COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.11.2019
COM(2019) 568 final
2012/0006(NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio nel giugno 2011.
L'accordo è stato firmato il 26 giugno 2012, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio. Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione sia i suoi Stati membri sono parti dell'accordo.
Il processo di ratifica è stato completato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'accordo è stato firmato il 22 luglio 2015.
La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione [COM(2012)020 definitivo], adottata il 27 gennaio 2012 e successivamente trasmessa al Consiglio, in particolare al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12. Al fine di facilitarne l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.
2.BASE GIURIDICA
La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Non pertinente.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
·Sintesi dell'accordo proposto
L'accordo è costituito dal testo di base, che ne contiene i principi fondamentali, e da quattro allegati: l'allegato I sui servizi concordati e le rotte specificate; l'allegato II sulle disposizioni transitorie, l'allegato III sulle norme applicabili all'aviazione civile e l'allegato IV contenente un elenco degli altri Stati di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato I.
2012/0006 (NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è stato firmato il 26 giugno 2012, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova.
(2)L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia a tale accordo è stato firmato il 22 luglio 2015.
(3)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.
(4)Gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/639/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d’informazione degli Stati membri, contenute nell'articolo 6 della decisione. Gli articoli 4, 5 e 6 della decisione 2012/639/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
La posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III (Norme applicabili all’aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
Articolo 3
Gli articoli 4, 5 e 6 della decisione 2012/639/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il