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Document 52010IP0276
Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector European Parliament resolution of 7 July 2010 with recommendations to the Commission on Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector (2010/2006(INI))#ANNEX TO THE RESOLUTION
Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
GU C 351E del 2.12.2011, p. 61–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 351/61 |
Mercoledì 7 luglio 2010
Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario
P7_TA(2010)0276
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))
2011/C 351 E/09
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (1), del 13 aprile 2000,
vista la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario» (COM(2009)0561),
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),
vista la proposta di decisione del Consiglio, del 23 settembre 2009, che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0500),
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501),
vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2),
vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (3),
vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (4),
vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (5),
viste la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (6), la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni (7), e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni (8),
visto il memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, la banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera,
vista la raccomandazione 13 della relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,
visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0213/2010),
A. |
considerando che nell'Unione europea esiste un mercato interno dei servizi bancari, e non un insieme di servizi indipendenti l'uno dall'altro, e che detto mercato interno è decisivo per garantire la competitività globale dell'Unione, |
B. |
considerando che la regolamentazione vigente a livello internazionale in materia di gestione delle crisi nel settore bancario è insufficiente, |
C. |
considerando che i meccanismi di vigilanza esistenti nell'Unione europea e a livello internazionale per il settore finanziario si sono dimostrati inefficaci sia nel prevenire che nel contenere a sufficienza il contagio, |
D. |
considerando che il costo della gestione delle crisi grava troppo pesantemente su contribuenti, crescita e posti di lavoro, |
E. |
considerando che la partecipazioni degli azionisti prima e dei creditori poi nella ripartizione degli oneri è fondamentale per ridurre al minimo i costi a carico dei contribuenti derivanti da eventuali crisi dei mercati e degli istituti finanziari, |
F. |
considerando che l'assenza o l'insufficienza di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Unione è sfociata in azioni non coordinate delle autorità nazionali e ha accresciuto il rischio di comportamenti protezionistici e distorsivi della concorrenza, anche attraverso aiuti di stato, e ha messo in pericolo la costruzione di un mercato interno dei servizi finanziari, |
G. |
considerando che un approccio uniforme per evitare il fallimento di gruppi bancari sarebbe più in linea con il concetto di mercato interno, |
H. |
considerando che un forte mercato interno dei servizi finanziari è fondamentale per la competitività globale dell'Unione, |
I. |
considerando che la necessaria responsabilizzazione degli operatori del settore bancario dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo cruciale di ricostruzione dei mercati finanziari al servizio del finanziamento dell'economia, |
J. |
considerando che, in conseguenza della crisi, è necessario - e i cittadini lo richiedono - che le istituzioni dell'Unione europea, lavorando in dialogo con il G20 e con altri consessi internazionali, creino con urgenza un quadro adeguato che, in caso di crisi, salvaguardi la stabilità finanziaria, riduca al minino il costo per i contribuenti, preservi i servizi bancari di base e tuteli i depositanti, |
K. |
considerando che la stabilità finanziaria e i mercati finanziari integrati richiedono una vigilanza transfrontaliera delle istituzioni finanziarie transfrontaliere e sistemiche, |
L. |
considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge lo scopo di conferire alle autorità la facoltà di adottare laddove necessario misure che includono interventi nella gestione dei gruppi bancari (in particolare, ma non solo, negli istituti di depositi, qualora sussista una possibilità di rischio sistemico), |
M. |
considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge altresì lo scopo di regolamentare i gruppi bancari transfrontalieri e le singole banche che effettuano operazioni transfrontaliere unicamente attraverso succursali; considerando inoltre che dovrebbe esistere una regolamentazione uniforme per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri, |
N. |
considerando che una risposta energica alla crisi necessita di un approccio coerente e completo che contempli una vigilanza più adeguata (attuazione della nuova architettura di vigilanza UE), regolamentazioni migliori (iniziative in corso come quelle relative alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 94/19/CE e alla retribuzione dei dirigenti) e un quadro UE efficace in materia di gestione delle crisi per gli istituti finanziari, |
O. |
considerando che occorre estendere il principio «chi inquina paga» al settore finanziario, a causa del devastante impatto di un fallimento sui differenti paesi e settori e sull'economia nel suo insieme, |
P. |
considerando che l'intervento preventivo nelle crisi bancarie e la loro risoluzione dovrebbero essere intrapresi in presenza di criteri chiaramente definiti, tra cui la sottocapitalizzazione, una liquidità ridotta o il deterioramento della qualità e del valore dell'attività; considerando che l'intervento dovrebbe essere legato ai sistemi di garanzia dei depositi, |
Q. |
considerando che si rendono necessari un rigoroso codice di condotta UE in materia di gestione nonché meccanismi atti a scoraggiare comportamenti inappropriati, da elaborare in linea con iniziative internazionali analoghe, |
R. |
considerando che è importante che la Commissione esegua valutazioni d'impatto complete in fase di analisi dell'eventuale opportunità di elaborare nuovi orientamenti per la gestione delle società, |
S. |
considerando che entro tre anni dall'inizio dell'operatività di un'Autorità bancaria europea (EBA), di un regime UE di risoluzione per il settore bancario, di un fondo UE di stabilità finanziaria e di un'unità di risoluzione, la Commissione dovrebbe esaminare se è opportuno espandere il campo di applicazione del quadro di gestione delle crisi ad altri istituti finanziari non bancari, tra cui, ma non solo, le compagnie di assicurazione e i gestori di patrimoni e di fondi, e altresì se è opportuno e fattibile istituire una rete di fondi di stabilità nazionali per tutti gli istituti che non partecipano al fondo UE di stabilità finanziaria, come proposto alla raccomandazione 3 nell'allegato, |
T. |
considerando che occorre evitare l'azzardo morale onde prevenire l'assunzione di rischi eccessivi, che è necessario un quadro che protegga il sistema, e non i suoi partecipanti disonesti e che, in particolare i fondi di risoluzione non dovrebbero essere utilizzati per salvare gli azionisti delle banche o per premiare la dirigenza per il suo proprio fallimento; considerando che gli istituti che utilizzano un regime UE di risoluzione per il settore bancario in tale contesto dovrebbero sopportare le conseguenze, come le misure di tipo amministrativo e di risarcimento; considerando che pertanto l'eliminazione dell'azzardo morale dovrebbe diventare un principio guida della futura vigilanza finanziaria, |
U. |
considerando che gli attuali problemi economici, finanziari e sociali nonché le molteplici istanze per una nuova regolamentazione del settore bancario richiedono un approccio graduale e ragionevole, che non per questo deve scoraggiare dall'adottare un programma di azioni urgente e ambizioso, |
V. |
considerando che il trasferimento dell'attivo all'interno di un gruppo bancario non dovrebbe in alcun caso mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e la stabilità della liquidità del cedente e dovrebbe essere effettuato secondo una giusta stima o un giusto prezzo di mercato; considerando che occorre sviluppare chiari principi per la valutazione degli attivi oggetto di svalutazione e per il trattamento delle controllate e delle filiali domiciliate in paesi ospitanti, |
W. |
considerando che l'Unione dovrebbe sviluppare una comprensione comune di «chi» debba fare «cosa», «quando» e «come» in caso di crisi degli istituti finanziari, |
X. |
considerando che le misure applicabili al settore bancario dovrebbero promuovere l'economia reale nelle sue esigenze di finanziamento e di investimento a breve e lungo termine, |
Y. |
considerando che occorre colmare l'ampio divario tra sistemi nazionali di regolamentazione e di insolvenza mediante un quadro armonizzato e un dialogo rafforzato tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità in seno ai gruppi di stabilità transfrontaliera, |
Z. |
considerando che le dimensioni, complessità e interconnessioni crescenti a livello sia regionale sia globale degli istituti finanziari hanno dimostrato che il fallimento di questi ultimi, a prescindere dalle loro dimensioni, può avere effetti di ricaduta su tutto il sistema finanziario, con la conseguenza che nasce la necessità di istituire un quadro efficace di risoluzione delle crisi applicabile a tutte le banche, secondo un processo graduale e per fasi, con la raccomandazione che l'attenzione sia inizialmente concentrata sugli istituti con una più elevata concentrazione di rischio; considerando che tale quadro di risoluzione delle crisi dovrebbe tenere conto, nella più ampia misura possibile, delle azioni analoghe intraprese in sede internazionale, |
AA. |
considerando che un numero ristretto di banche (banche sistemiche transfrontaliere) presenta un livello estremamente elevato di rischio sistemico a causa della loro dimensione, complessità e interconnessione a livello dell'Unione, il che richiede un regime speciale urgente e mirato; che più in generale, sistemi di risoluzione più equi sono necessari per gli altri istituti finanziari transfrontalieri, |
AB. |
considerando che per essere efficace nel sostenere gli interventi, un quadro legislativo UE per la gestione delle crisi ha bisogno di un insieme comune di norme, di competenze adeguate e di risorse finanziarie, elementi che dovrebbero pertanto costituire i pilastri portanti del proposto regime prioritario per le banche sistemiche transfrontaliere, |
AC. |
considerando che la vigilanza, i poteri di intervento preventivo e le misure di risoluzione dovrebbero essere considerati come tre fasi interconnesse di un quadro legislativo comune, |
AD. |
considerando che il regime speciale rapido per le banche sistemiche transfrontaliere dovrebbe evolversi nel medio o lungo termine nel senso di un regime universale, che contempli tutti gli istituti finanziari transfrontalieri dell'Unione e comprenda un regime armonizzato UE in materia di insolvenza, |
AE. |
considerando che qualsiasi fondo di stabilità sviluppato su base paneuropea dovrebbe essere circoscritto unicamente alla risoluzione di crisi future e non dovrebbe essere utilizzato per rimborsare interventi passati o problemi risultanti dalla crisi finanziaria del 2007/2008, |
1. |
chiede alla Commissione di presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 2010, sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte legislative concernenti un quadro UE di gestione delle crisi, un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo) e un'unità di risoluzione, attenendosi alle raccomandazioni dettagliate indicate nell'allegato in appresso, tenendo conto delle iniziative prese da organismi internazionali come il G20 e il Fondo monetario internazionale, al fine di garantire condizioni eque a livello globale, e basandosi su un'analisi approfondita di tutte le alternative disponibili, compresa una valutazione d'impatto; |
2. |
conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini; |
3. |
ritiene che le implicazioni finanziarie della presente proposta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio (esclusi i contributi al fondo, che devono essere a carico delle banche partecipanti); |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU C 40 del 7.02.2001, pag. 453.
(2) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
(4) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.
(5) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
(6) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
(7) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
(8) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
Mercoledì 7 luglio 2010
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 sul quadro comune UE di gestione delle crisi
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. |
Istituire un quadro UE di gestione delle crisi con un insieme minimo di norme comuni e, da ultimo, una legislazione comune in materia di risoluzione e di insolvenza, applicabile a tutti gli istituti bancari attivi nell'Unione, con gli obiettivi seguenti:
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2. |
Armonizzare gradualmente le vigenti norme nazionali in materia di risoluzione e insolvenza e poteri di vigilanza e, entro un calendario ragionevole, istituire un efficace regime unico UE. |
3. |
Istituire un'unica autorità UE di risoluzione, quale organo distinto o in seno all'unità EBA, una volta completato il processo di armonizzazione delle disposizioni in materia di insolvenza e di vigilanza, al termine di un periodo di transizione. |
4. |
Effettuare revisioni paritetiche periodiche delle autorità di vigilanza, sotto la guida dell'EBA e in base a una previa autovalutazione, al fine di migliorare la cooperazione e la trasparenza. |
5. |
Effettuare un'indagine approfondita, (da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA), in caso di risoluzione o liquidazione di un istituto transfrontaliero al fine di evidenziare le cause e le responsabilità. Assicurare che il Parlamento sia informato dei risultati di tali indagini. |
6. |
Attribuire all'autorità di vigilanza pertinente responsabilità della gestione delle crisi (inclusi poteri di intervento preventivo) e autorizzazione di un piano di emergenza di ciascuna banca, secondo quanto indicato di seguito:
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7. |
Elaborare un insieme comune di norme per la gestione delle crisi, che comprenda metodologie, definizioni e terminologia comuni, nonché un insieme di criteri pertinenti per le prove di stress delle banche transfrontaliere. |
8. |
Assicurare che i piani di risoluzione divengano un requisito regolamentare obbligatorio. I piani di risoluzione dovrebbero includere un'autovalutazione approfondita dell'istituto e dettagli relativi a un'equa distribuzione degli attivi e del capitale, con un adeguato recupero dei trasferimenti dalle controllate e dalle succursali ad altre unità, e l'individuazione di piani di clivaggio che consentano la separazione di moduli indipendenti, in particolare di quelli che forniscono infrastrutture essenziali come i servizi di pagamento. Il requisito relativo al contenuto di detti piani dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni, alle attività e alla diffusione geografica della banca. Assicurare che tali piani di risoluzione vengano regolarmente aggiornati. |
9. |
Elaborare, entro dicembre 2011, un rating europeo di vigilanza per le banche (quadro operativo dei rischi) basato su un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi. Gli indicatori del quadro operativo dei rischi dovrebbero essere valutati in base alla natura, alla portata e alla complessità dell'istituto in questione, ferma restando la riservatezza. Il quadro operativo dei rischi dovrebbe contemplare almeno:
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10. |
Conferire alle autorità di vigilanza la facoltà di intervenire sulla base delle soglie del rating di vigilanza, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, e prevedere periodi correttivi ragionevoli affinché siano gli istituti stessi a far fronte alle carenze rilevate. |
11. |
Conferire alle autorità di vigilanza strumenti giuridici adeguati per intervenire modificando la pertinente normativa di settore o introducendo una nuova normativa di settore al fine di:
|
12. |
Tutti gli strumenti di cui al punto 11 sono applicati nel pieno rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e assicurano la parità di trattamento di creditori e depositanti negli Stati membri. |
Raccomandazione 2 riguardante le banche sistemiche transfrontaliere
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. |
Le banche sistemiche transfrontaliere, dato il loro specifico ruolo nel mercato interno dei servizi finanziari, devono essere urgentemente oggetto di un nuovo regime speciale, che sarà denominato diritto europeo delle società bancarie, da elaborare entro la fine del 2011. Si deve altresì proporre un regime più generale per le altre banche transfrontaliere. |
2. |
Le banche sistemiche transfrontaliere aderiscono al nuovo regime speciale rafforzato; tale regime supera gli impedimenti giuridici che ostacolano un'azione transfrontaliera efficace, garantendo un trattamento chiaro, equo e prevedibile di azionisti, depositanti, creditori, dipendenti e altre parti interessate, in particolare dopo trasferimenti di attivi all'interno di un gruppo. Ciò include uno speciale «ventottesimo regime» per le procedure di insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere, che può essere esteso successivamente a tutte le banche transfrontaliere. |
3. |
La Commissione adotta entro aprile 2011 una misura che stabilisce i criteri per la definizione delle banche sistemiche transfrontaliere. In base a tali criteri, dette banche saranno periodicamente identificate dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa consultazione del Consiglio europeo per il rischio sistemico (articolo 12 ter della relazione del 17 maggio 2010 della commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (relazione sull'EBA)); |
4. |
Per ciascuna delle banche sistemiche transfrontaliere, l'EBA esercita la vigilanza e opera attraverso le autorità nazionali competenti (conformemente alla relazione sull'EBA). |
5. |
La Commissione adotta una misura intesa a proporre un meccanismo per il trasferimento dell'attivo in seno alle banche sistemiche transfrontaliere, tenendo in debito conto la necessità di tutelare i diritti dei paesi ospitanti. |
6. |
Un fondo UE di stabilità finanziaria e un'unità di risoluzione sostengono gli interventi condotti dall'EBA in materia di gestione delle crisi, risoluzione o insolvenza per quanto riguarda le banche transfrontaliere. |
Raccomandazione 3 riguardante un fondo UE di stabilità finanziaria
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. |
È istituito un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo), sotto la responsabilità dell'EBA, inteso a finanziare interventi (risanamento o liquidazione ordinata) finalizzati a salvaguardare la stabilità del sistema e a limitare il contagio provocato dalle banche in difficoltà. La Commissione presenta al Parlamento, entro aprile 2011, una proposta dettagliata sullo statuto, la struttura, la governance, le dimensioni e il modello operativo del fondo, e un calendario preciso di attuazione (in conformità ai punti 2 e 3 in appresso). |
2. |
Il fondo è:
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3. |
La Commissione esamina altresì:
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Raccomandazione 4 riguardante un'unità di risoluzione
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
È istituita un'unità di risoluzione indipendente in seno all'EBA, incaricata di condurre le procedure di risoluzione e insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere. L'unità in questione:
— |
opera entro limiti rigorosamente definiti dal quadro giuridico e dalle competenze dell'EBA; |
— |
comprende un gruppo di consulenza giuridica e finanziaria con particolari competenze in materia di ristrutturazioni bancarie, risanamenti e liquidazioni; |
— |
coopera a stretto contatto con le autorità nazionali su attuazione, assistenza tecnica e condivisione di personale; |
— |
propone l'erogazione di risorse dal fondo; |
— |
qualora sia necessario procedere alla risoluzione o alla liquidazione di un istituto transfrontaliero, è opportuna l'effettuazione di un'indagine approfondita, da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA, al fine di analizzarne ed evidenziarne le cause e le responsabilità. Il Parlamento dovrebbe essere informato dei risultati delle indagini. |