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Document 52013AE2662
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union’ COM(2013) 95 final — 2013/0057 (COD), on the ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Entry/Exit System (EES) and the Registered Traveller Programme (RTP)’ COM(2013) 96 final — 2013/0060 (COD), and on the ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a registered traveller programme’ COM(2013) 97 final — 2013/0059 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea» COM(2013) 95 final — 2013/0057 (COD), alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati» COM(2013) 96 final — 2013/0060 (COD) e alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati» COM(2013) 97 final — 2013/0059 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea» COM(2013) 95 final — 2013/0057 (COD), alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati» COM(2013) 96 final — 2013/0060 (COD) e alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati» COM(2013) 97 final — 2013/0059 (COD)
GU C 271 del 19.9.2013, p. 97–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 271/97 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea»
COM(2013) 95 final — 2013/0057 (COD),
alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati»
COM(2013) 96 final — 2013/0060 (COD)
e alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati»
COM(2013) 97 final — 2013/0059 (COD)
2013/C 271/18
Relatore generale: PÎRVULESCU
Il Parlamento europeo, in data 14 marzo e 16 aprile 2013, e il Consiglio, in data 27 marzo 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
COM(2013) 95 final - 2013/0057 (COD)
Alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati
COM(2013) 96 final - 2013/0060 (COD)
e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati
COM(2013) 97 final - 2013/0059 (COD).
L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 19 marzo 2013, ha incaricato la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, di preparare i lavori del Comitato in materia.
Considerata l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo nel corso della 490a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 maggio 2013 (seduta del 22 maggio), ha designato Cristian PÎRVULESCU come relatore generale e ha adottato il seguente parere con 125 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astensioni.
1. Introduzione
1.1 |
La proposta in esame fa parte del pacchetto denominato Nuova generazione di controlli alle frontiere, un'iniziativa strategica del programma di lavoro della Commissione per il 2012. Per la Commissione, il pacchetto risponde a due sfide importanti e collegate tra loro: realizzare una sorveglianza efficiente dei flussi di viaggiatori e dei movimenti di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne della zona Schengen nel loro complesso e garantire che gli attraversamenti delle frontiere siano rapidi e semplici per il numero crescente di viaggiatori regolari che costituiscono la grande maggioranza di quanti attraversano le frontiere. |
1.2 |
Nella comunicazione Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'UE, del 13 febbraio 2008, la Commissione propone di istituire un sistema di ingressi/uscite. |
1.3 |
La proposta è stata avallata dal programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, in cui si riafferma la possibilità di un sistema di ingressi/uscite per consentire uno scambio efficace dei dati tra gli Stati membri, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. |
1.4 |
Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 figura l'invito ad accelerare i lavori in materia di frontiere intelligenti. La Commissione ha risposto adottando, il 25 ottobre 2011, una nuova comunicazione sulle varie opzioni e sul percorso da seguire. |
1.5 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha elaborato una serie di pareri riguardanti l'attuazione dei due sistemi complementari (1), sottolineando il valore aggiunto degli impegni e degli strumenti dell'UE per rispondere alle sfide derivanti da una mobilità transfrontaliera in aumento. L'UE ha un ruolo e una responsabilità importanti nel garantire il coordinamento tra gli Stati membri. Alla luce delle sfide recenti nel campo della mobilità e della migrazione, il Comitato ha propugnato i principi di proporzionalità e di efficacia e ha sottolineato l'importanza di garantire la tutela dei diritti fondamentali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e dei programmi. |
2. Osservazioni generali
2.1 |
In considerazione del previsto aumento della mobilità alle frontiere dell'UE, occorre accelerare gli sforzi rivolti a istituire sistemi affidabili ed efficaci di gestione e di controllo delle frontiere. |
2.2 |
Il Comitato accoglie con favore l'approccio alla base del pacchetto Frontiere intelligenti, che consiste nel ricercare un equilibrio appropriato tra l'esigenza di incoraggiare la mobilità e quella di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, che sembrano essersi intensificate nell'UE negli ultimi anni. |
2.3 |
Il Comitato riconosce il valore aggiunto di un impegno, di una gestione e di investimenti a livello dell'UE, e si augura che gli Stati membri coordineranno i loro sforzi per garantire un'attuazione efficace dei programmi previsti. |
2.4 |
Il Comitato desidera sottolineare che l'identità dell'UE è associata esplicitamente e implicitamente all'apertura e all'interconnessione non soltanto all'interno ma anche al di là delle frontiere. L'UE costituisce uno spazio culturale, sociale, politico ed economico di tipo dinamico e la mobilità transfrontaliera è essenziale per preservare il ruolo dell'UE nel contesto globale. Alla luce di ciò, le istituzioni e gli Stati membri dell'UE dovrebbero fare in modo che i nuovi sistemi non abbiano ripercussioni sugli spostamenti dei cittadini di paesi terzi e sulla loro propensione a recarsi nell'UE. |
2.5 |
Allo stesso modo, occorre tenere conto della percezione pubblica dei due sistemi e del loro funzionamento e spiegarne adeguatamente le regole ai cittadini di paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi presso le autorità dei paesi terzi per garantire che i possibili viaggiatori siano in grado di accedere alle informazioni e a un'assistenza, in particolare per quanto riguarda i loro diritti. Il pacchetto dovrà quindi avere una dimensione di comunicazione, con adeguati finanziamenti. |
2.6 |
Il Comitato chiede a tutti gli attori e soggetti istituzionali coinvolti di tenere conto dei diritti fondamentali nell'elaborazione e nell'attuazione dei due sistemi. Pur avendo un carattere piuttosto tecnico, essi hanno infatti un impatto importante sui diritti fondamentali e sulle libertà delle persone e di tutti i cittadini di paesi terzi che si recano nell'UE. Il Comitato si compiace dell'attenzione dedicata alla protezione e alla riservatezza dei dati e si augura che la tutela di tutti i diritti fondamentali in questo campo sarà oggetto della dovuta considerazione e di un adeguato monitoraggio. |
2.7 |
Il Comitato richiama l'attenzione sulle importanti differenze in termini di quadri istituzionali e di capacità esistenti tra i differenti Stati membri, alcuni dei quali applicano proprie versioni dei due sistemi. Una trasformazione di tale portata, che coinvolge un gran numero di istituzioni e di persone, è impegnativa, se non addirittura rischiosa. Le istituzioni coinvolte dovrebbero fare in modo che la transizione non si ripercuota in alcun modo sui viaggiatori. |
2.8 |
Alla luce delle esperienze precedenti, il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul problema dei costi e della loro stima. I sistemi in oggetto sono particolarmente costosi e occorre garantire che la spesa in questo campo sia proporzionata ed efficace. Inoltre, le stime iniziali dovrebbero essere quanto più possibile accurate. |
2.9 |
Il Comitato invita a riflettere ulteriormente sulla differenziazione dei viaggiatori, che costituisce un aspetto essenziale del programma Frontiere intelligenti. È possibile che nella pratica, tale differenziazione si traduca in una semi-discriminazione. L'accesso al programma per i viaggiatori registrati dipenderà dalla situazione, dal reddito, dalle conoscenze linguistiche e dall'istruzione. Per attenuare il rischio che ciò si verifichi occorre che le autorità competenti adottino un'ottica inclusiva per quanto riguarda i tipi di attività e di relazioni accettabili per i potenziali viaggiatori. |
2.10 |
Il CESE constata l'assenza di dati pertinenti e specifici sulla mobilità. A parte la mancanza di cifre precise su quanti effettuano un viaggio breve ma poi oltrepassano la durata del visto, mancano dati qualitativi in grado di aiutare a comprendere questo fenomeno. Le politiche in materia non dovrebbero basarsi solo sui dati quantitativi che saranno raccolti una volta che i sistemi siano in funzione, occorrono invece maggiori risorse per la ricerca in merito all'uso e agli abusi del sistema in vigore. |
2.11 |
Il Comitato invita l'UE e gli Stati membri a dedicare la necessaria attenzione alla formazione del personale che lavora a contatto dei viaggiatori, in particolare i funzionari consolari e gli agenti di dogana, i quali dovrebbero essere ben addestrati e capaci di assistere i viaggiatori nell'espletamento di procedure tecnicamente difficili e psicologicamente delicate. |
2.12 |
Pur riconoscendo i vantaggi derivanti dalla raccolta di dati biometrici, il Comitato constata l'impatto della registrazione delle impronte digitali sui viaggiatori regolari o meno, impatto che, sul piano psicologico, risulta negativo sia per la motivazione che in generale per la relazione della persona interessata con la società ospitante. Inoltre, la raccolta di impronte digitali viene tradizionalmente associata alle attività criminali e alle pratiche di polizia. Il Comitato chiede che si consideri ulteriormente se sia opportuno prevedere la raccolta di dati biometrici nel quadro dei programmi e quali metodi si possano adottare per limitarne gli effetti negativi. |
3. Osservazioni particolari
3.1 |
Il Comitato ritiene che il diritto all'informazione debba essere reso effettivo, specie per quanto riguarda l'uso di dati personali. I cittadini di paesi terzi devono essere messi al corrente dei loro diritti. In talune situazioni le barriere linguistiche possono contribuire a impedire l'effettivo godimento di tale diritto. Nei confronti dei cittadini di paesi terzi, e specialmente delle persone appartenenti alle categorie vulnerabili, le banche dati attuali e future in materia di giustizia e affari interni dovrebbero garantire automaticamente la non discriminazione, che deve essere strettamente collegata al rispetto dei principi di tutela dei dati personali (diritto all'informazione, mezzi efficaci di ricorso e consenso individuale al trattamento dei dati). |
3.2 |
Il Comitato ritiene che occorra un quadro più preciso delle banche dati e dei sistemi di informazione nel campo della giustizia e degli affari interni. La Commissione dovrebbe fornire periodicamente, forse ogni anno, un rapporto generale sul monitoraggio delle attività di tutti i regimi che comportano uno scambio di dati e informazioni nel settore delle politiche della giustizia e degli affari interni, indicante quali informazioni vengono scambiate e a che scopo. |
3.3 |
L'UE dovrebbe incoraggiare i governi nazionali a sostenere adeguatamente le istituzioni incaricate del monitoraggio e della supervisione del sistema di ingresso e di uscita. |
3.4 |
Il CESE si compiace del fatto che nella concessione dell'accesso al programma per i viaggiatori registrati l'approccio basato sul paese sarà gradualmente sostituito dall'approccio individuale. Raccomanda di procedere regolarmente a un colloquio con il richiedente, in particolare nelle situazioni in cui siano richiesti ulteriori chiarimenti. Il CESE richiama inoltre l'attenzione sulla logica della definizione di profili (automazione della decisione) e dell'estrapolazione di dati attraverso le banche dati giustizia e affari interni e il regime Frontiere intelligenti. Ritiene che la possibilità di utilizzare la razza, l'origine etnica o altri fattori sensibili come base per il controllo statistico dei dati sia difficile da conciliare con il principio di non discriminazione, con il diritto secondario e con gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali. |
3.5 |
Il Comitato chiede una definizione più ampia dei viaggiatori frequenti, che copra qualsiasi attività culturale, economica e sociale. Invita gli Stati membri a tenere conto dell'ampia diversità della vita sociale e osserva che bisognerebbe evitare di accordare un trattamento preferenziale a determinate categorie socioprofessionali. |
3.6 |
I cittadini di paesi terzi possono chiedere l'ammissione al programma viaggiatori registrati presso consolati, centri comuni di richiesta e qualsiasi posto di frontiera. Ciò è utile per il richiedente, ma comporta difficoltà di gestione. Tutto il personale coinvolto dovrebbe essere informato e istruito adeguatamente in merito al funzionamento dei sistemi. |
3.7 |
Il Comitato ritiene che la procedura relativa alla dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato potrebbe risultare laboriosa. Qualora venga mantenuta, dovrebbe quantomeno avere portata minima ed essere standardizzata in tutta l'UE, in modo che gli Stati membri non se ne servano come deterrente. |
3.8 |
In linea di principio il rilascio dei documenti giustificativi necessari a completare la richiesta di partecipazione al programma viaggiatori registrati non dovrebbe comportare costi ingiustificati ed eccessivi per il richiedente e gli organismi coinvolti. I costi sostenuti dai singoli richiedenti e dalle organizzazioni di sostegno dovrebbero essere calcolati nel quadro delle valutazioni intermedie. |
3.9 |
Il Comitato raccomanda che il tempo a disposizione delle autorità competenti per decidere sia fissato a 25 giorni, incoraggiandole al tempo stesso a decidere quanto prima possibile. |
3.10 |
I criteri in base ai quali una richiesta di partecipazione al programma viaggiatori registrati viene respinta dovrebbero essere chiariti. Non è chiaro su quali basi venga valutato il livello di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, e ciò apre la strada a decisioni arbitrarie. La valutazione in questione viene eseguita da migliaia di persone, provenienti da contesti molto differenti, e con livelli diversi di formazione e di informazione in merito al viaggiatore, alle sue attività e al suo paese di provenienza. Inoltre è discutibile la decisione di includere tra i criteri di respingimento la minaccia per le relazioni internazionali di uno Stato membro. |
3.11 |
È estremamente importante che in caso di respingimento della richiesta, (richiesta non ammissibile o respinta) i richiedenti possano ricorrere efficacemente contro la decisione in questione. Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere le persone che intendono esercitare il proprio diritto al ricorso. |
Bruxelles, 22 maggio 2013
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 37; GU C 128 del 18.5.2010, pag. 29; GU C 128 del 18.5.2010, pag. 80; GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 162; GU C 376 del 22.12.2011, pag. 74; GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.