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Document 52010AP0486
European Heritage Label ***I European Parliament legislative resolution of 16 December 2010 on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a European Union action for the European Heritage Label (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))#P7_TC1-COD(2010)0044 Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 December 2010 with a view to the adoption of Decision No …/2011/EU of the European Parliament and of the Council establishing a European Union action for the European Heritage Label#ANNEX
Marchio del patrimonio europeo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))
P7_TC1-COD(2010)0044 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
ALLEGATO
Marchio del patrimonio europeo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))
P7_TC1-COD(2010)0044 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
ALLEGATO
GU C 169E del 15.6.2012, p. 223–233
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 169/223 |
Giovedì 16 dicembre 2010
Marchio del patrimonio europeo ***I
P7_TA(2010)0486
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))
2012/C 169 E/45
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0076), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2010), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese che afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 9 giugno 2010 (1), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0311/2010), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.
Giovedì 16 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0044
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 TFUE in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Inoltre, l'articolo 167, paragrafo 2, TFUE specifica che, conformemente al principio di proporzionalità, l'Unione contribuisce al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei. |
(2) |
Una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, potrebbe aiutare a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea e il dialogo interculturale. È quindi importante favorire sempre di più l'accesso al patrimonio culturale valorizzandone la dimensione europea. |
(3) |
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale e linguistica , tolleranza e solidarietà. |
(4) |
Un progetto intergovernativo per un'etichetta del patrimonio europeo, fu avviato a Granada nell'aprile 2006 da vari Stati membri e dalla Svizzera. |
(5) |
Il 20 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le conclusioni relative alla trasformazione del progetto intergovernativo di etichetta del patrimonio comune europeo in un'azione dell'Unione europea (3), invitando la Commissione a presentare una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'«Etichetta del patrimonio europeo», che precisi le modalità pratiche di attuazione di tale progetto. |
(6) |
La consultazione pubblica e la valutazione dell'impatto portate avanti dalla Commissione hanno confermato che il progetto intergovernativo di etichetta del patrimonio europeo era molto valido ma andava ulteriormente sviluppato affinché potesse esprimere tutto il suo potenziale, e hanno inoltre dimostrato che il coinvolgimento dell'Unione europea poteva rappresentare un chiaro valore aggiunto all'iniziativa dell'etichetta del patrimonio europeo, contribuendo a migliorarne notevolmente la qualità. |
(7) |
Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe beneficiare delle esperienze acquisite sinora con l'iniziativa intergovernativa. |
(8) |
Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe quindi cercare di integrare ma non duplicare iniziative, quali l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO , la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo dovrebbe essere fondato sul contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee nonché alla realizzazione dell'Unione , sulla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto ai giovani, nonché sulla creazione di reti fra i vari siti finalizzate allo scambio di esperienze e migliori prassi. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso agli stessi contribuendo così alla condivisione del patrimonio storico e culturale in seno all'Unione e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte. |
(9) |
Oltre a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione europea e a stimolare il dialogo interculturale, un'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo contribuirebbe anche a valorizzare il patrimonio culturale e il suo ruolo nello sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale, e a promuovere le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creatività contemporanea, agevolando la condivisione di esperienze e migliori prassi attraverso l'Europa e, più in generale, promuovendo i valori democratici e i diritti umani che stanno alla base dell'integrazione europea. |
(10) |
Tali obiettivi concordano pienamente con quelli dell'agenda europea per la cultura, che comprendono la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale e la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività (4). |
(11) |
È fondamentale che il nuovo marchio del patrimonio europeo sia assegnato in base a criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti. |
(12) |
Gli Stati membri dovrebbero poter preselezionare siti cui è già stato assegnato il marchio del patrimonio europeo secondo il progetto intergovernativo dell'etichetta del patrimonio europeo. Detti siti dovrebbero essere valutati in base ai nuovi criteri e alle nuove procedure. |
(13) |
Nel quadro delle future valutazioni del marchio del patrimonio europeo si potrebbe esaminare l'opportunità di estendere l'iniziativa per includervi quei paesi terzi che partecipano al programma Cultura. |
(14) |
Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo dovrebbero essere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà. |
(15) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, mentre ciò può avvenire a livello europeo soprattutto a causa della necessità di nuovi criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un'azione dell'Unione europea denominata «il marchio del patrimonio europeo».
Articolo 2
Definizione
Ai fini della presente decisione, con «siti» si intendono i monumenti, i siti naturali, sottomarini, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale collegato a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.
Articolo 3
Obiettivi
1. Gli obiettivi generali dell'azione sono contribuire a:
— |
rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione , in particolare quello dei giovani, sulla base di valori e elementi comuni della storia e del patrimonio culturale europei ; |
— |
rafforzare il dialogo interculturale e interterritoriale nonché la consapevolezza della diversità . |
2. A tal fine, l' azione si propone, quali obiettivi intermedi, di :
— |
sottolineare il valore simbolico e innalzare il profilo dei siti che hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione; |
— |
aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della storia europea e della costruzione dell'Unione nonché del patrimonio culturale materiale e immateriale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea. |
3. I siti stessi si propongono, quali obiettivi specifici , di :
— |
sviluppare la rilevanza europea dei siti; |
— |
sensibilizzare i giovani in particolare e i cittadini europei in generale in merito al patrimonio culturale comune e rafforzare il loro senso di identità europea ; |
— |
favorire la condivisione di esperienze e pratiche ottimali attraverso l'Europa; |
— |
migliorare e/o potenziare l'accesso ai siti del patrimonio per tutti , soprattutto i giovani; |
— |
promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale , storica e interattiva on-line ; |
— |
favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione contemporanea e sostenere la creatività ▐; |
— |
promuovere l'interazione tra il patrimonio culturale e le attività economiche che si sviluppano intorno allo stesso, nell'assoluto rispetto dell'integrità del medesimo, e che contribuiscono alla sua sostenibilità e a quella dei luoghi circostanti; |
— |
contribuire alla promozione, all'attrattività , all'influenza culturale, allo sviluppo turistico e allo sviluppo sostenibile delle regioni ; |
— |
incoraggiare la creazione di reti europee che valorizzino il patrimonio comune europeo. |
Articolo 4
Partecipazione all'azione
L'azione è aperta alla partecipazione degli Stati membri dell'Unione, su base volontaria.
Articolo 5
Complementarità con altre iniziative
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché ▐ il marchio del patrimonio europeo integri ma non duplichi altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO , la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa.
Articolo 6
Accesso all'azione
I siti che rispondono alla definizione dell'articolo 2 sono eleggibili all'assegnazione del marchio del patrimonio europeo.
Articolo 7
Criteri
L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo avviene secondo i seguenti criteri:
1) |
I candidati al marchio del patrimonio europeo hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione. Essi dimostrano pertanto:
|
2) |
I candidati al marchio del patrimonio europeo presentano un progetto , da realizzare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che include gli elementi seguenti :
|
3) |
I candidati al marchio presentano un progetto di gestione con il quale si impegnano a:
|
Articolo 8
Panel europeo di esperti indipendenti
1. È istituito un panel europeo di esperti indipendenti (di seguito «panel europeo») per effettuare la selezione e applicare le procedure di controllo a livello europeo. Esso garantisce l'applicazione uniforme dei criteri negli Stati membri partecipanti.
2. Il panel europeo è composto da tredici membri. Quattro membri sono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio , quattro dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni, secondo le rispettive procedure . Il panel europeo nomina il suo presidente.
3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nei settori pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo. Le istituzioni che nominano gli esperti cercano, per quanto possibile, di garantire la complementarità dei rispettivi settori di competenza nonché di assicurare una rappresentanza equilibrata dal punto di vista geografico.
4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. In deroga a quanto precede, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo e uno dal Comitato delle regioni per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.
5. I membri del panel europeo dichiarano qualsiasi conflitto di interessi o qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a un particolare sito . In presenza di una siffatta dichiarazione, o qualora emerga un siffatto conflitto di interessi , il membro del panel non partecipa alla valutazione del sito in questione o di qualsiasi altro sito dello Stato membro interessato .
6. Tutte le relazioni, le raccomandazioni e le notifiche del panel europeo sono rese pubbliche.
Articolo 9
Modulo per la candidatura
▐ La Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che rifletta i criteri di selezione definiti all'articolo 7 e che è utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.
Articolo 10
Preselezione a livello nazionale
1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è di responsabilità degli Stati membri , in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali .
2. Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a due siti ogni due anni in conformità del calendario che figura nell'allegato. ▐
3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. In ogni caso, esso notifica alla Commissione i risultati della preselezione entro il 1o marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di preselezione .
4. La procedura di preselezione si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e utilizzando il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.
5. La Commissione pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.
Articolo 11
Selezione finale a livello dell'Unione
1. La selezione finale dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è effettuata dal panel europeo sotto la responsabilità della Commissione.
2. Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario possono essere richieste ulteriori informazioni e organizzate visite dei siti.
3. La selezione finale si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e utilizzando il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.
4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la procedura di preselezione . Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una motivazione per l'esclusione degli altri siti dalla lista finale.
5. I candidati non inclusi nella lista finale possono presentare negli anni seguenti una candidatura aggiornata per la preselezione a livello nazionale.
Articolo 12
Siti transnazionali
1. Ai fini della presente decisione, sono considerati «siti transnazionali»:
— |
siti situati in diversi Stati membri che si riuniscono intorno ad un tema specifico per presentare una candidatura unica; |
— |
un sito specifico la cui posizione geografica occupa il territorio di almeno due diversi Stati membri. |
2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di tutti gli Stati membri interessati nei rispettivi limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10 . I siti transnazionali designano come coordinatore uno dei siti partecipanti; il coordinatore costituisce l'unico interlocutore della Commissione. Esso fornisce informazioni in tempo utile sulla candidatura transnazionale a tutti gli Stati membri, in modo da garantire la partecipazione dei siti pertinenti attraverso l'Unione. Tutti i siti compresi in un sito transnazionale soddisfano i criteri definiti all'articolo 7 e compilano il modulo di candidatura di cui all'articolo 9.
È attribuita particolare considerazione ai siti transnazionali che promuovono l'essenza stessa del patrimonio transfrontaliero europeo attraverso la rappresentazione di un simbolismo materiale e immateriale.
3. Qualora un sito transnazionale risponda a tutti i criteri di cui all'articolo 7, esso ha la precedenza nella selezione finale.
4. Qualora uno dei siti compresi in un sito transnazionale cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 7 o gli impegni assunti con la candidatura, si applica la procedura di cui all'articolo 15.
Articolo 13
Designazione
1. ▐ La Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della procedura di selezione , tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo . La Commissione informa il Parlamento europeo , il Consiglio e il Comitato delle regioni delle proprie decisioni .
2. ▐ Il marchio del patrimonio europeo è assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.
3. L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo non comporta nessun vincolo di carattere urbanistico, legale, paesaggistico, di mobilità o architettonico. L'unica legge applicabile in tali ambiti è quella locale.
Articolo 14
Controllo
1. Ciascun sito cui è assegnato il marchio del patrimonio europeo è controllato regolarmente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri definiti all'articolo 7 e tutti gli impegni assunti al momento della relativa candidatura.
2. Il controllo di tutti i siti che si trovano nel territorio di uno Stato membro è di responsabilità di detto Stato membro. Lo Stato membro raccoglie tutte le informazioni necessarie e prepara una relazione dettagliata ogni quattro anni, conformemente al calendario stabilito nell'allegato.
3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il 1o marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.
4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.
5. La Commissione , previa consultazione del panel europeo, stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.
Articolo 15
Revoca del marchio
1. Qualora il panel europeo prenda atto che un sito specifico non rispetta più i criteri definiti all'articolo 7 o gli impegni assunti al momento della relativa candidatura, esso avvia un dialogo con lo Stato membro in questione attraverso la Commissione, al fine di agevolare gli adeguamenti necessari del sito.
2. Se dopo un periodo di diciotto mesi dall'inizio del dialogo il sito non è ancora stato sottoposto agli adeguamenti necessari, il panel europeo ne informa la Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da una giustificazione nonché da raccomandazioni su come migliorare la situazione.
3. Se dopo un ulteriore periodo di diciotto mesi le raccomandazioni non sono state messe in pratica, il panel europeo raccomanda la revoca del marchio del patrimonio europeo dal sito in questione.
4. La Commissione adotta la decisione finale in merito alla revoca del marchio del patrimonio europeo tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo . La Commissione ne informa il Parlamento europeo , il Consiglio e il Comitato delle regioni .
5. Le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo sono rese pubbliche.
6. I siti possono scegliere in qualsiasi momento di rinunciare al marchio del patrimonio europeo. In tal caso, essi comunicano la propria scelta allo Stato membro interessato, il quale a sua volta ne informa la Commissione. La Commissione adotta una decisione sulla revoca del marchio del patrimonio europeo e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.
Articolo 16
Modalità pratiche
1. La Commissione attua l'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo. In particolare:
— |
garantisce la coerenza e la qualità in generale dell'azione; |
— |
assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo; |
— |
alla luce degli obiettivi enunciati all'articolo 3 e conformemente ai criteri definiti all'articolo 7, stabilisce orientamenti di ausilio per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura; |
— |
supporta il panel europeo. |
2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e il mantenimento di un sito internet dedicato e di un nuovo logo, favorendo la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee. Tutte le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 5, sono pubblicate sul sito internet .
3. La Commissione promuove le attività di networking fra i siti che hanno ricevuto il marchio.
4. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all'articolo 18.
Articolo 17
Valutazione
1. La Commissione assicura che la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario stabilito nell'allegato e include un esame di tutti gli elementi, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione, il numero dei siti, la copertura geografica e l'impatto dell'azione, le possibilità di migliorare e l'opportunità di mantenere l'azione del marchio del patrimonio europeo.
2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni corredata, se del caso, di opportune proposte .
▐
Articolo 18
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 è pari a 1 350 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010.
(3) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 11.
(4) COM(2007)0242.
ALLEGATO
CALENDARIO
Calendario relativo al marchio del patrimonio europeo
[Anno n] |
Adozione della decisione Lavori preparatori |
[Anno n + 1] |
Lavori preparatori |
[Anno n + 2] |
Preselezione da parte degli Stati membri ▐ |
[Anno n + 3] |
Designazione finale dei siti |
[Anno n + 4] |
Preselezione da parte degli Stati membri |
[Anno n + 5] |
Designazione finale dei siti e controllo |
[Anno n + 6] |
Preselezione da parte degli Stati membri |
[Anno n + 7] |
Designazione finale dei siti Valutazione del marchio del patrimonio europeo |
[Anno n + 8] |
Preselezione da parte degli Stati membri |
[Anno n + 9] |
Designazione finale dei siti e controllo |
[Anno n + 10] |
Preselezione da parte degli Stati membri |
[Anno n + 11] |
Designazione finale dei siti |
[Anno n + 12] |
Preselezione da parte degli Stati membri |
[Anno n + 13] |
Designazione finale dei siti Valutazione del marchio del patrimonio europeo |