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Document 52009IP0092

Risarcimento ai passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea

GU C 285E del 21.10.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/42


Mercoledì 25 novembre 2009
Risarcimento ai passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea

P7_TA(2009)0092

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea

2010/C 285 E/04

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione del 15 ottobre 2009 alla Commissione sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea (O-0089/09 – B7-0210/2009),

vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (1),

visto il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (2),

visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (3),

visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (4),

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (5),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,

A.

considerando che la direttiva 90/314/CEE disciplina aspetti del settore delle vacanze “tutto compreso” e prevede un adeguato risarcimento e il rimpatrio del consumatore in caso di fallimento dell'impresa organizzatrice delle vacanze “tutto compreso”,

B.

considerando che il regolamento (CE) n. 2027/97 stabilisce la natura della responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e prevede un regime di risarcimento per i passeggeri,

C.

considerando che il regolamento (CE) n. 785/2004 stabilisce i requisiti assicurativi che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono soddisfare,

D.

considerando che il regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato,

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce norme finanziarie rigorose per gli esercenti di aeromobili,

F.

considerando che negli ultimi dieci anni si è registrata una forte crescita del numero di vettori aerei a basso costo relativamente piccoli che operano voli verso destinazioni di vacanza rinomate nonché del numero di passeggeri che essi trasportano,

G.

considerando che nel settore dell'aviazione negli ultimi nove anni si sono verificati 77 fallimenti, con il risultato che in taluni casi svariate migliaia di passeggeri sono rimasti a terra nelle rispettive destinazioni, nell'impossibilità di utilizzare il loro biglietto aereo di ritorno,

1.

osserva che la Commissione ha avviato una consultazione ad ampio raggio delle parti interessate sulla questione del fallimento di compagnie aeree;

2.

ricorda che la Commissione ha intrapreso uno studio approfondito delle difficoltà derivanti dal fallimento di compagnie aeree e delle conseguenti ripercussioni sui passeggeri, e ha trasmesso al Parlamento i relativi risultati nel febbraio 2009;

3.

prende atto dei risultati di tale studio e della serie di opzioni in esso analizzate;

4.

ricorda al riguardo che esiste una serie di opzioni che la Commissione potrebbe adottare al fine di rafforzare la posizione dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea, tra cui un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, un programma di assicurazione volontaria per i passeggeri che le compagnie aeree sarebbero tenute a proporre, e l'istituzione di un fondo di garanzia;

5.

invita la Commissione ad esaminare la possibilità di elaborare una proposta legislativa e a presentarla, se lo ritiene opportuno, entro il 1o luglio 2010; tale proposta dovrebbe avere lo scopo specifico di prevedere un risarcimento per i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea e di definire altresì le relative modalità finanziarie e amministrative, compreso il principio della responsabilità collettiva, grazie al quale tutte le compagnie aeree che volino sulla stessa rotta e abbiano posti disponibili consentirebbero di garantire il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in aeroporti stranieri in caso di fallimento di una compagnia aerea; chiede alla Commissione di proporre, in sede di revisione della direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, un'estensione in ordine al rimpatrio o all'imbarco su un volo alternativo dei passeggeri interessati;

6.

invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tali misure alle compagnie aeree che hanno cessato di operare causando ai passeggeri inconvenienti analoghi a quelli provocati dal fallimento di una compagnia aerea;

7.

invita la Commissione ad analizzare la possibilità di un rapido svincolo degli aeromobili sequestrati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di modo che tali aeromobili possano essere utilizzati per rimpatriare i passeggeri lasciati a terra;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(2)  GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

(3)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

(5)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.


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