze climatiche, geologiche e geografiche e di differenze d’altro tipo che prevalgano negli Stati membri.

(17)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate ai sensi degli orientamenti generali (7) per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003.

(18)

Le norme armonizzate dovrebbero fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate dovrebbero essere fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità dell’articolo 6 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche  (8) . La Commissione dovrebbe intraprendere azioni volte ad ampliare l'area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate.

(19)

È necessario che le organizzazioni che rappresentano le professioni principali operanti nella progettazione, nella produzione e nell'impiego dei prodotti da costruzione facciano parte degli organismi tecnici europei, per accertarsi che essi operino in modo equo e trasparente e per garantire l'efficacia del mercato.

(20)

Al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite dal fabbricante, la dichiarazione di prestazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Qualora uno Stato membro abbia più lingue ufficiali, la scelta della lingua utilizzata per la stesura della dichiarazione di prestazione è operata con l'accordo del destinatario.

(21)

Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i costruttori di prodotti da costruzione.

(22)

Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione che non sono coperti da una norma armonizzata o non lo sono integralmente , è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

(23)

Costruttori e importatori di prodotti da costruzione dovrebbero poter chiedere di effettuare Valutazioni Tecniche Europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per l’omologazione tecnica europea di cui alla direttiva 89/106/CEE. Occorre perciò garantire che tali orientamenti continuino a essere validi in quanto EAD.

(24)

È opportuno che la redazione di ▐ EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

(25)

I TAB dovrebbero istituire un’organizzazione preposta a coordinare e garantire la trasparenza delle procedure per redigere gli EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee. Tale organizzazione dovrebbe in particolare garantire un’adeguata informazione del fabbricante e, se del caso, l'audizione, da parte dei gruppi di lavoro istituiti dai TAB, di un esperto scientifico indipendente e/o di un’organizzazione professionale designata dal costruttore.

(26)

Tra le caratteristiche essenziali, vanno distinte le caratteristiche i cui requisiti minimi in termini di livelli o di classi di prestazione sono stabiliti dalla Commissione secondo l’opportuna procedura di comitatologia, e le caratteristiche che si applicano indipendentemente dal luogo di immissione sul mercato.

(27)

La commercializzazione di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata pubblicata una Valutazione Tecnica Europea, dovrebbe essere accompagnata, riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto, da una dichiarazione di prestazione conforme alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(28)

È necessario adottate procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(29)

Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si valuterà la prestazione del prodotto da costruzione, e se ne controllerà la produzione nello stabilimento, in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione.

(30)

Data la specificità di prodotti da costruzione e la particolare importanza del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità previste dalla decisione n. 768/2008/CE e i moduli elencati da tale decisione, non sono adeguati per tali prodotti. Occorre pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(31)

Dati i vari significati attribuiti al marchio CE per i prodotti da costruzione, rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, occorre attuare provvedimenti particolari per chiarire l’obbligo di apporre il marchio CE ai prodotti da costruzione e le conseguenze di tale affissione.

(32)

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE ad un prodotto da costruzione , il costruttore, il rappresentante autorizzato o l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

(33)

Il marchio CE dovrebbe essere apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. ▐

(34)

Il marchio CE dovrebbe rappresentare l’unica indicazione di conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti della normativa comunitaria di armonizzazione applicabile . Si possono tuttavia utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti dei prodotti da costruzione e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

(35)

Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione, la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da risultati stabilmente acquisiti in precedenza o da altri dati, occorre che il costruttore possa dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una classe di prestazione senza prove o senza prove aggiuntive.

(36)

Per evitare di ripetere prove già effettuate, il costruttore di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

(37)

Per diminuire i costi di commercializzazione delle microimprese, se i prodotti in questione non suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza, è necessario prevedere procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione.

(38)

Per consentire un'efficace vigilanza del mercato e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è importante che le procedure semplificate per la dichiarazione di un determinato livello o di una determinata classe di prestazione, che non prevedono prove o prove complementari, non siano applicate agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o il proprio marchio o che modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da poter condizionare la conformità alla prestazione dichiarata. Ciò riguarda l'utilizzo di risultati stabili di precedenti prove o di altri dati esistenti e l'utilizzo dei risultati di prova ottenuti da terzi. Ciò riguarda altresì la procedura semplificata che si applica alle microimprese.

(39)

Per prodotti da costruzione progettati e fabbricati singolarmente, il costruttore dovrebbe poter seguire procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione se ║ la conformità del prodotto commercializzato alle norme vigenti può essere dimostrata.

(40)

È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (9), dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all’incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione. Essi dovrebbero inoltre fornire al costruttore tutte le informazioni relative alle procedure di ricorso disponibili in caso di contestazione delle condizioni d’accesso al marchio CE di uno o più dei suoi prodotti, e in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

(41)

Al fine di garantire un’applicazione omogenea e coerente della legislazione comunitaria di armonizzazione, l’effettiva sorveglianza sul mercato dovrebbe essere affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ║ fornisce le condizioni di base per il funzionamento di tale sorveglianza del mercato.

(42)

La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti essenziali delle costruzioni, dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia, contenente adeguate misure di protezione.

(43)

Data la necessità di garantire in tutta la Comunità un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza di prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tutti gli organismi dovrebbero assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, occorre fissare i requisiti cui devono rispondere gli organismi di valutazione delle prestazioni che intendano essere notificati nell’ambito delle finalità del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e il loro controllo.

(44)

Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità responsabili della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi che svolgono tali mansioni.

(45)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè il raggiungimento dell’effettivo funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri e, per le sue dimensioni e i suoi effetti, può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(46)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(47)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il poter di fissare le condizioni alle quali la dichiarazione di prestazione può essere accessibile su un sito web, di stabilire il periodo durante il quale i costruttori, gli importatori e i distributori dovrebbero conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione disponibile, di stabilire le classi di prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, a introdurre il sistema per valutare e verificare la costanza della prestazione dichiarata di un dato prodotto da costruzione o di una data famiglia di prodotti da costruzione, di stabilire il formato della Valutazione Tecnica Europea, di stabilire le procedure per valutare i TAB e di modificare gli allegati da I a IV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(48)

Occorre tener conto dei mandati in corso per la fissazione di norme europee armonizzate. Il CEN dovrebbe elaborare norme che chiariscano il requisito fondamentale n. 7, intitolato «Uso sostenibile delle risorse naturali».

(49)

Il requisito fondamentale n. 7 dovrebbe tenere conto della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell’utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

(50)

Essendo necessario un certo tempo affinché il presente regolamento funzioni correttamente, la sua applicazione, escluse le disposizioni relative alla designazione dei TAB, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, nonché all’istituzione di un’organizzazione di TAB e all’istituzione del Comitato permanente, dovrebbe essere rinviata.

(51)

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

(52)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione del sistema europeo di normalizzazione al fine di aumentare la trasparenza del sistema nel suo complesso e, in particolare, di garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione e di prevenire i conflitti di interessi tra di essi. Occorre al contempo adottare iniziative intese ad accelerare sia l'adozione di norme europee che la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare la traduzione degli orientamenti per le PMI,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le norme per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l’uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«prodotto da costruzione» ║ qualsiasi prodotto, o insieme di prodotti, costruito e commercializzato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, con il risultato che lo smantellamento del prodotto riduce la prestazione dell’opera di costruzione e lo smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni di costruzione;

2.

« prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata » qualsiasi prodotto da costruzione le cui caratteristiche e prestazioni essenziali non possono essere pienamente valutate secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:

a)

il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;

b)

il prodotto non soddisfa una o più definizioni tecniche di caratteristiche incluse in tali norme armonizzate;

c)

una o più caratteristiche essenziali del prodotto non sono adeguatamente coperte da nessuna di queste norme armonizzate; oppure

d)

uno o più metodi di prova necessari per valutare la prestazione del prodotto sono mancanti o non applicabili;

3.

«costruzioni» ║ lavori e opere edili e di genio civile;

4.

«caratteristiche essenziali» ║ le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni di cui all’allegato I . Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, occorre operare una distinzione tra:

a)

caratteristiche nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intende immettere il suo prodotto sul mercato; e

b)

caratteristiche che devono essere notificate a prescindere dal luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato e per le quali i requisiti minimi in termini di livelli o classi di prestazione sono determinati per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato V, tabella 1, e secondo il tipo di applicazione dagli organismi europei di normalizzazione, con l'accordo della Commissione e del comitato permanente per la costruzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Se del caso, per ciascuna famiglia di prodotti da costruzione di cui all'allegato V, tabella 1, le caratteristiche di cui alla lettera (b) del presente punto sono stabilite dalla Commissione, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2; esse riguardano tra l'altro questioni di interesse generale quali l'ambiente, la sicurezza e la valutazione di eventuali rischi per la salute durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione;

5.

«prestazione del prodotto da costruzione» la prestazione relativa alle singole caratteristiche essenziali espresse in termini di valore, livello, classe e valore soglia o per mezzo di una descrizione;

6.

«livello di soglia» un valore minimo di prestazione del prodotto. Il livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare e riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

7.

«classe» la gamma di prestazioni di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo di prestazione. Una classe può riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

8.

«specifiche tecniche armonizzate» ║ le norme armonizzate e i Documenti Europei di Valutazione;

9.

«valutazione tecnica europea» una valutazione basata su un Documento europeo di valutazione e riservata ai prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata;

10.

«norma armonizzata» una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all’articolo 6 di tale direttiva;

11.

«Documento Europeo di Valutazione» un documento che è adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini del rilascio di una Valutazione Tecnica Europea e che riguarda un prodotto non coperto o coperto solo parzialmente da una norma armonizzata;

12.

«operatori economici» il fabbricante, l’importatore, il distributore e il mandatario;

13.

«costruttore» qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;

14.

«importatore» ║ una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

15.

«distributore» qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l’importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

16.

«mandatario» ║ qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

17.

«commercializzazione» la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un’attività commerciale; sono esclusi:

a)

i prodotti trasformati in cantiere da un utente per uso proprio nell’ambito della propria attività professionale;

b)

i prodotti costruiti dentro e/o fuori dal cantiere e incorporati dal costruttore in un’opera senza essere immessi sul mercato.

18.

«immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

19.

«ritiro» ║ un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

20.

«richiamo» ║ un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

21.

«accreditamento» il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. 765/2008;

22.

«utente» qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

23.

«organismo di valutazione tecnica» un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e a valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata nelle aree di prodotto di cui all'allegato V;

24.

«tipo di prodotto» ║ la prestazione di un prodotto da costruzione, prodotto a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

25.

«controllo della produzione in fabbrica» ║ il controllo interno e permanente della produzione svolto dal costruttore, che garantisce la conformità del processo di produzione del prodotto da costruzione e del prodotto finale così ottenuto alle specifiche tecniche ;

26.

«microimpresa» ║ le piccolissime imprese, già definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (11);

27.

«ciclo di vita» ║ le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto, dalla acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale;

28.

«kit» una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati in modo permanente nelle opere al fine di per diventare un “sistema assemblato”.

Articolo 3

Requisiti di base delle costruzioni e caratteristiche essenziali del prodotto

║ Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono elencate in apposite specifiche tecniche armonizzate concernenti i requisiti di base delle costruzioni, precisati nell’allegato I.

CAPITOLO II

Dichiarazione di prestazione e marchio CE

Articolo 4

Modalità per redigere la dichiarazione di prestazione

1.   Il costruttore o l’importatore all’atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigono una dichiarazione di prestazione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata; ▐

b)

per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea .

2.   Gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal costruttore o dall’importatore sia precisa e affidabile.

Articolo 5

Contenuto della dichiarazione di prestazione

1.   La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle due tipologie di caratteristiche essenziali di tali prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 4 , in conformità delle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2.   La dichiarazione di prestazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo di prodotto per il quale essa è stata redatta;

b)

l'elenco completo delle caratteristiche essenziali indicate nelle specifiche tecniche armonizzate per il prodotto da costruzione e , per ciascuna caratteristica essenziale, i valori dichiarati, le classi o i livelli di prestazione oppure la menzione «prestazione non determinata» ;

c)

il numero di riferimento e il titolo della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usati per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d)

l’uso generico previsto, stabilito dalla specifica tecnica armonizzata;

e)

le indicazioni relative alla procedura seguita per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione; se il sistema applicabile per la valutazione della prestazione è stato sostituito dalla procedura semplificata di cui all'articolo 27 o 28, il costruttore dichiara quanto segue: «STD - Procedura semplificata»;

f)

le informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione, di cui all'allegato IV e le indicazioni relative alle sostanze pericolose che devono essere dichiarate in base ad altre disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

Articolo 6

Forma della dichiarazione di prestazione

1.   Ciascun prodotto immesso sul mercato é munito di una copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o spedita per via elettronica .

Se tuttavia a un unico cliente viene consegnata una partita dello stesso prodotto, quest’ultimo può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.

2.    Il costruttore spedisce una copia cartacea della dichiarazione di prestazione, qualora il destinatario lo richieda .

3.   In deroga ai precedenti commi 1 e 2, il contenuto della dichiarazione di prestazione può essere reso noto su un sito Web se ciò avviene alle condizioni fissate dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

4.   La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all’allegato III , nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato .

Articolo 7

Uso del marchio CE

1.   Il marchio CE é apposto ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6. In mancanza di una dichiarazione di prestazione, il marchio CE non può essere apposto.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità degli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore , o, se del caso, l’importatore, diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

2.   Il marchio CE è l’unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alle dichiarazione di prestazione.

Gli Stati membri non introducono disposizioni nazionali o ritirano tutte le referenze a marcature di conformità diverse dal marchio CE.

3.   Sul loro territorio o sotto la loro responsabilità, gli Stati membri non proibisconoostacolano la commercializzazione o l’uso di prodotti da costruzione recanti il marchio CE se nello Stato membro interessato i requisiti per tale uso corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che l’uso dei prodotti da costruzione recanti il marchio CE non sia impedito da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se i requisiti per tale uso nello Stato membro interessato corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

Articolo 8

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio CE

1.   Il marchio CE è disciplinato dai principi generali fissati dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Il marchio CE è apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione , su un’apposita targhetta ▐, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3.   Al marchio CE seguono il nome o il marchio di identificazione del costruttore e il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione.

4.   Il marchio CE è apposto sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.     Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire una corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Articolo 9

I «Punti di Contatto Prodotti»

1.    Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i «Punti di Contatto Prodotti» istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 forniscano anche informazioni chiare e di facile comprensione su:

a)

tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione sul suo territorio ;

b)

ove del caso, le possibilità di ricorso di cui tutti i costruttori dispongono per contestare le condizioni di accesso al marchio CE di uno o più dei loro prodotti, in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

2.     I «Punti di Contatto Prodotti» sono indipendenti da qualunque organismo od organizzazione che partecipa alla procedura di accesso alla marcatura CE. Linee guida sul ruolo e le competenze dei punti di contatto sono elaborate dalla Commissione ed adottate dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

CAPITOLO III

Obblighi degli operatori economici

Articolo 10

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori redigono la documentazione tecnica richiesta descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla certificazione della prestazione dichiarata.

I costruttori redigono la dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6 e appongono il marchio CE in conformità degli articoli 7 e 8.

2.   Per ogni famiglia di prodotti da costruzione, i costruttori conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per il periodo fissato dalla Commissione in base al ciclo di vita e al ruolo del prodotto nelle costruzioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

3.   I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Occorre tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

4.   I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l’identificazione ▐ o ▐ forniscono le informazioni prescritte sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

5.   I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o ▐ sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

6.   I costruttori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. A tal fine, essi informano di ciò senza indugio le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

7.   I costruttori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i costruttori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 11

Mandatari

1.   I costruttori possono nominare, mediante un mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

La redazione della documentazione tecnica non può far parte del mandato del rappresentante autorizzato.

2.   Se il costruttore nomina un mandatario, questi svolge almeno i seguenti compiti:

a)

tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione di autorità nazionali di sorveglianza per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

b)

fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione;

c)

coopera con le autorità competenti, se queste lo richiedono, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.

Articolo 12

Obblighi degli importatori

1.   Nel commercializzare un prodotto da costruzione nella Comunità gli importatori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, l’importatore si assicura che il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Egli si assicura anche che il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica di cui al primo comma dell’articolo 10, paragrafo 1. Gli importatori redigono la dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. Essi verificano inoltre che il prodotto sia munito del marchio CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5).

Un importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione.

3.   Gli importatori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

4.   Gli importatori garantiscono che, quando un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

5.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Senza indugio, essi informano di ciò le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

6.   Gli importatori conservano per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione, tenendola a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, a richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

7.   Gli importatori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, gli importatori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1.   Quando commercializzano un prodotto, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, i distributori verificano che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte in una lingua di facile comprensione per gli utenti dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e che il produttore e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5), e rispettivamente all’articolo 12, paragrafo 3).

Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione. A tal fine, il distributore informa il costruttore o l’importatore nonché le autorità di sorveglianza del mercato, se il prodotto presenta dei rischi.

3.   Il distributore garantisce che, quando un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

4.   I distributori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, sottolineando in particolare i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

5.   I distributori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i distributori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Se un importatore, o un distributore, commercializza un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio di fabbrica o ne modifica uno già in commercio in misura tale da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato, ai fini del presente regolamento, un costruttore e sarà perciò soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

A richiesta, gli operatori economici devono essere in grado di indicare alle autorità di sorveglianza sul mercato, per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, quanto segue:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

b)

qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPITOLO IV

Specifiche tecniche armonizzate

Articolo 16

Norme armonizzate

1.   Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste presentate dalla Commissione in conformità all’articolo 6 , paragrafo 3, primo trattino, di tale direttiva e dal Comitato permanente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva .

Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che nessuna categoria di attori di un dato settore sia rappresentata in misura superiore al 25 % dei partecipanti in seno a una commissione tecnica o ad un gruppo di lavoro. Se una o più categorie di attori non può partecipare o sceglie di non partecipare al gruppo di lavoro, tale requisito può essere riesaminato con l'accordo di tutti i partecipanti.

2.   Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione e la durevolezza dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti; esse indicano altresì le caratteristiche, i cui requisiti minimi sono stabiliti, in termini di livelli o classi di prestazione, dalla Commissione, nell’ambito della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2, per ciascuna famiglia di prodotti di cui all’allegato V, tabella 1, e per tipo di applicazione.

Per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali le norme armonizzate indicano eventualmente metodi meno onerosi di quelli basati su prove.

3.   Gli organismi europei di normalizzazione specificano nelle norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.   La Commissione valuta la conformità al relativo mandato delle norme armonizzate fissate dagli organismi europei di normalizzazione.

La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate, conformi ai pertinenti mandati, e fissa la data dell’applicabilità di tali norme.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Articolo 17

Obiezioni formali a norme armonizzate

1.   Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione, esprime il suo parere senza indugi.

2.   A seguito del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarle parzialmente, conservarle, conservarle parzialmente o eliminarle.

3.   La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate interessate.

4.     Quando una norma armonizzata è stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo, il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, può assumersi il compito di effettuare tutte le verifiche per garantire che la norma risponda ai requisiti stabiliti nel mandato conferito dalla Commissione o da uno Stato membro.

Articolo 18 ║

Livelli o classi di prestazione

1.   La Commissione può stabilire classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

2.   Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate , in base a un mandato riveduto.

3.    Se previsto dal relativo mandato gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle specifiche tecniche armonizzate i livelli di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi .

4.     La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto

5.   Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi , riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti stessi, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Articolo 19 ║

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

1.   Si valuta la prestazione dichiarata, verificandone la costanza, dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali in conformità a uno dei sistemi indicati nell’allegato VI.

2.   La Commissione stabilisce quale sistema sia applicabile a un dato prodotto da costruzione, o a una data famiglia di prodotti da costruzione, secondo i criteri che seguono:

a)

l’importanza del ruolo del prodotto rispetto ai requisiti di base delle costruzioni;

b)

la natura del prodotto;

c)

l’effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nel periodo in cui il prodotto viene impiegato;

d)

i possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

3.   Il sistema così scelto e le informazioni in merito al suo uso generico previsto, sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Articolo 20 ║

Documento Europeo di Valutazione

1.    Per i prodotti da costruzione coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, il Documento Europeo di Valutazione (EAD) è adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1, in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell’allegato II.

2.   L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 stabilisce nell’EAD metodi e criteri, per valutare la prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, che siano pertinenti all’uso voluto dal costruttore.

3.   L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 determina nell’EAD il controllo specifico della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni particolari del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.     Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un EAD, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale EAD.

Articolo 21 ║

Valutazione Tecnica Europea

1.   Per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata , la Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all’allegato II.

2.   La Commissione stabilisce il formato dell’ETA.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

CAPITOLO V

Organismi di Valutazione Tecnica

Articolo 22 ║

Designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica

1.   Gli Stati membri possono designare gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) per le aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato V.

Gli Stati membri che hanno designato un TAB ne comunicano nome, indirizzo e aree di prodotto, per le quali è designato, agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco dei TAB con le aree di prodotto per le quali sono designati.

La Commissione rende pubblicamente disponibili tutti gli aggiornamenti a tale elenco.

Articolo 23 ║

Requisiti dei TAB

1.   Il TAB deve rispondere ai requisiti precisate nella tabella 2 dell’allegato V.

2.   Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1), lo Stato membro ne ritira la designazione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e di controllo sulle attività dei TAB, e di tutte le modifiche a tali informazioni. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24 ║

Valutazione dei TAB

1.   I TAB verificheranno che gli altri TAB soddisfino i rispettivi criteri della tabella 2 dell’allegato V.

La valutazione sarà gestita dall’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1 e avrà luogo una volta ogni quattro anni nelle aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato V, per le quali i TAB sono stati designati.

2.   La Commissione fissa delle procedure di valutazione trasparenti , comprese modalità d’appello appropriate e accessibili contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

Un TAB non può essere valutato da un altro TAB dallo stesso Stato membro.

3.   L’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1), comunica i risultati delle valutazioni sui TAB a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

La Commissione, insieme agli Stati membri, controlla il rispetto delle regole e il corretto funzionamento della valutazione dei TAB.

Articolo 25 ║

Coordinamento dei TAB

1.   I TAB danno vita a un’organizzazione per la valutazione tecnica, nel prosieguo denominata “Organizzazione dei TAB”.

2.   L’Organizzazione dei TAB svolge le seguenti mansioni:

a)

coordinare l’applicazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II nonché fornire il sostegno chiesto a tal fine;

b)

informare la Commissione due volte l’anno su tutte le questioni relative alla preparazione degli EAD e su tutti gli aspetti relativi all’interpretazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II;

c)

adottare gli EAD;

d)

organizzare la valutazione dei TAB;

e)

garantire il coordinamento dei TAB;

f)

garantire in seno all'Organizzazione dei TAB la parità di trattamento di questi ultimi;

g)

verificare la trasparenza delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II e la consultazione del costruttore nell’ambito di tali procedure.

3.   La Commissione può assistere l’Organizzazione dei TAB quando questa svolge le mansioni di cui al punto (e) del paragrafo 2. A tal fine, la Commissione può concludere con l’Organizzazione dei TAB accordi quadro di collaborazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all’Organizzazione dei TAB.

CAPITOLO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 26 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica

1.   Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

a)

che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione; oppure

b)

che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto; il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest’ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati; oppure

c)

che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l’insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o della componente, a lui forniti.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore o fornitore di sistemi solo dopo esserne stato autorizzato da quest’ultimo o dal fornitore di sistemi , che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Il costruttore rimane responsabile della conformità del prodotto da costruzione a tutte le prestazioni dichiarate secondo le pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il costruttore provvede a che la prestazione del prodotto non sia compromessa in una fase successiva del processo di fabbricazione o di assemblaggio.

2.    La STD è verificata dal competente organismo di certificazione indicato nell'allegato VI se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è ▐ di cui all'allegato V,

il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) (senza prove o calcoli ulteriori - WT/WFT);

il sistema 1+, 1 o 3 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) (condivisione di risultati);

il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) (cascading).

3.     Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 27 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese che fabbricano prodotti da costruzione

1.   Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L’STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

2.   Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all’allegato VI, la STD é verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato VI.

3.     La Documentazione Tecnica Specifica garantisce un livello equivalente per quanto riguarda la salute e la sicurezza delle persone e altri aspetti di interesse pubblico. Il costruttore resta responsabile della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione. Il costruttore fornisce indicazioni sull'uso finale previsto del prodotto.

4.     Entro il … (12) la Commissione elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo valutando, tra l'altro, se la sua applicazione possa essere estesa ad altre imprese, se esso debba essere adattato per la produzione in piccole serie o se debba essere abrogato. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative.

5.     Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 28 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica per prodotti fabbricati individualmente

1.   Per un prodotto da costruzione non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. La STD assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità delle prestazioni in relazione ai requisiti costruttivi essenziali.

2.   Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all’allegato VI, la STD è verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato VI.

CAPITOLO VII

Autorità notificanti e organismi notificati

Articolo 29 ║

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 30 ║

Autorità notificanti

1.   Gli Stati membri designano un’autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie a valutare e notificare gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della dichiarazione di prestazione ai fini del presente regolamento, nonché di controllare gli organismi notificati, riguardo alla conformità con quanto previsto all’articolo 33.

2.   Se la notifica si fonda su un certificato di accreditamento, gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano effettuati dai loro organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità notificante delega, subappalta o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1, a un organismo che non sia un ente pubblico, tale organismo delegato deve essere una persona giuridica e soddisfare mutatis mutandis i requisiti di cui all’articolo 33. Tale organismo inoltre deve aver adottato disposizioni per soddisfare le responsabilità risultanti dalle sue attività.

4.   L’autorità notificante assume la piena responsabilità delle mansioni svolte dall’organismo cui le ha delegate o altrimenti affidate.

5.     L'autorità notificante verifica che le valutazioni di conformità siano effettuate in modo appropriato, senza imporre oneri superflui alle imprese e tenendo nel debito conto la dimensione dell'impresa, le specificità del settore delle costruzioni e la sua struttura, il grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e la natura, il volume e la periodicità del processo di produzione.

Articolo 31 ║

Requisiti relativi alle autorità notificanti

1.   L’autorità notificante è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi notificati.

2.   L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica dell’organismo di valutazione della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.   L’autorità notificante non offresvolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.   L’autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità notificante dispone di un numero sufficiente di dipendenti, atti a eseguire correttamente i suoi compiti.

Articolo 32 ║

Obbligo d’informazione delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della prestazione e di controllo degli organismi notificati, e di tutte le modifiche a tali informazioni.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 33 ║

Requisiti relativi agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della prestazione deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della prestazione è istituito secondo la legislazione nazionale e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della prestazione è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo, appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché sia dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse.

4.   L’organismo di valutazione della prestazione, il suo gruppo dirigente e il personale che svolge mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata non sono progettisti, produttori, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che valutano, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l’uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell’organismo notificato o l’uso di prodotti a scopo personale.

Essi si astengono inoltre dall’intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione di tali prodotti da costruzione né rappresenteranno le parti interessate a tali attività. Né esercitano alcuna attività che possa confliggere con la loro indipendenza o il giudizio e l’integrità relativi alle attività per le quali sono stati notificati.

L’organismo notificato fa sì che le attività delle sue filiali o dei suoi subappaltatori non compromettano la riservatezza, obiettività e imparzialità della valutazione e/o dell’attività di verifica.

5.   L’organismo notificato e il suo personale svolgono , in maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore, le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell’attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo notificato svolge tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnate a tale organismo ai sensi dell’allegato VI e per le quali è stato notificato, sia che tali mansioni siano svolte dall’organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per ogni tipo o categoria dei prodotti da costruzione, caratteristiche e mansioni per le quali è stato notificato, l’organismo notificato deve disporre:

a)

del personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento delle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

b)

di descrizioni delle procedure con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Esso disporrà anche di metodi e di procedure per distinguere tra mansioni svolte in quanto organismo notificato e attività di tipo diverso;

c)

di procedure per svolgere attività tenendo conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura - in massa o in serie - del processo di produzione.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.   Il personale che esegue le attività, per le quali l’organismo è stato notificato, possiede:

a)

una solida formazione tecnica e professionale che copra tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata nel campo d’applicazione pertinente per il quale l’organismo è stato notificato;

b)

buone conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che essi effettuano e l’autorità necessaria a eseguire tali operazioni;

c)

buone conoscenze e adeguata capacità di comprensione delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;

d)

la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

8.   L’imparzialità dell’organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni deve essere garantita.

La remunerazione del gruppo dirigente dell’organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non deve dipendere dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

9.   L’organismo notificato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che la responsabilità non sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale o che la valutazione e/o verifica siano effettuate sotto la responsabilità diretta dello Stato membro stesso.

10.   Il personale dell’organismo notificato è vincolato al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’allegato VI, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge la sua attività. I diritti di proprietà dovranno essere tutelati.

11.   L’organismo notificato partecipa ad attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

12.     Gli organismi notificati informano i propri clienti e prestano loro consulenza nel loro migliore interesse.

Articolo 34

Presunzione di conformità

Se un organismo di valutazione della prestazione può dimostrare la sua conformità ai criteri fissati nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che esso soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 33 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili soddisfano tali requisiti.

Articolo 35 ║

Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1.   L’organismo notificato che subappalta attività specifiche legate alle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione o si serve di una filiale, deve garantire che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all’articolo 33 e informarne l’autorità notificante.

2.   L'organismo notificato si assume l’intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o filiali.

3.   Le attività possono essere subappaltate o fatte eseguire da una filiale solo con il consenso del cliente.

4.   L’organismo notificato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti relativi alla valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale nonché del lavoro da essi svolto ai sensi dell’allegato VI.

Articolo 36 ║

Prove in presenza di testimoni

1.   Per ragioni tecniche, economiche o logistiche, è possibile che gli organismi notificati decidano di effettuare, o di far effettuare sotto la loro direzione, le prove di cui all’allegato VI nello stabilimento di produzione, usando l’apparecchiatura di prova del laboratorio interno del costruttore, o, con l’autorizzazione preventiva di quest’ultimo, in un laboratorio pubblico o privato, usando l’apparecchiatura di prova di tale laboratorio.

2.   Prima di effettuare tali prove, l’organismo notificato controlla se l’apparecchiatura di prova sia munita di un adeguato sistema di calibratura e se esso sia operativo.

Articolo 37 ║

Domanda di notifica

1.   Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione presenta una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere, dalle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l’organismo sostiene di essere competente e, se esiste, da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, attestante che l’organismo rispetta i requisiti di cui all’articolo 33.

3.   Se l’organismo interessato non può produrre un certificato di accreditamento, fornirà all’autorità notificante una documentazione che permetta di verificare, riconoscere e controllare periodicamente la sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 33.

Articolo 38 ║

Procedura di notifica

1.   Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 33.

2.   Essi effettuano la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento di notifica elettronico sviluppato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, per notifiche orizzontali, di cui al paragrafo 3, 2o comma, per le quali non esiste uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia su carta della notifica.

3.   La notifica elenca i dettagli completi delle funzioni da eseguire, i riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e, ai fini del sistema di cui al punto 1.4 dell’allegato VI, le caratteristiche essenziali per le quali l’organismo è competente.

I riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate non sono però necessari se ricorrono i seguenti casi di caratteristiche essenziali:

a)

reazione al fuoco;

b)

resistenza al fuoco;

c)

comportamento in caso di incendio esterno;

d)

assorbimento del rumore.

4.   Se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri una documentazione che permetta di attestare la competenza dell’organismo notificato e la presenza di meccanismi atti a garantire che l’organismo sarà regolarmente controllato e continuerà a soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 33.

5.   L’organismo interessato può svolgere attività di organismo notificato solo se la Commissione e gli altri Stati membri non sollevano alcuna obiezione entro due settimane dalla notifica, se si usa un certificato di accreditamento, ed entro due mesi dalla notifica, se non si usa l’accreditamento.

Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6.   La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 39 ║

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato.

Essa assegna un solo numero, anche se l’organismo è notificato con diversi atti comunitari.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco.

Articolo 40 ║

Modifiche della notifica

1.   Se un’autorità notificante accerta o viene informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 33 o non ottempera più ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica a seconda della gravità del mancato rispetto dei requisiti o della violazione degli obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica o di cessazione dell’attività da parte dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante fa sì che i fascicoli siano trattati da un altro organismo notificato o tenuti a disposizione, a richiesta, delle autorità notificante e di vigilanza del mercato.

Articolo 41 ║

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga tutti i casi in cui dubiti, o in cui siano sollevati dubbi, sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua capacità di ottemperare alle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2.   A richiesta, lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell’organismo interessato.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   Se la Commissione accerta che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti della notifica, essa ne informa lo Stato membro notificante cui chiede i necessari interventi correttivi inclusa, se necessario, la revoca della notifica.

Articolo 42 ║

Obblighi degli organismi notificati sul piano operativo

1.   Gli organismi notificati svolgono mansioni di terzi conformemente ai metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, di cui all’allegato VI.

2.   Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. L’attività degli organismi notificati tiene conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, della complessità tecnologica relativa dei prodotti da costruzione e del tipo di produzione - se di serie o no.

Essi rispettano tuttavia il rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e dal ruolo del prodotto stesso nella sicurezza delle costruzioni.

3.   Se, durante un controllo teso a verificare la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerti che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al costruttore opportuni interventi correttivi e se necessario sospende o ritira il suo certificato.

4.   In mancanza di interventi correttivi o se questi non producono l’effetto desiderato, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.

Articolo 43 ║

Obbligo di informazione degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante:

a)

di eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati;

b)

di qualunque circostanza che influisca sull’ampiezza e sulle condizioni della notifica;

c)

di qualunque richiesta d’informazioni loro rivolta dalle autorità di sorveglianza di mercato sull’attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione;

d)

a richiesta, delle mansioni di terzi conformi ai metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione svolte nell’ambito della loro notifica e di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che, sugli stessi prodotti da costruzione, svolgono analoghe mansioni di terzi secondo i metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, le informazioni sulle questioni connesse ai risultati negativi e, a richiesta, positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 44 ║

Scambio di esperienze

La Commissione provvede a organizzare uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri che sono responsabili della politica di notifica.

Articolo 45 ║

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione istituisce e fa funzionare correttamente un sistema di coordinamento e cooperazione tra gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 29, sotto forma di gruppi di organismi notificati a livello sia settoriale che intersettoriale.

Gli Stati membri incoraggiano gli organismi da essi notificati a partecipare ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPITOLO VIII

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia

Articolo 46 ║

Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale

1.   Se le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri hanno preso provvedimenti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate e/o rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti, di cui al presente regolamento, tutelati in quanto di pubblico interesse, esse effettuano, insieme agli operatori economici interessati, una valutazione del prodotto interessato che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di sorveglianza di mercato in tutti i modi che si rendono necessari.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all’operatore economico interessato opportuni interventi correttivi per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Le autorità di sorveglianza di mercato informano l’organismo notificato competente.

Alle misure di cui sopra si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi che esse hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3.   L’operatore economico adotta le misure correttive necessarie nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati da esso commercializzati nell’intera Comunità.

4.   Se l’operatore economico interessato non prende adeguate misure correttive entro il periodo di cui al 2o comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato attuano misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la commercializzazione del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Esse informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 conterranno tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati che identificano il prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura dei rischi comportati, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché i punti di vista dell’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

a)

non conformità del prodotto a requisiti sanitari o di sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici stabiliti dal presente regolamento;

b)

lacune delle specifiche tecniche armonizzate o della STD.

6.   Gli Stati membri, diversi da quello che avvia la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni altra informazione a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la disposizione nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7.   Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri fanno sì che, riguardo al prodotto da costruzione interessato, siano adottati adeguati provvedimenti restrittivi come il ritiro immediato del prodotto dal loro mercato.

Articolo 47 ║

Procedura di salvaguardia comunitaria

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura nazionale di uno Stato membro o se la Commissione ritiene che il provvedimento nazionale sia contrario alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta il provvedimento nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

2.   Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri ritirano dal proprio mercato il prodotto non conforme. Gli Stati membri informano di ciò la Commissione. Se il provvedimento nazionale è ritenuto ingiustificato, esso è revocato dallo Stato membro interessato.

3.   Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione deve informare il/i competente/i organismo/i di normalizzazione e sottoporre la materia al comitato permanente di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE. Il Comitato consulta il competente organismo europeo di normalizzazione ed esprime senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la disposizione nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze dell’EAD o della STD come indicato all’articolo 46, paragrafo 5), lettera b), la Commissione adotta misure adeguate.

Articolo 48 ║

Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1.   Se uno Stato membro, effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1), ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti tutelati in quanto di interesse pubblico, chiede all’operatore economico interessato di far sì che il prodotto, all’atto della commercializzazione, cessi di presentare tali rischi o venga eventualmente ritirato dal mercato o richiamato entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico apporta le necessarie correzioni nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati che egli commercializza nell’intera Comunità.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all’identificazione del prodotto da costruzione interessato, alla sua origine e alla sua catena di fornitura, alla natura dei rischi connessi nonché alla natura e alla durata delle disposizioni nazionali adottate.

4.   La Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e procede alla valutazione della disposizione nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, eventualmente, opportune misure.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

Articolo 49 ║

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 46, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni che seguono, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:

a)

marchio CE apposto in violazione dell’articolo 7 o dell’articolo 8;

b)

marchio CE non apposto, benché richiesto in conformità all’articolo 7, paragrafo 1;

c)

dichiarazione di prestazione non redatta, benché richiesta in conformità all’articolo 4;

d)

dichiarazione di prestazione non redatta in conformità agli articoli 4, 5 e 6;

e)

documentazione tecnica non disponibile o non completa.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro, con adeguate misure, limita o proibisce la commercializzazione del prodotto da costruzione o lo richiama o lo ritira dal mercato.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 50 ║

Modifiche degli allegati

1.   La Commissione può modificare gli allegati da I a VI.

2.   Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 51 ║

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato Comitato permanente per la costruzione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5, lettera a), punti da 1) a 4), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 8 della stessa.

3.     Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Articolo 52 ║

Abrogazione

1.   La direttiva 89/106/CEE è abrogata.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 53 ║

Disposizioni transitorie

1.   I prodotti da costruzione commercializzati ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2011 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2.   I costruttori e gli importatori possono redigere una dichiarazione di prestazione in base a un certificato o a una dichiarazione di conformità che sia stata pubblicata, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2011.

3.   Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima del 1o luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e le interpretazioni comuni delle procedure di valutazione dei prodotti da costruzione adottate dall'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA) anteriormente al 1o luglio 2011 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come EAD. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un orientamento per l'omologazione tecnica europea, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale orientamento, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

4.   Fino all’1 luglio 2011, i costruttori e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, le omologazioni tecniche europee conformi all’articolo 9 della direttiva 89/106/CEE per il periodo in cui tali omologazioni sono in corso di validità.

Articolo 54 ║

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 3 a 21, gli articoli 26, 27, 28, ║ da 46 a 50, 52 e 53 nonché gli allegati I, II, III e VI si applicano dall’1 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.

(4)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. ║

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(6)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82 .

(7)   GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7 .

(8)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37 .

(9)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21 .

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║

(11)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(12)   Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

Requisiti fondamentali delle costruzioni

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate , tenuto conto della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori .

I requisiti di base delle costruzioni devono essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato con una normale manutenzione.

1.   RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la costruzione e l’uso non provochino:

(a)

il crollo, totale o parziale, della costruzione;

(b)

gravi deformazioni di inammissibile portata;

(c)

danni ad altre parti della costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

(d)

danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2.   SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che, in caso di incendio:

(a)

la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo;

(b)

la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle costruzioni siano limitate;

(c)

la propagazione del fuoco a costruzioni vicine sia limitata;

(d)

si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3.   IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l’igiene e la salute dei lavoratori, degli occupanti e dei vicini durante tutto il loro ciclo di vita e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

(a)

sviluppo di gas tossici;

(b)

emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna;

(c)

emissione di radiazioni pericolose;

(d)

emissione di sostanze pericolose nell’acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque o nel suolo marino;

(e)

scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

(f)

presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni.

4.   SICUREZZA NELL’IMPIEGO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti, come scivolamenti, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5.   PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6.   RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, illuminazione, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti. I prodotti da costruzione devono inoltre essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare meno energia possibile durante il loro ciclo di vita.

7.   USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca almeno quanto segue:

(a)

la riciclabilità delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione;

(b)

la durata delle costruzioni;

(c)

l’uso nelle costruzioni di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO II

Procedura per l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata

1.

L’Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) effettua la valutazione e rilascia la Valutazione Tecnica Europea (ETA) nell’area del prodotto per il quale esso è stato designato.

Le disposizioni del presente allegato relative ai costruttori si applicano anche agli importatori.

2.

L’elaborazione e l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) avvengono in conformità ai punti da 2.1 a 2.11.

2.1.

In accordo con gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) del mercato di destinazione prescelto, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotto, di cui alla tabella 1 dell’allegato V.

2.2.

Il TAB cui perviene una richiesta di ETA (nel prosieguo, il “TAB responsabile”) per un prodotto da costruzione informa l’Organizzazione dei TAB, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento alla decisione della Commissione per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di tale decisione della Commissione.

2.3.

D'intesa con gli altri TAB, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per le stesse aree di prodotto (cfr. tabella 1 dell’allegato V).

2.4.

Il TAB responsabile si procura, in collaborazione con il costruttore, le informazioni pertinenti sul prodotto e sul suo uso previsto. Il TAB responsabile informa il costruttore se il prodotto sia coperto, del tutto o in parte, da un’altra specifica tecnica armonizzata. Il TAB responsabile redige poi un primo contratto da stipulare con il costruttore, che definisca i termini per elaborare il programma di lavoro.

2.5.

Entro un mese dalla conclusione del primo contratto, il costruttore presenta al TAB responsabile una memoria tecnica sul prodotto, il suo uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica, applicate dal costruttore.

2.6.

Entro u n mese dal ricevimento della memoria tecnica, il TAB responsabile prepara e invia al costruttore il progetto di secondo contratto e il progetto di programma di lavoro, contenente dettagli di tutti gli aspetti e le azioni che esso intraprenderà per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto rispetto al suo uso previsto. Il progetto di programma di lavoro comprende almeno le parti che seguono:

(a)

parte 1: il programma di valutazione, con i metodi di prova, di calcolo, di descrizione, i parametri e tutti gli altri mezzi, come i criteri di valutazione ritenuti adatti a identificare il prodotto, per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotti rispetto all’uso previsto e gli aspetti di durata per le caratteristiche essenziali corrispondenti;

(b)

parte 2: le attività relative all’ispezione iniziale dell’impianto in cui è fabbricato il prodotto oggetto della richiesta;

(c)

parte 3: i luoghi in cui saranno effettuate le prove;

(d)

parte 4: tempo e costi previsti.

2.7.

Dopo la conclusione del secondo contratto, comprendente il programma di lavoro convenuto tra TAB responsabile e costruttore, il TAB responsabile invia la parte 1 del programma di lavoro e la parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto, a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotti da costruzione, di cui alla tabella 1 dell’allegato V. Tali TAB danno vita a un gruppo di lavoro, coordinato dal TAB responsabile.

Il costruttore può richiedere al sopracitato gruppo di lavoro l’audizione di un esperto scientifico indipendente di sua scelta, al fine di completare le informazioni messe a disposizione dei TAB. Il gruppo di lavoro ha l’obbligo di procedere a tale audizione.

Entro due settimane dal ricevimento da parte di tutti i TAB interessati di tali documenti del TAB responsabile, il gruppo di lavoro redige il progetto di EAD, contenente i metodi di valutazione e i criteri della prestazione per le caratteristiche essenziali pertinenti, basati sulla parte 1 del programma di lavoro e sui contributi tecnici pertinenti e giustificati forniti dai suoi membri.

2.8.

Il progetto di EAD è poi comunicato dal TAB responsabile a tutti gli altri TAB, insieme alla parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto.

Entro due settimane, gli altri TAB comunicano al TAB responsabile le informazioni pertinenti relative ai regolamenti edilizi nazionali e altre eventuali norme giuridiche o amministrative applicabili al prodotto e al suo uso previsto. Il TAB responsabile informa i membri del gruppo di lavoro e il costruttore del contenuto di tali contributi.

2.9.

Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile acclude tali contributi al progetto di EAD, che invia all’Organizzazione dei TAB di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che ha una settimana per reagire, e previa consultazione di almeno un'organizzazione professionale nominata dal costruttore, qualora lo desideri, l’Organizzazione dei TAB approva l’EAD in quanto documento provvisorio. L’Organizzazione dei TAB invia una copia dell’EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull’EAD provvisorio all’Organizzazione dei TAB, quest’ultima modifica l’EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizia i preparativi per effettuare la valutazione.

2.10.

Il TAB responsabile effettua la valutazione secondo le disposizioni dell’EAD provvisorio approvato e pubblicherà successivamente il corrispondente ETA.

2.11.

Non appena il TAB responsabile avrà pubblicato il primo ETA in base a un dato EAD provvisorio, quest’ultimo è corretto se necessario dall’Organizzazione dei TAB in base a una proposta del TAB responsabile. L’EAD finale è poi approvato dall’Organizzazione dei TAB e inviato alla Commissione. La Commissione pubblica il riferimento all’EAD definitivo nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.

Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento all’EAD definitivo, gli ETA chiesti successivamente, relativi a prodotti da costruzione con caratteristiche essenziali simili a quelle della prima richiesta per uso previsto, sono preparati in conformità a tale EAD definitivo.

4.

Un rappresentante della Commissione può partecipare, come osservatore, a tutte le riunioni del gruppo di lavoro di cui al punto 2.7.

5.

Se l’EAD non è approvato da tutti i TAB e dal costruttore, l’Organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata soluzione.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

1.

N. … (codice unico di identificazione del prodotto)

2.

Nome o marchio di identificazione e indirizzo del costruttore (del suo mandatario):

3.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore:

4.

Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) e menzione dell’uso generico previsto :

5.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

6.

L’organismo …notificato (eventualmente nome e codice)

ha effettuato …(descrizione dell’intervento)

seguendo il sistema … (n). di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni

e ha rilasciato … (il certificato di conformità del prodotto, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, eventualmente, le relazioni di prova):

7.

Dichiarazione di prestazione (elenco, livelli o classi e riferimento alla specifica tecnica corrispondente/documentazione tecnica specifica usate per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dichiarate)

Nome della caratteristica essenziale dichiarata

Livello o classe di prestazione della caratteristica essenziale dichiarata

Riferimento alla specifica tecnica armonizzata/documentazione tecnica specifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato a nome e per conto di: …

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO IV

Sostanze pericolose da dichiarare nella dichiarazione di prestazione

1.     Sostanze estremamente problematiche

(a)

sostanze che figurano nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione di REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1);

(b)

sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

(c)

sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili (vPvB) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

(d)

sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).

2.     Sostanze oggetto di determinate classificazioni

Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE nelle seguenti categorie:

(a)

sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione della categoria 3;

(b)

sostanze caratterizzate da tossicità cronica (R48);

(c)

sostanze pericolose per l'ambiente con possibili effetti a lungo termine (R50-53);

(d)

sostanze pericolose per lo strato di ozono (R59);

(e)

sostanze che possono provocare sensibilizzazione in caso di inalazione (R42);

(f)

sostanze che possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

3.     Sostanze pericolose prioritarie

Sostanze pericolose prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3) (cd. “direttiva quadro Acque”).


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Venerdi 24 aprile 2010
ALLEGATO V

Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Tabella 1 –   Aree di prodotto

Codice dell’area

Area di prodotto

Famiglie di prodotti da costruzione

A

INGEGNERIA CIVILE

Geotessili e prodotti connessi - Impianti fissi per il traffico - Pavimentazioni, lastricature e rifiniture di strade - Granulati - Prodotti per la costruzione di strade - Condotte, serbatoi e accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano - Alloggiamenti per pavimenti comprese pavimentazioni sospese, strade e altre zone di traffico - Calcestruzzo asfaltico ultrasottile - Prodotti per reti fognarie - Protezione contro smottamenti - Sistemi di impermeabilizzazione per coperture di ponti da applicare liquidi - Giunti di dilatazione per i ponti stradali

B

UNITÀ DA COSTRUZIONE,TOTALMENTE/PARZIALMENTE PREFABBRICATE

Kit prefabbricati per costruzione di strutture e blocchi in legno - Kit per costruzione di celle frigorifere, kit per il rivestimento di celle frigorifere - Unità prefabbricate da costruzione - Kit per costruzione di strutture in cemento – Kit per costruzione di strutture metalliche

C

MATERIALI E COMPONENTI PORTANTI

Prodotti e accessori in legno per strutture - Cementi, calci e altri leganti idraulici – Acciaio per cemento armato e preteso - Prodotti e accessori per strutture metalliche – Prodotti per calcestruzzo, malta e malta liquida - Sostegni per strutture – Prodotti prefabbricati in cemento – Kit di scale prefabbricate – Travi e sostegni leggeri, compositi, a base di legno – Kit per la messa in tensione di strutture pretese - Bulloni di ancoraggio

D

RIVESTIMENTI PER TETTI ED EDIFICI

Kit per facciate a intercapedine – Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori – Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi - Porte e finestre esterne e interne, aperture e lucernari per tetti – Kit di impermeabilizzazione per tetti, applicati liquidi – Kit per rivestimenti di pareti esterne – Strutture di vetro incollato – Kit di membrane di impermeabilizzazione flessibili fissate meccanicamente al tetto – Kit di tettoie autoportanti trasparenti - Pannelli prefabbricati portanti pretesi con ossatura in legno e pannelli leggeri compositi autoportanti

E

COMPONENTI/KIT DA COSTRUZIONE INTERNI/ESTERNI

Impianti sanitari - Pannelli a base di legno - Muratura e prodotti connessi – Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti - Prodotti in gesso – Kit divisori interni – Kit di rivestimento stagno per pavimenti e pareti di locali umidi – Kit di casseforme permanenti non portanti composti di blocchi o pannelli cavi di materiali isolanti e/o di calcestruzzo

F

RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE/ISOLAMENTO

Camini, condotti e prodotti specifici – Apparecchi da riscaldamento - Prodotti per isolamento termico – Kit compositi per l’isolamento termico esterno – Kit per isolamento di tetti invertiti - Rivestimenti

G

SIGILLATURA/ADESIVI PER FISSAGGI

Adesivi da costruzione – Perni per giunti/connettori strutturali – Lastre da chiodatura tridimensionali - Bulloni d’ancoraggio/viti – Lastre per pareti in acciaio inossidabile. - Profilati cavi prefabbricati - Dispositivo di fissaggio per rivestimenti di pareti esterne e per tetti piatti o pendenti - Connettore per elementi sandwich in cemento – giunti di impermeabilizzazione al gas e all’acqua per condotte che attraversa pareti e pavimenti – Kit di profilati e giunti impermeabili - Mastici d’impermeabilizzazione per giunti – Fissaggi elastici sospesi – Tiranti - Fissaggi puntuali – Idrorepellenti e trattamenti per superfici - Dispositivi di fissaggio e livellamento per tetti, pareti e applicazioni interne - Prodotti di impermeabilizzazione/trattamenti

H

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PRODOTTI CONNESSI

Allarmi antincendio, rivelatori d’incendi, impianti fissi di lotta antincendio, prodotti contro gli incendi e i fumi e di protezione contro le esplosioni – Dispositivi tagliafuoco e di circoscrizione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco.

I

INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni elettriche.

J

INSTALLAZIONI A GAS

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni a gas.

K

RIFORNIMENTO IDRICO E ACQUE REFLUE

Kit costituito da collettore con chiusura parzialmente meccanica, montato in un pozzetto senza collettore – Kit per chiusino, fatto di copertura e giunti multifunzione in plastica – Kit di condotte per acqua fredda e calda, anche destinata a uso umano - Sistemi di condotte di scarico e fogne, con o senza pressione – Raccordo flessibile per condotte di scarico e fogne, a gravità e a pressione - Toilette a compostazione


Tabella 2 –   Requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Competenza

Descrizione della competenza

Requisiti

1.

Analisi dei rischi

Individuare possibili rischi e benefici dell’uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta impiegati nelle costruzioni.

Un TAB sarà indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare.

Un TAB disporrà inoltre di personale con le seguenti caratteristiche:

(a)

obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;

(b)

conoscenza approfondita della normativa vigente e delle altre disposizioni degli Stati membri nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(c)

comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(d)

conoscenza dettagliata degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;

(e)

conoscenza dettagliata delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(f)

adeguate competenze linguistiche.

2.

Fissare criteri tecnici

Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alla soddisfazione delle norme nazionali applicabili;

fornire l’informazione tecnica necessaria a chi partecipi al processo di costruzione come potenziali utenti dei prodotti da costruzione (costruttori, progettisti, contraenti, installatori).

3.

Fissare metodi di valutazione

Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell’attuale stato della tecnica.

 

4.

Determinare il controllo specifico della produzione in fabbrica

Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante la fabbricazione.

Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB disporrà di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processo produttivo e caratteristiche del prodotto.

5.

Valutare il prodotto

Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.

Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB disporrà dei mezzi necessari e dell’attrezzatura per valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell’ambito delle aree di prodotto alle quali è designato.

6.

Gestione generale

Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.

Un TAB disporrà di:

(a)

una documentazione comprovante il rispetto di comportamenti amministrativi corretti;

(b)

politiche e procedure di sostegno a favore della riservatezza delle informazioni sensibili in seno al TAB e a tutti i suoi partner;

(c)

un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti di lavoro;

(d)

un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;

(e)

una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e denunce.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO VI

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.   SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.1.

Sistema 1+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

il controllo della produzione in fabbrica (FPC);

(ii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC;

(iv)

prova di controllo di campioni prelevati in fabbrica.

1.2.

Sistema 1 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

il controllo della produzione nella fabbrica;

(ii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal costruttore secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC.

1.3.

Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

il controllo della produzione nella fabbrica;

(iii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità dell’FPC fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(ii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC.

1.4.

Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua il controllo della produzione in fabbrica;

(b)

l’organismo notificato determina il tipo di prodotto in base alla prova del tipo (grazie al campionamento effettuato dal costruttore), al calcolo del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5.

Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

la determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo, a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

(b)

l’organismo notificato non ha mansioni da svolgere.

2.   ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

(1)

organismo di certificazione un organismo notificato, governativo o no, munito della competenza e della responsabilità necessarie a rilasciare una certificazione conforme a determinate norme procedurali e gestionali;

(2)

organismo d’ispezione: un organismo notificato avente l’organizzazione, il personale, la competenza e l’integrità per svolgere, secondo criteri specificati, le seguenti funzioni: valutazione delle operazioni di controllo della qualità dei costruttori, raccomandazione che siano accettate e successivo audit nonché scelta e valutazione dei prodotti da costruzione in fabbrica, secondo criteri specifici;

(3)

laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.


Top
  翻译: