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Document 52009DP0088
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty European Parliament decision of 25 November 2009 on the adaptation of Parliament's Rules of Procedure to the Treaty of Lisbon (2009/2062(REG))
Adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona Decisione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sull’adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))
Adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona Decisione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sull’adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))
GU C 285E del 21.10.2010, p. 86–110
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/86 |
Mercoledì 25 novembre 2009
Adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona
P7_TA(2009)0088
Decisione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sull’adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))
2010/C 285 E/16
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali che integra gli emendamenti proposti dalla commissione per i bilanci nel parere del 31 marzo 2009 (A7-0043/2009),
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
decide che tali modifiche entrano in vigore il 1o dicembre 2009; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in attesa dell’entrata in vigore delle modalità (1) per l’assegnazione a taluni Stati membri di un certo numero di seggi aggiuntivi nel Parlamento fino al termine della settima legislatura. Gli Stati membri interessati sono invitati a designare gli osservatori in conformità del proprio diritto nazionale. |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 36 |
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Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie |
Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
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Durante l’esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, e verifica in particolare che l’atto legislativo sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e allo Stato di diritto. Inoltre, in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie. |
1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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Il Parlamento rispetta altresì pienamente i diritti e i principi sanciti all’articolo 2 e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato sull’Unione europea. |
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2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per l’interpretazione della Carta. Il parere di detta commissione è allegato alla relazione della commissione competente. |
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. In caso di proposta di atto legislativo avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti. |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 bis (nuovo) |
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Articolo 38 bis Esame del rispetto del principio di sussidiarietà 1. Durante l’esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 2. La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo. 3. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell’articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea e dell’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente per il merito e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. 4. Tranne che nei casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l’autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere. 6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifica in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione. La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento. |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 44 |
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Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro |
Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri |
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1. Le iniziative presentate da uno Stato membro a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o degli articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato UE vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento. |
1. Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento. |
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2. La commissione competente può invitare un rappresentante dello Stato membro in questione a presentarle la sua iniziativa. Detto rappresentante può essere accompagnato dalla Presidenza del Consiglio. |
2. La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio. |
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3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull’iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione. |
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull’iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione. |
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4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell’ambito di un’unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell’ambito di un’unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
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5. Il termine di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE decorre dal momento della comunicazione in Aula che il Parlamento ha ricevuto, nelle lingue ufficiali, un’iniziativa corredata di una relazione che deve confermare la conformità dell’iniziativa stessa al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato CE. |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 – paragrafo 1 |
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1. Nel periodo successivo all’approvazione della posizione del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all’adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alle modifiche da esso apportate . |
1. Nel periodo successivo all’adozione della posizione del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all’adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alla sua posizione . |
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Emendamento 12 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 59 – sottotitolo 1 |
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Procedura di codecisione |
Procedura legislativa ordinaria |
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(Emendamento orizzontale: i termini «codecisione» e «procedura di codecisione» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «procedura legislativa ordinaria».) |
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Emendamento 13 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 60 |
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Articolo 60 Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975 1. Per talune importanti decisioni comunitarie il Parlamento, nell’esprimere il suo parere, può aprire, con la cooperazione attiva della Commissione, una procedura di concertazione con il Consiglio, quando quest’ultimo non intenda conformarsi al parere del Parlamento. 2. Questa procedura è avviata dal Parlamento, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio. 3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione nonché per la trasmissione dei risultati al Parlamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68. 4. La commissione competente elabora una relazione sui risultati della concertazione, che è sottoposta alla discussione e al voto del Parlamento. |
soppresso |
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Emendamento 14 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 61 – titolo |
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Comunicazione della posizione comune del Consiglio |
Comunicazione della posizione del Consiglio |
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(Emendamento orizzontale: i termini «posizione comune del Consiglio» o «posizione comune» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «posizione del Consiglio» o «posizione».) |
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Emendamento 15 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 2 |
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Per ogni proroga dei termini conformemente all’articolo 252, lettera g), del trattato CE o all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, il Presidente chiede l’assenso del Consiglio. |
soppresso |
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Emendamento 16 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 2 |
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2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all’articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE , su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea , su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
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(Emendamento orizzontale: la numerazione degli articoli nel trattato UE e nel trattato CE è adattata in tutto il regolamento alla versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.) |
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Emendamento 17 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 – paragrafo 3 |
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3. Il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può dare il proprio assenso a una richiesta del Consiglio volta a prorogare i termini conformemente all’articolo 252, lettera g), del trattato CE. |
soppresso |
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Emendamento 18 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 65 – paragrafo 4 |
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4. In deroga al paragrafo 3, qualora la reiezione del Parlamento rientri nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 252 del trattato CE, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa. |
soppresso |
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Emendamenti 73 e 88 |
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Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – Capitolo 6 bis (nuovo) – titolo (da inserire dopo l’articolo 74) |
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Emendamento 20 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 bis (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 bis Revisione ordinaria dei trattati 1. In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione contenente proposte al Consiglio volte a modificare i trattati. 2. Se il Consiglio europeo decide di convocare una Convenzione, i rappresentanti del Parlamento sono nominati da quest’ultimo su proposta della Conferenza dei presidenti. La delegazione del Parlamento elegge il proprio capo e i candidati a qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione. 3. Qualora il Consiglio europeo chieda l’approvazione del Parlamento in relazione alla decisione di non convocare una Convenzione per l’esame delle proposte di modifica dei trattati, la questione è deferita alla commissione competente in conformità dell’articolo 81. |
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Emendamento 21 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 ter (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 ter Revisione semplificata dei trattati In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento, secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea, una relazione contenente le proposte al Consiglio europeo volte a rivedere in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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Emendamento 22 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 quater (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 quater Trattati di adesione 1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell’Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente. 2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente. 3. Per l’intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata. 4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all’Unione europea. 5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell’articolo 81. |
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(L’articolo 89 è soppresso.) |
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Emendamento 23 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 quinquies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 quinquies Recesso dall’Unione Se uno Stato membro decide, a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, di recedere dall’Unione, la questione è deferita per l’esame alla commissione competente. L’articolo 74 quater si applica mutatis mutandis. Il Parlamento decide sull’approvazione di un accordo di recesso a maggioranza dei voti espressi. |
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Emendamento 24 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 sexies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 sexies Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro 1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 41 e 48, può:
2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell’articolo 81. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente. 3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. 4. Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca. 5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l’autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio. |
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(Il capitolo 15 del Titolo II è soppresso.) |
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Emendamento 25 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 septies (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 74 septies Composizione del Parlamento In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell’articolo 41, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell’articolo 81. |
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Emendamento 26 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 82 (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo)) |
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Articolo 82 Procedure in seno al Parlamento 1. Le richieste degli Stati membri o le proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le consultazioni del Parlamento a norma dell’ articolo 40 A, paragrafo 2, del trattato UE sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 37, 38, 39, 43, da 53 a 60 e 81 del presente regolamento, ove opportuno. |
Articolo 74 octies Cooperazione rafforzata fra Stati membri 1. Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell’ articolo 20 del trattato sull’Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 37, 38, 39, 43, da 53 a 59 e 81 del presente regolamento, ove opportuno. |
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2. La commissione competente verifica il rispetto dell’ articolo 11 del trattato CE e degli articoli 27 A, 27 B, 40, 43, 44 e 44 A del trattato UE . |
2. La commissione competente verifica il rispetto dell’ articolo 20 del trattato sull’Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea . |
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3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. |
3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 43. |
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(Il capitolo 10 del Titolo II è soppresso.) |
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Emendamenti 27 e 28 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 |
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Bilancio generale |
Quadro finanziario pluriennale |
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Le procedure da applicare per l’esame del bilancio generale dell’Unione europea e dei bilanci suppletivi, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee, sono adottate mediante risoluzioni del Parlamento e allegate al presente regolamento (2). |
Qualora il Consiglio chieda l’approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è deferita alla commissione competente secondo la procedura di cui all’articolo 81. L’approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono. |
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(L’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 29 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 bis (nuovo) |
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Articolo 75 bis Documenti di lavoro 1. I seguenti documenti sono messi a disposizione dei deputati:
2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere. 3. Se altre commissioni sono interessate ad esprimere un parere, il Presidente fissa il termine entro cui quest’ultimo deve essere trasmesso alla commissione competente. |
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(L’articolo 1 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 30 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 ter (nuovo) |
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Articolo 75 ter Esame del progetto di bilancio - Prima fase 1. Ogni deputato può, secondo le modalità stabilite in appresso, presentare e illustrare progetti di emendamento al progetto di bilancio. 2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto. Tutti i progetti di emendamento al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta. 3. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento. 4. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria. I progetti di emendamento che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non sono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno 40 deputati non ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell’inizio della votazione. 5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito. 6. In deroga al disposto dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su:
Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all’articolo 161, paragrafi da 4 a 8 del regolamento. 7. Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati progetti di emendamento sono considerati approvati. 8. Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. 9. Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio, quest’ultimo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione corredato delle motivazioni. 10. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. |
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(L’articolo 3 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 31 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 quater (nuovo) |
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Articolo 75 quater Trilogo finanziario Il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l’attuazione delle procedure summenzionate. Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. |
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Emendamento 32 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 quinquies (nuovo) |
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Articolo 75 quinquies Conciliazione di bilancio 1. Il Presidente convoca il Comitato di conciliazione in conformità dell’articolo 314, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 2. La delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio. 3. I membri della delegazione sono nominati annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento voti la posizione del Consiglio, preferibilmente tra i membri della commissione competente per le questioni di bilancio e altre commissioni interessate. La delegazione è guidata dal Presidente del Parlamento. Il Presidente può delegare tale ruolo a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. 4. Si applica l’articolo 68, paragrafi 2, 4, 5, 7 e 8. 5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l’accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all’ordine del giorno di una seduta del Parlamento da tenersi nei 14 giorni successivi alla data di tale accordo. Il progetto comune è messo a disposizione dei deputati. Si applica l’articolo 69, paragrafi 2 e 3. 6. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. La votazione si svolge per appello nominale. Il progetto comune si considera approvato a meno che la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento lo respinga. 7. Se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, la commissione competente può presentare per conferma tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio o parte di essi, in conformità dell’articolo 314, paragrafo 7, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il voto di conferma è iscritto all’ordine del giorno di una seduta entro 14 giorni dalla data di comunicazione della reiezione del testo comune da parte del Consiglio. Gli emendamenti sono considerati confermati qualora siano approvati dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e dai tre quinti dei voti espressi. |
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Emendamento 33 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 sexies (nuovo) |
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Articolo 75 sexies Adozione definitiva del bilancio Una volta constatata l’adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(L’articolo 4 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 34 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 septies(nuovo) |
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Articolo 75 septies Nuovo regime dei dodicesimi provvisori 1. Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio sono deferite alla commissione competente. 2. La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio. 3. Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono. |
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(L’articolo 7 dell’allegato V è soppresso.) |
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Emendamento 35 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 79 bis (nuovo) |
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Articolo 79 bis Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento 1. Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l’Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive:
2. Le decisioni sull’organigramma sono prese secondo la seguente procedura:
3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l’Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull’organigramma. Le tappe di tale procedura sono quelle delineate all’articolo 79. Si avvia una fase di concertazione se la commissione competente per le questioni di bilancio e l’Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti. |
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(L’articolo 79, paragrafo 7, e l’articolo 8 dell’allegato V sono soppressi.) |
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Emendamento 37 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 1 |
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1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. |
1. Qualora sia stato invitato a fornire la sua approvazione di un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. |
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Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull’atto per il quale i trattati CE o UE richiedono il suo parere conforme . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l’approvazione del parere conforme è quella indicata all’articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE che costituisce la base giuridica dell’atto proposto. |
Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull’atto per il quale il trattato sull’Unione europea o il trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiedono la sua approvazione . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l’approvazione è quella indicata all’articolo corrispondente del trattato sull’Unione europea o del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che costituisce la base giuridica dell’atto proposto. |
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Emendamento 38 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 2 |
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2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 89, 90 e 102 . Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE si applica l’articolo 82 del presente regolamento. |
2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 74 quater, 74 sexies e 90. Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria si applica l’articolo 74 octies del presente regolamento. |
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(Emendamento orizzontale: i termini «procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «procedura legislativa ordinaria».) |
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Emendamento 39 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 – paragrafo 3 |
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3. Qualora per una proposta legislativa sia richiesto il parere conforme del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l’attuazione della proposta . |
3. Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l’approvazione del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l’attuazione dell’atto proposto . |
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Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione, il Presidente chiede di proseguire l’esame con il Consiglio. |
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La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell’esame con il Consiglio. |
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(Emendamento orizzontale: ad eccezione degli articoli 56 e 57, i termini «proposta della Commissione» e «proposta legislativa» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «proposta di atto legislativo» o «atto legislativo proposto» a seconda delle esigenze grammaticali.) |
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Emendamento 76 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 87 bis (nuovo) |
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Articolo 87 bis Atti delegati Quando un atto legislativo delega alla Commissione la competenza di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:
Le disposizioni dell’articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis. |
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Emendamento 41 |
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Regolamento del Parlamento europeo Titolo II bis (nuovo) (da inserire prima del Capitolo 12) |
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Emendamento 42 |
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Regolamento del Parlamento europeo Capitolo 12 – titolo |
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Emendamento 43 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 92 |
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Articolo 92 Nomina dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune 1. Prima della nomina dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Presidente invita il Presidente in carica del Consiglio a fare una dichiarazione al Parlamento, a norma dell’articolo 21 del trattato UE. Il Presidente invita il Presidente della Commissione a fare a sua volta una dichiarazione. 2. Al momento della nomina del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, a norma dell’articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE, e prima che questi assuma ufficialmente le sue funzioni, il Presidente invita l’Alto rappresentante a fare una dichiarazione alla commissione competente e a rispondere alle domande di quest’ultima. 3. Dopo la dichiarazione e le risposte di cui ai paragrafi 1 e 2 e su iniziativa della commissione competente o a norma dell’articolo 121, il Parlamento può formulare una raccomandazione. |
soppresso |
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Emendamento 44 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 93 – titolo |
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Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune |
Rappresentanti speciali |
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Emendamento 45 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 93 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Un rappresentante speciale nominato dal Consiglio con un mandato relativo a questioni politiche specifiche può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa. |
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(L’articolo 94, paragrafo 3, è soppresso.) |
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Emendamento 46 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 |
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Articolo 94 Dichiarazioni dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali 1. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è invitato a fare una dichiarazione in Parlamento almeno quattro volte l’anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 110. 2. L’Alto rappresentante è invitato almeno quattro volte l’anno a partecipare alle riunioni della commissione competente, a fare una dichiarazione e a rispondere a domande. L’Alto rappresentante può anche essere invitato in altre occasioni, qualora la commissione lo ritenga necessario, o di propria iniziativa. 3. Ogni volta che un rappresentante speciale è nominato dal Consiglio con un mandato per problemi politici specifici può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa. |
soppresso |
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Emendamento 47 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 2 |
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2. Le commissioni interessate si adoperano affinché l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune , il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull’evoluzione e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all’attuazione di azioni rientranti nell’ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o dell’Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza , il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull’evoluzione e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all’attuazione di azioni rientranti nell’ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o del Vicepresidente /Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
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(Emendamento orizzontale: i termini «Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza».) |
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Emendamento 48 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 3 |
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3. Ogni anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Consiglio in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all’articolo 110. |
3. Due volte l’ anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente /Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all’articolo 110. |
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Emendamento 49 |
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Regolamento del Parlamento europeo Capitolo 14 – titolo |
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soppresso |
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Emendamento 50 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 |
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Articolo 99 Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 1. La commissione competente si adopera affinché il Parlamento sia pienamente e regolarmente informato sulle attività rientranti nell’ambito di tale cooperazione e si tenga debito conto dei suoi pareri quando il Consiglio adotta posizioni comuni che definiscono la posizione dell’Unione europea su una questione determinata, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del trattato UE. 2. In via eccezionale, su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. 3. La discussione di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea si svolge conformemente alle modalità stabilite dall’articolo 110, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento. |
soppresso |
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Emendamento 51 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 100 |
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Articolo 100 Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli da 36 a 39, 43, 44 e 55 del presente regolamento. Se del caso, l’esame della proposta è iscritto, al più tardi, all’ordine del giorno della seduta che avrà luogo immediatamente prima della scadenza del termine stabilito a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE. Quando il Parlamento è consultato sul progetto di decisione del Consiglio concernente la nomina del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione di Europol, si applica mutatis mutandis l’articolo 108. |
soppresso |
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Emendamento 52 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 101 |
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Articolo 101 Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell’articolo 121, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio relativamente all’ambito di cui al titolo VI del trattato UE. 2. In caso di urgenza, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa dal Presidente, il quale può parimenti autorizzare una riunione d’urgenza della commissione interessata. 3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all’ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. L’articolo 97, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. (Cfr. anche interpretazione dell’articolo 121) |
soppresso |
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Emendamento 53 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 |
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1. Dopo che il Consiglio ha concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito. |
1. Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito. |
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2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi . La votazione si svolge a scrutinio segreto. |
2. Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono . La votazione si svolge a scrutinio segreto. |
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3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest’ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest’ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
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4. Se il Parlamento non approva la nomina , il Presidente invita il Consiglio a designare un nuovo candidato. |
4. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta , il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all’elezione, secondo la stessa procedura . |
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Emendamento 54 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 107 bis (nuovo) |
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Articolo 107 bis Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell’Unione europea Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l’idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
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Emendamento 55 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 121 – paragrafo 1 |
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1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui ai Titoli V e VI del trattato UE o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell’ambito dell’articolo 90 o dell’articolo 91. |
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull’Unione europea o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell’ambito dell’articolo 90 o dell’articolo 91. |
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Emendamento 56 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 124 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
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Emendamento 57 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 124 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale sono deferiti alla commissione competente. |
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Emendamento 58 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
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Emendamento 59 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente. |
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Emendamento 91 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 129 |
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Articolo 129 Conseguenze dell’inazione del Consiglio dopo l’approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione Se entro un termine di tre mesi o, con il consenso del Consiglio, al massimo di quattro mesi dopo la comunicazione della posizione comune conformemente all’articolo 252 del trattato CE, il Parlamento non ha né respinto né modificato la posizione comune del Consiglio e qualora quest’ultimo non adotti la legislazione proposta secondo la posizione comune, il Presidente, a nome del Parlamento e previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche, può proporre un ricorso contro il Consiglio davanti alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 232 del trattato CE. |
soppresso |
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Emendamento 61 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 132 |
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La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi convenzione, conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti. |
La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti. |
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Emendamento 65 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 149 – paragrafo 12 |
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12. Fatto salvo l’ articolo 197 del trattato CE , il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l’assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
12. Fatto salvo l’ articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea , il Presidente cerca di concordare con la Commissione , il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l’assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
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(Il presente paragrafo diventa l’ultimo paragrafo dell’articolo 149) |
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Emendamento 67 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – titolo |
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Nomina del Mediatore |
Elezione del Mediatore |
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Emendamento 68 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – paragrafo 7 |
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7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. |
7. Il candidato eletto è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. |
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Emendamento 69 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 2 |
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Articolo 2 Tasso 1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare proposte di decisione intese a fissare un nuovo tasso massimo. 2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno quaranta deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione. 3. Il Presidente fissa il termine per la presentazione di tali proposte. 4. La commissione competente per il merito riferisce in merito alle suddette proposte prima della loro discussione in seduta plenaria. 5. Il Parlamento si pronuncia successivamente sulle proposte. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. Nel caso in cui il Consiglio abbia comunicato al Parlamento di essere d’accordo sulla fissazione di un nuovo tasso, il Presidente proclama in seduta la modifica del tasso così decisa. In caso contrario, la posizione del Consiglio è sottoposta all’esame della commissione competente per il merito. |
soppresso |
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Emendamento 70 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 5 |
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Articolo 5 Esame delle deliberazioni del Consiglio – Seconda fase 1. Qualora il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti approvati dal Parlamento, il testo così modificato dal Consiglio è rinviato alla commissione competente per il merito. 2. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare progetti di emendamento al testo modificato dal Consiglio. 3. Per essere ricevibili questi progetti devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno quaranta deputati ovvero presentati a nome di una commissione e garantire il rispetto del principio dell’equilibrio tra entrate e spese. L’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento non è applicabile. Sono ricevibili soltanto i progetti di emendamento riguardanti il testo modificato dal Consiglio. 4. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento. 5. La commissione competente per il merito si pronuncia sui testi modificati dal Consiglio ed esprime il proprio parere sui progetti di emendamento ai medesimi. 6. I progetti di emendamento relativi ai testi modificati dal Consiglio sono sottoposti a votazione in seduta, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. L’approvazione di questi progetti di emendamento determina la reiezione del testo modificato dal Consiglio. La loro reiezione determina l’approvazione di tale testo. 7. L’esposizione del Consiglio sul risultato delle proprie deliberazioni in merito alle proposte di modificazione approvate dal Parlamento è oggetto di un dibattito che può concludersi con la votazione su una proposta di risoluzione. 8. Allorché la procedura prevista nel presente articolo sia conclusa - e con riserva dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 - il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
soppresso |
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Emendamento 71 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato V – Articolo 6 |
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Articolo 6 Reiezione totale 1. Una commissione o almeno quaranta deputati possono presentare, per gravi motivi, una proposta intesa a respingere l’insieme del progetto di bilancio. Per essere ricevibile, tale proposta deve essere motivata per iscritto e presentata entro il termine fissato dal Presidente. I motivi della reiezione non devono presentare incompatibilità reciproche. 2. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su tale proposta prima della sua votazione in seduta. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi. L’approvazione della proposta di reiezione determina il rinvio al Consiglio dell’insieme del progetto di bilancio. |
soppresso |
(1) Basato sulle conclusioni del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.
(2) Cfr. allegato V.