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Document 52020XC0923(01)
Publication of an application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs 2020/C 315/03
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2020/C 315/03
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2020/C 315/03
C/2020/6481
GU C 315 del 23.9.2020, p. 3–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 315/3 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2020/C 315/03)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«QUEIJOS DA BEIRA BAIXA (QUEIJO DE CASTELO BRANCO, QUEIJO AMARELO DA BEIRA BAIXA, QUEIJO PICANTE DA BEIRA BAIXA)»
N. UE: PDO-PT-0214-AM02 – 15.2.2018
DOP (X) IGP ()
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Gruppo richiedente
Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco
Interesse legittimo
Il gruppo di produttori, costituito dagli operatori (produttori e trasformatori) del «Queijo da Beira Baixa», ha un interesse legittimo a presentare la presente domanda di modifica. La «Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco» è il gruppo di produttori responsabile della prima domanda di registrazione.
Nome del gruppo |
Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco |
||
Tipo di gruppo |
Più di una persona |
||
Partecipanti |
Produttore/i, trasformatore/i |
||
Indirizzo |
|
||
Paese |
Portogallo |
||
Tel. |
+ 351 277200235 |
||
E-mail: |
queijosbeirabaixa@gmail.com |
2. Stato membro o paese terzo
Portogallo
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☒ |
Nome del prodotto |
☒ |
Descrizione del prodotto |
☒ |
Zona geografica |
☐ |
Prova dell’origine |
☒ |
Metodo di produzione |
☒ |
Legame |
☒ |
Etichettatura |
☐ |
Altro |
4. Tipo di modifica
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
5.1. Nome del prodotto
Modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta per cui il documento unico (o documento equivalente) è pubblicato per la prima volta.
Il nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» è modificato in «Queijo da Beira Baixa».
Lo scopo della modifica richiesta è quello di allineare il nome registrato «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» al relativo disciplinare, che menziona una sola regione delimitata per la produzione del formaggio «Beira Baixa», caratterizzata da fattori storici, reputazionali, specifici del suolo e del clima e umani, e tre tipi di formaggio che si distinguono per le loro caratteristiche e sono strettamente legati alla zona geografica delimitata, Beira Baixa.
Tuttavia, la registrazione «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)», eseguita nel 1996, comprende tre tipi di formaggi, e tali indicazioni sono riportate separatamente nei disciplinari che fungono da base per la prima registrazione, in particolare nel decreto regolamentare n. 22/88, del 25 maggio 1988, che istituisce la regione delimitata di Beira Baixa e che definisce i metodi per il conseguimento di «Queijo de Castelo Branco», «Queijo Amarelo da Beira Baixa» e «Queijo Picante da Beira Baixa».
Per questo motivo, poiché «Queijo de Castelo Branco», «Queijo Amarelo da Beira Baixa» e «Queijo Picante da Beira Baixa» sono tipi di formaggi della Beira Baixa, il nome «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) DOP» è modificato in «Queijo da Beira Baixa DOP».
5.2. Descrizione del prodotto
1. |
Pur non essendo indicato nel disciplinare originale, è stato ora stabilito che, per produrre il formaggio in oggetto, può essere utilizzato solo latte crudo delle pecore di razza Merino o di altre razze ovine ben adattate alla regione, o delle capre di razza Charnequeiro o altre razze caprine ben adattate alla regione, in quanto questo è un fattore determinante per le caratteristiche del prodotto, secondo la descrizione del prodotto e il legame con la zona geografica. |
«Queijo da Beira Baixa» DOP è il nome dato ai formaggi di tipo Amarelo, Castelo Branco e Picante.
Il tipo di formaggio «Castelo Branco» è prodotto attraverso la sgocciolatura lenta della cagliata dopo la coagulazione del latte crudo — ottenuto esclusivamente dalla razza Merino o altre razze ovine adattate alla regione — con una preparazione di cardo (Cynara cardunculus L.).
I tipi «Amarelo» e «Picante» sono prodotti attraverso la sgocciolatura lenta della cagliata di latte crudo dopo la coagulazione del latte puro o di una miscela di latte ottenuto da pecore di razza Merino o altre razze ovine, latte crudo ottenuto da capre di razza Charnequeiro o altre razze caprine adattate alla regione e caglio animale.
2. |
Sebbene non figurino nel disciplinare originale, le modifiche che seguono hanno lo scopo di far fronte a nuove esigenze del mercato senza alterare le caratteristiche specifiche che rendono unico il prodotto. Le modifiche sono giustificate anche da cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, in particolare per quanto riguarda i formaggi di piccole dimensioni, con maggiore durabilità e capacità di conservazione. Pertanto:
|
L’inclusione dei tipi di formaggi «velho» (invecchiati) e delle forme di presentazione di cui sopra è giustificata dalla domanda e dal gusto in costante crescita dei consumatori per i sapori nuovi e quindi dalla necessità che i produttori soddisfino le aspettative dei consumatori per una maggiore diversificazione dei prodotti. Queste tecniche sono utilizzate a livello locale da molto tempo, al fine di aumentare la durata di conservazione e la durabilità del formaggio. In entrambi i casi, il gusto originale del formaggio è preservato, in quanto le caratteristiche intrinseche derivano dal tipo di latte utilizzato e dai modi di fabbricazione sostanzialmente immutati.
5.3. Zona geografica
La zona geografica delimitata comprende ora:
— |
i comuni e le località indicati nella prima registrazione e definiti nel decreto regolamentare n. 22/88, del 28 maggio 1988, come «Zona delimitata per i Queijos da Beira Baixa», a cui sono state aggiunte le seguenti località: |
— |
il comune di Mação; |
— |
le località di Coutada, Canhoso e Sarzedo, appartenenti al comune di Covilhã. |
La ragione dell’aggiunta di Mação è che, nonostante la sua ubicazione ai confini della regione naturale di Beira Baixa, è stata erroneamente esclusa dalla zona geografica delimitata al momento della prima registrazione.
L’aggiunta di Coutada, Canhoso e Sarzedo è dovuta ad una riorganizzazione amministrativa che non incide sulla zona geografica in quanto tale (legge n. 11-A/2013, del 28 gennaio 2013, di esecuzione dell’obbligo di riorganizzazione amministrativa del territorio delle località ai sensi della legge n. 22/2012, del 30 maggio 2012, che approva il quadro giuridico della riorganizzazione amministrativa e determina la competenza territoriale delle località create dall’aggregazione).
5.4. Metodo di produzione
1. |
Viene fornita una spiegazione, assente nel disciplinare originale, delle varianti esistenti per i tipi di formaggio «velho». È inserito il seguente paragrafo: «I formaggi del tipo “velho” possono anche essere commercializzati immersi in recipienti contenenti olio d’oliva o rivestiti di una pasta di paprica in polvere e olio d’oliva. La preparazione di questi formaggi consiste, da una parte, nel rivestire la crosta e l’intera superficie del formaggio stagionato con una pasta di paprica e di olio d’oliva, dall’altra, nell’immergere il formaggio nell’olio d’oliva vergine.» |
2. |
Dato che la vegetazione spontanea non è sempre sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle greggi, si è introdotta la possibilità, assente nel disciplinare originale, di utilizzare integratori come paglia e fieno prodotti, nella zona geografica delimitata, dagli allevatori di ovini e caprini tramite colture foraggere autunnali o invernali (avena, veccia, segale, lupino giallo e altre colture foraggere miste) e colture foraggere primaverili (mais, sorgo e altre colture foraggere miste) coltivate all’interno della zona geografica delimitata. È inserito il seguente paragrafo: «Tutti gli alimenti forniti agli animali provengono dalla zona geografica. Solo in periodi di penuria (a causa di circostanze meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione da sostanze tossiche o incendi) è possibile ricorrere ad alimenti provenienti da altre regioni, a condizione che non rappresentino più del 50 % della sostanza secca su base annua. Tali alimenti devono essere dello stesso tipo e avere la stessa composizione degli alimenti della zona geografica, in modo da non alterare le caratteristiche del prodotto.» |
3. |
La formulazione del testo relativo alle condizioni di ottenimento e di ammissione del latte, di cui all’allegato II del disciplinare originale, è modificata in modo da includere una spiegazione delle condizioni di mungitura, raccolta e trasporto del latte, nonché i dettagli delle operazioni che intervengono nella fase di fabbricazione, in particolare quelle che stabiliscono che il prodotto deve essere fabbricato in base alla descrizione fornita. È inserito il seguente paragrafo: «Le condizioni igieniche della mungitura di pecore e capre il cui latte viene utilizzato per produrre il “Queijo da Beira Baixa” sono le seguenti:
|
4. |
Analogamente si esplicitano le proporzioni, assenti nel disciplinare originale, espresse in percentuale del volume totale di latte utilizzato, cui deve conformarsi la miscela di latte ovino o caprino per la fabbricazione dei vari tipi di «Queijo da Beira Baixa». Sono state inserite le seguenti informazioni:
|
5. |
Le modifiche che seguono, assenti nel disciplinare originale, si basano sulla necessità di chiarire e fornire dettagli sui passaggi della fase di produzione, in particolare quelli determinanti per ottenere un prodotto con le caratteristiche desiderate, come la lavorazione del latte (riscaldamento e coagulazione, lavorazione della cagliata), drenaggio del siero (pressatura), stagionatura e maturazione (rivoltamento e lavaggio), in modo da garantire che il prodotto sia sempre realizzato nelle stesse condizioni e abbia le stesse caratteristiche. Pertanto:
|
6. |
I riferimenti ai gruppi di produttori e di operatori, alle infrazioni e alle sanzioni sono stati eliminati dal disciplinare originale in quanto non fanno parte delle specifiche del prodotto. |
7. |
Anche alcuni paragrafi del disciplinare originale sono stati eliminati in quanto riguardano norme trasversali sulla caseificazione già previste nella legislazione generale. |
5.5. Legame
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sono stati aggiunti elementi che stabiliscono il legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
5.6. Etichettatura
I riferimenti ai modelli di etichette e le indicazioni generiche figuranti nel disciplinare originale sono stati eliminati e sostituiti dall’obbligo che le etichette riportino la dicitura «Queijo da Beira Baixa — Denominação de Origem Protegida» o «Queijo da Beira Baixa DOP», oltre all’indicazione del tipo di formaggio: «Amarelo», «Castelo Branco» o «Picante», secondo la descrizione del prodotto.
Benché non precedentemente indicato nel disciplinare originale, l’aggettivo «velho» può essere aggiunto alle indicazioni dei tipi «Amarelo» e «Castelo Branco» conformemente alla descrizione del prodotto.
Le modifiche apportate hanno lo scopo di adeguare il nome modificato alla descrizione del prodotto.
DOCUMENTO UNICO
«QUEIJO DA BEIRA BAIXA»
N. UE: PDO-PT-0214-AM02 – 15.2.2018
DOP (X) IGP ()
1. Nome
«Queijo da Beira Baixa»
2. Paese/i richiedente/i
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Con «Queijo da Beira Baixa» si designa un formaggio stagionato di tipo «Amarelo», «Castelo Branco» e «Picante», prodotto dalla coagulazione del latte crudo di pecore di razza Merino o altre razze ovine ben adattate alla regione, e del latte crudo di capre di razza Charnequeiro o altre razze caprine ben adattate alla regione. Il latte può essere prodotto da una singola razza o essere una miscela di latti di varie razze in proporzioni diverse.
Il periodo minimo di stagionatura è di 40 giorni per il «Queijo da Beira Baixa» di tipo «Amarelo» e «Castelo Branco» e di 120 giorni per il «Queijo da Beira Baixa» di tipo «Picante». Se il periodo di stagionatura è superiore a 90 giorni, l’aggettivo «velho» viene aggiunto all’indicazione per i tipi «Amarelo» e «Castelo Branco».
Le caratteristiche principali sono indicate di seguito:
«Queijo da Beira Baixa» |
Altezza (cm) |
Peso (kg) |
Diametro (cm) |
Tipo «Amarelo» |
3-5 |
0,6-1 |
12-16 |
3-4 (*1) |
0,2-0,5 (*1) |
7-10 (*1) |
|
Tipo «Amarelo Velho» |
3-5 |
0,4-0,9 |
12-16 |
Tipo «Castelo Branco» |
5-8 |
0,8-1,3 |
12-16 |
4-6 (*1) |
0,35-0,55 (*1) |
8-10 (*1) |
|
Tipo «Castelo Branco Velho» |
5-8 |
0,4-1,1 |
12-16 |
Tipo «Picante» |
3-5 |
0,4-1 |
10-15 |
«Queijo da Beira Baixa» |
Forma |
Crosta |
Tipo «Amarelo» |
Forma cilindrica bassa (piana), regolare, con scalzo leggermente convesso, senza bordi definiti. |
Consistenza semidura, aspetto ben formato, fine e omogeneo. Colore giallo o giallo carico. |
Tipo «Amarelo Velho» |
Forma cilindrica bassa (piana), regolare, con scalzo leggermente convesso, senza bordi definiti. La faccia superiore è in genere concava. |
Consistenza da malleabile a dura, di aspetto regolare da mediamente liscio a rugoso, ben formato e relativamente uniforme. Colore aranciato o rossiccio. |
Tipo «Castelo Branco» |
Forma cilindrica bassa (piana), regolare, con scalzo convesso e lieve rigonfiamento sulla faccia superiore, senza bordi definiti. |
Consistenza inizialmente malleabile indurisce progressivamente, aspetto omogeneo ben formato e liscio. Colore da giallo paglierino a giallo carico. |
Tipo «Castelo Branco Velho» |
Forma cilindrica bassa (piana), regolare, con scalzo leggermente convesso, senza bordi definiti. La faccia superiore è in genere concava. |
Consistenza da relativamente malleabile a dura, di aspetto regolare da mediamente liscio a rugoso, ben formato e relativamente uniforme. Colore da giallo carico ad arancio brunito o rosso. |
Tipo «Picante» |
Forma cilindrica bassa (piana), con scalzo dritto e bordi definiti. |
Senza crosta. |
«Queijo da Beira Baixa» |
Pasta |
|||
Consistenza |
Aspetto |
Colore |
Aroma e gusto |
|
Tipo «Amarelo» |
Formaggio a pasta semidura o semimolle, compatta, mediamente mantecata. |
Untuoso con alcune occhiature irregolari. |
Leggermente giallo e uniforme. |
Gusto intenso e franco, leggermente acidulo. |
Tipo «Amarelo Velho» |
Da dura a molto dura, compatta, leggermente friabile e asciutta. |
Untuoso, compatto e con alcune occhiature irregolari |
Da giallo scuro ad aranciato, va accentuandosi dai bordi verso il centro. |
Gusto intenso, persistente e franco, forte, lievemente piccante e salato. |
Tipo «Castelo Branco» |
Semidura o semimolle, compatta; picchiettandolo dà un suono pieno. |
Untuoso con alcune piccole occhiature. |
Bianco-giallognolo, uniforme. |
Aroma e gusto più marcati; il sapore può essere leggermente piccante se stagionato per un lungo periodo. |
Tipo «Castelo Branco Velho» |
Da dura a molto dura, compatta, leggermente friabile e asciutta. |
Untuoso, compatto o con alcune occhiature. |
Da giallognolo ad aranciato, va accentuandosi dai bordi verso il centro. |
Intenso, persistente e franco, forte a leggermente forte e lievemente piccante e salato. |
Tipo «Picante» |
Consistenza dura o semidura. |
Nessuna occhiatura o occhiature piccole e irregolari. |
Varia da biancastro a cinerino. |
Molto vivace e caratteristico, intenso e accentuatamente piccante. |
«Queijo da Beira Baixa» |
Umidità (%) (*2) |
Grasso (%) (*3) |
Tipo «Amarelo» |
54 – 69 |
45 – 60 |
Tipo «Amarelo Velho» |
49 – 56 |
45 – 60 |
Tipo «Castelo Branco» |
54 - 69 |
45 - 60 |
Tipo «Castelo Branco Velho» |
49 - 56 |
45 - 60 |
Tipo «Picante» |
49 - 63 |
35 - 60 |
Il «Queijo da Beira Baixa» è commercializzato intero o in porzioni.
Inoltre, i tipi di «Queijo da Beira Baixa»«Amarelo Velho» e «Castelo Branco Velho» possono essere eventualmente commercializzati immersi in contenitori con olio d’oliva o rivestiti con una pasta di paprica e olio d’oliva vergine.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La base dell’alimentazione delle pecore e capre proviene dal pascolo diretto nei pascoli naturali della regione di Beira Baixa, che sono costituiti da specie come Vulpia, Periballia, Stellatum Lolium spp, Trifolium spp e Ornithopus, Agrostis e Poa, che crescono in tutta la regione a seconda della composizione del suolo. Nelle regioni meno fertili, i pascoli sono migliorati con l’introduzione di colture foraggere quali il trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum) e il ginestrino (Ornithopus cumpresus) e altre colture foraggere utilizzate per la produzione di fieno e l’uso di fieno di secondo taglio per il pascolo.
Nei periodi di massima penuria l’alimentazione degli animali è integrata con la distribuzione di alimenti conservati (fieno e paglia), provenienti dalla zona geografica delimitata, e l’utilizzo di colture cerealicole e foraggere, per il pascolo diretto o il prato pascolo, coltivate in un regime di semina autunnale/invernale a secco, con o senza avena, con veccia (Vicia sativa), segale (Secale cereale), lupino giallo (Lupinus luteus) e altre colture foraggere, nonché in appezzamenti irrigati o terreni freschi non irrigati, in un regime di semina primaverile, con granturco (Zea mays) e sorgo da foraggio (Sorghum vulgare), nonché altre colture foraggere consuete nella regione e basate su leguminose e cereali.
Tutti gli alimenti forniti agli animali devono provenire dalla zona geografica. Solo in periodi di penuria (a causa di circostanze meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione da sostanze tossiche o incendi) è possibile ricorrere ad alimenti provenienti da altre regioni, a condizione che non rappresentino più del 50 % della sostanza secca su base annua. Tali alimenti devono essere dello stesso tipo e avere la stessa composizione degli alimenti della zona geografica, in modo da non alterare le caratteristiche del prodotto.
Per la produzione del «Queijo da Beira Baixa» può essere utilizzato solo latte crudo di pecore e capre provenienti da bestiame allevato e alimentato nella zona geografica delimitata.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del latte e del «Queijo da Beira Baixa», compresa la maturazione e la stagionatura, avvengono nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
A seconda del tipo di formaggio, sull’imballaggio deve figurare la seguente dicitura: «Queijo da Beira Baixa — Denominação de Origem Protegida», o «Queijo da Beira Baixa DOP», e l’indicazione del tipo di formaggio: «Amarelo», «Castelo Branco» o «Picante».
L’aggettivo «velho» può essere aggiunto alle indicazioni per i tipi «Amarelo» o «Castelo Branco».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione è limitata a tutte le località dei comuni di Castelo Branco, Fundão, Belmonte, Penamacor, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Rodão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã, Oleiros, Mação e le località del comune di Covilhã: Aldeia de São Francisco, União das Freguesias de Barco e Coutada, Boidobra, União das freguesias de Casegas e Orondo, União das freguesias de Covilhã e Canhoso, Dominguiso, Ferro, Orjais, Peraboa, União das freguesias de Peso e Vales do Rio, São Jorge da Beira, Sobral de São Miguel, União de freguesias de Teixoso e Sarzedo, Tortosendo, União das freguesias de Vale Formoso e Aldeia do Souto.
5. Legame con la zona geografica
La qualità del «Queijo da Beira Baixa» è dovuta ai fattori naturali e umani della zona geografica delimitata.
Vari autori forniscono prove del modo in cui, da tempo immemorabile, i fattori climatici, l’altimetria e il tipo di suolo della regione hanno influenzato la copertura vegetale dominante, che a sua volta incide sulle le caratteristiche del latte prodotto dagli animali che la consumano e, quindi, sulle caratteristiche del formaggio di cui è la materia prima.
La produzione di formaggio e la storia pastorizia della regione di Beira Baixa sono strettamente legate ai flussi migratori delle greggi, ossia alla transumanza. Secondo O. Ribeiro (1941) questo flusso migratorio inizia in novembre, con il movimento delle greggi da latte, che sono più sensibili al freddo e alla mancanza di cibo, verso altre destinazioni come Campinas da Idanha, Campo Albicastrense e Cova da Beira.
Antunes et al. (1943), hanno scritto quanto segue: «In Portogallo, dove la conoscenza di tale settore è attribuita ai Romani, la produzione del formaggio deve risalire al momento delle invasioni e dell’occupazione della penisola. Le tecniche di produzione, una volta apprese, è facile immaginare che si siano diffuse rapidamente nei Montes Herminios, una delle regioni con maggiore presenza di ovini e caprini, assimilando le caratteristiche locali ma mantenendo, fino ad un certo punto, l’orientamento tecnico primitivo che, grazie alla transumanza periodica, si è naturalmente diffuso nelle regioni di Castelo Branco».
Le condizioni estreme, come la povertà dei suoli, gli inverni rigidi e le estati molto calde, influenzano fortemente la distribuzione delle colture nella regione, favorendo sistemi di produzione tradizionali e piuttosto estensivi; gli ovini e i caprini allevati in queste condizioni producono un latte che, dopo essere stato lavorato dalle popolazioni locali con competenze e conoscenze ancestrali, e in particolare perché si tratta di latte crudo, produce un formaggio la cui forte tipicità è stata preservata di generazione in generazione.
L’aroma intenso del «Queijo da Beira Baixa» e il sapore pronunciato, franco e piuttosto piccante, che diventa più forte e intenso con la maturazione, sono quindi il risultato delle caratteristiche del latte, utilizzato puro o mischiato in proporzioni diverse - e sono strettamente legati ai sistemi di produzione della regione e alla vegetazione tipica dei pascoli naturali e migliorati che costituisce una parte fondamentale dell’alimentazione degli ovini e dei caprini allevati nella zona geografica delimitata.
La consistenza compatta e uniforme, il colore e l’aspetto untuoso della pasta, con occhiature piccole e irregolari derivanti dal processo di lavorazione, sono anch’essi il frutto delle conoscenze della popolazione della regione, in particolare per quanto riguarda il controllo della temperatura del latte e il tempo di coagulazione.
L’importanza delle conoscenze è innegabile, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per la salatura del «Queijo da Beira Baixa». L’operazione si svolge in modo tradizionale, con la quantità di sale e il tempo di salatura calcolati in modo empirico dai casari della regione.
Il mantenimento delle condizioni di maturazione e di stagionatura in strutture ad ambiente controllato e le operazioni da svolgere durante questo processo (in particolare per quanto riguarda il lavaggio del formaggio, la cui frequenza dipende dall’aspetto della crosta, che deve essere sempre liscia e pulita) sono procedure derivanti dalle conoscenze locali, determinanti per garantire che il formaggio ottenuto presenti una pasta con la consistenza, il colore e l’aspetto richiesti. Questo aspetto tanto più rilevante in quanto la stagionatura e la maturazione si svolgono in condizioni naturali.
Le tecniche di produzione e conservazione utilizzate per il «Queijo da Beira Baixa» sono state trasmesse di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Nel 1906, Prego, nell’opera «Manteigas e Queijos» (Burri e formaggi), si riferisce nel modo seguente ai formaggi prodotti nella regione di Beira Baixa: «La regione di Beira Baixa, che comprende Fundão, Penamacor, Idanha-a-Velha, …., produce alcuni formaggi misti di capra e di pecora che, in certi anni e consumati in una determinata stagione, offrono grandi qualità aromatiche e una pasta fine […], sono pertanto formaggi finissimi di grande valore per i mercati, anche i più esigenti […]», un’affermazione che corrisponde al vero ancora oggi.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/queijos/docs/CE_Queijo_Beira_Baixa_analise.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(*1) Per i tipi «Amarelo» e «Castelo Branco» sono consentite due gamme di formati
(*2) con riferimento al formaggio senza grassi.
(*3) con riferimento alla sostanza secca.