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Document 52010PC0728

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

/* COM/2010/0728 def. */

52010PC0728




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 9.12.2010

COM(2010) 728 definitivo

2010/0362 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

RELAZIONE

Dopo le decisioni prese nel novembre 2008 nell'ambito della "Valutazione dello stato di salute della PAC", il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha attraversato una profonda crisi, dovuta alla caduta della domanda di prodotti lattiero-caseari successiva allo spettacolare aumento dei prezzi del 2007. Gli strumenti della "rete di sicurezza", attivati per reagire alla situazione, hanno dato prova della loro efficacia in situazioni di crisi. La crisi ha inoltre messo in luce diverse carenze per quanto riguarda l'orientamento al mercato del settore lattiero-caseario. Il commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha quindi deciso di istituire un gruppo di esperti di alto livello (GAL) sul latte, con il compito di elaborare soluzioni normative che contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori e a migliorare la trasparenza, rispettando le conclusioni della "Valutazione dello stato di salute della PAC". Il GAL ha tenuto dieci riunioni dall'ottobre 2009 al giugno 2010 e il 15 giugno 2010 ha presentato una relazione corredata di 7 raccomandazioni.

Il GAL ha effettuato una valutazione approfondita di tutte le questioni e gli aspetti affrontati nella presente proposta. Il gruppo era composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'Unione ed era presieduto dal direttore generale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione; vi ha inoltre partecipato come osservatore un membro del segretariato del Parlamento europeo. Ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia: COPA-COGECA, European Milk Board, European Coordination Via Campesina (tutti rappresentanti degli agricoltori), European Dairy Association (trasformatori di prodotti lattiero-caseari), EUCOLAIT (commercianti di prodotti lattiero-caseari), EUROCOMMERCE (dettaglianti) e BEUC (consumatori). Altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi (USA, Nuova Zelanda, Australia e Svizzera), dalle autorità nazionali della concorrenza e dai servizi della Commissione (DG COMP e DG AGRI). Il 26 marzo 2010 si è inoltre tenuto un convegno dei portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito di esprimere la propria opinione ad una più ampia schiera di soggetti della filiera.

La relazione e le raccomandazioni presentate dal GAL sono state esaminate dal Consiglio e le conclusioni della presidenza sono state adottate nella riunione del 27 settembre 2010. Queste conclusioni invitano pressantemente la Commissione a presentare entro la fine dell'anno una risposta alle prime tre raccomandazioni del GAL (riguardanti i rapporti contrattuali, il potere contrattuale dei produttori e le organizzazioni interprofessionali) e a rispondere rapidamente alla raccomandazione del GAL in materia di trasparenza.

Uno degli aspetti chiave del lavoro del GAL è l'attenzione rivolta ai settori legati alla struttura e ai soggetti del mercato: relazioni contrattuali, potere contrattuale, organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali. L'attuale struttura del mercato ha sensibilmente aggravato alcuni aspetti della crisi lattiera del 2009, a conferma del fatto che il processo di riforma nel settore lattiero-caseario è iniziato molto più tardi che negli altri settori, e cioè essenzialmente solo nel 2003. L'esistenza per un lungo periodo di quote fisse e di prezzi istituzionali elevati, che in pratica ha creato degli sbocchi garantiti per i prodotti lattiero-caseari, ha irrigidito il mercato. L'adattamento strutturale è stato spesso inibito, i soggetti della catena produttiva non sono stati stimolati a rispondere ai segnali del mercato, come ad esempio ai movimenti di prezzo, e sono stati quindi ridotti gli incentivi all'innovazione e agli incrementi di produttività. La riforma del settore lattiero-caseario dovrebbe conformarsi a quelle operate negli altri settori, tese ad aumentare l'orientamento al mercato nell'ambito della "libertà di coltura". Ciò dovrebbe portare ad un aumento dell'efficienza e consentire al settore lattiero-caseario dell'Unione di trarre profitto dalle opportunità del mercato, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Nel medio termine appaiono necessarie alcune misure, di qui all'abolizione del regime delle quote e oltre. La struttura del mercato varia molto da uno Stato membro all'altro e anche all'interno dei singoli Stati membri, ma spesso la concentrazione al livello dell'offerta è molto inferiore alla concentrazione esistente al livello della trasformazione. Ne risulta uno squilibrio del potere contrattuale rispettivo di questi due settori. Vi sono poi alcuni elementi di rigidità del mercato che fanno sì che gli agricoltori abbiano poca scelta per quanto riguarda le latterie (e perfino i trasportatori di latte crudo). Questi fattori possono portare a gravi carenze nell'adeguamento dell'offerta alla domanda e a pratiche commerciali sleali. In particolare gli agricoltori al momento della consegna spesso non sanno che prezzo otterranno per il loro latte (in quanto il prezzo in molti casi è fissato dalle latterie molto più tardi, su basi che sfuggono completamente al controllo dell'agricoltore). D'altro canto per le latterie il volume delle consegne non è sempre ben programmato. Il valore aggiunto nella filiera non è distribuito in modo equilibrato, specie per quanto riguarda gli agricoltori, e c'è un problema rilevante di trasmissione del prezzo lungo la filiera.

Sembra esserci un problema di fondo tra agricoltori e trasformatori e le soluzioni per porre rimedio alla situazione andrebbero ricercate a questo livello. La proposta prevede il ricorso opzionale a contratti per la consegna di latte crudo, che dovrebbero essere stipulati in anticipo, per iscritto, tra gli agricoltori e le latterie e in cui dovrebbero essere precisati alcuni elementi chiave, come il prezzo, i tempi e il volume delle consegne, nonché la durata del contratto. Per tenere conto della loro natura specifica e per non interferire inutilmente nelle strutture esistenti, le cooperative non sarebbero tenute ad avere contratti, purché i loro statuti prevedano disposizioni aventi lo stesso obiettivo.

Per riequilibrare i poteri contrattuali si propone inoltre di consentire agli agricoltori di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, incluso il prezzo, tramite le organizzazioni di produttori. Queste possibilità, benché previste in qualche misura dall'attuale normativa sulla concorrenza, sono limitate dall'assenza di impianti di trasformazione in comune e dalla mancanza di certezza giuridica. La proposta prevede quindi una base giuridica in tal senso da incorporare nella normativa agricola e per non squilibrare la situazione in senso inverso propone di fissare un limite quantitativo. Questo punto non riguarda le cooperative lattiero-casearie, in quanto dette cooperative sono caratterizzate dall'integrazione verticale tra agricoltori e impianti di trasformazione.

Un altro punto sollevato dal GAL è quello del ruolo delle organizzazioni interprofessionali. Diversamente dalle organizzazioni di produttori, di cui fanno parte solo gli agricoltori, queste organizzazioni raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Possono svolgere un ruolo utile nella ricerca, nel miglioramento della qualità e nella promozione e diffusione delle buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione. Sono attualmente presenti in alcuni Stati membri e svolgono il loro ruolo nel rispetto della normativa dell'Unione. Inoltre in settori come quello ortofrutticolo vi sono norme specifiche dell'Unione che prevedono questo tipo di interventi, entro certi limiti e spesso sotto il controllo della Commissione. Per quanto riguarda gli obiettivi delle OPI, si propone di applicare al settore lattiero-caseario, con gli adattamenti del caso, le stesse norme in vigore nel settore ortofrutticolo, facendo sì che dagli accordi restino escluse le restrizioni di base della concorrenza (tra cui la fissazione dei prezzi e la compartimentazione dei mercati) e che gli accordi in questione siano soggetti all'approvazione della Commissione.

Si contribuirebbe così a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, in particolare grazie alla pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti conclusi per la consegna di latte crudo e alla realizzazione di analisi sulle prospettive di sviluppo del mercato a livello regionale o nazionale.

Sempre nell'intento di conoscere meglio la produzione e di seguire l'evoluzione del mercato, è necessario che la Commissione possa avere regolarmente informazioni sul volume delle consegne di latte crudo.

Per migliorare ulteriormente la trasparenza saranno organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli con il gruppo consultivo "Latte", al fine di valutare la situazione e le prospettive del mercato, con l'obiettivo specifico di sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente gli operatori della filiera lattiero-casearia perché tengano meglio conto dei segnali del mercato e adeguino l'offerta alla domanda.

Nella presente proposta sono affrontati 4 aspetti: rapporti contrattuali, potere contrattuale dei produttori, organizzazioni interprofessionali e trasparenza, nella misura in cui richiedano una modifica delle disposizioni vigenti.

Le soluzioni proposte sono misure di grande rilevanza e benché siano giustificate dalla situazione e dalla struttura attuale del mercato è opportuno che abbiano carattere temporaneo e che siano soggette ad un riesame. La validità delle misure proposte dovrebbe essere limitata al tempo necessario perché i produttori lattieri si adeguino al nuovo contesto senza più quote di produzione e migliorino la loro organizzazione nella prospettiva di un ambiente operativo più orientato al mercato. Nel corso dell'esame intermedio bisognerebbe verificare tra l'altro in che modo hanno funzionato le disposizioni proposte e se sia opportuno continuare ad applicarle per il periodo restante nonché studiare possibili strategie per incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta.

La proposta si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2.

L'intervento dell'Unione è giustificato in quanto le misure necessarie per realizzare gli obiettivi della politica agricola comune vanno prese a tale livello, al fine di garantirne l'attuazione uniforme in tutta l'Unione, provvedendo a mantenere condizioni effettive di concorrenza sul mercato lattiero-caseario e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Ciò vale in particolare quando si tratta di applicare le regole dell'Unione sulla concorrenza – settore che rientra tra le competenze esclusive dell'Unione – alla politica agricola comune. Considerate però le differenze esistenti nell'Unione in materia di diritto contrattuale, saranno gli Stati membri a scegliere se rendere o no obbligatori alcuni elementi della proposta (i contratti).

La normativa sulla concorrenza è una delle competenze esclusive dell'Unione e i singoli Stati membri non possono pertanto modificarne l'applicazione alla politica agricola comune, salvo che alle condizioni definite dall'articolo 42 del TFUE. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, la proposta lascia un ampio margine di valutazione agli Stati membri. Occorre tuttavia stabilire alcune norme minime che consentano il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, tenuto conto della loro intrinseca natura transfrontaliera.

L'Unione può realizzare meglio gli obiettivi previsti, in quanto quelli riguardanti la normativa sulla concorrenza non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri ed è necessario introdurre norme minime in materia di concorrenza per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La sfera dei rapporti contrattuali non deve essere obbligatoriamente regolamentata a livello dell'Unione. La scelta se optare o no per un regime obbligatorio è a discrezione degli Stati membri. Se lo Stato membro ha scelto di rendere obbligatorio sul suo territorio il ricorso ai contratti, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati gli aspetti dei contratti disciplinati a livello dell'Unione sono solo 4.

Per quanto riguarda le disposizioni sul rafforzamento del potere di negoziazione dei produttori di latte, si propone di fissare un limite, pari al 3,5%s della produzione lattiera dell'Unione, grazie al quale le trattative avverrebbero tra organizzazioni di produttori e grandi trasformatori di prodotti lattiero-caseari di dimensioni comparabili. Viene inoltre proposto un limite pari ad una determinata percentuale della produzione nazionale al fine di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di latte crudo a livello nazionale La possibilità per le competenti autorità della concorrenza di intervenire in casi specifici, quando la situazione lo giustifica e lo richiede, permetterebbe di evitare che sul territorio nazionale di cui trattasi vengano danneggiate piccole e medie imprese di trasformazione del latte crudo.

Le norme sulle organizzazioni interprofessionali sono largamente ispirate a quelle esistenti per il settore ortofrutticolo e sono unicamente intese a garantire la certezza giuridica con riguardo agli interventi di queste organizzazioni.

L'aggiunta di una base giuridica esplicita che prevede la raccolta mensile da parte degli Stati membri di informazioni sulle consegne di latte crudo – dati di cui gli operatori sono già in possesso – non dovrebbe imporre oneri rilevanti né ai trasformatori di prodotti lattiero-caseari né agli Stati membri.

Per migliorare ulteriormente la concentrazione dell'offerta sarebbe inoltre incoraggiata la costituzione di organizzazioni di produttori, come raccomandato nella comunicazione della Commissione "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa". Bisognerebbe estendere agli Stati membri dell'UE-15 le disposizioni vigenti a sostegno della costituzione e del funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori che si applicano già a tutti i settori nei nuovi Stati membri, nell'ambito della politica di sviluppo rurale. Tuttavia, non dovrebbe essere data la possibilità di sostenere le associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, in quanto le loro attività possono già beneficiare di un sostegno ai sensi degli articoli 103 ter – 103 octies del regolamento unico OCM. La modifica delle pertinenti disposizioni rientra nel lavoro di adeguamento dei regolamenti agricoli di base al trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda le altre raccomandazioni del GAL, il punto "luogo di produzione" discusso dal GAL dovrebbe essere trattato nell'ambito del cosiddetto "pacchetto qualità". Nell'ambito di questo nuovo quadro normativo sarà inoltre introdotta per tutti i settori una base giuridica relativa all'indicazione obbligatoria del luogo di produzione sull'etichetta. Ciò consentirà alla Commissione di procedere, caso per caso e previa un'adeguata valutazione di impatto, all'adozione di atti delegati sull'eventuale obbligo di indicare sull'etichetta il luogo di produzione, al livello geografico adeguato, in modo da rispondere alle attese dei consumatori in materia di trasparenza e di informazione. Uno dei primi settori da esaminare sarà il settore lattiero-caseario. Si terrà conto dei risultati delle discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento sulla proposta della Commissione di un regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori [COM(2008) 40].

Le eventuali modifiche da apportare in materia di strumenti di mercato, ricerca e innovazione saranno trattate nel quadro dell'iniziativa sulla PAC dopo il 2013, al fine di allargare la discussione all'insieme dei prodotti agricoli e di garantire un approccio coerente.

2010/0362 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

(1) Riforme successive dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ora incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[4], sono state dirette a promuovere l'orientamento al mercato (a lasciare cioè che fossero i segnali di prezzo a guidare le decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre) in modo da rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario e la sua sostenibilità nel contesto della globalizzazione degli scambi. Con il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune[5] ("Valutazione dello stato di salute della PAC del 2008-2009") è stato pertanto deciso che era necessario aumentare gradualmente le quote al fine di assicurare una transizione indolore verso la fine del regime delle quote latte nel 2015.

(2) Nel periodo dal 2007 al 2009 il mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato segnato da sviluppi di natura eccezionale. All'inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c'è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato ad un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Quando è cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi hanno iniziato a tornare a livelli più normali, è subentrata la crisi economico-finanziaria che ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato inizialmente un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l'energia. Successivamente, mentre la produzione dell'Unione restava stabile, c'è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell'Unione, che ha interessato anche il latte e i prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell'Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato il margine lordo dei settori a valle e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi ed aggravando l'impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte.

(3) Nell'ottobre 2009, considerata la difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito un gruppo di esperti di alto livello sul latte ("GAL") per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in vista dell'abolizione delle quote latte nel 2015. Tenendo conto delle conclusioni della "Valutazione dello stato di salute della PAC", il GAL doveva elaborare soluzioni normative che contribuissero a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori e a migliorare la trasparenza del mercato.

(4) Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito ad una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione, che conteneva un'analisi della situazione attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni.

(5) Il GAL ha rilevato grosse differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all'interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi però si rileva una bassa concentrazione dell'offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sanno che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto il prezzo spesso è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, per le imprese diverse dalle cooperative, in molti casi resta al di fuori del controllo dell'agricoltore.

(6) C'è un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda. D'altro lato nel corso del 2009 l'approvvigionamento di latte non si è adeguato al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, in reazione alla diminuzione dei prezzi, gli agricoltori hanno prodotto di più che nell'anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie.

(7) Per le latterie il volume delle consegne nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche per le cooperative lattiero-casearie (di proprietà degli agricoltori che possiedono gli impianti di trasformazione, da cui è trasformato il 58% del latte crudo dell'UE) l'adeguamento dell'offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte.

(8) L'uso di contratti formali, scritti, contenenti elementi di base, stipulati prima della consegna, non è diffuso. Questi contratti potrebbero però sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente gli operatori della filiera lattiero-casearia, affinché tengano meglio conto dei segnali del mercato, migliorino la trasmissione dei prezzi, adeguino l'offerta alla domanda ed evitino talune pratiche commerciali sleali.

(9) In mancanza di una normativa dell'Unione su tali contratti, gli Stati membri possono, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione a tale riguardo, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, per garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione dei contratti in questione. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti norme con effetto analogo, per esigenze di semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(10) L'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che le regole di concorrenza si applichino alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, il quale da parte sua prevede l'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(11) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un equo tenore di vita ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o a gruppi di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È opportuno che le organizzazioni di produttori di cui trattasi possano beneficiare di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei gruppi di organizzazioni di produttori.

(12) Sono state introdotte norme a livello dell'Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate nello stesso modo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vegliando altresì a che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

(13) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. L'articolo 192 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre tuttavia introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i trasformatori forniscano periodicamente dette informazioni agli Stati membri. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la portata, il contenuto, la forma e la periodicità di queste dichiarazioni.

(14) Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. Occorre pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di natura temporanea e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in relazioni della Commissione sull'andamento del mercato del latte, da presentare entro il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta.

(15) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali previsti dal presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

(16) Per garantire un'applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, delle misure stabilite dal presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE. Salvo espressa disposizione contraria, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che…

(17) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

(1) È inserito un nuovo articolo 4 bis :

" Articolo 4 bis

Adozione di atti delegati e di atti di esecuzione

Salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento, quando sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 196 bis nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 196 ter nel caso degli atti di esecuzione."

(2) All'articolo 122, primo comma, lettera a), dopo il punto iii) è inserito il seguente punto:

"iii bis ) latte e prodotti lattiero-caseari;"

(3) All'articolo 123 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono una o più attività tra le seguenti in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

v) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione;

vi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

vii) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; e

viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente."

(4) Nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la seguente sezione II bis :

"Sezione II BIS ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ARTICOLO 126 BIS Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. I contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 185 septies , paragrafo 1, possono essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 122, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o per una parte della loro produzione congiunta.

2. La trattativa da parte dell'organizzazione di produttori può avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori,

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti,

c) purché il volume totale del latte crudo oggetto di tali trattative da parte di una particolare organizzazione di produttori non sia superiore:

i) al 3,5% della produzione totale dell'Unione e

ii) al 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori e

iii) al 33% della produzione nazionale totale combinata di tutti gli Stati membri oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori,

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e

e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori sono riferiti anche ai gruppi di organizzazioni di produttori. Per assicurare un adeguato controllo di questi gruppi la Commissione può, mediante atti delegati, adottare norme sulle condizioni che tali gruppi devono soddisfare per ottenere il riconoscimento.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere in casi particolari che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non può avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti la produzione di più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1. Negli altri casi la decisione è presa dall'autorità nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

6. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato[6];

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[7]."

(5) Nell'articolo 175 le parole "fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento" sono sostituite dalle parole "fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento".

(6) È inserito il seguente articolo 177 bis :

"Articolo 177 bis Accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi;

e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta, mediante atti di esecuzione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, una decisione con cui si dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità."

(7) L'articolo 179 è sostituito dal seguente:

"Articolo 179 Competenze di esecuzione riguardanti accordi e pratiche concordate

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare tutte le misure necessarie relative agli articoli da 176 bis a 178."

(8) All'articolo 184 è aggiunto il seguente paragrafo:

"(10) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 122, primo comma, punto iii bis ), dell'articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 bis , 177 bis , 185 sexies e 185 septies , nonché ai possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate."

(9) Sono inseriti i seguenti articoli 185 sexies e 185 septies :

"Articolo 185 sexies Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. I trasformatori di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

2. Per fare in modo che queste dichiarazioni siano trasmesse tempestivamente e risultino utili ai fini della gestione del mercato, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare norme sulla portata, il contenuto, la forma e la periodicità di dette dichiarazioni.

Articolo 185 septies Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto:

a) è concluso prima della consegna,

b) è stipulato per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

- è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

- varia solo in funzione di una serie di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,

ii) il volume che può essere e/o è consegnato e il calendario delle consegne e

iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, i cui statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare tutte le misure necessarie."

(10) Nella parte VII, capo I, sono aggiunti i seguenti articoli 196 bis e 196 ter :

" Articolo 196 bis

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o in una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 196 terAtti di esecuzione

Qualora siano adottati atti di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 195 del presente regolamento e si applica la procedura prevista dall'articolo [5] del regolamento (UE) n. [gggg/yyyy]."

(11) All'articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'articolo 122, primo comma, punto iii bis ), l'articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis , 177 bis , 185 sexies e 185 septies si applicano fino al 30 giugno 2020."

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso si applica a decorrere dal […].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA | Indic/10/744996(SM/tm) 6.142.2010.1 |

DATA: 07/10/2010 |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 12 943.1 | STANZIAMENTI: milioni di euro (bilancio 2010) |

2. | DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |

3. | BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) |

4. | OBIETTIVI: Rispondere rapidamente alle raccomandazioni del gruppo di alto livello esaminate dal Consiglio e adottate con le conclusioni della presidenza del 27 settembre 2010. La proposta riguarda essenzialmente i rapporti contrattuali, il potere contrattuale dei contraenti, le organizzazioni interprofessionali e la trasparenza. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (milioni di euro) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (milioni di euro) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | - | - | - |

5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | - | - | - | - |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - |

5.2 | METODO DI CALCOLO: |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO |

OSSERVAZIONI: Le misure proposte che possono contribuire a stabilizzare il mercato e il reddito dei produttori nel medio e nel lungo periodo non hanno alcuna incidenza diretta sul bilancio dell'UE. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 destinate a sostenere le organizzazioni di produttori negli Stati membri dell'UE-15 figuravano già nel COM(2010) 537. |

[1] GU C, pag.

[2] GU C, pag.

[3] GU C, pag.

[4] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[5] GU L 230 del 2.9.2009, pag. 6.

[6] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

[7] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

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